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Document 62014TN0796

Causa T-796/14: Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Philip Morris/Commissione

GU C 56 del 16.2.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/24


Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Philip Morris/Commissione

(Causa T-796/14)

(2015/C 056/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ammissibile il ricorso di annullamento;

Annullare la decisione Ares (2014) 3142109 della Commissione europea, del 24 settembre 2014, nella parte in cui essa nega alla ricorrente l’accesso integrale ai documenti richiesti, fatta eccezione dei dati personali occultati in essi contenuti;

Condannare la Commissione alle spese della ricorrente relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente mira all’annullamento della decisione Ares (2014) 3142109 del 24 settembre 2014, con cui la Commissione ha negato alla ricorrente l’accesso integrale a sei documenti interni redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (1) (la «decisione impugnata»).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre diversi motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione non avendo spiegato — in relazione ad ognuno dei documenti — quale eccezione rilevante del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (il «regolamento sulla trasparenza») essa abbia applicato e sulla base di quali circostanze di fatto e considerazioni. Facendo affidamento sulle stesse argomentazioni nel complesso generiche per fondare i diversi motivi di diniego (tutela delle procedure giurisdizionali, della consulenza legale e del processo decisionale), la Commissione non ha motivato perché la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe «concretamente e realmente» ognuno di tali interessi. Più nello specifico, la decisione impugnata non spiega se la giustificazione invocata per ognuno dei dinieghi in questione sia «le procedure giurisdizionali» o «la consulenza legale».

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza, non avendo dimostrato in che modo la divulgazione, in ognuno dei casi, pregiudicherebbe «concretamente e realmente» la tutela della «consulenza legale» o delle «procedure giurisdizionali». Per quanto concerne la tutela della «consulenza legale», le giustificazioni astratte della Commissione sono state tutte respinte dalla giurisprudenza e la Commissione non fornisce alcuna spiegazione concreta che dimostri perché, nel caso di specie, la divulgazione integrale dei documenti richiesti pregiudicherebbe concretamente e realmente la tutela della consulenza legale. Per quanto riguarda le «procedure giurisdizionali», del pari la Commissione non spiega, in concreto, perché la divulgazione pregiudicherebbe «concretamente e realmente» la tutela delle «procedure giurisdizionali».

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato entrambi i commi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla trasparenza, non avendo spiegato in che modo la divulgazione pregiudicherebbe concretamente e realmente la tutela del «processo decisionale». Per quanto riguarda il primo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla trasparenza, la Commissione non ha identificato un «processo decisionale» che possa essere considerato ancora «in corso», né ha dimostrato in che modo la divulgazione pregiudicherebbe concretamente e realmente il suo processo decisionale. Per quanto concerne il secondo comma di tale norma, la Commissione non ha dimostrato che i documenti richiesti costituivano «opinioni» ai sensi di tale comma, né a fortiori che il pericolo che la divulgazione pregiudicasse concretamente e realmente il processo decisionale era serio ai sensi di una lettura più rigorosa di tale comma.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127/1).


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