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Document 62014TN0758

    Causa T-758/14: Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commissione

    GU C 107 del 30.3.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 107/28


    Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commissione

    (Causa T-758/14)

    (2015/C 107/38)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, U. Soltész e P. Linsmeier, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea nel caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti) del 3 settembre 2014 (notificata alla ricorrente il 5 settembre 2014), in particolare gli articoli 1, lettera a), 2, lettera a), e 4, paragrafo 2;

    in subordine, disporre una riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta alla Infineon Technologies AG ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione; e

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione C (2014) 6250 final del 3 settembre 2014 nel caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti).

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del diritto della ricorrente ad essere sentita, segnatamente poiché essa non ha adottato una nuova comunicazione degli addebiti. La ricorrente sostiene che:

    la Commissione non ha presentato gli elementi di prova tali da consentire alla ricorrente di prendere conoscenza dei comportamenti ad essa contestati e da difendersi adeguatamente;

    la Commissione ha violato i diritti procedurali della Infineon, in quanto ha prodotto gli elementi di prova decisivi in una fase molto avanzata del procedimento e, di conseguenza, la Infineon non ha potuto replicare in maniera esaustiva alla comunicazione degli addebiti ed è stata privata dell’opportunità di confutare gli elementi di prova a suo carico in un’udienza; e

    taluni documenti sui quali la Commissione si è basata non sono stati comunicati alla Infineon e, pertanto, non possono essere utilizzati contro di essa.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della Infineon, poiché ha applicato una «procedura accelerata».

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che i contatti intrattenuti dalla Infineon con i suoi concorrenti menzionati nella decisione non hanno comportato una violazione l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La ricorrente sostiene che:

    gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione mancano di credibilità e non sono, pertanto, sufficienti a provare i fatti descritti nella decisione oltre ogni ragionevole dubbio (in dubio pro reo); e

    i fatti descritti dalla Commissione non costituiscono una «restrizione per oggetto» come essa sostiene.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nell’applicazione del concetto di «infrazione unica e continuata», atteso che, in primo luogo, la Infineon era responsabile di soli sette contatti bilaterali (su un totale di 41 contatti), in secondo luogo, essa non era ne era a conoscenza e, infine, non poteva neanche ragionevolmente prevedere i contatti bilaterali tra gli altri partecipanti.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel calcolo dell’ammenda, poiché non ha escluso il volume d’affari dal «valore delle vendite» (base per il calcolo dell’ammenda), che non è stato chiaramente interessato dall’infrazione.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi stessi orientamenti sul calcolo delle ammende e del principio di proporzionalità, in particolare in quanto ha fissato lo stesso «coefficiente di gravità» per tutte le parti.


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