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Document 62014TN0758
Case T-758/14: Action brought on 13 November 2014 — Infineon Technologies v Commission
Causa T-758/14: Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commissione
Causa T-758/14: Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commissione
GU C 107 del 30.3.2015, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 107/28 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commissione
(Causa T-758/14)
(2015/C 107/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, U. Soltész e P. Linsmeier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea nel caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti) del 3 settembre 2014 (notificata alla ricorrente il 5 settembre 2014), in particolare gli articoli 1, lettera a), 2, lettera a), e 4, paragrafo 2; |
— |
in subordine, disporre una riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta alla Infineon Technologies AG ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione C (2014) 6250 final del 3 settembre 2014 nel caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del diritto della ricorrente ad essere sentita, segnatamente poiché essa non ha adottato una nuova comunicazione degli addebiti. La ricorrente sostiene che:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della Infineon, poiché ha applicato una «procedura accelerata». |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che i contatti intrattenuti dalla Infineon con i suoi concorrenti menzionati nella decisione non hanno comportato una violazione l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La ricorrente sostiene che:
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nell’applicazione del concetto di «infrazione unica e continuata», atteso che, in primo luogo, la Infineon era responsabile di soli sette contatti bilaterali (su un totale di 41 contatti), in secondo luogo, essa non era ne era a conoscenza e, infine, non poteva neanche ragionevolmente prevedere i contatti bilaterali tra gli altri partecipanti. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel calcolo dell’ammenda, poiché non ha escluso il volume d’affari dal «valore delle vendite» (base per il calcolo dell’ammenda), che non è stato chiaramente interessato dall’infrazione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi stessi orientamenti sul calcolo delle ammende e del principio di proporzionalità, in particolare in quanto ha fissato lo stesso «coefficiente di gravità» per tutte le parti. |