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Document 62014TN0722

Causa T-722/14: Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — PRIMA/Commissione

GU C 462 del 22.12.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/27


Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — PRIMA/Commissione

(Causa T-722/14)

(2014/C 462/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: «PRIMA — Produzentska, reklamna, informazionna i mediyna agenziya» AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Yavor Sergeev Ruskov, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 12 agosto 2014, con cui è stata respinta l’offerta della ricorrente nell’ambito del procedimento per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico PO/2013-13/SOF relativo al sostegno della rappresentanza della Commissione europea in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici;

annullare la decisione della Commissione europea del 12 agosto 2014, con cui è stato attribuito l’appalto ad un altro offerente, nonché tutte le decisioni ad essa conseguenti relative alla conclusione del contratto per l’esecuzione dell’appalto, inclusa la decisione della Commissione europea del 12 settembre 2014; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’obbligo di informazione:

l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe fornito alla PRIMA le informazioni da quest’ultima richieste relative alle caratteristiche dell’offerta accettata, ma non le avrebbe comunicato le informazioni in merito ai vantaggi relativi di tale offerta.

2.

Secondo motivo: applicazione errata dei criteri di aggiudicazione:

l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe applicato in modo corretto e obiettivo i criteri di aggiudicazione da essa predisposti, per cui le valutazioni relative al soddisfacimento di tali criteri non avrebbero fondamento; non sarebbero stati quindi garantiti il pari accesso e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

3.

Terzo motivo: Violazione dei principi informatori degli appalti pubblici:

la decisione di aggiudicazione dell’appalto sarebbe stata adottata dopo la data della decisione inziale con cui l’offerta della PRIMA è stata respinta;

l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe comunicato alla PRIMA tale decisione e di conseguenza avrebbe violato i principi della trasparenza e del pari trattamento di tutti i partecipanti al procedimento;

la mancata comunicazione delle informazioni relative a detta decisione avrebbe limitato i diritti della difesa della PRIMA.


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