This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TN0722
Case T-722/14: Action brought on 13 October 2014 — PRIMA v Commission
Causa T-722/14: Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — PRIMA/Commissione
Causa T-722/14: Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — PRIMA/Commissione
GU C 462 del 22.12.2014, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/27 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — PRIMA/Commissione
(Causa T-722/14)
(2014/C 462/40)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: «PRIMA — Produzentska, reklamna, informazionna i mediyna agenziya» AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Yavor Sergeev Ruskov, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 12 agosto 2014, con cui è stata respinta l’offerta della ricorrente nell’ambito del procedimento per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico PO/2013-13/SOF relativo al sostegno della rappresentanza della Commissione europea in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici; |
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 12 agosto 2014, con cui è stato attribuito l’appalto ad un altro offerente, nonché tutte le decisioni ad essa conseguenti relative alla conclusione del contratto per l’esecuzione dell’appalto, inclusa la decisione della Commissione europea del 12 settembre 2014; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’obbligo di informazione:
|
2. |
Secondo motivo: applicazione errata dei criteri di aggiudicazione:
|
3. |
Terzo motivo: Violazione dei principi informatori degli appalti pubblici:
|