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Document 62014TN0688

    Causa T-688/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Airport Handling/Commissione

    GU C 388 del 3.11.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 388/26


    Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Airport Handling/Commissione

    (Causa T-688/14)

    2014/C 388/32

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: R. Cafari Panico e F. Scarpellini, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare integralmente la decisione C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, con la quale la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale nel caso SA.21420 (2014/NN) in relazione alla costituzione della società Airport Handling S.p.A.;

    in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui ritenga di dover accogliere soltanto alcune delle censure formulate con il presente ricorso, annullare la decisione sopra richiamata in parte qua;

    in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 107(1) e 108(2) TFUE.

    La ricorrente denuncia il vizio della decisione consistente nell’aver la Commissione erroneamente ritenuto che Airport Handling S.p.A. sia il successore di SEA Handling, sulla base di un presunto rapporto di continuità economica tra le due società, ed aver in forza di tale erroneo presupposto adottato la decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

    2.

    Secondo motivo, vertente anch’esso sulla violazione e falsa applicazione degli art. 107(1) e 108(2) TFUE.

    La ricorrente fa valere a questo riguardo l’erroneità della decisione nella misura in cui la Commissione ha ritenuto che la capitalizzazione di Airport Handling S.p.A. possa rappresentare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato, ed ha in base a tale erroneo presupposto dato avvio al procedimento di indagine formale.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.

    La ricorrente fa valere a questo riguardo che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, sarebbe venuta meno al suo dovere di esame imparziale e diligente delle informazioni in suo possesso, e avrebbe trascurato l’esigenza di procedere alla ponderazione degli interessi in gioco.


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