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Document 62014TN0449

    Causa T-449/14: Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Nexans France e Nexans/Commissione

    GU C 282 del 25.8.2014, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 282/49


    Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Nexans France e Nexans/Commissione

    (Causa T-449/14)

    2014/C 282/63

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Nexans France e Nexans (Clichy, Francia) (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, G. Forwood, Barrister, e A. Rogers, Solicitor.)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione C(2014) 2139 del 2 aprile 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso AT.39610 — Power Cables (la «decisione»);

    annullare parte della decisione impugnata laddove essa ha dichiarato che la Nexans France ha partecipato all’infrazione prima del 22 febbraio 2001;

    ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti di un importo corrispondente all’inferiore durata e ad un fattore di gravità ridotto; e

    condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti in questo procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, secondo cui la Commissione, sequestrando taluni dati nel corso di un’ispezione non annunciata presso gli stabilimenti della Nexans France, ha agito eccedendo i poteri conferitile dal regolamento n. 1/2003 e ha violato il diritto alla riservatezza delle ricorrenti.

    2.

    Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un errore nel determinare la durata dell’infrazione.

    3.

    Terzo motivo, secondo cui la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto ha omesso di tener conto dell’asserita mancata attuazione dell’infrazione nonché dei mancati effetti dell’infrazione sui clienti, non ha fornito una motivazione adeguata e ha violato il principio della parità di trattamento.


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