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Document 62014TN0441

Causa T-441/14: Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione

GU C 303 del 8.9.2014, p. 36-38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/36


Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione

(Causa T-441/14)

2014/C 303/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Brugg Kabel AG (Brugg, Svizzera), Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (rappresentanti: avv.ti A. Rinne, A. Boos e M. Lichtenegger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 264, primo comma, TFUE, dichiarare nulli gli articoli 1, punto 2, 2, lettera b), e — nella parte riguardante le ricorrenti — 3 della decisione della convenuta del 2 aprile 2014 relativa al caso AT.39610 — Power Cables;

in subordine, ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, ridurre, nella misura ritenuta equa dal Tribunale, l’ammenda inflitta alle ricorrenti all’articolo 2, lettera b), della decisione della convenuta del 2 aprile 2014 relativa al caso AT.39610 — Power Cables;

in ogni caso, condannare la convenuta, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo — Violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo procedimento a motivo del diniego di accesso agli atti e della mancata notifica in lingua inglese delle richieste di informazioni e degli addebiti:

in tale contesto le ricorrenti fanno valere, tra l’altro, che in occasione dell’accesso agli atti la convenuta avrebbe dovuto riservare alle osservazioni degli altri destinatari in risposta alla comunicazione degli addebiti un trattamento identico a quello riservato ad altri possibili documenti a discarico;

si sostiene inoltre che, nei casi di violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, l’accesso agli atti relativo alle osservazioni presentate da altri partecipanti in risposta alla comunicazione degli addebiti costituisce il contraltare procedurale dell’imputazione delle violazioni commesse da altri partecipanti;

inoltre si sostiene che le ricorrenti, in quanto imprese aventi sede nel cantone di lingua tedesca di Aargau (Svizzera) hanno il diritto di tenere la corrispondenza con la convenuta in lingua tedesca, dal momento che si tratta di una lingua ufficiale ovvero perfino di una lingua di lavoro della convenuta.

2.

Secondo motivo — Incompetenza della convenuta per le violazioni commesse in Stati terzi prive di ripercussioni sul SEE:

qui si sostiene che la generica asserzione dell’esistenza di una violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata non è sufficiente per configurare la competenza della convenuta riguardo a violazioni commesse in Stati terzi. La convenuta avrebbe dovuto invece, anche in un caso siffatto, esaminare in dettaglio progetti e comportamenti al di fuori del SEE sotto il profilo delle loro conseguenze dirette, sostanziali e prevedibili nel SEE medesimo.

3.

Terzo motivo — Violazione della presunzione di innocenza a motivo dello spostamento e dell’ampliamento dei criteri probatori nell’ambito della violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata:

mancherebbe l’unicità delle violazioni, in particolare là dove sono interessati i cavi terrestri e i cavi marini. Infatti, farebbe difetto sia l’identità delle merci e dei servizi, sia l’identità delle modalità di attuazione, e sussisterebbe un’identità soltanto parziale delle imprese e delle persone fisiche partecipanti. Inoltre, mancherebbe la complementarietà delle violazioni;

la convenuta avrebbe dovuto, segnatamente con riguardo all’inizio della partecipazione, ma anche al carattere ininterrotto della stessa, fornire prove valide e concordanti, in modo individuale per ciascuna impresa, relativamente all’esistenza di una violazione;

in caso di una partecipazione diretta meramente parziale ad una violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, la convenuta dovrebbe dimostrare concretamente che l’impresa interessata intendeva contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi comuni ed era a conoscenza del restante comportamento illegittimo d’insieme degli altri partecipanti nell’ambito del piano complessivo, ovvero poteva ragionevolmente prevederlo. Poiché la convenuta non sarebbe riuscita, o non sarebbe completamente riuscita, a fornire tale prova, essa non avrebbe dovuto chiamare a rispondere le ricorrenti a tale titolo per l’intero comportamento anticoncorrenziale.

4.

Quarto motivo — Violazione dell’obbligo di indagine e di motivazione in virtù di un erroneo accertamento dei fatti e di una falsificazione delle prove:

a giudizio delle ricorrenti, la decisione è fondata su una serie di supposizioni di fatti, per le quali la convenuta non avrebbe fornito prove valide e concordanti. In particolare, con riguardo al presunto inizio della partecipazione delle ricorrenti, la convenuta falsificherebbe elementi di prova, farebbe semplici speculazioni e trascurerebbe spiegazioni alternative quantomeno altrettanto plausibili;

inoltre, la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto essa constaterebbe nel dispositivo una violazione unica e continuata, mentre in motivazione verrebbe addotta una violazione unica e ripetuta.

5.

Quinto motivo — Violazione del diritto sostanziale a motivo dell’erronea applicazione dell’articolo 101 TFUE ovvero dell’articolo 53 dell’Accordo SEE:

la convenuta violerebbe l’articolo 101 TFUE ovvero l’articolo 53 dell’Accordo SEE, in quanto, attraverso l’istituto giuridico della violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, imputerebbe alle ricorrenti accordi conclusi da altre imprese partecipanti, ai quali esse non sarebbero state oggettivamente in grado di partecipare.

6.

Sesto motivo — Eccesso di potere a causa di un’erronea determinazione dell’ammenda:

lo scostamento dalla regola fondamentale di cui al punto 13 degli orientamenti per la determinazione dell’importo delle ammende in sede di fissazione dell’anno di riferimento sarebbe arbitrario, tanto più che esso non sarebbe sufficientemente motivato;

inoltre, sarebbe contraddittorio e lesivo del divieto di ne bis in idem il fatto che, nella determinazione della gravità della violazione nell’ambito della determinazione dell’importo di base, venga presa a presupposto una violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, la cui gravità verrebbe unitariamente quantificata in misura pari al 15 %, e tuttavia per la partecipazione a determinate parti di tale cartello globale venga imposto un ulteriore aumento del 2 %. Già in relazione all’importo di base la convenuta avrebbe dovuto tener conto della circostanza che le ricorrenti non sono responsabili per il cartello complessivo;

in presenza di una qualificazione delle ricorrenti come partecipanti accessori o marginali, la convenuta avrebbe potuto prendere le mosse dal ruolo effettivo delle ricorrenti nel cartello complessivo, ma non dal numero, casuale e irrilevante, dei mezzi di prova;

si sostiene inoltre che la riduzione dell’ammenda del 5 % sarebbe troppo esigua e non terrebbe conto della diversa importanza degli organizzatori del cartello e dei partecipanti principali, da un lato, e delle ricorrenti, soltanto minimamente implicate, dall’altro.


Sus