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Document 62014TN0332

Causa T-332/14: Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Azarov/Consiglio

GU C 223 del 14.7.2014, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/63


Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Azarov/Consiglio

(Causa T-332/14)

2014/C 223/65

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), la decisione di esecuzione 2014/216/PESC, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua la decisione 2014/119/PESC concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento;

condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

A tale proposito, il ricorrente deduce, fra l’altro, che, la motivazione degli atti impugnati non consente né al ricorrente di impugnarli dinanzi al Tribunale né al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali

Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di proprietà e una violazione del diritto ad un’attività economica. Egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine egli ritiene che sia stato violato i suoi diritti della difesa.

3.

Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l’altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l’introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione


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