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Document 62014TN0289

Causa T-289/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e a./Commissione

GU C 223 del 14.7.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/41


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e a./Commissione

(Causa T-289/14)

2014/C 223/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Norimberga, Germania), H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln), H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg), EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Norimberga) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nella causa in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014)

unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014);

in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio

Le ricorrenti fanno valere che il regime speciale di compensazione previsto dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non comporta alcun vantaggio per gli utenti a forte consumo di energia del settore dell’indurimento e dell’industria del rivestimento in generale e per le ricorrenti in particolare.

2.

Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo

Inoltre, le ricorrenti sostengono che, per esse, non esiste a fortiori alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’ambito del regime speciale di compensazione.

3.

Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali

Le ricorrenti fanno valere, per di più, che il regime speciale di compensazione non costituisce un aiuto «concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

4.

Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza

Le ricorrenti sostengono che il regime speciale di compensazione non falsa la concorrenza in seno all’Unione europea.

5.

Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri

Le ricorrenti fanno valere inoltre che il regime speciale di compensazione non pregiudica nemmeno il commercio tra gli Stati membri.

6.

Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti

Le ricorrenti sostengono che il fatto di qualificare il regime speciale di compensazione come aiuto o di ridurlo in maniera sostanziale violerebbe non solo i limiti dell’articolo 107 TFUE, chiaramente definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche il requisito fondamentale dell’equità sostanziale nella ripartizione degli oneri. Una soppressione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione violerebbe quindi altresì i diritti fondamentali delle ricorrenti, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

7.

Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002

Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione, nella propria decisione del 22 maggio 2002, ha constatato espressamente che la EEG e i suoi «regimi di compensazione» non configurano la fattispecie di un aiuto (1). Tale decisione copre altresì il regime speciale di compensazione.

8.

Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente

Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni previste per gli utenti a forte consumo di energia sono giustificate dall’obiettivo, dalla natura e dalla struttura interna della EEG e non costituiscono quindi un vantaggio selettivo.

9.

Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione le avrebbe dovute comunque consultare prima dell’adozione di una decisione avente tali effetti giuridici gravi.

10.

Decimo motivo: motivazione insufficiente

Infine, le ricorrenti sostengono che le parti essenziali della decisione di avviare il procedimento non sono sufficientemente motivate.


(1)  Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def./Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania


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