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Document 62014TN0286

Causa T-286/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione

GU C 223 del 14.7.2014, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/38


Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commissione

(Causa T-286/14)

2014/C 223/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Germania) (rappresentanti: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme e T. Wielsch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Repubblica federale di Germania per il sostegno all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), nella parte in cui essa riguarda la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: nessun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, prevista dalla Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: EEG), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tale riguardo che le imprese a forte consumo di energia non sono assolutamente avvantaggiate dalla normativa. Il regime speciale di compensazione sarebbe, piuttosto, una compensazione per oneri straordinari che incidono in modo particolare sulla ricorrente e su imprese analoghe nell’ambito del sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e servirebbe al ripristino della competitività delle imprese a forte consumo di energia, che sarebbero in primo luogo considerevolmente colpite dalla sovrattassa EEG.

2.

Secondo motivo: nessuna risorsa statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente inoltre afferma che il regime speciale di compensazione non costituisce alcuna misura concessa «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». Essa rileva a tale riguardo che la sovrattassa EEG non è, di per sé, risorsa statale e, di conseguenza, anche una rinuncia a tale risorsa tramite il regime speciale di compensazione non può costituire una misura concessa mediante risorse statali.

La sovrattassa EEG non è, secondo la ricorrente, riscossa, gestita, né ridistribuita dallo Stato o da un ente pubblico o privato nominato o istituito dallo Stato. La sovrattassa EEG può, piuttosto, a suo avviso, essere riscossa direttamente dai gestori dei sistemi di trasmissione in base ad un’apposita azione civile. La sovrattassa EEG non andrebbe a favore del bilancio dello Stato e di conseguenza il regime speciale di compensazione non ridurrebbe in alcun modo, direttamente o indirettamente le entrate dello Stato.

Le risorse della EEG non starebbero neanche nella disponibilità di autorità statali. Non ci sarebbe inoltre alcun controllo pubblico sulle risorse della EEG, ad esempio attraverso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni, BAFA) o la Bundesnetzagentur (autorità nazionale tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni).


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