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Document 62014TN0161

Causa T-161/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio

GU C 142 del 12.5.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/44


Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Yingli Energy (China) e a./Consiglio

(Causa T-161/14)

2014/C 142/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Cina); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Cina); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Cina); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Pechino, Cina); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Pechino); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Germania); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Germania); Yingli Green Energy France SAS (Lione, Francia); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Spagna); Yingli Green Energy Italia Srl (Roma, Italia); and Yingli Green Energy International AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66), in quanto si applica alle ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Con il primo motivo, esse asseriscono che, imponendo misure compensative sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle relative componenti chiave provenienti da Repubblica popolare cinese, laddove l'avviso di apertura di inchiesta menzionava soltanto moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato gli articoli 10, paragrafo 12, e 10, paragrafo 13, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009 (1).

2.

Con il secondo motivo, esse asseriscono che, imponendo misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle loro componenti chiave che non erano soggetti a inchiesta antisovvenzioni, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 27 del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.

3.

Con il terzo motivo, esse asseriscono che svolgendo una singola inchiesta per due distinti prodotti (cioè i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


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