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Document 62014TN0109

Causa T-109/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Škugor e altri/Unione europea

GU C 142 del 12.5.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/38


Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Škugor e altri/Unione europea

(Causa T-109/14)

2014/C 142/50

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Davor Škugor (Sisak, Croazia), Ivan Gerometa (Vrsar, Croazia), Kristina Samardžić (Spalato, Croazia), Sandra Cindrić (Karlovac, Croazia), Sunčica Gložinić (Varaždin, Croazia), Tomislav Polić (Kaštel Novi, Croazia), Vlatka Pižeta (Varaždin) (rappresentante: Mato Krmek, avvocato)

Convenuta: Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

emettere una sentenza che dichiari che l’Unione europea deve risarcire i ricorrenti per i danni causati dall’inadempimento, da parte della Commissione europea, dell’obbligo di vigilare sull’esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, ad essa incombente in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), nella parte relativa all’introduzione del servizio degli agenti pubblici di esecuzione nell’ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia;

sospendere le deliberazioni sopra l’ammontare della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nella presente causa;

riservare la decisione sulle spese alla sentenza successiva.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi:

1.

Primo motivo, basato sul fatto che la Commissione europea ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 36 dell’Atto di adesione (allegato VII, punto 1), che forma parte integrante del Trattato di adesione all’Unione europea concluso tra la Repubblica di Croazia e gli Stati membri dell’Unione europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori no 2/12 (Gazzetta Ufficiale — Trattati internazionali)], per non aver impedito l’abrogazione della normativa mediante la quale viene istituita e disciplinata la professione degli agenti pubblici di esecuzione, che la Repubblica di Croazia aveva adottato durante i negoziati di adesione all’Unione europea. L’articolo 36 dell’Atto di adesione conferisce alla Commissione la supervisione (monitoring) di tutti gli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia durante i negoziati di adesione all’Unione europea e, pertanto, degli obblighi giuridici assunti dalla Repubblica di Croazia in vista dell’istituzione di un servizio di agenti pubblici di esecuzione e della creazione di tutte le condizioni necessarie per la piena attuazione di detto servizio nell’ordinamento giuridico croato al più tardi entro il 1o gennaio 2012. Ciò nonostante, la Commissione europea non è competente ad ammettere qualsiasi modifica unilaterale dell’obbligo così assunto dalla Repubblica di Croazia.

2.

Secondo motivo, basato sul fatto che, mediante la violazione denunciata, la Commissione europea ha causato direttamente un danno ai ricorrenti, che erano stati nominati per ricoprire i posti di agenti pubblici di esecuzione e che vantavano legittime aspettative di entrare in servizio il 1o gennaio 2012.

3.

Terzo motivo, basato sul fatto che, violando le obbligazioni ad essa incombenti, la Commissione ha ecceduto manifestamente e gravemente i limiti del suo potere discrezionale e, avendo frustrato le legittime aspettative dei ricorrenti (nominati agenti pubblici di esecuzione), ha causato a costoro danni materiali e morali considerevoli che l’Unione europea deve risarcire in conformità dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.


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