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Document 62014TJ0723
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 2 June 2016 (Extracts).#HX v Council of the European Union.#Common foreign and security policy — Restrictive measures against Syria — Freezing of funds — Modification of the form of order sought — Error of assessment.#Case T-723/14.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016 (Estratti).
HX contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali – Adattamento delle conclusioni – Errore di valutazione.
Causa T-723/14.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016 (Estratti).
HX contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali – Adattamento delle conclusioni – Errore di valutazione.
Causa T-723/14.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:332
T‑723/1462014TJ0723EU:T:2016:33200011133T
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
2 giugno 2016 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Adattamento delle conclusioni — Errore di valutazione»
Nella causa T‑723/14,
HX, residente a Damasco (Siria), rappresentato da S. Koev, avvocato,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da I. Gurov e S. Kyriakopoulou, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 217, pag. 49), del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 217, pag. 10), e della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,
cancelliere: M. Marescaux, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
[omissis]
In diritto
Sulla ricevibilità della domanda di adattamento del ricorso
27 |
Come emerge dal precedente punto 18, la decisione 2013/255 così come modificata dalla decisione impugnata è stata prorogata dal Consiglio con la decisione 2015/837. Il ricorrente, in udienza, ha chiesto l’adattamento del ricorso. |
28 |
Dall’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura emerge che, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale della procedura, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. L’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso. |
29 |
Perché i requisiti di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura siano rispettati, l’adattamento del ricorso deve, dunque, essere effettuato con atto separato. Orbene, occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto l’adattamento del ricorso oralmente, in udienza. Pertanto, non avendo presentato la domanda di adattamento del ricorso con atto separato, come richiesto dalle disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di adattamento del ricorso deve essere considerata irricevibile. |
30 |
Alla luce delle precedenti constatazioni, la domanda di annullamento di cui alla presente causa deve essere considerata ricevibile unicamente nella parte in cui è volta all’annullamento della decisione e del regolamento impugnati (in prosieguo: gli «atti impugnati»). [omissis] |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 giugno 2016. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.