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Document 62014TJ0587

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016.
    Crosfield Italia Srl contro Agenzia europea per le sostanze chimiche.
    REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione che impone un onere amministrativo – Obbligo di motivazione.
    Causa T-587/14.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:475

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

    15 settembre 2016 ( *1 )

    «REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Obbligo di motivazione»

    Nella causa T‑587/14,

    Crosfield Italia Srl, con sede in Verona (Italia), rappresentata da M. Baldassarri, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata inizialmente da M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente da M. Heikkilä, J.-P. Trnka e E. Maurage, in qualità di agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato,

    convenuta,

    avente ad oggetto, da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2013) 4672 dell’ECHA, del 28 maggio 2014, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle fatture emesse dall’ECHA in seguito all’adozione della decisione SME(2013) 4672,

    IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

    composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A.M. Collins, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 dicembre 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    In data 9 e 29 settembre 2010 la Crosfield Italia Srl, ricorrente, ha proceduto alla registrazione di diverse sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1).

    2

    Nell’ambito della procedura di registrazione, la ricorrente ha indicato di essere una «piccola impresa», ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36). Tale dichiarazione le ha consentito di beneficiare di una riduzione della tariffa dovuta per ogni domanda di registrazione, così come prevista all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. In conformità all’articolo 74, paragrafo 1, dello stesso regolamento, detta tariffa è stata definita dal regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento n. 1907/2006 (GU 2008, L 107, pag. 6). L’allegato I al regolamento n. 340/2008 contiene, in particolare, gli importi delle tariffe dovute per le domande di registrazione presentate in forza dell’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, nonché le riduzioni concesse alle microimprese, piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI»). Peraltro, secondo l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo. A tale riguardo, il Consiglio di amministrazione dell’ECHA ha adottato, il 12 novembre 2010, la decisione MB/D/29/2010 concernente la classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri (in prosieguo: la «decisione MB/D/29/2010»). All’articolo 2 e nella tabella 1 contenuta nell’allegato a tale decisione, come modificata dalla decisione MB/21/2012/D del Consiglio di amministrazione dell’ECHA, del 12 febbraio 2013, è indicato che l’onere amministrativo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 ammonta a EUR 19900 per una grande impresa, a EUR 13900 per una media impresa e a EUR 7960 per una piccola impresa.

    3

    In data 9 e 29 settembre 2010 l’ECHA ha emesso due fatture (n. 10007578 e n. 10004921), entrambe dell’importo di EUR 9300. Tale importo corrispondeva, secondo l’allegato I al regolamento n. 340/2008, nella versione applicabile al momento dei fatti, alla tariffa dovuta da una piccola impresa nel contesto di una presentazione congiunta relativa a sostanze in un quantitativo superiore a 1000 tonnellate.

    4

    L’11 febbraio 2013 la ricorrente è stata invitata dall’ECHA a fornire un certo numero di documenti al fine di verificare la dichiarazione con la quale essa aveva indicato di essere una piccola impresa.

    5

    Il 28 maggio 2014, dopo nuovi scambi di documenti e di messaggi di posta elettronica, l’ECHA ha adottato la decisione SME(2013) 4672 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, l’ECHA ha ritenuto che la ricorrente dovesse essere considerata come una grande impresa e che dovesse versare la tariffa corrispondente. In tali circostanze, l’ECHA ha comunicato alla ricorrente che avrebbe emesso nei suoi confronti fatture a copertura della differenza tra le tariffe inizialmente versate e quelle in definitiva dovute, nonché una fattura di EUR 19900 per il pagamento dell’onere amministrativo.

    6

    Il 4 agosto 2014 la ricorrente ha presentato ricorso, ai sensi degli articoli 91 e 92 del regolamento n. 1907/2006, avverso la decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA.

    7

    L’8 dicembre 2014 la commissione di ricorso dell’ECHA ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad essa, in attesa della decisione del Tribunale nella presente causa.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    8

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Tale ricorso fa parte di una serie di cause connesse.

    9

    La prima di questa serie di cause connesse si è conclusa con la sentenza di annullamento del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849).

    10

    L’8 gennaio 2015, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito all’eventuale rilevanza della sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), rispetto alla presente controversia e a rispondere ad un quesito. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.

    11

    Il 16 ottobre 2015, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere ad un quesito e a fornire determinati documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nel termine impartito.

    12

    Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 16 dicembre 2015.

    13

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e dunque dichiarare invalida la decisione impugnata, con conseguente caducazione di ogni effetto di detta decisione, ivi compreso l’annullamento delle fatture emesse per il recupero delle maggiori imposte e per le sanzioni asseritamente dovute.

    14

    In udienza, la ricorrente ha rinunciato al suo capo delle conclusioni diretto all’annullamento delle fatture emesse in esecuzione della decisione impugnata, circostanza di cui è stato preso atto.

    15

    L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    Sulla competenza del Tribunale

    16

    L’ECHA rileva che la commissione di ricorso è incompetente a pronunciarsi sulla presente controversia, di cui essa è parimenti investita, in quanto la decisione impugnata non rientra tra quelle avverso le quali può essere proposto ricorso dinanzi ad essa.

    17

    La ricorrente rileva che il presente ricorso non implica rinuncia da parte sua al ricorso dalla stessa proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA. La ricorrente ha altresì precisato, in udienza, che essa riteneva che il Tribunale fosse competente per conoscere della presente controversia.

    18

    Si deve ricordare che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 dispone che «[l]e decisioni della commissione di ricorso o dell’[ECHA], nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo [263 TFUE]».

    19

    A tale riguardo, l’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, prevede che «[p]uò essere proposto ricorso avverso le decisioni dell’[ECHA] assunte a norma dell’articolo 9, dell’articolo 20, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 51 [del regolamento n. 1907/2006]» dinanzi alla commissione di ricorso.

    20

    Orbene, la decisione impugnata non è stata assunta a norma delle disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, ma a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 e degli articoli 2 e 4 della decisione MB/D/29/2010. Va altresì sottolineato che né il regolamento n. 340/2008 né la decisione MB/D/29/2010 sono state adottate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006.

    21

    Inoltre, occorre rilevare che le disposizioni di cui agli articoli 9, 27, 30 e 51 del regolamento n. 1907/2006, previste dall’articolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento, riguardano decisioni che non presentano alcun nesso con la tariffa che deve essere pagata dalle imprese dichiaranti.

    22

    Quanto all’articolo 20 del regolamento n. 1907/2006, esso riguarda gli «obblighi dell’[ECHA]». Il paragrafo 5 di tale articolo prevede che «[a]vverso le decisioni assunte dall’[ECHA] a norma del paragrafo 2 [di detto] articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93» del regolamento n. 1907/2006. Il paragrafo 2 dello stesso articolo concerne il controllo effettuato dall’ECHA riguardo alla «completezza» di ogni registrazione, ivi incluso il pagamento della tariffa. È opportuno in ogni caso rilevare che tale controllo «non comprende una valutazione della qualità o dell’adeguatezza dei dati o dei documenti giustificativi trasmessi». Peraltro, l’articolo 20, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento n. 1907/2006 prevede che se la registrazione «è incompleta» e il dichiarante «non la completa entro il termine fissato», l’ECHA «rifiuta la registrazione». Orbene, nel caso di specie, oltre al fatto che la decisione impugnata non è fondata sull’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, essa non trae origine dal diniego di registrazione delle sostanze in questione.

    23

    Pertanto, alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere che il Tribunale è competente per conoscere del presente ricorso, e ciò nonostante il ricorso contro la decisione impugnata parimenti proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA, T‑89/13, EU:T:2015:711, punti da 16 a 22).

    Sulla ricevibilità di taluni motivi dedotti in corso di causa

    24

    Nell’ambito della sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento dell’8 gennaio 2015 (v. punto 10 supra), la ricorrente ha indicato che, al pari di quanto era stato deciso dal Tribunale nella sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), si dovrebbe dichiarare illegittima la decisione MB/D/29/2010 a motivo della violazione del principio di proporzionalità.

    25

    A tal proposito occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Un motivo che costituisca un ampliamento di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (v. sentenza del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, EU:T:2011:560, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

    26

    Orbene, nella fattispecie, il motivo dedotto dalla ricorrente è un motivo nuovo e non si basa su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Peraltro, tale motivo nuovo non costituisce un ampliamento di un motivo precedentemente dedotto.

    27

    Pertanto, si deve ritenere irricevibile il motivo dedotto dalla ricorrente nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento dell’8 gennaio 2015 (punto 10 supra), diretto a far dichiarare illegittima la decisione MB/D/29/2010 a motivo della violazione del principio di proporzionalità.

    Nel merito

    28

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su un difetto di motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo verte, in sostanza, su un errore di valutazione dei fatti di causa.

    29

    Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata non specifica i motivi per i quali essa dovrebbe essere qualificata come grande impresa. L’unico riferimento relativo alle dimensioni della ricorrente si troverebbe nel documento denominato «SME calculation report», allegato alla lettera dell’ECHA del 19 novembre 2013. Da tale documento risulterebbe che, al fine di determinare le dimensioni della ricorrente, l’ECHA avrebbe tenuto conto, oltre che del fatturato della medesima, anche di quello della Marchi Industriale SpA, nonché dell’Esseco Group Srl (in percentuale alla partecipazione posseduta dalla Marchi Industriale nell’Essemar SpA) e della Marfin Srl. Tale calcolo, secondo gli argomenti dedotti dalla ricorrente, sarebbe privo di fondamento. La ricorrente sottolinea, in particolare, che l’ECHA non avrebbe tenuto conto dei chiarimenti offerti con il messaggio di posta elettronica del 26 febbraio 2013. Inoltre, la ricorrente avrebbe indicato, in una lettera del 16 dicembre 2013, le ragioni per le quali i dati dell’Esseco Group non potevano essere presi in considerazione. La lettera dell’ECHA del 28 maggio 2014 si limiterebbe a ribadire quali sono i parametri ed i criteri che consentono di qualificare un’impresa come PMI. La ricorrente non sarebbe nelle condizioni di comprendere l’iter logico seguito dall’ECHA nell’assumere la decisione impugnata. I documenti allegati alla decisione impugnata non consentirebbero di comprendere maggiormente il ragionamento dell’ECHA.

    30

    L’ECHA sottolinea che la ricorrente, nell’ambito del suo primo motivo, omette di menzionare che la decisione impugnata contiene, in allegato, un documento denominato «SME calculation report». La decisione impugnata rinvierebbe esplicitamente a tale documento nonché ad altri allegati. Inoltre, con il suo messaggio di posta elettronica inviato all’ECHA il 26 febbraio 2013, la ricorrente si sarebbe limitata a rinviare ad alcuni documenti. Risulterebbe evidente che l’ECHA, nella decisione impugnata, facesse esplicito riferimento ai documenti inviati dalla ricorrente il 26 febbraio 2013. Risulterebbe parimenti evidente che la ricorrente poteva comprendere dal testo della decisione impugnata e dei suoi allegati il ragionamento seguito dall’ECHA nel prendere in considerazione i dati della Marchi Industriale e dell’Esseco Group. L’ECHA aggiunge che, secondo la giurisprudenza, una motivazione succinta è considerata adeguata a condizione che l’autorità che la adotta alleghi alla decisione di cui trattasi documenti atti a chiarire l’iter logico seguito dall’autorità o faccia riferimento a documenti già in possesso del destinatario della decisione. Nel caso di specie, la decisione impugnata conterrebbe informazioni sufficienti a consentire alla ricorrente di comprendere su quali basi essa fosse stata adottata. L’ECHA richiama in particolare i riferimenti espliciti, contenuti nella decisione impugnata, alle disposizioni normative pertinenti ed ai documenti presi in considerazione. Per quanto riguarda la lettera del 16 dicembre 2013, cui fa riferimento la ricorrente, l’ECHA precisa che, benché sia stata erroneamente indirizzata alla commissione di ricorso, l’ECHA avrebbe risposto alle osservazioni contenute in detta lettera.

    31

    Si deve ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità. Inoltre, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto in questione, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punti 9394 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    Peraltro, va rilevato che sia l’articolo 3 del regolamento n. 1907/2006, sia il considerando 9 e l’articolo 2 del regolamento n. 340/2008, ai fini della definizione delle PMI, rinviano alla raccomandazione 2003/361.

    33

    La raccomandazione 2003/361 contiene un allegato, il cui titolo I concerne la «[d]efinizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione». L’articolo 2 di detto titolo è rubricato «Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese».

    34

    Nel caso di un’impresa autonoma, ossia di un’impresa non identificabile come «impresa associata» o «impresa collegata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell’impresa stessa, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detto allegato.

    35

    Nel caso di un’impresa con imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. In forza dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo e terzo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, si devono aggiungere a tali dati, da un lato, i dati delle imprese associate (situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa in questione) proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, scegliendo la percentuale più elevata fra le due, e, dall’altro, il 100% dei dati relativi alle imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

    36

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e ciò in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. Per quanto riguarda i dati delle imprese collegate all’impresa in questione, essi risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati, in proporzione almeno equivalente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, scegliendo la percentuale più elevata fra le due, e ciò in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361.

    37

    Nella fattispecie, l’ECHA ha stabilito nella decisione impugnata che la ricorrente aveva effettivi pari o superiori a 250 persone, un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Su tale base, l’ECHA ha ritenuto che la ricorrente non potesse essere qualificata come piccola impresa.

    38

    Il calcolo dell’ECHA era specificato in una relazione allegata alla decisione impugnata. In tale relazione, l’ECHA ha ripreso i dati delle imprese qualificate come «collegate» (la Marchi Industriale) e «associate» (la Marfin e l’Esseco Group) e li ha successivamente aggregati, in tutto o in parte, ai dati della ricorrente. Per quanto riguarda imprese qualificate come «associate», l’ECHA ha in particolare preso in considerazione il 49,9995% dei dati dell’Esseco Group. La presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group è stata contestata dalla ricorrente nella sua lettera del 16 dicembre 2013 inviata per errore alla commissione di ricorso e che, in base alle dichiarazioni dell’ECHA, è stata presa in considerazione durante il procedimento amministrativo.

    39

    In via preliminare, si devono ricordare i legami esistenti tra la ricorrente e altre imprese all’epoca dei fatti. Innanzitutto, la ricorrente era collegata alla Marchi Industriale, in quanto quest’ultima deteneva la maggioranza del suo capitale sociale. Poi, la Marchi Industriale era associata della Marfin (che deteneva tra il 25% e il 50% del suo capitale sociale) e dell’Essemar (di cui la Marchi Industriale deteneva tra il 25% e il 50% del capitale sociale). Infine, l’Essemar era collegata, secondo l’ECHA, all’Esseco Group, in quanto quest’ultima impresa deteneva formalmente la maggioranza del capitale sociale e, quindi, dei diritti di voto degli azionisti della prima, circostanza che la ricorrente ha riconosciuto in udienza.

    40

    In primo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione dei dati della Marchi Industriale e della Marfin, la relazione allegata alla decisione impugnata consentirebbe alla ricorrente di conoscere le ragioni di detta decisione, tenuto conto, segnatamente, delle disposizioni pertinenti della raccomandazione 2003/361. In particolare, da tali disposizioni e dagli elementi del caso di specie risulta chiaramente che l’ECHA ha tenuto conto di tutti i dati della Marchi Industriale, nei limiti in cui tale impresa era collegata alla ricorrente (in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361), e dei dati pro rata della Marfin, nei limiti in cui tale impresa era associata dell’impresa collegata alla ricorrente (la Marchi Industriale) (in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361). La ricorrente non contesta, del resto, specificamente la presa in considerazione dei dati di tali imprese nell’ambito del presente ricorso.

    41

    In secondo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group, contestata dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo e che è, più specificamente, l’oggetto del presente ricorso, occorre rilevare che la situazione di fatto del caso di specie non rientra nelle situazioni previste dall’allegato alla raccomandazione 2003/361. Infatti, quando l’allegato alla raccomandazione 2003/361 prevede la presa in considerazione dei dati di imprese che non sono situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa in questione, esso si limita a considerare le imprese collegate alle imprese associate dell’impresa in questione (articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361) e le imprese associate delle imprese collegate all’impresa in questione (articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361). Orbene, nella fattispecie, l’Esseco Group era un’impresa collegata a un’impresa associata dell’impresa collegata alla ricorrente.

    42

    Peraltro, dagli elementi del caso di specie non risulta che la ricorrente fosse associata dell’Esseco Group, come rilevato peraltro dall’ECHA nella relazione allegata alla decisione impugnata, senza ulteriore spiegazione.

    43

    Infine, alla ricorrente durante il procedimento amministrativo non è stata data alcuna indicazione riguardo alla base giuridica applicabile al caso di specie ai fini dell’utilizzo dei dati dell’Esseco Group, come confermato dall’ECHA in udienza. In particolare, l’ECHA ha precisato che l’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, invocato nelle sue memorie, non era stato menzionato durante il procedimento amministrativo. Inoltre, il riferimento dinanzi al Tribunale a tale base giuridica, che concerne le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione, è in contraddizione con la qualifica di impresa associata accolta dall’ECHA nella relazione allegata alla decisione impugnata.

    44

    Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la motivazione della decisione impugnata non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni di tale decisione concernenti la presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group, né al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

    45

    Si deve, pertanto, accogliere il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo.

    Sulle spese

    46

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’ECHA è rimasta soccombente laddove la ricorrente non ha formulato conclusioni sulle spese, si deve disporre la compensazione delle spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione SME(2013) 4672 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 28 maggio 2014, è annullata.

     

    2)

    Le spese sono compensate.

     

    Frimodt Nielsen

    Dehousse

    Collins

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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