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Document 62014TJ0076

    Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016.
    Morningstar, Inc. contro Commissione europea.
    Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati – Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall’impresa in posizione dominante – Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.
    Causa T-76/14.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:481

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

    15 settembre 2016 ( *1 )

    «Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati — Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall’impresa in posizione dominante — Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003»

    Nella causa T‑76/14,

    Morningstar, Inc., con sede a Chicago, Illinois (Stati Uniti), rappresentata da S. Kinsella, K. Daly, P. Harrison, solicitors, e M. Abenhaïm, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras, A. Dawes e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,

    convenuta,

    sostenuta da

    Thomson Reuters Corp., con sede in Toronto (Canada),

    e

    Reuters Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

    rappresentate da A. Nourry, G. Olsen e C. Ghosh, solicitors,

    intervenienti

    avente ad oggetto un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione C(2012) 9635 della Commissione, del 20 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso COMP/D2/39.654 – Reuters Instrument Codes («RIC»)],

    IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

    composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

    cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    Il 30 ottobre 2009 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di avviare un procedimento nei confronti della Thomson Reuters Corporation e delle imprese poste sotto il suo controllo diretto o indiretto, tra le quali la Reuters Limited (in prosieguo: la «TR»), per presunto abuso di posizione dominante sul mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati.

    2

    Il 19 settembre 2011 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la quale è stata notificata alla TR il 20 settembre 2011.

    3

    Dalla valutazione preliminare emerge che la TR detiene una posizione dominante sul mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati. È possibile che la Thomson Reuters abbia abusato della propria posizione dominante imponendo ai suoi clienti alcune restrizioni sull’utilizzo dei Reuters Instrument Codes (in prosieguo: i «RIC»). I RIC sono codici alfanumerici brevi, elaborati dalla Thomson Reuters, che identificano titoli e sedi di negoziazione.

    4

    La TR vieta ai propri clienti l’utilizzo dei RIC per reperire dati da flussi di dati in tempo reale consolidati offerti da altri fornitori e impedisce ai terzi e agli altri fornitori concorrenti di realizzare e di mantenere tabelle di mappatura comprendenti RIC grazie a cui i sistemi dei clienti di Thomson Reuters potrebbero interagire con flussi di dati in tempo reale consolidati di altri fornitori. Nella sua valutazione preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che tali pratiche creavano notevoli ostacoli per quanto riguarda il passaggio ad altri fornitori di flussi di dati e costituivano un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

    5

    L’8 novembre 2011 la TR ha presentato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, una proposta di impegni per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare.

    6

    Con tale proposta di impegni la TR proponeva, segnatamente:

    di autorizzare i suoi clienti a concludere un accordo di licenza prorogata relativa ai RIC (in prosieguo: l’«ERL»). L’ERL consente al cliente, mediante il versamento di un canone mensile, di utilizzare i RIC per reperire dati nei flussi di dati in tempo reale consolidati forniti dai concorrenti e, in tal modo, di modificare una o più delle loro applicazioni;

    di fornire le informazioni necessarie per permettere ai propri clienti di effettuare rimandi incrociati dai RIC alla simbologia dei concorrenti al fine di cambiare fornitore.

    7

    Il 14 dicembre 2011 la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, nella quale sintetizzava il caso e gli impegni e invitava i terzi interessati a presentare osservazioni sulla proposta della TR.

    8

    Il 7 marzo 2012 la Commissione ha informato la TR delle osservazioni ricevute da parte dei terzi interessati in seguito alla pubblicazione della comunicazione di consultazione degli operatori di mercato.

    9

    Il 27 giugno 2012 la TR, in risposta alle osservazioni formulate, ha presentato una proposta di impegni modificata. Le modifiche principali erano le seguenti:

    l’importo del canone dell’ERL è stato ridotto;

    la struttura del canone dell’ERL non era più collegata a eventuali riduzioni esistenti per i flussi di dati in tempo reale consolidati della TR. Essa è stata anche resa meno complessa e più trasparente;

    l’ERL poteva essere usata a livello mondiale da clienti che svolgano attività effettivamente imprenditoriali nello Spazio economico europeo (SEE);

    l’ERL riguardava i RIC connessi a titoli negoziati fuori borsa (OTC) provenienti da una fonte unica previo consenso del contribuente interessato (a meno che la TR non sia l’unico fornitore di dati relativi a titoli negoziati fuori borsa all’epoca del passaggio del fornitore);

    l’ERL riguardava coloro che operano con applicazioni basate su server (senza costi aggiuntivi);

    oltre al periodo iniziale di cinque anni oltre al periodo iniziale di cinque anni durante il quale la ERL è disponibile sulla base di sottoscrizione, vi era l’opzione per il cliente di prorogare tale periodo pagando un canone nominale per altri due anni;

    la messa a disposizione di una licenza supplementare distinta, segnatamente una licenza destinata ai produttori terzi (in prosieguo: la «TPDL») al fine di consentire a questi ultimi di realizzare tabelle di mappatura che consentano ai clienti della TR di cambiare agevolmente fornitore.

    10

    Il 12 luglio 2012 la Commissione ha avviato un secondo test presso gli operatori di mercato e pubblicato gli impegni modificati, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

    11

    Il 25 settembre 2012 la Commissione ha informato la TR delle osservazioni ricevute dai terzi interessati in seguito alla pubblicazione della seconda comunicazione d’indagine di mercato.

    12

    Il 7 novembre 2012 la TR ha presentato una terza serie di impegni (in prosieguo: «gli impegni definitivi»), le disposizioni dei quali prevedono quanto segue:

    la clausola di cui al paragrafo 7.1 degli impegni definitivi contiene una definizione modificata dell’espressione «produttori terzi» che permette ai produttori terzi di concludere accordi con altri fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati al fine di realizzare tabelle di mappatura che consentono ai clienti della TR di passare ad altro fornitore;

    i produttori terzi non hanno soltanto il diritto di «realizzare» tabelle di mappatura, ma anche di «conservarle» (clausola di cui al paragrafo 1.8 della TPDL);

    la TPDL riportata nell’allegato agli impegni definitivi non contiene più la clausola di cui al paragrafo 3.5 della TPDL riportata nell’allegato agli impegni modificati. Detta clausola comprendeva disposizioni in base alle quali un produttore terzo non poteva «affermare che il ricorso ai RIC idonei per reperire dati di terzi [sarebbe] adeguato oppure fattibile in tutte le circostanze oppure che esso non [poteva] dar luogo a problemi d’integrità dei dati o [ad] altri problemi di funzionalità»;

    le clausole di cui ai paragrafi 3.2.8 degli impegni definitivi e 1.3 lettera c), della TPDL autorizzano i produttori terzi e gli altri fornitori di flussi di dati in tempo reali consolidati a cooperare alla realizzazione, all’aggiornamento e alla commercializzazione di tabelle di mappatura;

    la clausola di cui al paragrafo 3.2.9 degli impegni definitivi e quelle di cui al paragrafo 1.3, lettera d), e al paragrafo 1.4 della TPDL migliorano il livello di informazione che possono scambiare i produttori terzi e gli altri fornitori di flussi di dati in tempo reali consolidati. Ne risulta che i produttori terzi possono fornire agli altri fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati dati di riferimento descrittivi che riguardano i RIC (ma non i RIC stessi) nel caso in cui il produttore terzo non sia stato in grado di effettuare la mappatura della simbologia del fornitore di flussi di dati in tempo reale concorrente.

    13

    Gli impegni definitivi della TR prevedono, altresì, al loro allegato V, la nomina di un fiduciario indipendente incaricato della loro verifica. Il suo compito è di verificare il rispetto di tali impegni e di presentare periodicamente alla Commissione una relazione e, eventualmente, di proporre alla stessa delle misure al fine di garantire il rispetto di detti impegni, nonché di riferire il risultato del procedimento di risoluzione di controversie previsto dall’allegato IV degli impegni definitivi.

    14

    La Commissione ha ritenuto che detti impegni fossero sufficienti per risolvere i problemi di concorrenza che erano stati individuati. Di conseguenza, il 20 dicembre 2012, essa ha adottato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la decisione relativa a un procedimento a norma all’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso COMP/D2/39.654 – Reuters Instrument Codes (RIC)] (GU 2013, C 326, pag. 4; in prosieguo la «decisione impugnata»), di cui una sintesi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la quale ha reso vincolanti gli impegni proposti dalla TR. In tale decisone. la Commissione constata anche che, alla luce degli impegni in parola, non sussistono più motivi per un suo intervento.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    15

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2014, la Morningstar Inc., ricorrente, ha proposto il presente ricorso.

    16

    Il 16 maggio 2014 la Commissione ha presentato il controricorso.

    17

    La replica è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2014.

    18

    Con una misura d’organizzazione del procedimento del 27 agosto 2014, il Tribunale (Ottava Sezione) ha chiesto alla Commissione di produrre la valutazione preliminare, in una versione non riservata, effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 nella causa in questione. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

    19

    La controreplica è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2014.

    20

    Con ordinanza del 21 ottobre 2014, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della TR, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2014.

    21

    Il 2 gennaio 2015 la TR ha depositato memoria di intervento.

    22

    Le osservazioni delle parti principali sulla memoria di intervento della TR sono pervenute alla cancelleria del Tribunale nel termine impartito.

    23

    Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del suo regolamento di procedura, ha chiesto alla Commissione di depositare le risposte alle indagini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rispettivamente, il 14 dicembre 2011 e il 12 luglio 2012, ricevute dagli operatori del mercato in versioni non riservate. Quest’ultima ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

    24

    Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 3 marzo 2016.

    25

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile;

    annullare integralmente la decisione impugnata, vuoi nella parte relativa ai fornitori di flussi di dati in tempo reale, vuoi nella parte che la riguarda;

    adottare ogni altra misura che il Tribunale ritenga appropriata.

    condannare la Commissione alle spese;

    26

    La Commissione e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    Sulla ricevibilità

    27

    La ricorrente sostiene di essere legittimata a proporre il presente ricorso giacché la decisione impugnata la riguarda direttamente e individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Essa sarebbe direttamente interessata dalla decisione impugnata, che circoscrive la sua capacità di concludere un contratto con la TR relativamente ai RIC, in quanto detta decisione esclude espressamente i fornitori concorrenti di flussi di dati in tempo reale consolidati dall’ambito delle persone che possono ottenere le licenze. Per quanto riguarda l’incidenza individuale, essa sostiene di aver attivamente partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata. Essa farebbe parte, per di più, di un gruppo ristretto e identificabile di persone che hanno partecipato al procedimento amministrativo. Inoltre, la decisione impugnata autorizza una condotta professionale del suo concorrente principale, circostanza che inciderebbe sulla sua posizione nel mercato di riferimento.

    28

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e sostiene, senza aver tuttavia sollevato formalmente eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che il ricorso è irricevibile.

    29

    Occorre ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, consente a una persona diversa dal destinatario di un atto di proporre un ricorso di annullamento contro tale atto, qualora esso la riguardi individualmente e direttamente.

    30

    Secondo la giurisprudenza, la questione della legittimazione ad agire di un ricorrente si valuta in relazione agli effetti che l’atto impugnato ha sulla sua situazione giuridica, nei limiti in cui detto ricorrente sia, da un lato, direttamente interessato dall’atto impugnato, in quanto per incidere direttamente occorre che il provvedimento in questione produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione europea senza intervento di altre norme intermedie (sentenze del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione, C‑404/96 P, EU:C:1998:196, punto 42, e del 24 marzo 1994, Air France/Commissione, T‑3/93, EU:T:1994:36, punto 80) e, dall’altro lato, individualmente interessato da tale medesimo atto, in quanto esso incida sul ricorrente in ragione di determinate sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che lo distingue da chiunque altro e, per tale motivo, lo identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220)

    31

    Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la decisione impugnata rende obbligatori gli impegni definitivi della TR del 7 novembre 2012. La Commissione ha, infatti, esaminato gli effetti delle restrizioni imposte dalla TR concernenti i RIC e ne ha concluso che dette restrizioni erano dannose per la concorrenza in quanto impedivano un passaggio ad altro fornitore da parte dei clienti della TR e, di conseguenza, riducevano la possibilità dei concorrenti di entrare nel mercato o di competere in base alla qualità dei loro servizi. Gli impegni definitivi, diretti a rendere più agevole per i clienti della TR il passaggio a fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati concorrenti, escludono esplicitamente che tali fornitori concorrenti possano concludere un contratto d’ERL e un contratto di TPDL. La decisione impugnata, in quanto limita la possibilità per la ricorrente di concludere tali contratti, produce effetti diretti sulla sua situazione giuridica.

    32

    Per quanto concerne la questione se la ricorrente è individualmente interessata, occorre rilevare che essa ha chiesto degli incontri con la Commissione con lettere, rispettivamente, del 5 marzo e del 16 giugno 2010. A seguito di tali richieste, una prima riunione è stata organizzata il 27 luglio 2010. Successivamente, tanto su richiesta della Commissione, quanto su richiesta della ricorrente, vi sono state altre riunioni e conversazioni telefoniche tra il 2010 e il 2012. Parimenti, a seguito di una richiesta della Commissione del 18 aprile 2012, la ricorrente ha fornito una versione non riservata dei verbali delle conversazione telefoniche e delle riunioni in questione. La ricorrente si è altresì attivata e ha trasmesso le sue osservazioni in riferimento agli impegni proposti dalla TR, tramite conversazioni telefoniche, riunioni, messaggi di posta elettronica nonché risposte alle richieste formali di informazioni della Commissione.

    33

    Inoltre, anche se il nome della ricorrente non figura espressamente nella decisione impugnata, dal procedimento amministrativo che ha condotto a tale decisione emerge che la Commissione ha preso in considerazione le osservazioni della ricorrente.

    34

    Va osservato che la ricorrente ha partecipato attivamente al procedimento non soltanto di propria iniziativa, ma anche su iniziativa della Commissione che l’ha invitata, segnatamente, a presentare le sue osservazioni su diversi aspetti del mercato, nonché sugli impegni proposti, e ciò al di fuori dall’ambito delle indagini di mercato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 alle quali la ricorrente ha parimenti contribuito. Ne consegue che la ricorrente ha partecipato attivamente al procedimento. Se è vero che una semplice partecipazione al procedimento non è, di per sé, certamente sufficiente a dimostrare che la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione impugnata, la partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituisce tuttavia un elemento preso in considerazione dalla giurisprudenza in materia di concorrenza, anche nel settore più specifico degli impegni di cui all’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, per accertare, unitamente ad altre circostanze specifiche, la ricevibilità del suo ricorso (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punti 2425; del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, detta Kali & Salz, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punti da 54 a 56, e del 3 aprile 2003, BaByliss/Commissione, T‑114/02, EU:T:2003:100, punto 95).

    35

    A tal proposito, una siffatta circostanza specifica è costituita, nel caso di specie, dall’incidenza della posizione della ricorrente sul mercato in questione. Dal fascicolo del Tribunale risulta, infatti, che la ricorrente opera, come la TR, sul mercato dei flussi di dati in tempo reale consolidati, mercato che è caratterizzato da un numero ristretto di concorrenti e nel quale la TR detiene una posizione dominante. Se ne può dedurre che misure restrittive della TR in quanto impresa dominante, come quelle oggetto della valutazione preliminare della Commissione, possono avere notevoli effetti negativi sulle attività della ricorrente.

    36

    Da quanto precede risulta che la ricorrente è anche individualmente interessata. Pertanto, il presente ricorso è ricevibile.

    Nel merito

    37

    A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi:

    il primo motivo verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha accettato impegni che non erano tali da rispondere alle preoccupazioni sul piano della concorrenza di cui aveva informato la TR nella sua valutazione preliminare;

    il secondo motivo verte su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione, accettando impegni che non erano tali da risolvere le preoccupazioni sul piano della concorrenza, ha ecceduto i poteri che le erano attribuiti in virtù di detto articolo e ha, di conseguenza, agito ultra vires.

    il terzo motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità.

    il quarto motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto la Commissione non ha spiegato la ragione per la quale gli impegni definitivi rispondevano alle preoccupazioni individuate sul piano della concorrenza.

    38

    In via preliminare, occorre ricordare che, dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 risulta che la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione, può rendere obbligatori gli obblighi proposti dalle imprese interessate, laddove gli stessi siano tali da rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza da essa individuate nella sua valutazione preliminare.

    39

    Il meccanismo introdotto dall’articolo 9, del regolamento n. 1/2003 è volto a garantire l’applicazione efficace delle norme sulla concorrenza in vigore dell’Unione mediante l’adozione di decisioni che rendono obbligatori gli impegni proposti dalle parti e giudicati appropriati dalla Commissione al fine di fornire una soluzione più rapida ai problemi di concorrenza da essa identificati, invece di avviare l’iter per la constatazione formale di un’infrazione. In particolare, l’articolo 9 del suddetto regolamento è ispirato da considerazioni di economia processuale e consente alle imprese di prendere pienamente parte al procedimento, proponendo le soluzioni che esse ritengono più appropriate e adeguate per rispondere alle citate preoccupazioni della Commissione (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07, EU:C:2010:377, punto 35).

    40

    In tale contesto, la Commissione dispone, per quanto concerne l’accettazione o il rigetto degli impegni, di un ampio margine di discrezionalità (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07, EU:C:2010:377, punto 94).

    41

    Occorre ricordare, inoltre, che, nei limiti in cui Commissione è chiamata a effettuare un’analisi che richiede che siano presi in considerazione numerosi fattori economici, quali un’analisi prospettica al fine di valutare l’adeguatezza degli impegni proposti dall’impresa di cui trattasi, essa beneficia anche di un margine di discrezionalità di cui il Tribunale deve tener conto nell’esercizio del suo sindacato. Ne consegue che, il giudice dell’Unione non può, nell’ambito del sindacato limitato che esso esercita su tali situazioni economiche complesse, sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (sentenze del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07, EU:C:2010:377, punto 67, e dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 46).

    42

    Tuttavia, come reiteratamente rilevato dalla Corte nei settori che implicano valutazioni complesse, quali il diritto della concorrenza, il potere discrezionale di cui dispone la Commissione non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione dei dati di natura economica effettuata da tale istituzione (sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39; del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 145, e dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 46). Secondo i principi elaborati da tale giurisprudenza, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non soltanto a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano tutti i dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; dell’11 dicembre 2013, Cisco Systems et Messagenet/Commissione, T‑79/12, EU:T:2013:635, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    Del resto, dalla giurisprudenza risulta, altresì, che sebbene le decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento n. 1/2003 siano assoggettate al principio di proporzionalità, l’applicazione di tale principio è tuttavia diversa a seconda che l’una o l’altra di tali disposizioni sia interessata.

    44

    Tali disposizioni rispondono di fatto a obiettivi diversi. L’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 è diretto a rispondere alle preoccupazioni che la Commissione ha potuto sollevare nel corso della sua valutazione preliminare, mentre l’articolo 7 di detto regolamento mira a porre fine all’infrazione constatata (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07, EU:C:2010:377, punto 46).

    45

    Ne consegue che, quanto alla proporzionalità degli impegni, il test che la Commissione deve svolgere nell’ambito di un procedimento in base all’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 consiste nel verificare se gli impegni sono «sufficienti» e possono rispondere «in modo adeguato» a tali preoccupazioni, prendendo in considerazione le circostanze della fattispecie, vale a dire la gravità delle preoccupazioni, l’ampiezza delle stesse e gli interessi dei terzi (sentenza del 29 giungo 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07, EU:C:2010:377, punti 4161).

    46

    Da quanto precede risulta che il sindacato del giudice dell’Unione si limita a verificare se la valutazione della Commissione sia manifestamente erronea, applicando i principi ricordati ai punti da 40 a 45 supra.

    Sul primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

    47

    Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che gli impegni definitivi non hanno l’effetto né di far cessare o di limitare significativamente l’abuso individuato né di rispondere alle preoccupazioni espresse. La decisione impugnata è, quindi, secondo la ricorrente, viziata da un errore manifesto di valutazione.

    48

    La ricorrente fa notare che tanto la definizione di «cliente idoneo», quanto quella di «produttori terzi», contenute rispettivamente nell’ERL e nella TPDL, escludono i fornitori concorrenti. Inoltre, in base agli impegni, i fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati concorrenti non possono trattare essi stessi RIC per conto di un titolare di licenza idonea. Pertanto, alle società che, come la ricorrente, dispongono della capacità, delle conoscenze e degli incentivi necessari per proporre servizi concorrenti sarebbe direttamente impedito di proporre tali servizi. In considerazione dei termini dell’accordo di licenza in questione, sarebbe contemplata soltanto la concessione di licenze a clienti che possono utilizzare i RIC per sviluppare essi stessi, o attraverso l’intermediazione di produttori terzi, i mezzi per accedere a servizi che potrebbero entrare in concorrenza con i servizi proposti dalla TR.

    49

    A tal proposito, in primo luogo, la ricorrente ritiene che i fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati non siano in grado di fornire un servizio efficiente di passaggio ad altri fornitori ai clienti della TR poiché, escludendoli dai termini delle licenze dell’ERL e della TPDL, non possono proporre un servizio concorrente totalmente integrato. In secondo luogo, la probabilità che i produttori terzi elaborino delle tabelle di mappatura sarebbe teorica ed estremamente circoscritta. In terzo luogo, la totalità degli oneri e dei costi del passaggio incomberebbe ai clienti della TR, benché sia manifestamente improbabile che essi cambino fornitore in considerazione del costo e della complessità che comporta un simile passaggio, dei lavori di rimaneggiamento dei loro sistemi e delle negoziazioni supplementari con i terzi che ciò implicherebbe, dalla natura del mercato dei flussi di dati in tempo reale consolidati, nonché del costo e della complessità connessa all’utilizzo della tabella di mappatura di un terzo. In quarto luogo, i clienti della TR non potrebbero lavorare con uno strumento di conversione sviluppato da un terzo invece che da un concorrente, giacché tali strumenti richiedono un grado di velocità e di affidabilità elevato. Il ricorso a un terzo sarebbe di fatto un rischio per l’integrità e l’accuratezza della realizzazione dei rimandi incrociati dei codici. Inoltre, un’eventuale collaborazione con un produttore terzo nella progettazione di una tabella di mappatura sarebbe inefficace stante l’impossibilità di scambiare le informazioni richieste riguardanti i RIC. In quinto luogo, il motivo per il quale i fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati concorrenti non potrebbero offrire un servizio equivalente è anche collegato al fatto che i «RIC a catena» (un mezzo per accedere a un gruppo di strumenti utilizzando un solo identificativo) sono esclusi dalle licenze offerte dalla TR, mentre le banche e gli istituti finanziari hanno bisogno di un accesso ai RIC a catena, dal momento che si tratta di uno dei principali mezzi per accedere ai dati. A causa del fatto che, conformemente agli impegni, solo i dati più elementari sono disponibili, non risulterebbe possibile per un altro fornitore ricostruire tali catene o procedere a un rimando incrociato con queste ultime senza poter accedere ai dati sottostanti. Infine, la ricorrente fa notare che che, per quanto a sua conoscenza, nessun cliente della TR ha fatto ricorso a un fornitore concorrente di flussi di dati in tempo reale consolidati. Nell’ipotesi in cui un numero consistente di società avesse tentato di ottenere e di sfruttare le licenze, ne sussisterebbero le prove nel mercato. Orbene, secondo la ricorrente, così non avviene nel caso specie, cosicché essa ribadisce, come già indicato durante il procedimento amministrativo, che siffatti passaggi ad un altro fornitore sono molto improbabili.

    50

    In primo luogo, la Commissione adduce che un’ERL che autorizza i clienti della TR a utilizzare i RIC per reperire dati nei flussi di dati degli altri fornitori, senza che siano obbligati a riscrivere le loro applicazioni, è sufficiente per rispondere alle sue preoccupazioni relative alle restrizioni all’utilizzo dei RIC nel passaggio ad altro fornitore. In secondo luogo, essa ritiene che una TPDL, che autorizza i produttori terzi a elaborare e a mantenere le tabelle di mappatura tra i RIC e la simbologia degli altri fornitori, sia sufficiente anche per rispondere alle sue preoccupazioni relative alle restrizioni sull’utilizzo dei RIC al fine di elaborare tali tabelle. La Commissione pone l’accento, a titolo illustrativo, su diverse clausole e condizioni contenute rispettivamente nell’ERL e nella TPDL le quali hanno come scopo di agevolare il passaggio ad altri fornitori. In tale contesto, essa sottolinea che un’ERL è concessa a livello mondiale al cliente idoneo nel caso in cui esso eserciti un’attività commerciale effettiva nel SEE; che un’ERL è concessa per una durata indefinita, a condizione che l’ERL sia stata richiesta nel corso dei cinque anni successivi alla data del lancio da parte del cliente idoneo; che il cliente idoneo potrà aumentare o ridurre in ogni momento il numero di RIC ammessi, in base al suo bisogno nell’attività commerciale, e che la TR fornirà al cliente idoneo aggiornamenti regolari dei RIC ammessi, nonché le informazioni dei rimandi incrociati per identificare in maniera univoca i dati del mercato in tempo reale sottostanti.

    51

    Infine, la Commissione pone in evidenza che nessuno degli argomenti sollevati dalla ricorrente modifica la conclusione secondo cui gli impegni definitivi sono sufficienti per rispondere a tali preoccupazioni.

    52

    Essa afferma, a tal proposito, che un concorrente può istituire un partenariato con un produttore terzo al fine di offrire ai clienti della TR un servizio di passaggio personalizzato e totalmente integrato; che, siccome l’architettura informatica è generalmente specifica di ciascun cliente della TR, è inevitabile che ogni cliente dovrà effettuare lavori di rimaneggiamento e pertanto farsi carico di determinate spese nel caso in cui decida di cambiare fornitore di flussi di dati in tempo reale consolidati; che i principali clienti della TR sarebbero istituti finanziari di livello mondiale che dispongono della competenza e dei mezzi finanziari necessari per il passaggio ad altro fornitore nel caso in cui ritengano che ciò rientri nel loro interesse commerciale; che la cooperazione tra i fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati e produttori terzi potrebbe consentire economie di scala; che non vi è alcuna ragione per credere che le tabelle di concordanza elaborate dai produttori terzi non sarebbero affidabili o sarebbero meno veloci in relazione all’utilizzo di servizi della TR e che le affermazioni che riguardano i RIC a catena sono formulate per la prima volta nella replica e non si basano su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento amministrativo e quello dinanzi al Tribunale e che esse dovrebbero pertanto essere respinte in quanto irricevibili e, in ogni caso, prive di fondamento. Infine, la Commissione osserva che, atteso che l’ERL e la TPLD sono state introdotte solo il 20 giugno 2013 e atteso che il passaggio ad altro fornitore è un processo lungo e complesso, non sorprende che siffatto passaggio non sia già avvenuto durante il periodo compreso tra l’introduzione di tali contratti di licenza, da un lato, e il deposito del ricorso, dall’altro.

    53

    Anzitutto, per quanto riguarda la ricevibilità dell’argomentazione relativa ai RIC a catena e di quella relativa alle limitazioni nei dati descrittivi forniti per ogni RIC, occorre ricordare che dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 risulta che il ricorso introduttivo del giudizio deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    54

    Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, un motivo o un argomento che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (sentenze del 19 settembre 2000, Dürbeck/Commissione, T252/97, EU:T:2000:210, punto 39, e del 30 settembre 2003, Cableuropa e a./Commissione, T346/02 e T347/02, EU:T:2003:256, punto 111).

    55

    Nel caso di specie occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, detto motivo costituisce un’estensione del primo motivo presentato nel ricorso, ossia il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione degli impegni definitivi. Si deve rilevare, a tal proposito, che nel ricorso erano contenute ampie osservazioni sul carattere inadeguato degli impegni definitivi. Di conseguenza, l’argomentazione contenuta nella replica che rimette in discussione il carattere sufficiente degli impegni definitivi per rispondere alle preoccupazioni della Commissione adducendo la sussistenza di lacune nei suddetti impegni, come quella relativa all’assenza di regole che riguardino i RIC a catena, è ricevibile.

    56

    In seguito, quanto all’esame nel merito del primo motivo, come già ricordato al punto 41 supra, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione quando verifica l’adeguatezza degli impegni proposti, il ruolo del Tribunale si limiterà a verificare che la Commissione non abbia commesso un errore manifesto di valutazione. Più precisamente, si tratterà, nell’ambito del controllo giurisdizionale in parola, di verificare l’esistenza di un adeguamento tra le preoccupazioni rilevate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare e gli impegni proposti dalla TR, impegni che devono, si ricorda, rispondere in modo sufficiente a tali preoccupazioni.

    57

    Inoltre, il controllo della legittimità della decisione che rende obbligatori gli impegni deve essere effettuato in considerazione delle preoccupazioni della Commissione e non delle richieste manifestate dai concorrenti quanto al contenuto degli impegni.

    58

    Pertanto, il criterio appropriato, alla luce delle preoccupazioni della Commissione quali espresse nella sua valutazione preliminare, è accertare se gli impegni siano sufficienti per rispondere in maniera adeguata a dette preoccupazioni, le quali sono dirette, nel caso di specie, a rendere più agevole per i clienti il passaggio ad altri fornitori.

    59

    Inoltre, il fatto che a dette preoccupazioni si potesse rispondere includendo i concorrenti della TR nei termini delle licenze, come suggerisce la ricorrente, non comporta di per sé che la decisione impugnata sia viziata da un errore manifesto di valutazione e la circostanza che altri impegni avrebbero potuto essere parimenti accettati, e persino che essi sarebbero stati più favorevoli per la concorrenza, non può condurre all’annullamento di detta decisione nei limiti in cui la Commissione poteva ragionevolmente concludere che gli impegni ripresi nella decisione impugnata consentivano di dissipare le preoccupazioni individuate nella valutazione preliminare.

    60

    Va ricordato che la decisione impugnata attua una serie di impegni proposti dalla TR la cui attività farebbe sorgere preoccupazioni sul piano della concorrenza e che, in sostanza, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione rendendo obbligatori impegni che non rispondono in maniera sufficiente a dette preoccupazioni.

    61

    Occorre respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui i concorrenti non sarebbero in grado di fornire un sevizio efficiente per il passaggio ad altri fornitori dato che essi non possono proporre un servizio totalmente integrato in quanto esclusi dalle condizioni dei contratti di licenza in questione.

    62

    Si deve infatti ricordare che le preoccupazioni sollevate dalla Commissione riguardavano restrizioni imposte ai clienti della TR nonché l’impedimento ai terzi di realizzare rimandi incrociati tra i diversi codici, circostanza che ostacolava, pertanto, notevolmente il passaggio ad altri fornitori. Gli impegni accettati dalla Commissione si strutturano quindi, in sostanza, sulle possibilità offerte ai clienti di cambiare fornitore, tanto con mezzi propri, quanto collaborando con un produttore terzo. In tal senso, la Commissione ha ritenuto che le preoccupazioni sul piano della concorrenza potessero essere dissipate richiedendo da parte della TR soluzioni comportamentali non nei confronti dei suoi concorrenti, bensì nei confronti dei suoi clienti e dei terzi. Detta constatazione, secondo cui gli impegni sono incentrati prima facie sui clienti e sui produttori terzi, trova sostegno nelle possibilità offerte a questi ultimi di collaborare e di assistersi reciprocamente nell’elaborazione di tabelle di mappatura tramite le licenze proposte dalla TR. I clienti della TR possono parimenti optare per i produttori terzi che hanno concluso con i fornitori concorrenti dei partenariati che consistono in una cooperazione relativa alla progettazione, alla realizzazione, all’aggiornamento, alla promozione e all’assistenza post-vendita delle tabelle di mappatura. Ai clienti della TR sono pertanto offerte diverse opzioni nella prospettiva di un passaggio, che siano interne o esterne alle loro infrastrutture.

    63

    Accettando detti impegni, la Commissione ha dunque ritenuto che, per rispondere alle preoccupazioni da essa sollevate, non fosse necessario includere i concorrenti della TR nei termini della licenza. Inoltre, come risulta dalla decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il fatto di accordare ai concorrenti della TR l’accesso ai RIC andasse al di là di quanto necessario per rispondere alle sue preoccupazioni. Orbene, alla luce delle constatazioni del Tribunale al punto 62 supra, la Commissione non ha commesso, a tal proposito, un errore manifesto di valutazione.

    64

    Devono parimenti essere respinti le argomentazioni secondo cui la probabilità che un produttore terzo progetti le tabelle di mappatura sarebbe scarsa e teorica, tabelle di mappatura che, secondo la ricorrente, non offrirebbero l’affidabilità e la velocità richiesta in quanto concepite da terzi.

    65

    Sebbene non sia necessario ricordare le diverse soluzioni di cui dispongono i produttori terzi nell’elaborazione delle tabelle di mappatura, aumentando così le probabilità di siffatta progettazione, occorre tuttavia affermare che, relativamente alla pretesa mancanza di affidabilità e di velocità offerta dalle tabelle in parola, la ricorrente non deduce argomenti concreti quanto alle affermazioni in discussione. Per tale ragione, è già possibile respingerle.

    66

    Inoltre, nell’eventualità che un cliente richiedesse una garanzia quanto all’affidabilità, un produttore terzo e un fornitore concorrente possono accordarsi al fine di fornire tale garanzia al suddetto cliente, possibilità che non è stata esclusa dagli impegni, conformemente alla clausola di cui al paragrafo 1.3, lettera c), punto iii), della TPDL. Pertanto, è senz’altro possibile rispondere alle eventuali preoccupazioni di un cliente il quale sarà rassicurato rispetto alla prospettiva di cambiare fornitore. Inoltre, salvo il fatto che i clienti della TR possono concludere un’ERL al fine di passare ad altro fornitore di flussi di dati in tempo reale consolidati per tutte le loro applicazioni, essi possono parimenti optare, per un periodo di almeno 12 mesi, per un passaggio parziale. Un tale passaggio parziale può consentire a un cliente di valutare l’affidabilità di una fonte di dati concorrente facendo funzionare parallelamente applicazioni che utilizzano la fonte di dati della TR e altre applicazioni che utilizzano la fonte di dati concorrente, possibilità che agevola il cliente a passare ad altri fornitori.

    67

    Analogamente, nemmeno l’argomento secondo cui la totalità degli oneri e dei costi dei passaggi sarebbe sopportato dai clienti della TR può essere accolto. Occorre ricordare che le preoccupazioni della Commissione vertevano sostanzialmente sulle restrizioni imposte ai clienti della TR nell’utilizzo dei RIC. Dette restrizioni impedivano loro di reperire dati nei flussi di fornitori concorrenti utilizzando i codici RIC, e ciò anche attraverso le tabelle di mappatura. Stante l’integrazione dei codici RIC nelle applicazioni informatiche dei clienti, una riscrittura di tali applicazioni sarebbe necessaria quando i suddetti clienti vogliono passare ad altro fornitore, giacché detto passaggio comporta de facto, durante la vigenza delle restrizioni imposte dalla TR, una modifica della simbologia utilizzata. Il processo di modifica delle applicazioni in parola è ritenuto dai clienti lungo e costoso. Dalle indagini di mercato effettuate dalla Commissione, le cui conclusioni sono state inserite nella valutazione preliminare, emerge Infatti che la parte sostanziale dei costi di passaggio sarebbe da attribuirsi alla conversione dei codici. Detti costi sono talvolta difficili da quantificare, segnatamente in quanto ogni architettura informativa è specifica per ogni cliente. Tuttavia, la Commissione ha indicato nella sua valutazione preliminare che, per i clienti che avevano proceduto a un’accurata valutazione dei costi di passaggio, questi ultimi erano stati considerati proibitivi e tali da poter scoraggiare i clienti a passare ad altri fornitori. In risposta a siffatte preoccupazioni, la TR ha pertanto proposto ai clienti, nonché ai produttori terzi, la possibilità di realizzare tabelle di mappatura tra i codici RIC e la simbologia utilizzata dal nuovo fornitore, cosicché non sarà più necessaria una modifica delle applicazioni. I menzionati impegni consentono quindi un reale avanzamento per i clienti della TR che non devono affrontare più costi proibitivi nel caso in cui prevedano di cambiare fornitore, in assenza della necessità di una modifica sostanziale delle applicazioni informatiche. Se è vero che la realizzazione di una tabella di mappatura da parte del cliente, internamente o attraverso un produttore terzo, può del pari comportare dei costi, si deve tuttavia ricordare che gli impegni non mirano a un’eliminazione totale dei costi, bensì a rendere il passaggio più accessibile tramite costi ragionevoli.

    68

    Inoltre, occorre constatare che una modifica dei sistemi e delle applicazioni informatiche può, in ogni caso, generare delle spese che dovranno essere sopportate dal cliente, segnatamente in relazione alla specificità dell’architettura informatica propria di ogni cliente. In aggiunta, detti clienti sono generalmente istituzioni o imprese di livello mondiale che possono disporre dei mezzi finanziari per sopportare tali costi.

    69

    Al pari della Commissione, va altresì costatato che le collaborazioni tra fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati e produttori terzi possono generare economie di scala. Economie del genere sono tali da far diminuire i costi del passaggio, circostanza che potrebbe costituire un incentivo supplementare per i clienti, compresi i clienti di piccole dimensioni, a cambiare fornitore.

    70

    Infine, nemmeno gli argomenti relativi all’assenza di dati concernenti i RIC a catena e alle limitazioni dei dati descrittivi forniti per ogni RIC che impediscono ai fornitori concorrenti di offrire un servizio equivalente sono fondati. In primo luogo, occorre osservare, a tal proposito, che durante il procedimento amministrativo risulta che né la ricorrente, né alcun altro terzo hanno espresso la minima preoccupazione per quanto riguarda l’esclusione di determinati RIC a catena dalla portata delle licenze offerte dalla TR. Difatti, i soli RIC a catena in riferimento ai quali sono state espresse preoccupazioni durante il procedimento amministrativo erano gli indici e, conformemente alla clausola di cui al paragrafo 2.8 degli impegni definitivi e alla clausola di cui al paragrafo 1.6 dell’ERL, la TR è tenuta a fornire dati relativi agli indici. In secondo luogo, dal fascicolo emerge che la ragione per la quale i dati forniti dalla TR possono, in determinati casi, non indicare i codici mnemonici attribuiti dalla Borsa è che tale codice non costituisce il solo modo certo di identificare uno strumento risalendo fino alla sua fonte. Orbene, strumenti finanziari relativamente semplici come i valori quotati in Borsa possono essere identificati vuoi attraverso la piattaforma di negoziazione interessata, la valuta e il codice ufficiale, vuoi attraverso la piattaforma di negoziazione interessata, la valuta e la loro descrizione. La TR è tenuta a fornire tali informazioni ai titolari dell’ERL, conformemente alla clausola di cui al paragrafo 2.12 degli impegni definitivi. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari più complessi, come quelli negoziati fuori borsa (OTC), per i quali la TR è tenuta a fornire il codice mnemonico attribuito dalla Borsa se è il solo modo per identificarli in maniera univoca.

    71

    Inoltre, a parte un procedimento di risoluzione di controversie, menzionato al punto 13 supra, nel quale il fiduciario incaricato della verifica degli impegni riveste un certo ruolo, la clausola di cui al paragrafo 6, lettera f), dell’allegato V degli impegni definitivi prevede espressamente che detto fiduciario contribuirà a dirimere ogni disaccordo relativo alle domande di dati riguardanti le informazioni incrociate fornite dalla TR. Pertanto, se il codice mnemonico attribuito dalla Borsa è effettivamente il solo mezzo per identificare in maniera univoca i dati di mercato in tempo reale sottostanti, il fiduciario incaricato della verifica sarà in grado di segnalarlo alla TR.

    72

    In conclusione, alla domanda se, nella decisione impugnata, gli impegni proposti dalla TR siano stati correttamente valutati come idonei a dissipare le preoccupazioni della Commissione, occorre rispondere in senso affermativo. Il motivo secondo cui la decisione sarebbe viziata da errore manifesto di valutazione deve quindi essere respinto.

    73

    Peraltro, quanto all’affermazione della ricorrente in base alla quale, fin ad ora, non vi sarebbe stato alcun passaggio ad altro fornitore, circostanza che costituisce pertanto un’indicazione che gli impegni non sarebbero effettivi, occorre osservare che l’esame della Commissione, come avviene nel caso del procedimento di controllo delle operazioni di concertazione, è un esame prospettico. Essa è chiamata a rendere una decisione che presenti il carattere di una previsione e che la conduca a valutare in che modo si comporterà il mercato in futuro quando gli impegni saranno eseguiti. Come già rilevato, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto nella sua valutazione secondo cui gli impegni definitivi sono idonei a rispondere alle preoccupazioni espresse. Quale che sia la risposta alla domanda se gli impegni definitivi hanno nel frattempo prodotto un effetto concreto sul mercato interessato, essa non può inficiare la costatazione, effettuata al momento in cui è stata adottata la decisione impugnata, che essi erano di per sé sufficienti per eliminare i problemi di concorrenza segnalati.

    74

    Al riguardo va rilevato che gli impegni definitivi quali accettati dalla Commissione agevolano un passaggio ad altro fornitore, nel caso in cui un cliente della TR avesse tale intenzione. Tuttavia, detta agevolazione non comporta che un cliente cambi necessariamente fornitore se è soddisfatto, per esempio, dei servizi e delle condizioni offerti dalla TR.

    75

    Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto.

    Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003

    76

    La ricorrente riconosce che l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 autorizza la Commissione ad accettare degli impegni quando detti impegni consentono di rispondere alle preoccupazioni espresse da quest’ultima. Tuttavia, essa non può accettare gli impegni che manifestamente non consentono di eliminare – o di limitare significativamente – le preoccupazioni espresse. Accettando degli impegni che manifestamente non rispondono alle preoccupazioni espresse, la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le erano stati conferiti in virtù dell’articolo 9 di detto regolamento e avrebbe pertanto agito ultra vires.

    77

    La Commissione e l’interveniente chiedono che il motivo suesposto venga respinto.

    78

    Come già rilevato al punto 40 supra, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’esame degli impegni. Nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, come risulta dal considerando 13 di detto regolamento, la Commissione è dispensata dall’obbligo di qualificare e di constatare l’infrazione in questione, in quanto il suo ruolo si limita all’esame e all’eventuale accettazione degli impegni proposti dalle imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha individuato nella sua valutazione preliminare e rispetto agli scopi che essa persegue. Spetta alla Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, accettare gli impegni dopo aver verificato che essi rispondano alle preoccupazioni espresse. A tal proposito, è stato già accertato che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto nella sua valutazione sul carattere sufficiente degli impegni in discussione, cosicché l’argomento secondo cui, accettandoli, avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza, e, pertanto, avrebbe agito ultra vires, deve essere respinto. Il rigetto del primo motivo comporta, infatti, anche il rigetto del secondo.

    Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

    79

    La ricorrente afferma che la decisione impugnata lede il principio di proporzionalità giacché, in primo luogo, la Commissione ha accettato impegni inappropriati e, in secondo luogo, non ha preso in considerazione gli interessi delle parti terze.

    80

    Richiamando la sentenza dell’11 luglio 2007Alrosa/Commissione (T‑170/06, EU:T:2007:220) e quella del 29 giugno 2010, resa in sede d’impugnazione, Commissione/Alrosa (C‑441/07, EU:C:2010:377), la ricorrente sostiene che l’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità quando la Commissione decide di rendere obbligatori gli impegni offerti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 implica che la misura adottata da quest’ultima sia appropriata e necessaria per raggiungere l’obiettivo perseguito. Accettando impegni inappropriati, la Commissione avrebbe pertanto violato tale principio.

    81

    Il principio di proporzionalità sarebbe stato violato anche per il fatto che la Commissione non avrebbe preso in considerazione l’inefficacia prevedibile e prevista degli impegni nonostante le preoccupazioni espresse da terzi, come già illustrato nell’ambito del primo motivo.

    82

    La Commissione e l’interveniente chiedono che tale motivo venga respinto.

    83

    Occorre constatare che dalla risposta ai primi due motivi risulta che il terzo motivo deve essere parimenti respinto.

    84

    Il principio di proporzionalità impone che gli atti delle istituzioni dell’Unione non vadano oltre quanto è idoneo e necessario per conseguire lo scopo prefissato, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva (sentenze del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, punto 25, e dell’11 luglio 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, EU:C:1989:303, punto 21).

    85

    Quale principio generale del diritto dell’Unione, il principio di proporzionalità costituisce il parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione. Ciò posto, nell’ambito di un controllo delle azioni intraprese dalla Commissione, si pongono sempre, da un lato, la questione della portata e dei limiti esatti degli obblighi che derivano dal rispetto di tale principio e, dall’altro, la questione dei limiti del sindacato giurisdizionale esercitato (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07, EU:C:2010:377, punti 3637).

    86

    Come risulta, infatti, dalla giurisprudenza citata al punto precedente, l’applicazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità nell’ambito dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 si limita a verificare che, da un lato, gli impegni di cui trattasi rispondano alle preoccupazioni che essa ha reso note alle imprese interessate e che, dall’altro, queste ultime non abbiano proposto impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali preoccupazioni.

    87

    Analogamente, il sindacato giurisdizionale riguarda unicamente la questione di stabilire se la valutazione effettuata dalla Commissione sia manifestamente errata.

    88

    Nell’ambito del primo motivo, difatti, è stato già rilevato che la Commissione non aveva commesso alcun errore di valutazione ritenendo che gli impegni definitivi proposti dalla TR fossero idonei a rispondere alle preoccupazioni che essa aveva individuato nella valutazione preliminare.

    89

    Peraltro, se le imprese propongono impegni in base all’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 che eccedono quanto potrebbe imporre loro la Commissione stessa in una decisione adottata conformemente all’articolo 7 di tale regolamento a seguito di un’indagine approfondita, la Commissione può accettarli e renderli obbligatori. Tuttavia, essa non può legittimamente richiederli in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

    90

    Alla luce di quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto.

    Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

    91

    La ricorrente lamenta che la decisione impugnata non chiarisce perché gli impegni definitivi rispondono in maniera adeguata alle preoccupazioni sul piano della concorrenza di cui la TR è stata informata nella valutazione preliminare, dato che gli impegni in parola non consentono ai fornitori di flussi di dati in tempo reale di concludere un contratto di TPDL.

    92

    La ricorrente ricorda, al riguardo, che in svariate riprese nel corso del procedimento che ha condotto alla decisione impugnata, essa ha indicato alla Commissione che il fatto di escludere i concorrenti delle licenze previste negli impegni priverebbe questi ultimi di qualsiasi efficacia. Nel paragrafo 6.3 della decisione impugnata, la Commissione menziona che sono state sollevate preoccupazioni in tal senso, ma essa non spiegherebbe le ragioni per le quali dette critiche non sono state prese in considerazione.

    93

    La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

    94

    Occorre constatare che, secondo la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata non le consentirebbe di comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha concluso che l’esclusione di concorrenti dall’ambito di applicazione degli impegni non rimetteva in discussione il carattere adeguato di tali impegni.

    95

    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63 e giurisprudenza ivi citata, e del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punti 166178 e giurisprudenza ivi citata).

    96

    La Commissione non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari (sentenze del 15 giugno 2005, Corsica Ferries France/Commissione, T‑349/03, EU:T:2005:221, punto 64, e del 16 giugno 2011, Air liquide/Commissione, T‑185/06, EU:T:2011:275, punto 64).

    97

    Per quanto riguarda le decisioni che rendono obbligatori gli impegni ex articolo 9, del regolamento n. 1/2003, la Commissione adempie al suo obbligo di motivazione esponendo gli elementi di fatto e di diritto che l’hanno indotta a concludere che gli impegni proposti rispondevano in modo adeguato alle preoccupazioni sul piano della concorrenza che essa aveva individuato cosicché non sussistevano più motivi per un suo intervento.

    98

    Nel caso di specie, i punti da 48 a 90 (paragrafi da 5.1 a 6.7) della decisione impugnata sono dedicati agli impegni proposti dalla TR e alle reazioni dei terzi rispetto a detti impegni.

    99

    Ne risulta che la Commissione ha illustrato, da un lato, le ragioni per cui gli impegni rispondevano alle preoccupazioni espresse e, dall’altro, rispondendo alle osservazioni di terzi, il motivo per cui le questioni affrontate in dette osservazioni andavano al di là delle preoccupazioni sul piano della concorrenza espresse nella valutazione preliminare (punti 77, 84, 86 e 89 della decisione impugnata). Per quanto riguarda più specificamente la censura formulata dalla ricorrente, occorre constatare che il punto 77 della decisione impugnata menziona la circostanza che alcune parti terze hanno ritenuto che i concorrenti dovrebbero avere accesso ai RIC in quanto avrebbero una posizione migliore per fornire tabelle di mappatura di corrispondenza nonché assistenza tecnica. Dal punto 78 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che il fatto di accordare l’accesso ai RIC ai concorrenti della TR andrebbe oltre quanto necessario per rispondere alle preoccupazioni sul piano della concorrenza. Al punto 79 della decisione impugnata, è stato aggiunto che, «in virtù degli impegni proposti, i produttori terzi saranno autorizzati a fornire dati di mercato concorrenti con i dati di riferimento descrittivi legati ai RIC (ma non i RIC in quanto tali) nel caso in cui i produttori terzi non [siano] stati in grado di realizzare essi stessi, con successo, un sistema di rimandi completo» e che «tale scambio di informazioni consent[iva] ai fornitori concorrenti di effettuare un rimando con la propria simbologia di riferimento di modo che un produttore terzo potesse sviluppare un rimando esatto ed efficiente».

    100

    Dalle menzionate osservazioni emerge che la Commissione ha adempiuto al suo obbligo di motivazione esponendo, in modo chiaro ed inequivoco, gli elementi di fatto e le considerazioni di diritto che l’hanno indotta a considerare che gli impegni erano sufficienti per rispondere alle preoccupazioni espresse sul piano della concorrenza. Poiché tali precisazioni consentono al Tribunale di esercitare un controllo effettivo sull’esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale nella decisione impugnata, si deve concludere che la decisione impugnata è sufficientemente motivata a siffatto riguardo.

    101

    Del resto, se è vero che la Commissione è tenuta a motivare la decisione che essa adotta, non ha tuttavia l’obbligo di spiegare perché si è astenuta dall’adottare una decisione diversa (v. in tal senso, la giurisprudenza citata ai punti 95 e 96).

    102

    Peraltro, sempreché l’argomentazione della ricorrente possa essere intesa come diretta a contestare il carattere adeguato degli impegni definitivi, occorre ricordare che una tale questione rientra non nella violazione delle forme sostanziali suscettibile di inficiare la legittimità della decisione impugnata, bensì nell’esame nel merito della valutazione svolta dalla Commissione degli impegni proposti al fine di rispondere alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67), aspetto che è già stato esaminato nell’ambito del primo, del secondo e del terzo motivo del presente ricorso.

    103

    Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto e, pertanto, il ricorso in toto.

    Sulle spese

    104

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    105

    Poiché la Commissione e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Morningstar, Inc. è condannata alle spese.

     

    Gratsias

    Kancheva

    Wetter

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese

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