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Document 62014TA0444

Causa T-444/14: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Furukawa Electric / Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Prova dell’infrazione — Durata della partecipazione — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Gravità dell’infrazione — Competenza estesa al merito»)

GU C 328 del 17.9.2018, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/35


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Furukawa Electric / Commissione

(Causa T-444/14) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))

(2018/C 328/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke e L. Geary, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da M. Johansson, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Furukawa Electric Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Viscas Corp sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 302 dell’8.9.2014.


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