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Document 62014TA0200
Case T-200/14: Judgment of the General Court of 14 April 2016 — Ben Ali v Council (Common Foreign and Security Policy — Restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia — Freezing of funds — Legal basis — Inclusion of the name of the applicant on the basis of new grounds following the annulment of the earlier freezing of funds measures — Obligation to state reasons — Right to property — Proportionality — Error of fact — Rights of the defence — Right to effective judicial protection — Misuse of powers — Right to life — Right to a family life — Non-contractual liability)
Causa T-200/14: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Ben Ali/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Base giuridica — Iscrizione del nome del ricorrente basata su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento delle misure anteriori di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Errore di fatto — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto alla vita — Diritto al rispetto della vita familiare — Responsabilità extracontrattuale»)
Causa T-200/14: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Ben Ali/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Base giuridica — Iscrizione del nome del ricorrente basata su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento delle misure anteriori di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Errore di fatto — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto alla vita — Diritto al rispetto della vita familiare — Responsabilità extracontrattuale»)
GU C 191 del 30.5.2016, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/23 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Ben Ali/Consiglio
(Causa T-200/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Base giuridica - Iscrizione del nome del ricorrente basata su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento delle misure anteriori di congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Errore di fatto - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto alla vita - Diritto al rispetto della vita familiare - Responsabilità extracontrattuale»))
(2016/C 191/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Remy, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 38), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 2), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |