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Document 62014FJ0116

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015.
Simona Murariu contro Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
Funzione pubblica – Personale dell’EIOPA – Agente temporaneo – Avviso di posto vacante – Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni – Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova – Assegnazione provvisoria al nuovo posto comportante un inquadramento in un grado superiore – Errore materiale nell’avviso di posto vacante – Revoca dell’offerta d’impiego – Applicabilità delle disposizioni generali di esecuzione – Consultazione del comitato del personale – Legittimo affidamento.
Causa F-116/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:89

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

16 luglio 2015 ( *1 )

«Funzione pubblica — Personale dell’EIOPA — Agente temporaneo — Avviso di posto vacante — Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni — Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova — Assegnazione provvisoria al nuovo posto comportante un inquadramento in un grado superiore — Errore materiale nell’avviso di posto vacante — Revoca dell’offerta d’impiego — Applicabilità delle DGE — Consultazione del comitato del personale — Legittimo affidamento»

Nella causa F‑116/14,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

Simona Murariu, agente temporaneo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da L. Levi, avvocato,

ricorrente,

contro

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), rappresentata da C. Coucke, in qualità di agente, assistita da F. Tuytschaever, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto da R. Barents, presidente, E. Perillo e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2014, la sig.ra Murariu ha proposto il presente ricorso diretto in sostanza a ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione del 24 febbraio 2014 con la quale, a suo dire, il direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA o in prosieguo: l’«Autorità») ha revocato la sua decisione del 7 novembre 2013 con cui ella era nominata, in via provvisoria, su un posto che aveva formato oggetto di un avviso di posto vacante, nonché l’annullamento della decisione del 24 luglio 2014 recante rigetto del suo reclamo e, dall’altra, la condanna dell’EIOPA al risarcimento del preteso danno materiale e morale da lei subito.

Contesto normativo

Lo Statuto

2

L’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2013 (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile alla controversia, dispone:

«Il funzionario può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un’indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all’impiego in cui assicura l’interim.

L’interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell’interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata».

3

L’articolo 110 dello Statuto prevede che:

«1.   Le disposizioni generali di esecuzione del presente statuto sono adottate da ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parare del comitato dello statuto. Le agenzie adottano, previa consultazione del proprio comitato del personale e d’intesa con la Commissione [europea], adeguate modalità per garantire l’attuazione del presente statuto.

(…)

3.   Tutte le disposizioni generali di esecuzione nonché tutte le regolamentazioni adottate di comune accordo dalle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.

(…)».

Il RAA

4

Per quanto riguarda gli agenti temporanei, l’articolo 10 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2013 (in prosieguo: il «RAA»), applicabile alla controversia, dispone:

«1.   [L]’articolo 7 dello statuto [è] applica[bile] per analogia.

2.   Il contratto dell’agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all’interessato.

3.   L’assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d’assunzione.

(…)».

5

L’articolo 14 del RAA prevede, in particolare, che «[l]’agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi» e che «[l]’agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato». Nella sua versione in vigore dal 1o gennaio 2014 e risultante dal regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto (…) e il [RAA] (GU L 287, pag. 15), tale disposizione prevede ormai che tale periodo di prova è obbligatorio.

6

L’articolo 15, paragrafo 1, del RAA prevede che:

«L’inquadramento iniziale dell’agente temporaneo è determinato conformemente all’articolo 32 dello statuto.

In caso di assegnazione dell’agente ad un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità delle disposizioni dell’articolo 10, terzo comma, [del RAA,] il suo inquadramento è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 46 dello statuto».

Il regolamento n. 1094/2010

7

Risulta dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza ([EIOPA]), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione [che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS)] (GU L 331, pag. 48) che l’Autorità è composta, in particolare, da «un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 43»; da «un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 47»; da «un presidente, che svolge i compiti di cui all’articolo 48», e da «un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53».

8

Ai sensi dell’articolo 40 del regolamento n. 1094/2010, «[i]l consiglio delle autorità di vigilanza è composto [dal] presidente, senza diritto di voto; [dal] capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti finanziari in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all’anno; [da] un rappresentante della Commissione [europea], senza diritto di voto; [da] un rappresentante del C[omitato europeo del rischio sistemico], senza diritto di voto; [e da] un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto». L’articolo 45, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1094/2010 prevede dal canto suo che «[i]l consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza».

9

L’articolo 68, dal titolo «Personale», del regolamento n. 1094/2010 dispone:

«1.   Al personale dell’Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto (…), e il [RAA] nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini della loro applicazione

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione [europea], adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto (…).

(…)».

10

L’articolo 77, dal titolo: «Disposizioni transitorie in materia di personale», del regolamento n. 1094/2010, prevede:

«1.   In deroga all’articolo 68, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEIOPS o dal suo segretariato e in vigore al 1o gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. (…)

2.   Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del [RAA] ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CEIOPS o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. (…)

3.   A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto.

(…)».

11

Ai sensi, rispettivamente dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 1094/2010, «[i]l consiglio di amministrazione [dell’Autorità] propone all’adozione del consiglio delle autorità di vigilanza [dell’Autorità] il programma di lavoro annuale e pluriennale» mentre «[i]l direttore esecutivo [dell’Autorità] prende le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Autorità conformemente al presente regolamento».

La decisione del 30 giugno 2011

12

Il 30 giugno 2011, il direttore esecutivo dell’EIOPA (in prosieguo: il «direttore esecutivo») ha adottato una decisione relativa alla procedura di gestione dei contratti in caso di superamento di una procedura di assunzione interna («Decision on Contract Management – Handling of successful internal recruitment (…)», in prosieguo: la «decisione del 30 giugno 2011»), così formulata:

«Esiste attualmente una lacuna nello [s]tatuto (…) e nelle norme di applicazione da parte (…) dell’EIOPA in termini di gestione dei contratti quando un candidato interno supera una [procedura] di assunzione».

Per far fronte al primo caso [che si pone all’Agenzia] e fino a che non sia messa in opera una politica [dell’Autorità in materia], si applicheranno i seguenti criteri, su cui si fonderà la futura politica al riguardo:

1.

Sono interessati i candidati interni che abbiano superato [una procedura] di assunzione [ad un altro posto] nelle stesse funzioni.

2.

Una clausola addizionale è apposta al contratto originale per quanto riguarda, a seconda dei casi, la denominazione del posto, il grado e lo scatto.

3.

La nomina avverrà nello scatto 1 o 2 [del grado] in relazione al precedente scatto [dell’interessato].

4.

Nessun cambiamento [interverrà] nel contratto [iniziale] per quanto riguarda la data di entrata in vigore del periodo di rinnovo [del contratto].

5.

È stabilito l’obbligo di [effettuare] un periodo di [sei] mesi di assegnazione provvisoria [nelle nuove funzioni].

6.

Una volta trascorso con successo il periodo di assegnazione provvisoria sul posto, il membro del personale sarà confermato nel nuovo posto e il [suo] stipendio sarà aumentato retroattivamente [conformemente al grado proposto nell’avviso di posto vacante relativo al posto in questione].

Tali criteri sono stati discussi con il [c]omitato del [p]ersonale».

Le DGE «Assunzione »

13

Il 10 gennaio 2011, in occasione della prima riunione del consiglio di amministrazione («Management Board») dell’EIOPA, il direttore esecutivo ad interim avrebbe spiegato ai membri del consiglio di amministrazione che le modalità di applicazione dello Statuto e del RAA al personale dell’Autorità avrebbero dovuto essere approvate dalla Commissione europea prima di poter essere adottate dal «Board» dell’EIOPA («before there can be a final approval by the Board of EIOPA»).

14

In occasione di una riunione tenutasi il 15 novembre 2012, il consiglio di amministrazione dell’EIOPA ha adottato le disposizioni generali di esecuzione ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto (in prosieguo: le «DGE») riguardanti la procedura di assunzione e di ricorso agli agenti temporanei (in prosieguo: le «DGE “Assunzione”»). L’articolo 7, dal titolo «Inquadramento degli [a]genti [t]emporanei», delle DGE «Assunzione» prevede che il numero minimo di anni di esperienza professionale per poter essere assunti su un posto di grado AD 8 è di nove anni.

Le DGE «Misure transitorie »

15

In occasione della sua riunione del 15 novembre 2012, il consiglio di amministrazione dell’EIOPA ha altresì adottato le DGE riguardanti la procedura di selezione interna prevista dalle disposizioni transitorie relative al personale contenute nell’articolo 77 del regolamento n. 1094/2010.

La versione iniziale del verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2012

16

Risulta dalla versione iniziale del verbale della riunione del 15 novembre 2012 che il consiglio di amministrazione dell’EIOPA avrebbe deciso di chiedere ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza («Board of Supervisors») di approvare con procedura scritta le modalità di applicazione dello Statuto e del RAA, in altri termini le DGE ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto, che avevano già ricevuto l’approvazione della Commissione.

Fatti

17

La ricorrente è stata alle dipendenze del CEIOPS in qualità di agente temporaneo. Il 1o gennaio 2011, quando l’EIOPA è succeduta al CEIOPS, quest’ultima ha concluso con la ricorrente un contratto in base al quale ella era assunta dall’EIOPA in qualità di agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, a tempo indeterminato.

18

Il 1o gennaio 2011, la ricorrente è pertanto entrata in servizio in qualità di esperto del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) di grado AD 5 presso l’EIOPA. In applicazione dell’articolo 5 del suo contratto di assunzione, ella ha effettuato un periodo di prova di sei mesi, così come previsto dall’articolo 14 del RAA.

19

A seguito di una procedura di selezione interna per un posto di esperto sugli operatori di mercato («expert on stakeholders», in prosieguo: l’«“expert on stakeholders”») di grado AD 6 in esito alla quale la sua candidatura è stata prescelta, la ricorrente è stata assegnata in via provvisoria a tale posto per una durata di sei mesi dal 16 ottobre 2011. L’assunzione di nuove funzioni da parte sua è avvenuta conformemente ai criteri stabiliti nella decisione del 30 giugno 2011.

20

Il 19 luglio 2012, ossia al termine del periodo di assegnazione provvisoria di sei mesi durante il quale la ricorrente aveva continuato ad essere retribuita corrispondentemente al suo impiego nel grado AD 5, indicato al punto 18 della presente sentenza, ella è stata confermata nelle sue nuove funzioni di «expert on stakeholders», conferma accompagnata da un inquadramento nel grado AD 6, beneficiando retroattivamente dell’inquadramento in tale grado e, di conseguenza, dello stipendio corrispondente, per il periodo di assegnazione provvisoria di sei mesi, e conservando nel contempo il beneficio della sua assunzione a tempo indeterminato presso l’Autorità.

21

Il 24 maggio 2013, l’EIOPA ha pubblicato l’avviso di posto vacante n. 1327TAAD 08 (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante») diretto a coprire un posto di esperto senior in pensioni aziendali e professionali («senior expert on personal pensions») di grado AD 8 (in prosieguo: il «posto di esperto senior») per il quale il candidato prescelto doveva vedersi offrire un contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, della durata iniziale di tre anni. Quanto ai criteri che dovevano essere soddisfatti dai candidati, l’avviso di posto vacante prevedeva in particolare che questi ultimi dovevano «comprova[re, alla scadenza del termine per presentare la loro candidatura, ossia il 16 giugno 2013,] un’esperienza professionale di almeno [otto] anni a tempo pieno maturata in un settore pertinente ai fini del posto da coprire».

22

La ricorrente ha presentato la sua candidatura all’avviso di posto vacante. Il 17 luglio 2013, l’EIOPA le ha reso noto, con messaggio di posta elettronica, che ella era stata prescelta per il posto e le ha chiesto di confermare il suo interesse per il posto stesso. Veniva altresì precisato, nel messaggio di posta elettronica, che, se la ricorrente «[avesse] accetta[to l’offerta, ella] sar[ebbe stata assegnata] provvisoriamente in tale nuovo grado per un periodo di sei mesi [e che, se, al termine di tale periodo di assegnazione provvisoria,] [avesse] da[to] prova soddisfacente, [ella] sar[ebbe stata] confermata in tale nuovo grado» («In case you accept it, you will be on provisional assignment on that new level for the period of [six] month[s]. If you passed it, you will be confirmed on that new level»). L’indomani, la ricorrente ha confermato di accettare il posto che le veniva così proposto.

23

Con nota del 7 novembre 2013, e in applicazione della procedura descritta nella decisione del 30 giugno 2011, che era già stata seguita per la sua assunzione nel posto di «expert on stakeholders», la ricorrente è stata assegnata, di nuovo in via provvisoria per un periodo di sei mesi, in un posto di esperto senior a far data dal 16 settembre 2013 (in prosieguo: la «decisione del 7 novembre 2013»). Risulta dagli atti che, durante tale periodo di assegnazione provvisoria, la ricorrente ha continuato ad essere retribuita nel grado AD 6 corrispondente al suo precedente impiego di «expert on stakeholders» e in base al quale ella conservava il beneficio del suo contratto di agente temporaneo assunto a tempo indeterminato.

24

Al termine del periodo di assegnazione provvisoria di sei mesi, che scadeva il 15 marzo 2014, era previsto che la ricorrente, a condizione che le sue prestazioni durante tale periodo fossero state considerate soddisfacenti dall’Autorità, avrebbe potuto essere confermata nelle sue nuove funzioni e beneficiare così di un inquadramento nel grado AD 8, previsto dall’avviso di posto vacante per il posto di esperto senior, con effetto retroattivo al 16 settembre 2013 conformemente alla decisione del 30 giugno 2011, mantenendo essa nel contempo il beneficio di un rapporto di impiego a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che il posto offerto con l’avviso di posto vacante riguardasse solo un’assunzione a tempo determinato di tre anni.

25

Nell’ambito della sua politica di controllo interno annuale, l’EIOPA è pervenuta a individuare un errore contenuto nell’avviso di posto vacante. Infatti, come si è detto al punto 21 della presente sentenza, quest’ultimo richiedeva che i candidati comprovassero un’esperienza professionale pertinente di almeno otto anni, mentre, in forza delle DGE «Assunzione», l’assunzione su un posto di grado AD 8 è ammissibile, in seno all’Autorità, solo per i candidati che comprovino un’esperienza professionale pertinente di almeno nove anni. Un componente del reparto risorse umane ha di conseguenza chiesto alla ricorrente, il 3 febbraio 2014, se ella potesse comprovare, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature all’avviso di posto vacante, ossia il 16 giugno 2013, nove anni di esperienza professionale per poter aspirare al posto di esperto senior.

26

Con messaggio di posta elettronica del 10 febbraio 2014, il superiore gerarchico della ricorrente le ha chiesto di fargli pervenire taluni dati per consentirgli di ultimare il suo rapporto informativo per l’anno 2013. In tale occasione, la ricorrente è stata informata del fatto che ella «[aveva] superato [con successo] il periodo probatorio».

27

Nel corso di una riunione con il direttore della direzione «Normativa» tenutasi l’11 febbraio 2014 (in prosieguo: la «riunione dell’11 febbraio 2014»), la ricorrente è stata informata del fatto che l’Autorità, tenuto conto delle DGE «Assunzione», aveva degli interrogativi in ordine alla durata della sua esperienza professionale pertinente anteriore alla sua entrata in servizio in qualità di esperto senior.

28

Il 12 febbraio 2014, la ricorrente avrebbe tentato, senza successo, di accedere al testo delle DGE «Assunzione», al fine di prenderne utilmente conoscenza.

29

Il 13 febbraio 2014, il rapporto informativo della ricorrente per l’anno 2013 è stato ultimato. Ne risulta che ella aveva dato prova di prestazioni soddisfacenti nei due posti da lei coperti durante l’anno interessato. Tale valutazione positiva era conforme alle sue valutazioni per i due anni precedenti.

30

Il 19 febbraio 2014, la ricorrente, a suo dire, ha finalmente avuto accesso alle DGE «Assunzione». Ella afferma però di essersi trovata di fronte a due versioni diverse delle dette DGE.

31

Con lettera del 24 febbraio 2014, dal titolo: «Risultato della procedura di assunzione [per il posto di esperto senior]», il direttore esecutivo ha informato la ricorrente che l’avviso di posto vacante conteneva un errore, poiché, contrariamente a quanto prescrivono le DGE «Assunzione», ossia che sono richiesti almeno nove anni di esperienza professionale pertinente per poter coprire un posto di grado AD 8 in seno all’Autorità, l’avviso di posto vacante aveva erroneamente indicato il requisito di otto anni. Il direttore esecutivo proseguiva poi asserendo che, avendo accertato che la ricorrente, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, non disponeva di nove anni di esperienza professionale pertinente, in primo luogo, era obbligato a respingere la sua candidatura al posto di esperto senior e, in secondo luogo, anche se, come egli sottolineava, la sua decisione interveniva al termine del periodo di assegnazione provvisoria di sei mesi a un posto di grado AD 8, periodo iniziato il 16 settembre 2013 e che, secondo le sue informazioni, aveva avuto esito soddisfacente, non poteva confermarla in tale grado. Di conseguenza, l’inquadramento della ricorrente era mantenuto al grado AD 6, ossia il grado che le spettava in ragione del posto di «expert on stakeholders», anche per il periodo di servizio prestato a partire dal 16 settembre 2013 nell’ambito delle funzioni di esperto senior, e ciò in applicazione delle regole fissate nella decisione del 30 giugno 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

32

Il 12 marzo 2014, tra la ricorrente, i direttori della direzione «Normativa» e della direzione «Operazioni» nonché il capo dell’unità «Politiche», si è tenuta una riunione al fine di determinare quale potesse o dovesse ormai essere la collocazione professionale della ricorrente in seno all’Autorità, fermo restando che risulta in sostanza dagli atti che ella conservava lo status di agente temporaneo assunto a tempo indeterminato nel grado AD 6 per il posto di «expert on stakeholders» da lei coperto prima della sua assegnazione provvisoria nel posto di esperto senior.

33

Il 25 marzo 2014, la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata. In tale reclamo, ella chiedeva al direttore esecutivo, da una parte, di adottare una nuova decisione che confermasse formalmente la sua ammissibilità al posto di esperto senior e, dall’altra, di dare istruzioni chiare nel senso che si procedesse al versamento retroattivo a suo favore di una retribuzione corrispondente al grado AD 8 dal 16 settembre 2013, data a partire dalla quale ella era stata assegnata provvisoriamente al posto in questione.

34

A sostegno del suo reclamo, la ricorrente faceva sostanzialmente valere che, contrariamente a quanto aveva ritenuto il direttore esecutivo nella decisione impugnata, le DGE «Assunzione» non erano assolutamente in vigore né applicabili nel suo caso poiché non erano state né regolarmente adottate né pubblicate o altrimenti portate a conoscenza del personale dell’Autorità o dei candidati e che l’avviso di posto vacante, pur rinviando ad una guida ad uso dei candidati e al RAA, non faceva però alcuna menzione delle DGE «Assunzione». La ricorrente sottolineava in particolare che il direttore esecutivo stesso aveva riconosciuto che l’avviso di posto vacante conteneva un errore in ordine alla durata minima dell’esperienza professionale pertinente richiesta per il posto di esperto senior.

35

Inoltre, per quanto riguarda la procedura di adozione delle DGE dello Statuto e del RAA, ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto, la ricorrente rilevava che il consiglio di amministrazione dell’Autorità aveva affermato, nel gennaio 2011, che queste ultime dovevano essere preliminarmente approvate dalla Commissione, al che tale istituzione aveva provveduto il 3 aprile 2012, prima che la versione finale delle stesse fosse trasmessa al «Board» dell’Autorità per adozione. Tuttavia, nel corso della sua riunione del 15 novembre 2012 e come risulterebbe dal verbale di tale riunione, le DGE dello Statuto e del RAA sarebbero state nuovamente sottoposte al consiglio di amministrazione, il quale avrebbe affermato, nel detto verbale, che «[s]ar[ebbe stato] chiesto ai [m]embri del [consiglio delle autorità di vigilanza] di approvare i documenti relativi alle [DGE dello Statuto e del RAA] mediante procedura scritta» («The BoS Members will be asked to approve the HR implementing Rules documents by written procedure»). Orbene, sottolineava la ricorrente, finché tale adozione mediante procedura scritta da parte del consiglio delle autorità di vigilanza non fosse intervenuta, le DGE dello Statuto e del RAA non avevano potuto essere adottate dal consiglio di amministrazione, di modo che il requisito di un’esperienza professionale pertinente minima di nove anni per poter coprire un posto di grado AD 8, contenuto in quello che, di conseguenza, era solo un progetto di DGE non ancora adottato, non poteva essere applicato nel suo caso in luogo e vece del requisito di otto anni contenuto, dal canto suo, espressamente nell’avviso di posto vacante.

36

Il 10 aprile 2014, il direttore esecutivo ha chiesto alla ricorrente di voler cortesemente confermare che ella intendeva continuare a lavorare in seno all’EIOPA in un posto di grado AD 6 disponibile in un altro servizio in base alla mobilità interna. Il 14 aprile 2014, la ricorrente ha risposto, in particolare, che le rincresceva di non poter occupare nuovamente il suo posto iniziale nel reparto relazioni esterne dell’unità «Politiche». Successivamente, il direttore esecutivo ha deciso, il 22 maggio 2014 e conformemente al desiderio della ricorrente, di riassegnarla in seno al reparto relazioni esterne dell’unità «Politiche».

37

Con decisione del 24 luglio 2014, notificata alla ricorrente lo stesso giorno, il direttore esecutivo, in qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») dell’EIOPA, ha respinto il reclamo del 25 marzo 2014 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

38

Innanzitutto, l’AACC dell’Autorità ha negato la mancata adozione delle DGE dello Statuto e del RAA da parte del consiglio di amministrazione in occasione della sua riunione del 15 novembre 2012. Infatti, a suo parere, le condizioni giuridiche per l’adozione di tali DGE sarebbero state osservate, anche per quanto riguarda gli organi autorizzati o tenuti giuridicamente a farlo, poiché siffatte DGE devono essere adottate dal consiglio di amministrazione, previa approvazione da parte della Commissione e consultazione del comitato del personale, così come avvenuto nel caso di specie. In realtà, il riferimento, nel verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2012, alla sottoposizione del testo ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, ai fini di un’approvazione da parte di quest’ultimo, a seguito di una procedura scritta avrebbe costituito solo un errore materiale di redazione, poiché il consiglio di amministrazione non era tenuto a sottoporre tale testo al consiglio delle autorità di vigilanza e ciò non corrispondeva né alla realtà dei fatti né all’intenzione del consiglio di amministrazione.

39

Pertanto, secondo l’AACC dell’Autorità, l’adozione e l’entrata in vigore delle DGE dello Statuto e del RAA non dipendevano da un intervento del consiglio delle autorità di vigilanza, di modo che le DGE, che erano state portate a conoscenza del personale, potevano essere applicate nel caso di specie. Inoltre, la ricorrente era informata del fatto che il consiglio di amministrazione aveva nel frattempo adottato, il 22 luglio 2014, un corrigendum al verbale della sua riunione del 15 novembre 2012 per precisare che la procedura che era stata effettivamente seguita dal consiglio di amministrazione per adottare le DGE «Assunzione» era precisamente quella prescritta dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010, in combinato disposto con l’articolo 110 dello Statuto (in prosieguo: il «corrigendum»).

Conclusioni delle parti e procedimento

40

La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione di rigetto del reclamo;

condannare l’EIOPA a risarcire il suo danno materiale, quantificato nella differenza di retribuzione fra la retribuzione di un posto di grado AD 6 e la retribuzione di un posto di grado AD 8, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea (BCE) aumentato di due punti, in via principale, a partire dal 16 settembre 2013 e, in subordine, per il periodo dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014;

in ogni caso, a risarcirle il danno morale subito con il versamento di un importo valutato ex equo et bono in EUR 20000;

condannare l’EIOPA alle spese.

41

L’EIOPA chiede sostanzialmente che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso infondato;

condannare la ricorrente alla totalità delle spese.

42

Con lettera della cancelleria del Tribunale del 14 gennaio 2015, il giudice relatore della presente causa, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto all’Autorità taluni quesiti, ai quali quest’ultima ha debitamente risposto nell’ambito del suo controricorso.

43

L’Autorità ha in particolare precisato che nessun altro candidato dell’elenco di riserva redatto al termine della procedura di assunzione avviata con l’avviso di posto vacante era stato nominato sul posto di esperto senior e che essa non aveva neppure pubblicato un nuovo avviso di posto vacante al fine di coprire tale posto, in quanto, nel contesto di riduzione di bilancio del 7,5% per l’esercizio 2015, tale posto non doveva più essere disponibile in seno all’EIOPA e doveva essere riutilizzato per coprire altre esigenze.

44

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione al suo personale delle DGE dello Statuto e del RAA, l’Autorità ha spiegato, in primo luogo, che, nel corso di una seduta di informazione generale tenutasi il 12 novembre 2012, il personale è stato informato dell’imminente adozione delle DGE «Assunzione» da parte del consiglio di amministrazione. L’ordine del giorno di tale riunione d’informazione, che era stato diffuso a tutti i dipendenti, conteneva al riguardo un punto intitolato «Aggiornamento (…) delle DGE [dello Statuto e del RAA]». Inoltre, l’Autorità ha spiegato che, il 18 dicembre 2012, le DGE «Assunzione» erano state portate a conoscenza del personale mediante pubblicazione sul sito intranet dell’EIOPA denominato «Allegro», al quale, com’era notorio in seno all’Autorità, il personale aveva accesso attraverso il browser Firefox e non attraverso il browser Internet Explorer. L’Autorità ha precisato che il progetto delle DGE «Assunzione» era stato anch’esso messo a disposizione del personale sul sito intranet Allegro. L’Autorità ha ammesso che il progetto delle DGE «Assunzione» e le DGE «Assunzione» definitive presentavano differenze. Tuttavia, essa ha ricordato che, in ogni caso, i due testi prevedevano allo stesso modo che occorreva comprovare almeno nove anni di esperienza professionale pertinente per poter essere assunti su un posto di grado AD 8.

45

Ai fini dell’udienza, le parti sono state invitate, nella relazione preparatoria di udienza, a rispondere per iscritto a misure di organizzazione del procedimento. Le parti hanno debitamente ottemperato a queste ultime entro il termine impartito e, dal canto suo, l’EIOPA ha presentato osservazioni scritte sulle risposte della ricorrente alle menzionate misure di organizzazione del procedimento. Dal canto suo, la ricorrente, all’udienza, ha presentato le sue osservazioni sulle risposte scritte dell’EIOPA alle misure di organizzazione del procedimento.

46

In tale contesto, l’Autorità ha confermato che nessuna clausola addizionale era stata formalmente conclusa con la ricorrente in relazione al posto di esperto senior, in quanto, in applicazione della decisione del 30 giugno 2011, si presume che la firma di una siffatta clausola addizionale al contratto di assunzione intervenga solo al termine del periodo di assegnazione provvisoria di sei mesi al nuovo posto. Pertanto, il precedente contratto della ricorrente non sarebbe mai stato modificato. Inoltre, l’Autorità ha riferito al Tribunale che la ricorrente, su sua domanda, aveva ottenuto un’aspettativa della durata di un anno al fine di coprire un posto presso un’autorità pubblica nazionale di vigilanza degli istituti finanziari e, al riguardo, l’EIOPA ha precisato che la ricorrente aveva potuto usufruire di tale aspettativa unicamente a causa della sua posizione di agente temporaneo a tempo indeterminato di cui ella aveva potuto continuare a beneficiare grazie al meccanismo istituito con la decisione del 30 giugno 2011, di cui ella contesta ormai la validità. Infatti, in mancanza di tale meccanismo, la ricorrente sarebbe stata assunta come agente temporaneo a tempo determinato sul posto di grado AD 8 a far data dal 16 settembre 2013 e avrebbe quindi potuto ottenere solo un’aspettativa della durata massima di tre mesi, il che l’avrebbe costretta, ove ella avesse inteso accettare l’offerta di impiego di un anno dell’autorità pubblica nazionale di vigilanza di cui sopra, a dare le dimissioni dall’EIOPA.

47

Infine, poiché l’EIOPA, all’udienza, non è stata in grado di rispondere ad un quesito formulato da un membro del Tribunale e diretto a sapere se il comitato del personale fosse stato sentito non soltanto sulla prima versione delle DGE «Assunzione», ma anche, dopo il parere della Commissione, sulla seconda versione delle dette DGE, il Tribunale ha deciso di non chiudere la fase orale del procedimento al termine dell’udienza al fine di dare all’EIOPA la possibilità di fornire elementi di prova a sostegno della sua tesi, come essa ha fatto il 12 maggio 2015. La ricorrente, dal canto suo, ha presentato, il 22 maggio 2015, osservazioni sulla risposta e sugli elementi di prova forniti in tale contesto dall’EIOPA.

48

Il 27 maggio 2015 il Tribunale ha chiuso la trattazione orale.

In diritto

Sull’oggetto del ricorso

49

Occorre ricordare che, conformemente al principio di economia processuale, il giudice dell’Unione può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo qualora constati che esse sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo. In particolare, ciò può accadere qualora esso constati che la decisione di rigetto del reclamo è puramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non produrrebbe sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento della seconda (sentenze del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 33, e del 19 novembre 2014, EH/Commissione, F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 85).

50

Nella fattispecie, anche se la decisione che statuisce sul reclamo è confermativa della decisione impugnata e non occorre pertanto statuire specificamente sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo, la motivazione contenuta in quest’ultima decisione precisa taluni elementi della motivazione della decisione impugnata. Di conseguenza, in considerazione del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, anche tale motivazione dovrà essere presa in considerazione per l’esame della legittimità della decisione impugnata, e si presume che tale motivazione coincida con quest’ultimo atto (v. sentenza del 19 novembre 2014, EH/Commissione, F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 86, e giurisprudenza citata).

Sulle conclusioni di annullamento

51

A sostegno delle sue conclusioni di annullamento, la ricorrente fa sostanzialmente valere cinque motivi, relativi, rispettivamente:

il primo, a una violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto;

il secondo, a una violazione del principio del legittimo affidamento;

il terzo, all’illegittimità delle DGE «Assunzione» a causa della mancata consultazione del comitato del personale;

il quarto, a una violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

il quinto, in via principale, all’illegittimità delle norme contenute nella decisione del 30 giugno 2011 e, in subordine, al mancato rispetto dell’ambito di applicazione di quest’ultima decisione.

Sulla ricevibilità di taluni motivi

52

Inizialmente l’Autorità, alla luce della regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso, ha eccepito l’irricevibilità del secondo, del quarto e del quinto motivo, prima di rinunciare, all’udienza, a mettere in discussione la ricevibilità del quarto motivo.

53

L’Autorità fa valere che il secondo e il quinto motivo sono irricevibili in quanto la ricorrente, nel suo reclamo, non avrebbe sollevato né la questione di una violazione del principio del legittimo affidamento né quella della legittimità delle norme previste dalla decisione del 30 giugno 2011, così come ella non avrebbe esposto argomenti strettamente connessi a tali questioni.

54

A questo proposito, il Tribunale ricorda, da un lato, che, poiché il procedimento precontenzioso ha carattere informale e gli interessati agiscono in generale in tale fase, così come è avvenuto nel caso di specie, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma deve, al contrario, esaminarli in uno spirito di apertura. D’altra parte, l’articolo 91 dello Statuto non mira a vincolare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, dal momento che il ricorso giurisdizionale non modifica né la causa né l’oggetto del reclamo (sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 76).

55

Orbene, risulta dal reclamo che la ricorrente aveva fatto osservare che, sulla base dell’avviso di posto vacante e della guida ad uso dei candidati, ossia un documento esplicativo dell’EIOPA messo a disposizione sia dei candidati interni sia di quelli esterni, ella non si attendeva che norme diverse da quelle contenute nel RAA fossero applicabili nella procedura di selezione interessata. Di conseguenza, l’Autorità non può ragionevolmente sostenere, nella fase del procedimento contenzioso, di non essere stata messa in grado di comprendere con sufficiente precisione, nella fase del reclamo, che l’interessata intendeva far valere il principio del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 78).

56

Pertanto, l’eccezione di irricevibilità relativa al secondo motivo, basata sull’inosservanza della regola della concordanza, dev’essere respinta.

57

Per quanto riguarda il quinto motivo, il Tribunale constata che il capo di impugnazione non è stato effettivamente menzionato in maniera esplicita nel reclamo, mentre invece la regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso impone in linea di principio, a pena di irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione lo sia stato già nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’amministrazione fosse in grado di conoscere le censure formulate dall’interessato contro la decisione contestata (v. sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 71).

58

Tuttavia, da una parte, per quanto riguarda il quinto motivo, che, in via principale, è fondato sull’illegittimità della decisione del 30 giugno 2011, il Tribunale considera che, anche se la ricorrente ha ammesso di aver accettato di essere assoggettata ad un periodo di assegnazione provvisoria nell’ambito della procedura d’assunzione per il posto di esperto senior, nel suo reclamo ella ha chiesto di essere retribuita, durante tale periodo, nel grado AD 8, il che equivaleva a contestare la possibilità, peraltro prevista dalla decisione del 30 giugno 2011, di subordinare un siffatto pagamento alla conferma dell’interessata nelle sue nuove funzioni al termine del periodo di assegnazione provvisoria e di prevedere tale pagamento solo in via retroattiva.

59

D’altra parte e in ogni caso, il Tribunale ha già dichiarato che un ricorrente può formulare un’eccezione di illegittimità per la prima volta in sede di procedimento contenzioso, malgrado la regola di concordanza (v. sentenze del 12 marzo 2014, CR/Parlamento, F‑128/12, EU:F:2014:38, punto 32, e del 18 settembre 2014, Cerafogli/BCE, F‑26/12, EU:F:2014:218, punto 39, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑787/14 P). Così, in definitiva e secondo una giurisprudenza costante, un’eccezione di illegittimità presuppone unicamente, per essere ricevibile, che l’atto generale la cui illegittimità è sollevata sia applicabile, direttamente o indirettamente, al caso di specie che forma oggetto del ricorso e che esista un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale la cui illegittimità è sollevata (v. sentenze del 6 giugno 2007, Walderdorff/Commissione, T‑442/04, EU:T:2007:161, punto 47, e giurisprudenza citata, nonché dell’11 luglio 2007, Wils/Parlamento, F‑105/05, EU:F:2007:128, punto 36).

60

Poiché le due condizioni menzionate al punto precedente ricorrono nella fattispecie per quanto riguarda sia le DGE «Assunzione» che la decisione del 30 giugno 2011, le eccezioni di illegittimità relative a ciascuno di tali due atti generali devono di conseguenza anch’esse, in ogni caso, e per quest’ultima ragione, essere dichiarate ricevibili.

61

Infine, anche se la ricevibilità di questo motivo non è stata messa in discussione dall’Autorità, il Tribunale constata che, alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 59 della presente sentenza, il terzo motivo, relativo all’illegittimità delle DGE «Assunzione» a causa di una mancata consultazione del comitato del personale, aspetto non menzionato nel reclamo, è ricevibile.

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei principi di legittimità e di certezza del diritto

– Argomenti delle parti

62

In primo luogo, per quanto riguarda il principio di legittimità, la ricorrente fa valere che, finché il consiglio delle autorità di vigilanza, conformemente a quanto era stato deciso dal consiglio di amministrazione dell’EIOPA nel corso della sua riunione del 15 novembre 2012, non avesse approvato le DGE «Assunzione», queste ultime disposizioni non potevano costituire un fondamento giuridico tale da consentire di escludere il requisito dell’esperienza professionale pertinente di almeno otto anni contenuto nell’avviso di posto vacante e giustificare così la decisione impugnata. Al riguardo, la ricorrente precisa che, decidendo di chiedere l’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza, il consiglio di amministrazione non avrebbe tuttavia violato il regolamento n. 1094/2010.

63

La circostanza che il consiglio di amministrazione abbia ritenuto necessario rettificare il verbale della sua riunione del 15 novembre 2012 al fine di precisare che le DGE «Assunzione» erano state adottate regolarmente costituirebbe la prova di un modo di procedere incoerente. Così, secondo la ricorrente, per il periodo compreso tra il 15 novembre 2012, data della menzionata riunione del consiglio di amministrazione, e il 22 luglio 2014, data dell’adozione del corrigendum, le DGE «Assunzione» dovevano ancora essere approvate dal consiglio delle autorità di vigilanza per poter essere considerate adottate ed entrare quindi in vigore. In ogni caso, la ricorrente contesta «la legittimità e l’esistenza del corrigendum».

64

In secondo luogo, quanto al principio di certezza del diritto, la ricorrente rileva che, da una parte, l’avviso di posto vacante, che costituisce il contesto normativo vincolante per l’Autorità e alla luce del quale ella aveva presentato la sua candidatura, non faceva alcun riferimento alle DGE «Assunzione». Dall’altra, poiché l’Autorità non le aveva portate a conoscenza del suo personale conformemente all’articolo 110, paragrafo 3, dello Statuto, quanto meno alla data della notifica della decisione impugnata, le DGE «Assunzione» non potevano, a suo dire, esserle applicate od opposte.

65

L’EIOPA conclude per il rigetto del primo motivo facendo valere, in particolare, che il riferimento ad un’approvazione delle DGE «Assunzione» da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nel verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2012 costituiva solo un errore materiale di redazione e che, peraltro, quest’ultimo è stato rettificato in seguito attraverso il corrigendum, come era stato spiegato alla ricorrente nella decisione di rigetto del reclamo.

– Giudizio del Tribunale

66

Per quanto riguarda in primo luogo, il principio di legittimità, occorre precisare che, conformemente all’articolo 110 dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010, le modalità di applicazione dello Statuto e del RAA, come le DGE «Assunzione», devono essere adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione del comitato del personale e d’intesa con la Commissione, e che esse devono essere portate a conoscenza del personale.

67

È pacifico che, il 3 aprile 2012, la Commissione ha formalmente approvato il progetto delle DGE «Assunzione». Indipendentemente dalla questione se il comitato del personale sia stato o meno consultato, questione che sarà affrontata nell’ambito dell’esame del terzo motivo, si deve verificare, nell’ambito del presente motivo, se il consiglio di amministrazione fosse l’organo autorizzato ad adottare le DGE «Assunzione» e, in particolare, se esso potesse farlo senza l’intervento del consiglio delle autorità di vigilanza.

68

Al riguardo, risulta chiaramente dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010 che le DGE «Assunzione», che sono disposizioni di applicazione dello Statuto e del RAA al personale dell’Autorità, rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Orbene, l’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010 dispone che l’adozione di siffatte DGE rientra nella competenza del consiglio di amministrazione.

69

La ricorrente tende a contestare che possa dedursi dalla mera apposizione da parte del presidente del consiglio di amministrazione della sua firma su una versione delle DGE «Assunzione» la conclusione che il consiglio di amministrazione abbia effettivamente approvato tale versione. Al riguardo, come sottolinea in sostanza l’Autorità, la firma in tal caso serve solo ad autenticare le DGE quale atto adottato dal consiglio di amministrazione. Tuttavia, ciò non significa che queste ultime siano state adottate dal presidente dell’Autorità agente a titolo personale.

70

Quanto alla menzione, nel processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2012 nel corso della quale le DGE «Assunzione» sono state approvate, secondo la quale l’adozione di queste ultime era soggetta all’approvazione dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza e non al solo consiglio di amministrazione, essa non può inficiare la constatazione che le DGE «Assunzione» sono state adottate dal consiglio di amministrazione in occasione della detta riunione, né la legittimità di queste ultime o, ancora, la loro applicabilità al caso di specie. Infatti, il consiglio di amministrazione, in ogni caso, in forza della normativa applicabile all’Autorità, nella fattispecie il regolamento n. 1094/2010 e specialmente l’articolo 68, paragrafo 2, di tale regolamento, era esclusivamente competente per adottarle e, al riguardo, la ricorrente non è riuscita a provare che le DGE «Assunzione» siano anche rientrate o sconfinate nell’ambito delle prerogative decisionali del consiglio delle autorità di vigilanza. Inoltre nessun elemento contenuto nel fascicolo sottoposto al Tribunale è tale da contraddire o anche solo da mettere in dubbio la spiegazione fornita dall’Autorità, secondo la quale tale riferimento ad un’approvazione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nel verbale della riunione del 15 novembre 2012 ha rappresentato un semplice errore materiale nella redazione del detto verbale.

71

Sempre a questo proposito, una lettura di tutto il verbale della prima riunione del consiglio di amministrazione tenutasi il 10 gennaio 2011 tende a confermare che, quando ha deciso e annunciato la procedura che avrebbe seguito al riguardo, il consiglio di amministrazione non avrebbe inteso né deciso di subordinare l’adozione effettiva delle DGE «Assunzione» al consenso dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza. Infatti, dato che l’abbreviazione «BoS» riguarda il consiglio delle autorità di vigilanza («Board of Supervisors»), è chiaro che, come sostiene l’EIOPA, il riferimento, contenuto nel punto 7 di quest’ultimo verbale, ad un’approvazione da parte del «Board» dell’EIOPA, e non da parte del «BoS», è un riferimento al consiglio di amministrazione dell’EIOPA e non al consiglio delle autorità di vigilanza. Infatti, il tenore di detto verbale tende a confermare che, successivamente, la menzione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 15 novembre 2012 relativa all’intervento dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza era un mero errore materiale e non può in alcun modo essere ragionevolmente interpretata, nel contesto, come la manifestazione di un’improvvisa volontà deliberata del consiglio di amministrazione di subordinare l’adozione del testo delle DGE dello Statuto e del RAA ad un’approvazione preliminare da parte del consiglio delle autorità di vigilanza.

72

Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della ricorrente, secondo il quale, rettificando il verbale del 15 novembre 2012, l’Autorità avrebbe adottato un modo di procedere incoerente, con il risultato di rendere le DGE «Assunzione» inapplicabili nel caso di specie. Infatti, il Tribunale considera che, con il suo corrigendum, il consiglio di amministrazione si è limitato a rettificare un errore materiale di redazione accertato affinché il contenuto del verbale della riunione del 15 novembre 2012 rispecchiasse la reale procedura da esso effettivamente seguita per adottare le DGE «Assunzione», ossia quella prevista dall’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 68 del regolamento n. 1094/2010, e che non comportava l’intervento del consiglio delle autorità di vigilanza.

73

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di certezza del diritto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il detto principio richiede che l’amministrazione metta gli interessati in grado di conoscere esattamente la portata degli obblighi che gravano su di essi o dei diritti di cui essi dispongono (v., in questo senso, sentenze del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 25; dell’11 dicembre 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, punto 28, e del 10 marzo 2009, Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, punto 44). Di conseguenza, e secondo una giurisprudenza altrettanto costante, il principio di certezza del diritto esige che una norma emanata dall’amministrazione e che determina diritti e obblighi per i suoi dipendenti formi oggetto di adeguata pubblicità secondo le modalità e le forme che spetta all’amministrazione determinare (sentenze del 30 novembre 2009, Wenig/Commissione, F‑80/08, EU:F:2009:160, punto 90; del 14 aprile 2011, Šimonis/Commissione, F‑113/07, EU:F:2011:44, punto 73, e del 15 ottobre 2014, Moschonaki/Commissione, F‑55/10 RENV, EU:F:2014:235, punto 41).

74

Per quanto riguarda, in particolare, le norme riguardanti l’assunzione degli agenti temporanei, l’AACC di un’istituzione o di un’agenzia è tenuta ad indicare nella maniera più esatta possibile nell’avviso di posto vacante i requisiti necessari per coprire il posto interessato, al fine di mettere le persone in grado di valutare se esse debbano presentare atto di candidatura (v., in questo senso, sentenze del 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, 188/73, EU:C:1974:112, punto 40, e del 2 ottobre 1996, Vecchi/Commissione, T‑356/94, EU:T:1996:136, punto 50). Certo, l’AACC non può essere tenuta a ricordare i requisiti espressamente previsti dallo Statuto, poiché si presume che i candidati ne siamo a conoscenza, ma un avviso di posto vacante sarebbe privato del suo oggetto, che è quello di informare i candidati sui requisiti da soddisfare per occupare un posto, se l’amministrazione potesse scartare un candidato per un motivo non espressamente figurante nel detto avviso o nello Statuto, o che non sia stato previamente oggetto di pubblicazione accessibile al candidato interessato o da lui conosciuta (v. sentenze del 14 aprile 2011, Šimonis/Commissione, F‑113/07, EU:F:2011:44, punto 74, e del 15 ottobre 2014, Moschonaki/Commissione, F‑55/10 RENV, EU:F:2014:235, punto 42).

75

Nella fattispecie, il motivo per cui la ricorrente non ha potuto essere confermata alla fine del periodo di assegnazione provvisoria al posto che aveva formato oggetto dell’avviso di posto vacante, e cioè il fatto che ella non comprovava il periodo di esperienza professionale pertinente richiesto di almeno nove anni per coprire un siffatto posto di grado AD 8, non figurava certamente nell’avviso di posto vacante poiché quest’ultimo menzionava, in maniera erronea, un requisito minimo di otto anni di esperienza professionale pertinente. Il Tribunale considera però che, alla luce della giurisprudenza menzionata al punto precedente della presente sentenza, un’istituzione o un’agenzia, in linea di principio, ha la possibilità, se non addirittura l’obbligo, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento nella conduzione delle varie procedure di selezione per posti dello stesso grado, di scartare un candidato per il mancato soddisfacimento di un requisito che, a causa di un errore materiale di redazione, non figuri in quanto tale in uno dei suoi avvisi di posto vacante, ma che, come nel caso di specie, risulti in maniera chiara ed univoca dalle DGE dello Statuto e del RAA adottate dalla detta istituzione o agenzia a cui sia stata data adeguata pubblicità e che, pertanto, si presume siano conosciute da un candidato normalmente diligente appartenente al personale dell’istituzione o dell’agenzia interessata.

76

Orbene, al riguardo, il Tribunale constata che le DGE «Assunzione», nella loro versione definitiva, sono state portate a conoscenza del personale dell’Autorità il 18 dicembre 2012, mediante pubblicazione sul sito intranet Allegro, e ciò, per giunta, dopo lo svolgimento, il 12 novembre 2012, di una riunione di informazione a beneficio del personale. Tale modalità di pubblicità rispetta l’obbligo dell’articolo 110, paragrafo 3, dello Statuto che lascia all’amministrazione un ampio margine discrezionale quanto alla scelta della modalità di comunicazione dell’informazione di cui all’articolo 110 dello Statuto (v., relativamente alla sola comunicazione al comitato del personale, sentenza del 25 novembre 1976, Küster/Parlamento, 123/75, EU:C:1976:162, punto 7).

77

Occorre aggiungere che, all’udienza, la ricorrente non è stata in grado di spiegare in maniera convincente per quale motivo ella non avrebbe potuto accedere, il 12 febbraio 2014 o anteriormente, alle DGE «Assunzione» collegandosi al sito Intranet Allegro che, come sottolineato dall’Autorità, non si apre a partire da Internet Explorer, ma richiede l’utilizzazione di un altro browser, il che, come ugualmente sottolineato dall’Autorità senza essere smentita su questo punto dalla ricorrente, si presumeva noto a tutto il personale dell’Autorità. Per di più, la ricorrente non contesta il fatto che ogni decisione sottoposta, come le DGE «Assunzione», per adozione da parte del consiglio di amministrazione sia registrata su un server informatico comune in seno all’Autorità e accessibile in permanenza a tutto il personale. Ella non contesta neppure che le due versioni delle DGE «Assunzione», alle quali ella avrebbe asseritamente avuto accesso per la prima volta solo il 19 febbraio 2014, erano in ogni modo identiche per quanto riguarda il requisito di un minimo di nove anni di esperienza professionale pertinente per poter coprire un posto di grado AD 8 in seno all’Autorità.

78

Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo, relativo all’illegittimità delle DGE «Assunzione» a seguito di una mancata consultazione del comitato del personale

– Argomenti delle parti

79

Sostenendo che il comitato del personale sarebbe stato istituito in seno all’Autorità solo con una decisione del 15 novembre 2012, la ricorrente fa valere a sostegno del suo terzo motivo, da esaminare prima del secondo, che, in una situazione tale in cui nessun comitato del personale era costituito, è evidente che, in violazione dell’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto, tale comitato non ha potuto essere consultato prima della riunione del 15 novembre 2012, nel corso della quale il consiglio di amministrazione, come sostiene l’Autorità, avrebbe adottato le DGE «Assunzione».

80

Secondo l’EIOPA, il comitato del personale è stato debitamente consultato sul testo delle DGE «Assunzione», approvato dalla Commissione e quindi successivamente adottato dal consiglio di amministrazione dell’Autorità.

– Giudizio del Tribunale

81

In primo luogo, risulta chiaramente dagli atti, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il comitato del personale è stato costituito anteriormente alla data del 15 novembre 2012. Infatti, i risultati della prima elezione dei tre membri del comitato del personale sono stati proclamati il 13 aprile 2011.

82

Per quanto riguarda il rispetto dell’obbligo, applicabile per analogia alle agenzie quali l’EIOPA e figurante all’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto, secondo il quale le DGE sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») o dell’AACC di ciascuna istituzione o agenzia previa consultazione del comitato del personale, risulta dai documenti prodotti dall’Autorità in allegato al suo controricorso che, il 19 settembre 2011, si è tenuta, tra il comitato del personale e la direzione dell’EIOPA, una riunione nel corso della quale è stato convenuto che il comitato del personale avrebbe inviato le sue proposte di modifica riguardanti tre serie di DGE, relative, rispettivamente, agli agenti temporanei, agli agenti contrattuali e ai quadri intermedi. Al riguardo, il 14 ottobre 2011, il coordinatore delle risorse umane ha inviato un messaggio di posta elettronica al comitato del personale invitando tale organo a formulare osservazioni in ordine alle DGE di cui sopra, tuttavia, il 14 novembre 2011, il comitato del personale ha risposto di non avere osservazioni da formulare sulle diverse DGE sottoposte al suo esame.

83

Giustamente quindi il testo del preambolo delle DGE «Assunzione» si riferisce in termini inequivocabili al fatto che l’organo di rappresentanza del personale è stato effettivamente consultato, precisando che «[i]l [c]onsiglio di [a]mministrazione dell’EIOPA [ha adottato le DGE “Assunzione”] conformemente all’[a]rticolo 110 dello [s]tatuto e previa consultazione del [c]omitato del [p]ersonale dell’EIOPA».

84

In secondo luogo, anche se, a sostegno del suo terzo motivo, la ricorrente ha fatto valere un solo argomento, e cioè la mancata costituzione del comitato del personale prima del 15 novembre 2012, argomento respinto in quanto manifestamente infondato, le discussioni all’udienza hanno riguardato anche la questione, sollevata da un membro del Tribunale, di stabilire se il comitato del personale fosse stato nuovamente consultato sul progetto di DGE «Assunzione» quale modificato a seguito della formulazione, da parte della Commissione, di osservazioni che condizionassero la sua approvazione della normativa ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010.

85

A questo proposito, come si è ricordato al punto 66 della presente sentenza, l’articolo 110 dello Statuto dispone che le agenzie adottano le DGE previa consultazione del loro comitato del personale e d’intesa con la Commissione, mentre l’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010, che rinvia all’articolo 110 dello Statuto, precisa che le DGE dello Statuto e del RAA devono essere adottate dal «consiglio di amministrazione [dell’EIOPA], di concerto con la Commissione».

86

Allorché le DGE dell’articolo 110 dello Statuto non possono essere adottate da un’agenzia senza il consenso della Commissione, con l’attribuzione quindi di un certo potere di tutela a quest’ultima, è invece prevista solo una consultazione del comitato del personale, ossia una modesta forma di partecipazione all’adozione di una decisione, che non implica assolutamente l’obbligo per l’amministrazione di dar seguito alle osservazioni formulate dal comitato del personale nell’ambito della consultazione di quest’ultimo. Ciò premesso, a meno di non compromettere la pratica efficacia dell’obbligo di consultazione, l’amministrazione deve rispettare tale obbligo ogni volta che la consultazione del comitato del personale può esercitare un’influenza sul contenuto dell’atto da adottare (v., in questo senso, sentenza del 20 novembre 2003, Cerafogli e Poloni/BCE, T‑63/02, EU:T:2003:308, punto 23, e giurisprudenza citata).

87

Le citate disposizioni dell’articolo 110 dello Statuto non stabiliscono la cronologia delle fasi della procedura di adozione delle DGE da parte di un’agenzia, in particolare in ordine alla questione di stabilire se il comitato del personale di quest’ultima possa o debba essere sentito anteriormente o posteriormente al consenso dato dalla Commissione. A questo proposito, il Tribunale rileva però che, nel contesto normativo di cui trattasi nel caso di specie, il potere di adozione delle DGE formalmente concesso al consiglio di amministrazione dell’Autorità è subordinato al consenso della Commissione, sicché, in realtà, tanto l’Autorità quanto la Commissione detengono il potere decisionale nella materia. Pertanto, si deve ritenere che il comitato del personale di un’agenzia possa, come nella fattispecie, essere consultato prima dell’approvazione di un progetto di DGE da parte della Commissione, purché il testo successivamente adottato, sul piano formale, dall’agenzia non differisca sostanzialmente, a seguito delle modifiche apportate a richiesta della Commissione, dal testo inizialmente sottoposto al comitato del personale.

88

Quindi, nelle circostanze del caso di specie, l’Autorità sarebbe stata tenuta a consultare di nuovo il comitato del personale prima dell’adozione delle DGE «Assunzione» solo se essa avesse deciso di accogliere modifiche, richieste dalla Commissione, alla sua proposta iniziale e che avessero inciso in maniera sostanziale sull’economia di tale proposta. Tale obbligo è invece escluso per le modifiche puntuali e di efficacia limitata, dovendosi ricordare che il carattere sostanziale di una modifica dev’essere valutato sotto il profilo dell’oggetto e della posizione delle disposizioni modificate nel dispositivo globale, e non sotto quello delle conseguenze individuali che esse possono avere sui funzionari o sugli agenti interessati (v., in questo senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 52).

89

Orbene, a questo proposito, il Tribunale constata che, con la decisione C(2021) 2272 final del 3 aprile 2012, la Commissione ha approvato le DGE dello Statuto e del RAA adottate da varie agenzie, tra le quali le DGE «Assunzione» dell’EIOPA. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che dal testo di tale decisione, prodotta dall’Autorità, non risulta che la Commissione abbia richiesto una modifica, puntuale o sostanziale, del testo delle DGE «Assunzione» che le era stato sottoposto per approvazione. Al contrario, nella menzionata decisione di approvazione, la Commissione ha constatato, al quarto considerando, che «[u]n esame dettagliato [aveva] condotto alla conclusione che [i] progetti di [DGE] seguivano, in larga misura, le disposizioni pertinenti adottate dalla Commissione per il suo stesso personale [e che le]divergenze rispetto alle disposizioni della Commissione [erano] limitate a specificità d[elle] [a]genzie [in questione]».

90

Pertanto, in applicazione dei principi espressi ai punti 87 e 88 della presente sentenza, non esisteva a priori alcun obbligo per l’EIOPA di consultare di nuovo il comitato del personale sul progetto di DGE «Assunzione» dopo l’intervento della decisione di approvazione della Commissione.

91

Inoltre, risulta dagli atti che, nell’ambito della procedura seguita per l’adozione delle DGE dello Statuto e del RAA da parte dell’Autorità, vari testi di DGE sono stati sottoposti, congiuntamente, al comitato del personale e alla Commissione. A questo proposito, il 9 novembre 2012, il coordinatore delle risorse umane ha inviato al comitato del personale un messaggio di posta elettronica nel quale menzionava discussioni con quest’ultimo sui progetti di DGE dello Statuto e del RAA, ivi comprese le DGE «Assunzione», già approvate dalla Commissione e che sarebbero state sottoposte per adozione al consiglio di amministrazione in occasione della sua seduta del 15 novembre 2012. Orbene, da tale messaggio di posta elettronica risulta che un solo testo non era stato ancora sottoposto, alla data del 9 novembre 2012, al comitato del personale e che quest’ultimo ha espressamente precisato, con messaggio di posta elettronica del 14 novembre 2012, di non avere commenti da formulare nei confronti del detto testo.

92

Pertanto, gli accertamenti di fatto che precedono, da una parte, confermano che nessun mutamento sostanziale è intervenuto nei progetti di DGE sui quali il comitato del personale era già stato consultato. Dall’altra e in ogni caso, essi confermano che quest’ultimo è stato ampiamente coinvolto nella procedura di adozione delle varie DGE dell’articolo 110 dello Statuto e che esso non ha voluto aggiungere osservazioni sul testo delle DGE «Assunzione» la cui trasmissione al consiglio di amministrazione gli era stata annunciata nel menzionato messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2012 e di cui esso conosceva il contenuto, il quale, supponendo che differisse eventualmente dal contenuto del progetto di DGE «Assunzione» ad esso inizialmente sottoposto, poteva contenere solo modifiche puntuali e di effetto limitato ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 88 della presente sentenza.

93

Da quanto precede risulta che l’eccezione di illegittimità delle DGE «Assunzione» a seguito di una mancata consultazione del comitato del personale dev’essere respinta in quanto infondata.

Sul secondo motivo, relativo a una violazione del principio del legittimo affidamento

– Argomenti delle parti

94

La ricorrente fa valere, in primo luogo, che con la decisione impugnata l’Autorità ha respinto con efficacia retroattiva la sua candidatura alla procedura d’assunzione avviata con l’avviso di posto vacante e, in particolare, che essa le ha revocato i diritti soggettivi che la decisione del 7 novembre 2013 le aveva conferito nominandola sul posto interessato con decorrenza 16 settembre 2013. Con tale comportamento, l’Autorità non avrebbe rispettato il suo legittimo affidamento nella legittimità della sua assunzione avvenuta il 7 novembre 2013. Secondo la ricorrente, nessuna circostanza obiettiva avrebbe potuto portarla a rendersi conto dell’errore contenuto nell’avviso di posto vacante o, ancora, di elementi tali da mettere in dubbio la legittimità della decisione del 7 novembre 2013.

95

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l’Autorità ha agito entro termini manifestamente irragionevoli ove si tenga conto del fatto che la decisione impugnata è intervenuta, rispettivamente, sette mesi dopo la sua accettazione, avvenuta il 18 luglio 2013, del posto di esperto senior e nove mesi dopo la pubblicazione, avvenuta il 24 maggio 2013, dell’avviso di posto vacante.

96

L’Autorità conclude per il rigetto del secondo motivo facendo valere che l’illegittimità che inficia la sua assunzione non poteva sfuggire alla ricorrente, in quanto le DGE «Assunzione» erano state pubblicate sul sito intranet dell’EIOPA. Per giunta, nell’ambito delle quattordici procedure di assunzione indette tra il 1o gennaio 2011 e il 24 maggio 2013, data della pubblicazione dell’avviso di posto vacante, il requisito di poter comprovare almeno nove anni di esperienza professionale pertinente al fine di coprire posti di grado AD 8 era sempre stato previsto, circostanza che, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’EIOPA, non poteva essere ragionevolmente ignorata dalla ricorrente.

– Giudizio del Tribunale

97

In via preliminare, secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della tutela del legittimo affidamento, che rientra tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza 5 maggio 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, punto 48), implica che ogni funzionario o agente abbia il diritto di far valere tale principio qualora si trovi in una situazione da cui risulti che l’amministrazione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere nei suoi confronti aspettative fondate. Le assicurazioni fornite debbono inoltre essere conformi alle norme applicabili (sentenza del 18 luglio 2007, AER/Karatzoglou, C‑213/06 P, EU:C:2007:453, punto 33, e giurisprudenza citata).

98

Anche se il principio di tutela del legittimo affidamento può limitare il diritto dell’amministrazione di revocare, con effetto retroattivo, un atto viziato da illegittimità nel caso in cui il destinatario dell’atto potesse fare affidamento sull’apparente legittimità di quest’ultimo, tale condizione non è considerata soddisfatta in presenza di circostanze obiettive che avrebbero dovuto indurre l’interessato a rendersi conto dell’errore in questione o, in altri termini, in presenza di elementi tali da mettere in dubbio la legittimità dell’atto. Così, l’interessato non può fare affidamento sull’apparente legittimità dell’atto revocato in particolare qualora il detto atto sia privo di fondamento giuridico o sia stato adottato in evidente contrasto con norme di diritto applicabili (sentenza del 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, punto 44, e giurisprudenza citata).

99

Nella fattispecie, è vero che l’avviso di posto vacante non conteneva alcun riferimento alle DGE «Assunzione», e quindi a fortiori alcuna allusione all’articolo 7 delle dette DGE che esige un’esperienza professionale pertinente di almeno nove anni per coprire un posto di grado AD 8. Tuttavia, il Tribunale considera che, nelle circostanze del caso di specie, la ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che tali DGE si applicavano necessariamente al suo caso.

100

Infatti, non è irragionevole ritenere che un agente temporaneo esperto, come la ricorrente, che copriva già un posto di grado AD 6 in seno all’Autorità, avrebbe dovuto porsi interrogativi sulla durata minima dell’esperienza professionale necessaria per poter essere assunto e/o inquadrato in un posto di grado AD 8 come quello considerato dall’avviso di posto vacante. Ciò vale tanto più nel caso di specie in quanto, da un lato, il conseguimento del posto di esperto senior comportava, nel caso della ricorrente, una progressione di due gradi rispetto al suo inquadramento nel grado AD 6 nel suo posto di «expert on stakeholders». D’altro lato, occorre tener conto del contesto particolare nell’ambito del quale le agenzie dell’Unione operano generalmente, caratterizzato segnatamente dal fatto che esse dispongono di personale in numero limitato e dall’esistenza di vincoli operativi particolari (v., in questo senso, sentenze del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, punti 97 e 100, nonché del 10 settembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, punto 93). Orbene, prima di coprire il posto di esperto senior, l’Autorità, organo amministrativo di dimensioni ridotte che aveva solo 13 posti del gruppo di funzioni degli assistenti e 70 posti del gruppo di funzioni degli amministratori, di cui 11 posti soltanto di grado AD 8, aveva pubblicato non meno di quattordici avvisi di posto vacante per coprire posti di grado AD 8 e, per ciascuno di tali posti, era stato sistematicamente richiesto il possesso di un minimo di nove anni di esperienza professionale da parte dei candidati.

101

Tuttavia, occorre ancora ricordare che, secondo una giurisprudenza anch’essa costante, il fondamento del rapporto di impiego di un agente temporaneo con l’istituzione o con l’agenzia interessata è costituito da un contratto di assunzione (sentenze del 18 ottobre 1977, Schertzer/Parlamento, 25/68, EU:C:1977:158, punto 40, e del 19 giugno 1992, V./Parlamento, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, punto 39). Pertanto, per quanto riguarda la possibilità di porre termine ad un rapporto contrattuale, dopo che esso è stato instaurato con l’incontro delle volontà delle parti, l’AACC non agisce unilateralmente così come un’APN, ma è soggetta alle disposizioni contrattuali pertinenti che la vincolano al suo agente e, in ogni caso, è tenuta al rispetto delle disposizioni del RAA, in particolare degli articoli 14 e 47 di quest’ultimo.

102

Al riguardo, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui l’EIOPA ha esplicitamente confermato nelle sue risposte scritte e orali che essa non intendeva avvalersi di alcuna delle menzionate disposizioni, ma basarsi unicamente sulla sua decisione del 30 giugno 2011, il Tribunale considera che, indipendentemente dalle considerazioni connesse al rispetto del principio del legittimo affidamento, l’AACC dell’Autorità non poteva decidere unilateralmente di revocare la proposta di impiego, disciplinata dalle condizioni considerate dalla decisione del 30 giugno 2011, così come ricordato nel messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2013 di formalizzazione di tale offerta, e respingere retroattivamente la candidatura della ricorrente.

103

Infatti, per quanto nessuna disposizione del RAA vieti che l’AACC, attraverso disposizioni contrattuali più favorevoli per gli agenti, limiti, nell’interesse dei detti agenti, il suo potere, fondato sull’articolo 47 del RAA, di risolvere contratti di impiego validamente stipulati (sentenze del 30 novembre 1994, Düchs/Commissione, T‑558/93, EU:T:1994:279, punto 43, e del 7 luglio 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, punto 53), essa tuttavia, all’infuori dei casi previsti dal RAA, non può svincolarsi unilateralmente dal suo impegno contrattuale con l’agente interessato. In particolare, un’offerta di impiego rivolta a un candidato ai fini della sua assunzione in qualità di agente temporaneo costituisce certamente una mera intenzione e, come tale, un atto preparatorio, non produttivo di diritti, che può essere revocato, ad esempio qualora l’AACC scopra, posteriormente alla formulazione dell’offerta di impiego, che uno dei requisiti di assunzione previsti dal RAA, dall’avviso di posto vacante o da disposizioni interne non è soddisfatto dall’interessato (v., in questo senso, sentenza del 23 ottobre 2012, Eklund/Commissione, F‑57/11, EU:F:2012:145, punto 66, e ordinanza del 10 luglio 2014, Mészáros/Commissione, F‑22/13, EU:F:2014:189, punto 73). Tuttavia, la situazione è diversa qualora una siffatta offerta sia stata accettata, si sia concretizzata con una decisione dell’AACC, come quella del 7 novembre 2013, e il nuovo rapporto contrattuale, nei fatti, abbia già avuto un principio di esecuzione. Infatti, in una siffatta situazione, l’incontro delle volontà delle parti contraenti fa sorgere nuovi obblighi di natura contrattuale che limitano il potere dell’AACC di agire unilateralmente al di fuori dei casi espressamente previsti dal RAA, come quelli di cui all’articolo 47 di quest’ultimo, e, in ogni caso, di agire retroattivamente.

104

Orbene, nella fattispecie, il Tribunale rileva, in primo luogo, che la ricorrente aveva espressamente accettato, il 18 luglio 2013, l’offerta di impiego rivoltale il giorno prima dall’Autorità nei termini di cui al suo messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2013 inviato alla ricorrente. Al riguardo, risulta dal tenore di tale messaggio che esso presenta due aspetti: alla ricorrente, che conservava il beneficio della sua assunzione a tempo indeterminato nel grado AD 6, da un lato veniva rivolta una prima offerta definitiva di «assegnazione provvisoria», dall’altro veniva fatta una seconda offerta che, invece, era subordinata alla qualità delle prestazioni di cui avesse dato prova l’interessata durante il periodo di assegnazione provvisoria. Pertanto, tale messaggio di posta elettronica non conteneva un’offerta di assunzione immediata alle condizioni dell’avviso di posto vacante, il quale si riferiva esclusivamente ad un posto di agente temporaneo a tempo determinato di tre anni ai sensi dell’articolo 9 del RAA. Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che l’offerta definitiva di «assegnazione provvisoria» si è concretizzata, nel caso di specie, con la decisione del 7 novembre 2013, anche se, formalmente, non si trattava di una clausola addizionale al contratto di assunzione controfirmata dalle due parti. In terzo luogo, il Tribunale constata che la ricorrente ha effettivamente svolto le sue funzioni in qualità di esperto senior per più di sei mesi e che, in quarto luogo, l’EIOPA ha affermato, all’udienza, che la decisione impugnata aveva, come fondamento giuridico, non una disposizione del RAA, ma la decisione del 30 giugno 2011, la quale era stata adottata dal direttore esecutivo dell’Autorità al fine di colmare una lacuna nello Statuto e nel RAA.

105

In questa situazione, l’AACC dell’Autorità non poteva decidere, il 24 febbraio 2014, in maniera unilaterale, con effetto retroattivo e senza fondamento giuridico tangibile, di respingere la candidatura della ricorrente al posto di esperto senior, il che equivaleva, in altri termini, a revocare la sua offerta d’impiego del 17 luglio 2013, nel suo aspetto definitivo relativo ad un’assegnazione provvisoria, che era già stata accettata dalla ricorrente e che aveva quindi esaurito i suoi effetti. Ciò vale anche se si trattava solo di un’offerta di assegnazione provvisoria per un periodo di sei mesi unitamente alla possibilità per la ricorrente – accettando la seconda offerta ove essa si fosse concretizzata – di perpetuare il suo rapporto d’impiego a tempo indeterminato, risultante dal suo contratto in corso di grado AD 6, sul posto di esperto senior normalmente da coprire esclusivamente con contratto a tempo determinato di tre anni.

106

Deve dunque constatarsi che, in quanto respinge retroattivamente la candidatura della ricorrente al posto di esperto senior, la decisione impugnata è illegittima.

107

Quanto al punto di stabilire se, come sostiene la ricorrente, in particolare nella formulazione del suo petitum, l’AACC dell’Autorità abbia effettivamente revocato la decisione del 7 novembre 2013, con cui la ricorrente veniva assegnata a titolo probatorio nel posto di esperto senior, si deve necessariamente constatare che la decisione impugnata non riguarda espressamente la revoca di tale decisione del 7 novembre 2013. Orbene, il Tribunale constata che quest’ultima decisione prevedeva unicamente un’assegnazione in via provvisoria della ricorrente a partire dal 16 settembre 2013 e annunciava, in caso di conferma nelle nuove funzioni così coperte, una futura decisione dell’AACC, nella fattispecie un’offerta di assegnazione definitiva, con la sua conferma nel grado AD 8 previsto per il posto di esperto senior, e ciò con efficacia retroattiva alla data del 16 settembre 2013. In definitiva, dato che proprio in esecuzione di tale decisione del 7 novembre 2013 la ricorrente è stata retribuita corrispondentemente al grado AD 6 durante il periodo di assegnazione provvisoria e dato che ella, a seguito del successivo diniego dell’AACC dell’Autorità di confermarla nelle sue funzioni, non ha beneficiato di una retribuzione retroattiva al 16 settembre 2013 nel grado AD 8, si deve considerare che la decisione del 7 novembre 2013 non è stata revocata o altrimenti differita dalla decisione impugnata poiché, al contrario, essa ha esaurito tutti i suoi effetti.

108

Alla luce di quanto precede, occorre accogliere parzialmente il secondo motivo constatando l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui, in violazione, nell’ambito di un rapporto contrattuale, dei diritti acquisiti e dei termini contrattuali, essa respinge retroattivamente la candidatura della ricorrente al posto di esperto senior e revoca implicitamente l’offerta di impiego, già accettata dalla ricorrente, che era stata formulata il 17 luglio 2013.

Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 41 della Carta

– Argomenti delle parti

109

La ricorrente fa valere che, non avendole dato la possibilità di far valere utilmente le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione impugnata, l’Autorità avrebbe violato il suo diritto di essere ascoltata prima dell’adozione di una decisione che le arrecava pregiudizio. Orbene, ella sostiene che, se fosse stata posta in condizione di far conoscere il suo punto di vista sulla questione di stabilire se l’Autorità avesse il diritto di adottare la detta decisione, ella avrebbe potuto influire sul tenore di quest’ultima.

110

L’EIOPA conclude per il rigetto del motivo osservando, in particolare, che la ricorrente è stata sentita nel contesto dei colloqui che ella ha avuto, il 3 e l’11 febbraio 2014, rispettivamente, con un membro del reparto risorse umane e con il direttore della direzione «Normativa».

– Giudizio del Tribunale

111

Per quanto riguarda la questione di stabilire se, nella fattispecie, l’Autorità abbia pienamente rispettato il diritto della ricorrente di essere ascoltata sulla questione se ella avesse almeno nove anni di esperienza professionale pertinente al momento della presentazione della sua candidatura al posto di esperto senior, risulta dagli atti e dalle discussioni intervenute durante l’udienza che, da una parte, la ricorrente era stata informata, nel corso del colloquio da lei avuto, il 3 febbraio 2014, con un membro del reparto risorse umane, che l’Autorità stava verificando, all’epoca, se ella soddisfacesse al requisito dei nove anni di esperienza professionale minima necessario per poter coprire un posto di grado AD 8 e, dall’altra, che, in occasione della riunione dell’11 febbraio 2014 con il direttore della direzione «Normativa», essi hanno cercato entrambi di stabilire se, concretamente, ella soddisfacesse o meno il menzionato requisito di almeno nove anni di esperienza professionale.

112

Risulta in particolare dagli atti che, durante la riunione dell’11 febbraio 2014, il direttore della direzione «Normativa» aveva dato alla ricorrente la possibilità di contestare il calcolo, fatto dall’amministrazione, del numero di anni di esperienza professionale da accreditarle. Pertanto, per quanto riguarda lo stato della sua esperienza professionale anteriore, la ricorrente ha avuto la possibilità di fare utilmente valere il suo punto di vista presso il detto direttore prima che la decisione impugnata fosse adottata dal direttore esecutivo.

113

Oltre al fatto che la ricorrente è stata sentita nel contesto della verifica della durata della sua esperienza professionale, il Tribunale considera, nel contesto di fatto appena descritto, che, non soltanto la ricorrente non poteva ignorare l’importanza attribuita dall’Autorità alla questione se ella comprovasse almeno nove anni di esperienza professionale pertinente per poter coprire un posto di grado AD 8, ma anche che la ricorrente era stata informata del fatto che, con rincrescimento dell’Autorità, ella non poteva sperare di essere confermata nel posto di esperto senior di grado AD 8 non potendo comprovare di disporre, alla data prevista nell’avviso di posto vacante, di almeno nove anni di esperienza professionale pertinente.

114

Inoltre, la ricorrente ha altresì avuto la possibilità di integrare il suo punto di vista sul modo di calcolo della sua esperienza professionale e sulle conseguenze giuridiche che ne derivavano durante i tredici giorni intercorsi tra la riunione dell’11 febbraio 2014 e l’emanazione, avvenuta il 24 febbraio 2014, della decisione impugnata (v. sentenza del 10 settembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, punto 59).

115

Di conseguenza, il Tribunale constata che, prima di decidere, con la decisione impugnata, di non confermare la ricorrente nel posto di esperto senior, l’Autorità ha rispettato il diritto della ricorrente di essere ascoltata conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, primo trattino, della Carta.

116

Alla luce di quanto precede, occorre respingere il quarto motivo.

Sul quinto motivo, relativo, in via principale, all’illegittimità delle norme contenute nella decisione del 30 giugno 2011 e, in subordine, ad un mancato rispetto dell’ambito di applicazione della stessa decisione

– Argomenti delle parti

117

La ricorrente fa sostanzialmente valere, in via principale, che la decisione del 30 giugno 2011 è illegittima per quattro ragioni.

118

In primo luogo, il direttore esecutivo non sarebbe stato competente per adottare la decisione del 30 giugno 2011 poiché, a parere della ricorrente, tale competenza spetta al consiglio di amministrazione che avrebbe potuto adottare una normativa analoga basandosi sull’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 1094/2010. Al riguardo, la ricorrente contesta in sostanza che la decisione del 30 giugno 2011 possa costituire un’«istruzione amministrativa» ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, di tale regolamento.

119

In secondo luogo, la ricorrente contesta la legittimità del motivo che ha determinato l’adozione della decisione del 30 giugno 2011, e cioè l’esistenza di una lacuna giuridica da colmare tra lo Statuto e le DGE dello Statuto e del RAA adottate dall’Autorità per i casi di riassegnazione, in posti di agente temporaneo, di agenti già alle dipendenze dell’Autorità sotto lo stesso regime, anche se in un grado inferiore. La ricorrente ritiene che, nel caso di una serie di assegnazioni in successione dello stesso agente in più posti in seno all’Autorità e con lo stesso status di agente temporaneo, solo il primo impiego dovrebbe dar luogo ad un periodo prova nelle forme previste dall’articolo 14 del RAA. Infatti, il RAA, nel caso di un agente temporaneo che sia stato già confermato nelle sue funzioni in seno a un’agenzia in esito al periodo di prova di cui a tale disposizione, non prevedrebbe che tale agente possa essere assoggettato all’obbligo di sottoporsi a un nuovo periodo di prova qualora debba essere assegnato a un altro posto di agente temporaneo all’interno della stessa agenzia, e ciò anche ove sia chiamato a svolgere funzioni diverse o a svolgerle in un grado superiore.

120

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione del 30 giugno 2011 può condurre ad una situazione abnorme qualora, come nel suo caso, uno stesso agente temporaneo resti 18 mesi in «prova», e ciò, nella fattispecie, nell’ambito di un rapporto di impiego di soli tre anni.

121

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che l’Autorità avrebbe dovuto abrogare la decisione del 30 giugno 2011, poiché la sua ragion d’essere era solo quella di gestire il primo caso di una serie di assegnazioni in successione di un agente temporaneo, e ciò sino all’introduzione di una politica di gestione dei contratti di agente temporaneo. Orbene, una volta adottate le DGE «Assunzione», la decisione del 30 giugno 2011 non poteva più trovare applicazione nel caso di specie.

122

In subordine, la ricorrente fa valere che la decisione del 30 giugno 2011 è stata male applicata nei suoi confronti. In particolare, la ricorrente fa valere che l’avviso di posto vacante non menzionava né un periodo probatorio né l’esistenza della decisione del 30 giugno 2011. La ricorrente ha tuttavia riconosciuto, all’udienza, che, accettando il 18 luglio 2013 l’offerta riguardante il posto di esperto senior, ella aveva accettato di essere sottoposta al regime dell’assegnazione provvisoria previsto nella decisione del 30 giugno 2011.

123

L’Autorità conclude per il rigetto del quinto motivo sostenendo che la decisione del 30 giugno 2011 è un’«istruzione amministrativa interna» che il direttore esecutivo poteva adottare basandosi sulla competenza attribuitagli al riguardo dall’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 1094/2010. Quanto al suo scopo, l’Autorità spiega che tale decisione, adottata a vantaggio del personale, mira a dare la possibilità ai candidati interni all’EIOPA di iniziare a lavorare su un posto di grado superiore senza perdere il beneficio del loro precedente contratto, concluso a tempo determinato o indeterminato, il quale, alla fine, rimane sempre in essere e non è risolto o reso nullo in occasione dell’assegnazione provvisoria a un posto di grado superiore.

– Giudizio del Tribunale

124

Con il suo quinto motivo, la ricorrente intende in realtà sollevare un’eccezione di illegittimità della decisione del 30 giugno 2011. A questo proposito, la ricorrente non ha esplicitamente contestato, nel reclamo, la legittimità di tale decisione né, in particolare, il principio stesso di essere assoggettata di nuovo all’obbligo di superare un periodo probatorio, analogo all’obbligo di periodo di prova previsto dall’articolo 14 del RAA. Tuttavia, come si è detto ai punti da 58 a 60 della presente sentenza, la presente eccezione di illegittimità dev’essere dichiarata ricevibile.

125

Per quanto riguarda la competenza ratione personae del direttore esecutivo per adottare la decisione del 30 giugno 2011, si deve necessariamente constatare che tale decisione può far parte della categoria delle «istruzioni amministrative interne», la cui adozione, in forza dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 1094/2010, rientra nella competenza del direttore esecutivo. Pertanto, l’eccezione di illegittimità della decisione del 30 giugno 2011 dev’essere respinta nella parte in cui riguarda un vizio di incompetenza ratione personae.

126

Per quanto riguarda il vizio di incompetenza ratione materiae, occorre esaminare innanzitutto se, così come fatto valere dal direttore esecutivo nella decisione del 30 giugno 2011, esistesse effettivamente a tale data una «lacuna giuridica» tra lo Statuto e il RAA e le relative norme interne di applicazione dell’Autorità tale da giustificare l’applicazione di una prassi amministrativa derogatoria per quanto riguarda l’assunzione su un posto di agente temporaneo a tempo determinato, che abbia già formato oggetto di un avviso di posto vacante pubblicato all’esterno e in seno all’Autorità, di un agente già dipendente dell’Autorità con contratto a tempo indeterminato nella stessa qualità di agente temporaneo, ma in un grado inferiore a quello del posto da coprire.

127

Innanzitutto, il Tribunale considera che la decisione del 30 giugno 2011 prevede, nei fatti e sotto la denominazione di «assegnazione provvisoria» («provisional assignment»), di subordinare e rinviare l’assunzione – in altri termini l’assegnazione definitiva – dell’interessato a un posto di grado superiore, alla dimostrazione, al termine di un periodo di prova di sei mesi configurato nella forma di assegnazione provvisoria, della qualità delle prestazioni nelle nuove funzioni, di conseguenza coperte temporaneamente. Tale meccanismo di «assegnazione provvisoria» equivale, in sostanza, a utilizzare la possibilità per un agente temporaneo di coprire ad interim un posto di grado superiore, quale prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile per analogia in forza dell’articolo 10 del RAA, imponendogli nel contempo un periodo di prova, analogo nel suo obiettivo al periodo di prova previsto dall’articolo 14 del RAA. Infatti, in un meccanismo del genere, non previsto dallo Statuto né dal RAA, non riferentesi neppure all’articolo 14 del RAA e che appare pertanto come un meccanismo sui generis, l’assunzione o la nuova assegnazione avviene a titolo definitivo solo dopo un periodo di prova durante il quale l’agente temporaneo, titolare di un contratto riguardante un altro posto e in un grado inferiore, è assegnato solo temporaneamente al posto di grado superiore da coprire e che ha formato oggetto di un avviso di posto vacante.

128

Al riguardo, è vero che l’articolo 10, paragrafo 3, del RAA impone in caso di nuova «assegnazione», anche «provvisoria» – terminologia utilizzata nella decisione del 30 giugno 2011 –, la conclusione di una clausola addizionale al contratto di assunzione la cui stipulazione dev’essere contemporanea al mutamento di assegnazione. Tuttavia, il Tribunale considera, nella fattispecie, da una parte, che l’Autorità e la ricorrente, con i loro rispettivi messaggi di posta elettronica del 17 e del 18 luglio 2013, recanti rispettivamente offerta e accettazione in ordine al posto oggetto dell’avviso di posto vacante, hanno contrattualmente deciso un’assegnazione provvisoria, senza tuttavia pregiudicare un’effettiva assegnazione definitiva, e che tali messaggi di posta elettronica devono essere ritenuti corrispondenti, nel loro insieme, ad una clausola addizionale al contratto di assunzione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA. Il Tribunale considera, dall’altra parte, che la conclusione di una siffatta clausola addizionale non privava l’AACC dell’Autorità della possibilità di decidere, al termine di un periodo di assegnazione provvisoria della ricorrente, di concludere una nuova clausola addizionale con la quale sarebbe stato deciso di assegnarla definitivamente alle nuove funzioni con il nuovo grado.

129

Tutto ciò considerato, il Tribunale rileva che nessuna disposizione dello Statuto o del RAA indica specificamente se – il che è contestato dalla ricorrente – l’amministrazione possa, sotto la forma di un’assegnazione provvisoria, imporre un nuovo periodo probatorio ad un agente temporaneo, nella fattispecie vincolato con contratto a tempo indeterminato, che sia già stato confermato nelle sue funzioni in forza dell’articolo 14 del RAA, qualora essa intenda, nel futuro, assegnarlo o assumerlo in via permanente su un altro posto corrispondente a un grado superiore.

130

Infatti, tutt’al più, l’articolo 10, paragrafo 3, del RAA prevede che «[l]’assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto di assunzione». Non risulta però dalla lettera o dall’economia degli articoli 10 e 14 del RAA che questi ultimi ostino a che l’amministrazione possa pretendere che l’agente interessato effettui un nuovo periodo di prova ai sensi dell’articolo 14 del RAA o qualsiasi altra forma di periodo probatorio per le esigenze di tale nuova assegnazione

131

Pertanto, qualora essa assuma su uno dei suoi altri posti uno dei suoi agenti temporanei già confermato, con contratto a tempo determinato o indeterminato, nelle sue funzioni precedenti al termine di un periodo di prova ai sensi dell’articolo 14 del RAA, l’AACC può decidere di dispensare l’interessato dal sottoporsi a un nuovo periodo di prova ove ritenga che prosegua il rapporto di lavoro tra lo stesso, in qualità di agente temporaneo, e il suo datore di lavoro, e ciò persino nel caso in cui la continuazione del rapporto di lavoro si accompagni a una progressione di grado o a un’evoluzione nelle funzioni svolte e l’avviso di posto vacante relativo al nuovo posto coperto riguardi solo un’assunzione a tempo determinato.

132

Viceversa, qualora il nuovo contratto di lavoro con la stessa AACC rientri nell’ambito di un’altra categoria di impieghi o rappresenti, nella carriera dell’agente temporaneo già confermato attraverso un periodo di prova ai sensi dell’articolo 14 del RAA, una discontinuità sotto forma, ad esempio, di una modifica sostanziale della natura delle funzioni svolte dall’agente interessato o, ancora, come nel caso di specie, di una differenza di due gradi, l’AACC, nell’esercizio del suo potere discrezionale e di organizzazione dei suoi servizi, può decidere di considerare, per le esigenze dell’articolo 14 del RAA, che il contratto di assunzione dell’interessato, anche nella configurazione data con clausola addizionale al precedente contratto, riguardi un impiego diverso implicante che l’interessato, al pari dei candidati esterni all’istituzione o all’agenzia, come agenti temporanei di altre istituzioni o agenzie o anche persone non al servizio dell’Unione, dia prova di qualità professionali sufficienti nelle nuove funzioni, giustificando con ciò una conferma in tali funzioni e un inquadramento in un grado più elevato rispetto a prima.

133

Di conseguenza, il Tribunale considera che l’Autorità ha potuto prevedere, nella decisione del 30 giugno 2011, che un candidato a un posto da coprire in seno all’Autorità, già in servizio alle dipendenze dell’Autorità quale agente temporaneo confermato ma con un grado inferiore a quello del posto in questione, possa essere sottoposto, al pari di un candidato esterno all’Autorità soggetto, dal canto suo, a un periodo di prova ai sensi dell’articolo 14 del RAA nel posto in questione, ad una nuova forma di periodo di prova di sei mesi, dal cui esito dipenderà il successivo intervento di un’assunzione stabile nelle nuove funzioni e nel nuovo grado superiore mediante una clausola addizionale al suo contratto che preveda la sua riassegnazione in via permanente al posto interessato. Una simile interpretazione, che si ispira ad un’applicazione analogica dell’articolo 14 del RAA ad un agente temporaneo che non sia neoassunto presso un’istituzione o agenzia, ma che benefici già di un’assunzione a tempo determinato o indeterminato in seno a quest’ultima ottenuta al termine di un periodo di prova ai sensi dell’articolo 14 del RAA, consente altresì di non penalizzare gli agenti temporanei già confermati in seno ad un’agenzia, poiché, se del caso, l’agenzia potrebbe essere indotta a privilegiare l’assunzione di candidati per i quali essa potrà pretendere una valutazione delle prestazioni al termine di un periodo probatorio, nella fattispecie alle condizioni dell’articolo 14 del RAA, a scapito appunto di candidati interni all’agenzia per i quali non sarebbe concepibile un nuovo periodo di prova.

134

Occorre ormai esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’Autorità potesse subordinare la sua retribuzione corrispondente al grado AD 8 all’esito positivo del periodo di assegnazione provvisoria.

135

A questo proposito, nelle circostanze del caso di specie riguardante l’assunzione di agenti temporanei in forza all’articolo 2, lettera a), del RAA, il Tribunale constata innanzitutto che, in linea di principio, ogni candidato prescelto a seguito di una procedura di selezione dev’essere assunto per il periodo e nel grado previsti dal corrispondente avviso di posto vacante, ossia, nella fattispecie, nel grado AD 8 con contratto a tempo determinato della durata di tre anni. Al riguardo, l’Autorità ha confermato che ogni candidato esterno sarebbe stato assunto in tale grado e per tale durata, indipendentemente dalla questione se egli fosse in precedenza agente temporaneo, già assoggettato o meno ad un periodo di prova ai sensi dell’articolo 14 del RAA, in un’altra istituzione o agenzia. Il Tribunale rileva tuttavia che, nella presente controversia, la ricorrente intende proseguire il suo contratto a tempo indeterminato nell’ambito del quale essa copriva, prima di essere assegnata provvisoriamente a quello di esperto senior, il posto di «expert on stakeholders».

136

D’altro canto, l’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del RAA, prevede la possibilità che un funzionario o agente, che debba svolgere ad interim, per un anno al massimo, funzioni normalmente corrispondenti ad un inquadramento superiore a quello del suo posto originario, non sia immediatamente retribuito nel grado superiore. Tale articolo prevede quindi la possibilità di un’assegnazione provvisoria, che esso limita tuttavia ad un periodo massimo di quattro mesi, al di là del quale l’interessato deve in sostanza essere retribuito corrispondentemente al grado superiore. Nella fattispecie, e indipendentemente dal fatto che l’Autorità non si sia avvalsa di tale disposizione, il periodo massimo di quattro mesi è stato chiaramente superato.

137

Premesse tali considerazioni, il Tribunale rileva che il meccanismo istituito dalla decisione del 30 giugno 2011 non è espressamente previsto né dal RAA né dallo Statuto, applicabile per analogia. Tale meccanismo permette concretamente all’Autorità di offrire la possibilità ad uno dei suoi agenti temporanei di ottenere, a medio termine, senza perdere il beneficio del suo precedente contratto, a tempo determinato o indeterminato, il grado superiore previsto per il posto per il quale si è candidato e al quale sarà definitivamente assegnato solo in esito al periodo di prova di sei mesi effettuato nella forma della menzionata assegnazione provvisoria. Tale meccanismo appare particolarmente favorevole nel suo principio, in particolare in una situazione come quella della ricorrente, poiché può permettere agli interessati di avanzare di più gradi in termini di inquadramento senza esporli all’obbligo di risoluzione del contratto precedente, obbligo che invece grava sul candidato non in servizio presso l’Autorità.

138

In quest’ottica, l’Autorità ha inteso, da una parte, accertarsi che l’agente interessato dia prova di qualità professionali sufficienti per essere confermato e assegnato in maniera permanente e definitiva al nuovo posto che ha formato oggetto di un avviso di posto vacante pubblicato e per beneficiare retroattivamente, in esito al periodo di assegnazione provvisoria, dello stipendio corrispondente al grado superiore previsto per l’esercizio delle nuove funzioni. Dall’altra parte, l’Autorità ha inteso garantire una certa tutela ai suoi agenti temporanei già confermati nelle loro funzioni al suo interno, nella fattispecie non imponendo loro la risoluzione del loro contratto precedente, eventualmente a tempo indeterminato, e permettendo loro così, a differenza di agenti temporanei provenienti da altre agenzie o istituzioni, di non ritrovarsi senza impiego nel caso in cui, al termine del periodo di assegnazione provvisoria, essi non abbiano dato prova di qualità professionali sufficienti, valutate alla luce delle nuove funzioni.

139

Pertanto, il Tribunale considera che i candidati interni all’Autorità, che devono essere assegnati a un posto di grado superiore alle condizioni previste dalla decisione del 30 giugno 2011, sono chiamati a svolgere le funzioni relative a detto posto. Quindi, in una situazione come quella in esame, in cui l’amministrazione non intende avvalersi dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto, riguardante l’esercizio ad interim di funzioni di grado superiore, né a fortiori della possibilità di assegnare provvisoriamente un agente, per quattro mesi, a un posto di grado superiore pur versandogli lo stipendio corrispondente al suo posto originario, di grado inferiore, è chiaro che nessuna ragione obiettiva e giuridica permette di giustificare il fatto che la ricorrente, in quanto candidata interna all’Autorità, non abbia potuto immediatamente beneficiare dello stipendio relativo al grado annunciato per il posto considerato dall’avviso di posto vacante per il quale ella aveva presentato la sua candidatura e da lei coperto a titolo di assegnazione provvisoria.

140

Risulta da quanto precede che la decisione del 30 giugno 2011, in quanto prevede, al suo punto 6, che l’agente temporaneo, provvisoriamente assegnato a un posto per il quale è normalmente previsto un inquadramento superiore a quello del suo posto attuale, non viene immediatamente inquadrato nel grado annunciato nell’avviso di posto vacante, ma lo è solo, con efficacia retroattiva, al termine di un periodo di prova di sei mesi, è invalida, poiché essa porta, in casi come quello della ricorrente, ad assegnare provvisoriamente un candidato interno all’Autorità a un posto che ha formato oggetto di una procedura di selezione con pubblicazione senza concedergli l’inquadramento previsto per il posto contemplato nell’avviso di posto vacante, e ciò benché l’interessato sia stato chiamato a svolgere pienamente le funzioni relative al posto in questione per un periodo superiore a quattro mesi.

141

Pertanto, l’eccezione di illegittimità dev’essere parzialmente accolta e la decisione impugnata annullata nella misura in cui priva la ricorrente del beneficio di uno stipendio corrispondente al grado AD 8 durante il periodo di prova di esercizio delle funzioni nella forma di assegnazione provvisoria, dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014.

Sulle conclusioni risarcitorie

Argomenti delle parti

142

La ricorrente sostiene che, tenuto conto dell’illegittimità della decisione impugnata, ella avrebbe dovuto essere impiegata dall’Agenzia nel grado AD 8 dal 16 settembre 2013. Pertanto, ella chiede, in via principale, il pagamento della differenza di stipendio tra i gradi AD 6 e AD 8 a partire da tale data o, in subordine, per il periodo dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014. Inoltre, ella ritiene di aver subito un danno morale. Infatti, tenuto conto della qualità delle sue prestazioni nonché del suo livello di professionalità e di impegno nelle attività dell’Agenzia, ella avrebbe provato un senso di enorme ingiustizia, nella fattispecie tale da giustificare la concessione a suo favore di una somma di EUR 20000 a titolo di risarcimento di tale danno morale.

143

L’Autorità fa valere che, non essendo stata presentata nel reclamo, la domanda di risarcimento, quanto meno per il preteso danno morale subito, dev’essere respinta in quanto irricevibile. In ogni caso, le conclusioni risarcitorie relative al danno tanto materiale quanto morale devono essere respinte in quanto infondate.

Giudizio del Tribunale

144

Per quanto riguarda la ricevibilità delle conclusioni risarcitorie, secondo una giurisprudenza costante, qualora esista, come nel caso di specie, un nesso diretto tra un ricorso di annullamento e un’azione di risarcimento danni, quest’ultima è ricevibile in quanto accessoria al ricorso di annullamento, senza che essa debba necessariamente essere stata preceduta da una domanda con cui l’amministrazione sia stata invitata a risarcire il preteso danno subito e da un reclamo con cui sia stato contestato nel merito il rigetto implicito od esplicito della domanda (sentenza del 28 aprile 2009, Violetti e a./Commissione, F‑5/05 e F‑7/05, EU:F:2009:39, punto 120, e giurisprudenza citata). In ogni caso, il Tribunale rileva che, nella fattispecie, la ricorrente, nel suo reclamo, aveva non soltanto chiesto di essere confermata nelle sue funzioni di esperto senior, ma altresì chiesto all’Autorità di ingiungere il pagamento, nel suo caso, di una retribuzione corrispondente al grado AD 8 a far data dal 16 settembre 2013. Una domanda del genere presenta un carattere risarcitorio.

145

Nel merito, relativamente al danno materiale asserito dalla ricorrente, il Tribunale considera che, per quanto riguarda il periodo in cui la ricorrente ha effettivamente lavorato in assegnazione provvisoria, e cioè quello compreso tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, risulta dalla motivazione della presente sentenza, volta a sostegno dell’annullamento della decisione impugnata, che un danno materiale certo e reale è stato subito dalla ricorrente durante tale periodo poiché, fermo restando il periodo di quattro mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile in caso di espletamento ad interim di funzioni di grado superiore, ella avrebbe dovuto essere retribuita nel grado AD 8 e non nel grado AD 6. Pertanto, occorre accogliere le sue conclusioni risarcitorie in quanto dirette ad ottenere un risarcimento del danno materiale subito durante il periodo di assegnazione provvisoria, così come la sua domanda diretta ad ottenere che l’importo di tale risarcimento sia maggiorato da interessi di mora fissati al tasso di rifinanziamento della BCE, aumentato di due punti.

146

Per contro, per quanto riguarda il periodo posteriore al 24 febbraio 2014, data della decisione impugnata e a partire dalla quale la ricorrente non ha più svolto le funzioni di esperto senior, il Tribunale rileva che se, come ella pretende, la ricorrente fosse stata, immediatamente e definitivamente, assunta nel posto di esperto senior, ella avrebbe dovuto esserlo, in linea di principio, secondo le condizioni dell’avviso di posto vacante, e cioè, nel grado AD 8 sì, ma con contratto a tempo determinato della durata di tre anni. Infatti, in una situazione del genere, l’AACC avrebbe potuto imporre la risoluzione del contratto di assunzione precedente in ragione della natura sostanzialmente diversa delle funzioni e del grado superiore previsto per il nuovo posto in questione.

147

Tuttavia, risulta dagli atti, in particolare dai rispettivi messaggi di posta elettronica dell’Autorità e della ricorrente del 17 e del 18 luglio 2013, con valore di clausola addizionale al contratto di assunzione allora in vigore, clausola addizionale formalizzata con la decisione del 7 novembre 2013, che le parti hanno contrattualmente deciso, in un primo tempo, solo un’«assegnazione provvisoria» della ricorrente al posto di esperto senior e non un’assegnazione in via permanente. Di conseguenza, così come fatto valere giustamente dall’Autorità, l’AACC poteva differire, ad una data posteriore all’espletamento delle funzioni interessate sotto forma di assegnazione provvisoria, la conclusione e la firma di una nuova clausola addizionale che prevedesse, in un secondo tempo, una nuova assegnazione, questa volta decisa in via definitiva, della ricorrente e che si sostituisse, contrattualmente, a quella precedente, ossia di «expert on stakeholders».

148

Ne consegue che, nella fattispecie, l’AACC dell’Autorità, con la decisione impugnata, ha potuto negare la conferma della ricorrente nelle sue funzioni di esperto senior, il che equivaleva, in definitiva, a rinunciare a proporle una nuova clausola addizionale al suo contratto contenente un’offerta di assegnazione in via permanente e definitiva nelle funzioni di esperto senior, e ciò per il legittimo motivo che ella non aveva soddisfatto il requisito di comprovare almeno nove anni di esperienza professionale pertinente al 16 giugno 2013, così come previsto dalle DGE «Assunzione», con la conseguenza che ella poteva tuttavia riassumere le funzioni di «expert on stakeholders» o altre funzioni per le quali ella rimaneva alle dipendenze dell’Autorità, nella fattispecie a tempo indeterminato, e cioè funzioni corrispondenti al grado AD 6.

149

Pertanto, nella parte in cui esse riguardano un danno materiale posteriore al 24 febbraio 2014 e risultante da una differenza di stipendio tra i gradi AD 6 e AD 8, le conclusioni risarcitorie devono essere respinte.

150

Quanto al preteso danno morale, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità, come la decisione impugnata, costituisce di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che tale atto possa aver causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si basa l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato attraverso tale annullamento (v., in questo senso, sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88).

151

Nella fattispecie, la ricorrente ha essenzialmente addotto il suo comportamento, il suo rendimento e la qualità delle sue prestazioni professionali per dimostrare di aver subito un danno morale consistente in un senso di ingiustizia e di mancato riconoscimento nel suo giusto valore del lavoro da lei svolto, così come nell’impressione, se non nella convinzione, di essere stata retrocessa.

152

Risulta dalla giurisprudenza che il senso di ingiustizia e le sofferenze provocate, per una persona, dal fatto di dover intentare un procedimento precontenzioso, poi contenzioso, al fine di veder riconosciuti i propri diritti, può, in taluni casi, costituire un danno che può derivare dal solo fatto che l’amministrazione ha commesso un illecito (v., in questo senso, sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punti 27 e 28).

153

Al riguardo, il Tribunale rileva che il regime specifico di assegnazione provvisoria a un posto di grado superiore, istituito dall’Autorità mediante un’«istruzione amministrativa» quale la decisione del 30 giugno 2011, contrariamente a quanto avvenuto per le DGE dello Statuto e del RAA adottate dall’Autorità, non è certamente stato adottato di comune accordo con l’istituzione di tutela dell’EIOPA, ossia la Commissione, e, per i motivi esposti in precedenza, non si rivela interamente conforme alle prescrizioni dello Statuto e del RAA.

154

Tuttavia, risulta chiaramente che tale regime specifico è stato concepito al fine di far beneficiare gli agenti temporanei già confermati nelle loro funzioni in seno all’Autorità, come la ricorrente, di una modalità di accesso rapido a posti di grado superiore, senza perdere il beneficio del loro contratto iniziale, nel caso in cui, in esito ad un periodo di prova di sei mesi durante il quale le nuove funzioni sono espletate nell’ambito di un’assegnazione provvisoria, essi non dimostrassero di poter svolgere le nuove funzioni in maniera soddisfacente, riacquistando allora piena efficacia il contratto iniziale, non invalidato.

155

Pertanto, nelle specifiche circostanze della presente controversia, risulta chiaramente che la ricorrente, in definitiva, ha sia beneficiato dello specifico regime di assegnazione provvisoria concepito dall’EIOPA per il posto di «expert on stakeholders» e per quello di esperto senior sia, per quanto riguarda quest’ultimo posto, subito gli inconvenienti del detto regime. Tale regime le ha in particolare permesso, diversamente rispetto a candidati esterni all’Autorità che sarebbero stati probabilmente tenuti a dimettersi dalle loro funzioni per coprire il posto di esperto senior, di mantenere il beneficio della sua assunzione a tempo indeterminato nel grado AD 6. Di conseguenza, indipendentemente dai meriti dell’interessata nell’espletamento delle proprie funzioni, il Tribunale considera che la ricorrente non ha comprovato l’esistenza di un danno morale separabile dall’illecito su cui si basa l’annullamento della decisione impugnata e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.

156

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che:

la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui:

in violazione, in un rapporto contrattuale, dei diritti quesiti e dei termini contrattuali, essa respinge retroattivamente la candidatura della ricorrente al posto di esperto senior e revoca implicitamente l’offerta di impiego, in regime di assegnazione provvisoria, già accettata dalla ricorrente, offerta formulata il 17 luglio 2013;

essa priva la ricorrente del beneficio di uno stipendio corrispondente al grado AD 8 durante il periodo di assegnazione provvisoria che va dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014;

per il resto, le conclusioni di annullamento devono essere respinte;

l’EIOPA dev’essere condannata a risarcire il danno materiale subito dalla ricorrente tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, a concorrenza di un importo pari alla differenza di retribuzione tra i gradi AD 6 e AD 8, oltre a interessi di mora, a decorrere dal 16 settembre 2013, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento per il periodo interessato e maggiorato di due punti;

per il resto, le conclusioni risarcitorie devono essere respinte.

Sulle spese

157

Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

158

Dalla motivazione formulata nella presente sentenza risulta che l’Autorità è la parte da considerare parzialmente soccombente. Inoltre, la ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che l’EIOPA fosse condannata alle spese. D’altro canto, le circostanze del caso di specie, in particolare il fatto che la situazione della ricorrente sia in parte dovuta ad un errore materiale nella redazione dell’avviso di posto vacante e che, di conseguenza, l’Autorità le abbia erroneamente rivolto un’offerta di impiego da essa poi illegittimamente revocata al termine del periodo probatorio, giustificano il fatto che, in ogni caso, in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’EIOPA sopporti le proprie spese e sia condannata a sopportare tutte le spese della ricorrente, anche se il Tribunale ha accolto solo parzialmente il ricorso.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione del 24 febbraio 2014 dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è annullata nella parte in cui:

in violazione, in un rapporto contrattuale, dei diritti quesiti e dei termini contrattuali, essa respinge retroattivamente la candidatura della sig.ra Murariu al posto di esperto senior in pensioni aziendali e professionali («senior expert on personal pensions») e revoca implicitamente l’offerta di impiego, in regime di assegnazione provvisoria, già accettata dalla sig.ra Murariu, offerta formulata il 17 luglio 2013;

essa priva la sig.ra Murariu del beneficio di uno stipendio corrispondente al grado AD 8 durante il periodo di assegnazione provvisoria che va dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014.

 

2)

Per il resto, le conclusioni di annullamento sono respinte.

 

3)

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è condannata a risarcire il danno materiale subito dalla sig.ra Murariu tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, a concorrenza di un importo pari alla differenza di retribuzione tra i gradi AD 6 e AD 8, oltre ad interessi di mora, a decorrere dal 16 settembre 2013, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento per il periodo interessato e maggiorato di due punti.

 

4)

Per il resto, le conclusioni risarcitorie sono respinte.

 

5)

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Murariu.

 

Barents

Perillo

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2015.

Il cancelliere

W. Hakenberg

Il presidente

R. Barents


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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