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Document 62014FJ0031
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 11 December 2014. # Philippe Colart and Others v European Parliament. # Case F-31/14.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2014.
Philippe Colart e altri contro Parlamento europeo.
Causa F-31/14.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2014.
Philippe Colart e altri contro Parlamento europeo.
Causa F-31/14.
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:264
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Nella causa F‑31/14,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
Philippe Colart, funzionario del Parlamento europeo, residente in Bastogne (Belgio), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati da A. Salerno, avvocato,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato da O. Caisou-Rousseau e S. Alves, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),
composto da M.I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley e J. Svenningsen (relatore), giudici,
cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2014, il sig. Colart e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato chiedono l’annullamento dei risultati delle elezioni al comitato del personale del Parlamento europeo, quali pubblicati e comunicati dal collegio degli scrutatori il 28 novembre 2013 e confermati da detto collegio previo rigetto del loro reclamo.
Contesto normativo
Lo Statuto
2. L’articolo 9 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), così dispone:
«1. Sono istituiti:
a) presso ciascuna istituzione:
– un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;
(…)
che esercit[a] le attribuzioni previste dal presente statuto.
2. La composizione e le modalità di funzionamento di quest[o] organ[o] sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell’allegato II [dello Statuto].
(…)».
3. L’articolo 1, secondo comma, dell’allegato II dello Statuto prevede:
«Le condizioni di elezione al [c]omitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il [c]omitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall’assemblea generale dei funzionari dell’istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. L’istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell’istituzione nell’ambito di un referendum (…)».
Il regolamento relativo alla rappresentanza del personale presso il Parlamento
4. In applicazione dell’allegato II dello Statuto, il comitato del personale del Parlamento ha emanato, il 6 febbraio 2012, un regolamento relativo alla rappresentanza del personale (in prosieguo: il «RRRP»), che è stato adottato, il 4 aprile 2012, a seguito di referendum presso il personale di tale istituzione.
5. L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del RRRP prevede:
«1. L’assemblea generale [del personale, composta da tutti gli elettori del comitato del personale,] nomina, su proposta congiunta delle liste aventi almeno un eletto al comitato del personale uscente, almeno uno scrutatore titolare e tre scrutatori supplenti per lista scelti tra gli elettori.
2. Gli scrutatori, titolari e supplenti, non possono essere né membri del comitato del personale né candidati alle elezioni del comitato del personale (…)».
6. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del RRRP, «[i]l collegio [degli scrutatori] è costituto dagli scrutatori titolari» ed «è responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle elezioni del comitato del personale e delle altre elezioni e referendum e consultazioni organizzati conformemente al presente regolamento».
7. L’articolo 26 del RRRP dispone:
«1. Le operazioni elettorali sono organizzate dal collegio degli scrutatori.
2. Il collegio degli scrutatori dispone di un periodo di tempo minimo di [40] giorni lavorativi per organizzare le elezioni.
3. [Su] domanda del collegio degli scrutatori, il [s]egretario generale [del Parlamento] può designare due osservatori, di cui uno del [s]ervizio giuridico, che assistano alle riunioni del collegio degli scrutatori riguardanti le elezioni al comitato del personale».
8. L’articolo 39 del RRRP prevede:
«1. Al termine dello spoglio, il collegio degli scrutatori stabilisce e pubblica l’elenco degli eletti.
2. I candidati non eletti di ciascuna lista sono iscritti a processo verbale nell’ordine dei voti da loro ottenuti.
3. Il collegio degli scrutatori redige il processo verbale delle operazioni elettorali entro un termine massimo di [25] giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco degli eletti, dopo aver trattato gli eventuali reclami previsti all’articolo 42 del presente regolamento.
4. Esso trasmette un esemplare di tale processo verbale e dell’elenco degli eletti al [s]egretario generale [del Parlamento], nonché al più anziano degli eletti e lo pubblica sull’[i]ntranet del collegio degli scrutatori».
9. Ai sensi dell’articolo 41 del RRRP:
«Salvo ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il collegio degli scrutatori è il solo competente a decidere qualunque controversia o reclamo relativo all’organizzazione delle elezioni al [c]omitato del personale. Tali reclami devono pervenire per iscritto al collegio degli scrutatori entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della decisione o dell’atto che arreca pregiudizio. Il collegio degli scrutatori risponde a tali reclami entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione».
10. L’articolo 42 del RRRP dispone:
«I reclami riguardanti lo svolgimento delle operazioni elettorali debbono pervenire per iscritto al collegio degli scrutatori entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione dell’elenco degli eletti. Il collegio degli scrutatori risponde a tali reclami entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione».
11. Ai sensi dell’articolo 45 del RRRP, le proposte di revisione del RRRP sono presentate o dal comitato del personale, o con domanda sottoscritta da un minimo di 200 elettori e, se tali proposte sono approvate dall’assemblea generale, esse sono sottoposte agli elettori con referendum entro un termine di 20 giorni lavorativi.
12. L’articolo 47 del RRRP precisa che «[questo] regolamento, depositato il 20 giugno 2012 presso il [s]egretario generale del Parlamento (…), è trasmesso in copia al [p]residente e all’[u]fficio di presidenza del Parlamento (…)».
Fatti
13. I ricorrenti, nel 2013, erano membri del sindacato «Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens» (in prosieguo: «SAFE»). Per quanto riguarda più in particolare i sigg. Colart e Vienne, essi ne erano, rispettivamente, presidente e segretario politico.
14. In seguito ad un’assemblea generale straordinaria degli aderenti del SAFE, tenutasi il 21 giugno 2013, è sorta una controversia in seno a tale sindacato quanto alla composizione del suo comitato esecutivo, in quanto nove membri del SAFE, guidati dal sig. Colart (in prosieguo: «Colart e altri») pretendevano, così come un altro gruppo di membri del SAFE guidati dal sig. Ciuffreda, di essere i rappresentanti legittimi del detto sindacato. Tali due gruppi di membri del SAFE si sono scontrati sulla questione dell’accesso all’indirizzo di posta elettronica messo a disposizione del SAFE dal Parlamento, e ciò sia dinanzi al giudice dell’Unione (v. ordinanza Colart e a./Parlamento, F‑87/13, EU:F:2014:53) sia dinanzi ai giudici lussemburghesi.
15. In vista delle elezioni al comitato del personale del Parlamento, da tenersi nel corso dell’autunno 2013, Colart e altri hanno alla fine deciso di non presentarsi sotto la sigla «SAFE» finché la controversia che li vedeva contrapposti all’altro gruppo di membri del SAFE, guidato da ultimo dal sig. Guccione (in prosieguo: «Guccione e altri»), non fosse stata risolta. Pertanto, il 20 settembre 2013, Colart e altri hanno depositato presso il collegio degli scrutatori una lista denominata «SAFETY» (in prosieguo: la «lista SAFETY») ai fini di dette elezioni, segnalando nel contempo al collegio degli scrutatori, con messaggio di posta elettronica in pari data al suo presidente, le conseguenze di un’eventuale utilizzazione, a loro parere irregolare e fraudolenta, della denominazione «SAFE» da parte della lista di candidati guidata dal sig. Guccione (in prosieguo: la «lista SAFE»). Secondo i ricorrenti, Colart e altri hanno avuto un «atteggiamento prudente e ragionevole [che] era diretto sostanzialmente a non “inquinare” il processo elettorale democratico, ponendo il collegio degli scrutatori di fronte alla contemporanea presentazione di due liste, ciascuna delle quali pretendesse di utilizzare [legittimamente] la denominazione “SAFE” con (…) un [conseguente] rischio di procediment[i] giurisdizional[i] a cascata che avrebbero sconvolto il calendario delle operazioni elettorali».
16. In seguito alla pubblicazione da parte del collegio degli scrutatori, avvenuta il 25 settembre 2013, delle liste di candidati per le elezioni al comitato del personale, Colart e altri hanno inviato un messaggio di posta elettronica a Guccione e altri, che si erano presentati come candidati sulla lista SAFE, per informarli che essi erano titolari del logo «SAFE», registrato presso l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), e che, pertanto, se Guccione e altri avessero dovuto utilizzare tale logo, Colart e altri li avrebbero citati in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni connessi a tale uso illecito.
17. Il 10 ottobre 2013, il Parlamento ha messo a disposizione di Colart e altri un indirizzo di posta elettronica sotto la denominazione «SAFETY».
18. Un primo turno di scrutinio delle elezioni al comitato del personale si è tenuto dal 14 al 23 ottobre 2013. Un secondo turno è stato organizzato dal 18 al 27 novembre successivo.
19. In seguito alla pubblicazione da parte del collegio degli scrutatori, il 28 novembre 2013, dei risultati delle elezioni al comitato del personale del Parlamento, il sig. Colart, in qualità di «responsabile della lista SAFETY», ha presentato a tale collegio, il 12 dicembre 2013, un «[r]eclamo ai sensi dell’articolo 42 del [RRRP], relativo al risultato delle elezioni (…)». Tale reclamo è stato altresì inviato in copia, in particolare, al presidente del Parlamento e al segretario generale di tale istituzione. In tale reclamo, il sig. Colart, esprimendosi a nome della lista SAFETY, censurava il collegio degli scrutatori per non aver preso provvedimenti, né risposto al suo messaggio del 20 settembre 2013, e neppure discusso sulla questione dell’utilizzazione della denominazione «SAFE» ai fini delle elezioni. Egli contestava anche l’attribuzione alla lista SAFE, guidata dal sig. Guccione, di quattro seggi sui sei seggi attribuiti a funzionari o agenti con sede di servizio in Lussemburgo (Lussemburgo).
20. Nel reclamo inviato al collegio degli scrutatori a nome della lista SAFETY, il sig. Colart chiedeva, in via principale, che «le operazioni elettorali [fossero] puramente e semplicemente annullate, per non genuinità dello scrutinio e per ricorso a metodi e procedimenti sleali». In subordine e mettendo altresì in discussione il fatto che il collegio degli scrutatori fosse stato posto sotto la presidenza di un membro del gruppo Guccione e altri, che si era proclamato gruppo dei membri legittimi del comitato esecutivo del SAFE, e cioè il sig. Tilotta, il sig. Colart chiedeva, a nome della lista SAFETY, che si procedesse ad un nuovo conteggio manuale delle schede elettorali. Egli faceva valere al riguardo irregolarità relative all’apertura delle urne al termine del primo turno di scrutinio e alla chiusura a chiave delle sale che, secondo quanto asserito, erano state messe in sicurezza, in cui era stato organizzato lo scrutinio, nonché i propri dubbi sull’autenticità dei risultati in quanto, tra le 29 persone elette al comitato del personale, da una parte, non figurava alcuno dei candidati in servizio presso la direzione generale della traduzione, la quale rappresenta nondimeno il 20% degli organici del Parlamento, e, dall’altra, soltanto sei eletti avevano come sede di servizio Lussemburgo.
21. Con lettera in data 19 dicembre 2013 (in prosieguo: la «decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013» o la «decisione di rigetto del reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori»), il collegio degli scrutatori ha risposto al reclamo presentato dal sig. Colart, nella sua qualità di responsabile della lista SAFETY, affermando che, in mancanza di una decisione giudiziaria vincolante relativa all’utilizzazione della denominazione «SAFE», esso era stato tenuto ad accettare tutte le denominazioni delle liste quali proposte dai loro responsabili, tanto più che, decidendo di presentare una lista denominata «SAFETY», Colart e altri avevano eliminato ogni rischio di confusione presso gli elettori che avrebbe potuto essere provocato dall’esistenza di due liste concorrenti dallo stesso nome.
22. Per quanto riguarda l’autenticità dei suffragi espressi, il collegio degli scrutatori ha precisato al sig. Colart che il numero di schede elettorali in bianco era stato sistematicamente verificato sia all’apertura sia alla chiusura dei seggi elettorali, i quali erano del resto posti in sicurezza con serrature elettroniche, e che nessun errore era stato accertato, il che permetteva di escludere i suoi sospetti quanto alla pretesa possibilità che le urne fossero state aperte e riempite di schede elettorali in sostituzione di quelle già depositate.
23. Per quanto riguarda la domanda di procedere ad un nuovo conteggio delle schede elettorali, il collegio degli scrutatori ha indicato al sig. Colart che era stato deciso all’unanimità di non procedere ad un siffatto nuovo conteggio in assenza del minimo argomento ragionevole e probante che lo giustificasse.
24. Per quanto riguarda, infine, i risultati elettorali, il collegio degli scrutatori ha sottolineato che non spettava ad esso condurre una qualsiasi analisi politica e ancor meno commentare l’appartenenza degli eletti all’una o all’altra delle direzioni generali del Parlamento. Quanto al numero di eletti della sede di servizio di Lussemburgo, esso sarebbe perfettamente conforme al minimo richiesto fissato nel RRRP.
Conclusioni delle parti e procedimento
25. I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare i risultati delle elezioni al comitato del personale svoltesi nell’autunno 2013 e i cui risultati sono stati ufficialmente pubblicati il 28 novembre 2013;
– condannare il Parlamento alle spese.
26. Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso, in via principale, in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;
– condannare i ricorrenti alle spese.
27. Con lettera della cancelleria del 15 settembre 2014, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto alle parti quesiti ai quali esse hanno debitamente risposto entro il termine impartito.
28. I ricorrenti hanno dal canto loro spiegato che essi non avevano cercato di sollecitare l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») a seguito della proclamazione dei risultati delle elezioni e che essi avevano indirizzato in copia a talune persone, autorizzate ad agire a nome dell’APN, il loro reclamo rivolto al collegio degli scrutatori esclusivamente per scrupolo di trasparenza e di cortesia. Essi hanno altresì confermato che la decisione di cui chiedevano l’annullamento era la decisione di proclamazione dei risultati, dato che, a loro parere, la decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013 si limitava a confermare i risultati proclamati il 28 novembre precedente.
29. Inoltre, i ricorrenti hanno precisato che, a seguito della decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013, essi non avevano interpellato l’APN in ordine all’opportunità di presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, in quanto, da una parte, un siffatto reclamo sarebbe una complicazione inutile poiché l’APN non eserciterebbe un potere gerarchico sul collegio degli scrutatori e non potrebbe quindi, di regola, riformare le decisioni del detto collegio. D’altra parte, secondo la loro interpretazione dell’articolo 41 del RRRP e partendo del postulato che l’APN non era in linea di principio chiamata a intromettersi nel processo elettorale delle elezioni al comitato del personale, i ricorrenti consideravano che il Tribunale era competente, ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, a valutare direttamente la legittimità delle decisioni del collegio degli scrutatori.
30. Pur riconoscendo che, in forza della giurisprudenza, l’APN, benché non eserciti alcun potere gerarchico sul collegio degli scrutatori, può, o addirittura deve, intervenire per riformare le decisioni del detto collegio qualora esse si rivelino illegittime, i ricorrenti hanno sostenuto la tesi di una «evoluzione della giurisprudenza nel senso di una non ingerenza assoluta dell’APN nell’iter elettorale».
31. Il Parlamento, dal canto suo, ha confermato al Tribunale di non aver delegato alcun potere decisionale al collegio degli scrutatori per adottare decisioni in nome e per conto dell’APN. In particolare, la competenza a statuire su reclami presentati ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto sarebbe affidata in via esclusiva all’ufficio di presidenza, al presidente e al segretario generale di tale istituzione.
32. Pur precisando di non aver specificamente informato il proprio personale sul fatto che gli organi di rappresentanza del personale non possono derogare, mediante l’adozione di una normativa come il RRRP, ad una disposizione statutaria quale l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il Parlamento ha informato il Tribunale che, dopo essersi rivolti al collegio degli scrutatori attraverso un reclamo ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, altri candidati alle elezioni del comitato del personale organizzate nell’autunno 2013 avevano presentato dinanzi all’APN, il 28 febbraio 2014, un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, reclamo che era stato respinto con decisione dell’APN del 18 giugno successivo.
33. Il Parlamento ha sottolineato che, in forza della giurisprudenza, l’APN è tenuta ad intervenire, anche d’ufficio, in caso di dubbio sulla regolarità delle elezioni al comitato del personale. Al riguardo, esso ha parimenti fatto valere che, contrariamente a quanto avviene nel caso delle decisioni della commissione giudicatrice di concorso che essa non può riformare, l’APN è autorizzata ad intervenire presso il collegio degli scrutatori, i cui membri sono nominati dall’assemblea generale del personale, al fine di far correggere eventuali irregolarità accertate.
In diritto
Argomenti delle parti
34. Avendo spontaneamente affrontato nell’atto introduttivo la questione della ricevibilità del loro ricorso, i ricorrenti sottolineano che quest’ultimo fa seguito ad un reclamo presentato il 12 dicembre 2013, conformemente all’articolo 41 del RRRP, dinanzi al collegio degli scrutatori e che ha formato oggetto di una decisione di rigetto del reclamo stesso il 19 dicembre successivo. Pertanto, i ricorrenti si ritengono «legittimati a proporre il presente ricorso nel rispetto dei termini dell’articolo 91 dello Statuto e dell’articolo 100, paragrafo 3, del [r]egolamento di procedura» e, al riguardo, essi sostengono, facendo riferimento alla sentenza Vanhellemont/Commissione (T‑396/03, EU:T:2005:406), che il Parlamento «non può trincerarsi dietro il fatto che la sua normativa interna affida al collegio degli scrutatori il compito di statuire sui reclami relativi all’elezione dei membri del comitato del personale per sfuggire alle sue responsabilità per quanto riguarda il controllo della regolarità della detta elezione».
35. In risposta ai quesiti del Tribunale, i ricorrenti hanno sostenuto, all’udienza, che l’APN aveva necessariamente avuto conoscenza del progetto di risposta del collegio degli scrutatori al loro reclamo e aveva così adottato, «in qualche data» tra il 12 e il 19 dicembre 2013, una decisione che sarebbe consistita nell’esprimere parere favorevole su quella che è divenuta la decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013.
36. Il Parlamento eccepisce l’irricevibilità del ricorso sottolineando che quest’ultimo è stato presentato sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto. Orbene, tale istituzione ricorda che l’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto prevede espressamente che «[u]n ricorso davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] è ricevibile soltanto se: l’[APN] ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, [dello Statuto] nel termine ivi previsto, [e] tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto [da parte dell’APN]».
37. A questo proposito, il Parlamento fa valere che, in forza del punto X, dal titolo «D[omande e rimedi giuridici]», dell’allegato alla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 13 gennaio 2014 recante delega dei poteri dell’APN e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, identica al riguardo alla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 3 maggio 2004 in precedenza applicabile, il potere dell’APN per decidere sui reclami diretti contro le decisioni adottate da autorità diverse dall’ufficio di presidenza, dal presidente o dal segretario generale del Parlamento, è delegato al segretario generale. Pertanto, nella fattispecie, si dovrebbe necessariamente constatare che, tenendo in non cale la giurisprudenza risultante in particolare dal punto 7 della sentenza Diezler e a./CES (146/85 e 431/85, EU:C:1987:457), i ricorrenti non hanno presentato alcun reclamo all’APN. Pertanto, poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
38. Quanto alla circostanza fatta valere dai ricorrenti secondo la quale essi hanno presentato al collegio degli scrutatori un reclamo, il Parlamento obietta che la procedura di reclamo prevista dal RRRP è distinta da quella prevista dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, anche se il RRRP, con il suo titolo V dal titolo «I reclami», prevede un rimedio giuridico, denominato «reclamo», che può essere utilizzato dinanzi al collegio degli scrutatori, tale procedura predisposta dal detto regolamento, alla luce del quale l’amministrazione non ha del resto alcun potere di decisione o di codecisione, non prevede alcuna informazione dell’APN né alcuna possibilità di intervento di quest’ultima ai fini della formulazione della risposta ai reclami così presentati, come la decisione di rigetto del reclamo adottata nella fattispecie dal collegio degli scrutatori. In ogni caso, il collegio degli scrutatori non sarebbe un’istanza delegataria per decidere, a nome dell’APN, sui reclami presentati sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
39. Il Parlamento rileva così che, nella fattispecie e contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza, esso non è stato messo in grado, nella sua qualità di APN, di conoscere le censure o le richieste dei ricorrenti prima della proposizione del presente ricorso. Fermo restando ciò, all’udienza il Parlamento ha riconosciuto che la redazione degli articoli 41 e 42 del RRRP poteva eventualmente indurre in errore i funzionari e gli agenti sulla necessità di presentare, in materia elettorale, un reclamo in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto preliminarmente alla proposizione di un ricorso contenzioso sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto. Pur tenendo ferme le sue conclusioni in via principale quanto all’irricevibilità del ricorso, tale istituzione ha tuttavia spiegato all’udienza che, in uno scrupolo di rispetto della sovranità dell’assemblea generale dei funzionari e dell’autonomia del comitato del personale, coautori del RRRP, essa non era intervenuta, in tale fase, su tale normativa adottata da tali due istanze in cui si concretizza la rappresentanza del personale.
Giudizio del Tribunale
40. Al fine di valutare la ricevibilità del presente ricorso, contestata dal Parlamento, occorre precisare, in primo luogo, i tipi di atto che possono formare oggetto, in materia elettorale, di un sindacato giurisdizionale del Tribunale, nonché, in secondo luogo, gli obblighi relativi alla fase precontenziosa in questa materia.
Sui tipi di atto che possono formare oggetto, in materia elettorale, di un sindacato giurisdizionale
41. In primo luogo, occorre ricordare che, in materia di contenzioso elettorale concernente in particolare i comitati del personale, il giudice dell’Unione è competente a statuire, sulla base delle disposizioni generali dello Statuto relative ai ricorsi dei funzionari adottate in forza dell’articolo 270 TFUE. Tale sindacato giurisdizionale è esercitato nell’ambito dei ricorsi diretti contro l’istituzione interessata e aventi ad oggetto gli atti o le omissioni dell’APN ai quali dà luogo l’esercizio del controllo amministrativo da essa garantito in materia (v. sentenze de Dapper e a./Parlamento, 54/75, EU:C:1976:127, punti 8 e 24; Diezler e a./CES, EU:C:1987:457, punto 5, e Grynberg e Hall/Commissione, T‑534/93, EU:T:1994:86, punto 20).
42. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni hanno l’obbligo di garantire ai loro funzionari la possibilità di designare i loro rappresentanti in piena libertà e nel rispetto delle regole vigenti (v., in questo senso, sentenze de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punto 22, e Maindiaux e a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, punto 32). Di conseguenza, esse hanno l’obbligo di impedire o di censurare irregolarità manifeste da parte degli organi incaricati della tenuta delle elezioni, quali un comitato del personale o, come nel caso di specie, un collegio degli scrutatori.
43. A questo proposito, l’amministrazione, da un lato, può essere tenuta a prendere decisioni a carattere obbligatorio (v., in questo senso, sentenze Maindiaux e a./CES, EU:T:1990:18, punto 32, e Milella e Campanella/Commissione, F‑71/05, EU:F:2007:184, punto 71), e, dall’altro, resta in ogni caso tenuta a statuire sui reclami eventualmente ad essa rivolti al riguardo nell’ambito del procedimento fissato dagli articoli 90 e 91 dello Statuto (sentenza de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punto 23).
44. Il controllo esercitato dall’amministrazione in materia elettorale, il quale dà luogo, come è stato ricordato al punto 41 della presente sentenza, ad atti od omissioni dell’APN la cui legittimità può formare oggetto di un sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione, non si limita al diritto di intervenire in casi in cui gli organi statutari o amministrativi incaricati dell’organizzazione delle elezioni abbiano già violato le norme elettorali o minaccino concretamente di non rispettarle. Al contrario, le istituzioni hanno il diritto di intervenire d’ufficio, anche a titolo preventivo, nel caso in cui esse nutrano dubbi sulla regolarità delle elezioni (sentenza Maindiaux e a./CES, EU:T:1990:18, punto 32).
45. Tra le decisioni rientranti nelle prerogative dell’APN in materia elettorale che possono formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto figurano in particolare quelle relative ad un’astensione, da parte dell’APN, dal controllo della regolarità delle decisioni adottate da organi statutari (v. sentenza White/Commissione, T‑65/91, EU:T:1994:3, punto 91), quelle consistenti nell’ingiungere ad una sezione locale di un comitato del personale di adottare un determinato comportamento (v. sentenza Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punti 62 e 70, nonché ordinanza Klar e Fernandez Fernandez/Commissione, F‑114/13, EU:F:2014:192, punto 66, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑665/14 P), quelle dirette ad annullare decisioni di organi incaricati delle elezioni, comprese le proclamazioni dei risultati delle elezioni, o anche quelle volte a obbligare un collegio degli scrutatori a correggere errori (v. sentenza Loukakis e a./Parlamento, F‑82/11, EU:F:2013:139, punto 94), o addirittura quelle consistenti nello scioglimento di siffatti organi (v. sentenza White/Commissione, EU:T:1994:3, punto 100). Sono stati tuttavia esclusi dal sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione i rifiuti di agire dell’APN qualora quest’ultima non sia competente a prendere i provvedimenti ad essa richiesti, come avviene quando trattasi della regolarità delle decisioni di un comitato locale del personale relative alla composizione del suo direttivo (v. sentenza Hecq e SFIE/Commissione, T‑35/98, EU:T:1999:23, punti da 28 a 41) o anche delle decisioni non imputabili all’APN, ma al comitato del personale o ad un altro organo (sentenza Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punto 43).
46. Il giudice dell’Unione è quindi competente solo riguardo ad atti lesivi promananti dall’APN (v., ad esempio, sentenza Venus e Obert/Commissione e Consiglio, 783/79 e 786/79, EU:C:1981:245, punto 22). In particolare, nel contenzioso elettorale riguardante la designazione dei comitati del personale, occorre ricordare che gli atti adottati da un organo, statutario o meno e non delegatario dei poteri dell’APN, come un comitato del personale, un ufficio elettorale o un collegio degli scrutatori, non sono, in linea di principio, atti promananti in senso proprio dall’APN e, pertanto, passibili di ricorso autonomo dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punti 42 e 43).
47. Infatti, solo a titolo eventualmente incidentale, nell’ambito del controllo giurisdizionale degli atti od omissioni dell’APN alla luce del suo obbligo di garantire la regolarità delle elezioni, il giudice dell’Unione, in considerazione della coesione della successione di atti che compongono le operazioni elettorali e della procedura complessa nella quale essi intervengono, può dover esaminare se gli atti adottati da un collegio di scrutatori, che sono strettamente connessi alla decisione impugnata dell’APN, siano eventualmente viziati da illegittimità (sentenze Marx Esser e del Amo Martinez/Parlamento, T‑182/94, EU:T:1996:130, punto 37, e Chew/Commissione, T‑28/96, EU:T:1997:97, punto 20). Tale sindacato giurisdizionale presuppone però l’esistenza di una decisione dell’APN.
Sugli obblighi relativi alla fase precontenziosa in materia elettorale
48. In secondo luogo, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, come si verifica nel caso di specie, è subordinata allo svolgimento regolare del procedimento precontenzioso (sentenza Van Neyghem/Comitato delle regioni, T‑288/04, EU:T:2007:1, punto 53, e ordinanza Lebedef/Commissione, F‑60/13, EU:F:2014:6, punto 37).
49. Per quanto riguarda atti adottati nell’ambito dell’obbligo, a carico di ogni istituzione dell’Unione, di garantire la regolarità delle elezioni degli organi di rappresentanza del personale e della conseguente composizione dei detti organi, essi costituiscono decisioni proprie a tale istituzione in presenza delle quali i funzionari e gli agenti possono presentare direttamente un reclamo presso l’APN, senza essere tenuti a rispettare la procedura prevista all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e ad invitare preventivamente l’APN ad adottare una decisione nei loro confronti (v., in questo senso, sentenze de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punto 23; Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punto 54, e ordinanza Klar e Fernandez Fernandez/Commissione, EU:F:2014:192, punti 58 e 59).
50. Il giudice dell’Unione riconosce altresì la possibilità di agire direttamente mediante un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, anche quando l’APN non ha ancora adottato una decisione, implicita od esplicita, di astensione dal controllo della regolarità di una decisione adottata da un organo incaricato di organizzare le elezioni, purché, in un siffatto reclamo, l’interessato precisi i provvedimenti che lo Statuto impone e che l’APN, secondo quanto sostenuto, si sarebbe astenuta dall’adottare (sentenza White/Commissione, EU:T:1994:3, punti 91 e 92).
51. Ciò premesso, in materia di contenzioso elettorale riguardante la designazione dei comitati del personale delle istituzioni dell’Unione, la previa presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto resta in ogni caso necessaria per ogni ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto (v. sentenza Diezler e a./CES, EU:C:1987:457, punto 7).
Sulla ricevibilità del presente ricorso
52. Nella fattispecie, il Tribunale constata che l’APN non ha adottato alcuna decisione nell’ambito dell’obbligo gravante su ogni istituzione di garantire la regolarità delle elezioni del personale e della conseguente composizione degli organi di rappresentanza del personale e non è stata neppure direttamente adita dai ricorrenti né con un invito a controllare la regolarità delle elezioni al comitato del personale del Parlamento tenute nell’autunno 2013 né con un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, presentato contro una decisione che essa abbia adottato, implicitamente o esplicitamente, rifiutando di controllare la regolarità dello svolgimento delle dette elezioni o la regolarità delle decisioni adottate dal collegio degli scrutatori, come la decisione di rigetto del reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori, o ancora la regolarità dei risultati proclamati dal detto collegio.
53. Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti all’udienza, la sola circostanza che all’APN sia stato indirizzato in copia il loro reclamo presentato, ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, dinanzi al collegio degli scrutatori, non comporta una decisione di quest’ultima, sotto forma di parere favorevole, che sarebbe intervenuta tra il 12 e il 19 dicembre 2013. D’altro canto, i ricorrenti non hanno fatto alcun riferimento ad una tale decisione, implicita o esplicita, dell’APN nel loro petitum né, in maniera generale, nel loro ricorso.
54. Orbene, nelle circostanze della presente controversia, il Tribunale rileva che i ricorrenti, dopo la decisione di rigetto del reclamo adottata dal collegio degli scrutatori in forza dell’articolo 41 del RRRP, avrebbero potuto liberamente adire l’APN perché essa adottasse una decisione prendendo posizione sulla regolarità delle elezioni al comitato del personale controverse, o addirittura perché essa annullasse i risultati delle dette elezioni, e, in caso di rifiuto implicito o esplicito, presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in questo senso, sentenze de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punti 28 e 29; Grynberg e Hall/Commissione, EU:T:1994:86, punto 23; Marx Esser e del Amo Martinez/Parlamento, EU:T:1996:130, punti da 17 a 22 e 33, e Loukakis e a./Parlamento, EU:F:2013:139, punti 25, 29 e 46). Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza, i ricorrenti, a seguito del rifiuto del collegio degli scrutatori di accogliere la loro domanda formulata conformemente agli articoli 41 e 42 del RRRP, avrebbero altresì potuto presentare direttamente un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, presso l’APN.
55. Tuttavia i ricorrenti hanno presentato un solo reclamo, e non un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ma un reclamo quale previsto agli articoli 41 e 42 del RRRP, e cioè dinanzi al collegio degli scrutatori. Orbene, la decisione di rigetto di tale reclamo è stata adottata dal collegio degli scrutatori e non dall’APN, alla quale era solo stato indirizzato in copia il reclamo così presentato e che, come ha fatto valere il Parlamento, non è né autrice né coautrice della decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013.
56. Di conseguenza, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, il quale ha lo scopo di permettere e di favorire una composizione amichevole della controversia sorta tra i funzionari o gli agenti e l’amministrazione, all’APN, nella fattispecie, non è stata direttamente sottoposta una domanda o un reclamo che la invitasse a controllare la decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013 o le elezioni al comitato del personale in generale. Per giunta, il Tribunale rileva che, come i ricorrenti hanno ammesso, essi non hanno in nessun modo cercato di verificare presso l’APN se, dopo il rigetto di un reclamo da parte del collegio degli scrutatori ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, fosse ancora necessario adire l’APN conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto al fine di poter successivamente proporre un ricorso sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto.
57. Ne consegue che il presente ricorso, diretto contro il Parlamento ma riguardante la legittimità del risultato delle elezioni proclamato dal collegio degli scrutatori e confermato da ultimo il 19 dicembre 2013, e non una decisione dell’APN, è irricevibile alla luce dei requisiti precisati dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia elettorale, quali in precedenza ricordati.
58. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza Vanhellemont/Commissione (EU:T:2005:406) fatta valere dai ricorrenti. Infatti, le circostanze di fatto e di diritto della controversia che ha dato luogo a tale sentenza si distinguono nettamente da quelle oggetto della presente causa. Nella fattispecie, al punto 27 della sentenza in questione, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva espressamente rilevato che, per quanto riguarda le elezioni al comitato del personale della Commissione europea, l’ufficio elettorale non era competente a decidere su una contestazione relativa alla validità delle elezioni, ma, in applicazione dell’articolo 20 della normativa elettorale adottata dall’assemblea generale del personale della Commissione, doveva trasmettere immediatamente tale contestazione alla Commissione. Il Tribunale di primo grado ha allora dichiarato, al punto seguente della stessa sentenza, che, di conseguenza, l’atto lesivo contro il quale il ricorso era diretto era la decisione implicita della Commissione di non intervenire, adottata nel corso del mese di gennaio 2003, dopo che l’ufficio elettorale ebbe trasmesso all’APN di quest’ultima, in applicazione dell’articolo 20 della normativa elettorale applicabile, le contestazioni del ricorrente, in data 23 dicembre 2002. Il Tribunale di primo grado ne ha concluso che il ricorso era ricevibile solo in quanto diretto contro il menzionato atto lesivo dell’APN.
59. Pertanto, il ricorso nella causa Vanhellemont/Commissione (EU:T:2005:406) è stato dichiarato ricevibile solo in quanto riguardava un atto promanante dall’APN. Tuttavia, nel caso di specie, si deve necessariamente constatare non soltanto che l’APN non è stata mai direttamente adita dai ricorrenti, ma che inoltre il RRRP non prevede, contrariamente alla normativa elettorale menzionata al punto precedente, che il collegio degli scrutatori trasmetta all’APN i reclami presentati dinanzi ad esso perché quest’ultima statuisca ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Inoltre, se è vero che l’articolo 41 del RRRP prevede che «il collegio degli scrutatori è il solo competente a decidere qualunque controversia o reclamo relativo all’organizzazione delle elezioni al [c]omitato del personale», non è men vero che, alla luce della giurisprudenza ricordata in precedenza, qualora un organo del genere decida, come nel caso di specie, di non accogliere il reclamo di un candidato o di un elettore, la regolarità di tale decisione, compresa la sua motivazione, così come quella delle operazioni elettorali in generale possono sempre formare oggetto del controllo amministrativo a carico dell’APN in materia elettorale, con la precisazione, al riguardo, che sono gli atti o le omissioni dell’APN nell’esercizio di tale potere di controllo della regolarità delle elezioni che possono formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE (v., in questo senso, sentenza Loukakis e a./Parlamento, EU:F:2013:139, punto 101).
60. In particolare, l’obbligo di presentare, anche in materia elettorale, un reclamo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, preliminarmente alla proposizione di un ricorso sul fondamento dell’articolo 270 TFUE nei confronti di un atto o di un’omissione dell’APN nell’ambito del suo obbligo di controllare la regolarità delle elezioni al comitato del personale, non può venir meno per il motivo che un organo, nella fattispecie il collegio degli scrutatori, al quale l’APN non ha del resto delegato la sua competenza a statuire in materia, è competente, in forza di una normativa adottata dal comitato del personale e dallo stesso personale dell’istituzione, a statuire su contestazioni connesse con lo svolgimento delle elezioni e con i risultati di tali elezioni.
61. Infatti, da una parte, se è vero che lo Statuto, in particolare l’articolo 1, secondo comma, del suo allegato II, ha investito l’assemblea generale dei funzionari di un potere normativo in materia al fine di integrare, all’interno di ogni istituzione, la disciplina fissata dallo Statuto per la rappresentanza del personale (v. sentenza Maindiaux e a./CES, EU:T:1990:18, punto 45), il Tribunale ha il dovere di ricordare che, analogamente alle istituzioni stesse, l’assemblea generale dei funzionari e gli organi statutari, come il comitato del personale, rispetto alle «condizioni di elezione al [c]omitato del personale», quali quelle di cui al RRRP, che essi debbono adottare in forza dell’articolo 1, secondo comma, dell’allegato II dello Statuto, non hanno tuttavia alcuna competenza a derogare a una norma esplicita dello Statuto, nella fattispecie l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in questo senso, sentenza Schneider/Commissione, T‑54/92, EU:T:1994:283, punto 19).
62. D’altra parte, è importante sottolineare che un reclamo, come quello di cui all’articolo 41 del RRRP, mira ad ottenere dal collegio degli scrutatori, organo non autorizzato ad impegnare l’APN, che esso riesamini i risultati delle elezioni quali proclamati da tale organo. La decisione così resa dal collegio degli scrutatori, nella fattispecie entro i brevi termini previsti dal RRRP, è in definitiva solo una decisione di conferma o, se del caso, di invalidazione dei risultati delle elezioni, come è stato riconosciuto dai ricorrenti. In tale ipotesi, come si è ricordato ai punti 46 e 47 della presente sentenza, il Tribunale non è competente a statuire direttamente, in assenza di qualsiasi decisione dell’APN dell’istituzione convenuta, sulla legittimità di una decisione del collegio degli scrutatori.
63. Per contro, per quanto riguarda una decisione dell’APN su un reclamo presentato in materia elettorale ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, una siffatta decisione consiste per l’APN, alla luce dei risultati delle elezioni e del suo obbligo di garantire ai suoi funzionari e agenti la possibilità di designare i loro rappresentanti in piena libertà e nel rispetto delle regole vigenti, nello scegliere di agire o di astenersi dall’agire nel processo elettorale. In una siffatta situazione, in materia elettorale, il Tribunale è competente a sindacare la legittimità di una decisione dell’APN al fine di determinare, in particolare, se «[l’APN] non abbia preso una misura imposta dallo statuto» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, dello Statuto.
64. A questo proposito, il Tribunale non può modificare il tenore della giurisprudenza costante relativa alle elezioni del personale organizzate in seno alle diverse istituzioni dell’Unione e la logica ad essa sottostante per il motivo che, relativamente al Parlamento, da un lato, la formulazione dell’articolo 41 del RRRP, adottato dal comitato del personale e dall’assemblea generale dei funzionari, può far ritenere agli elettori e ai candidati che il giudice dell’Unione sia competente a statuire direttamente sulla legittimità delle decisioni adottate dal collegio degli scrutatori e per il motivo che, d’altro lato, il Parlamento ha rinunciato, in tale fase, ad usare il suo potere di intervento per ottenere una modifica di tale formulazione in un senso che rispecchiasse maggiormente gli obblighi precontenziosi in materia elettorale. Ciò vale tanto più in un caso come quello di specie in cui, come da loro spiegato all’udienza, i ricorrenti, da una parte, hanno deliberatamente deciso di proporre direttamente il presente ricorso, senza previamente adire l’APN, in quanto essi non consideravano auspicabile un intervento di quest’ultima nel processo elettorale, e, dall’altra, si avvalgono espressamente dell’articolo 41 del RRRP e dell’articolo 91 dello Statuto come fondamento giuridico del loro ricorso anziché degli articoli 90 e 91 dello Statuto.
65. Infine, neppure la circostanza che, nella sentanza Sabbatucci/Parlamento (T‑42/98, EU:T:1999:247), il Tribunale di primo grado abbia respinto nel merito un ricorso che era stato preceduto unicamente da un reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori del Parlamento, e non da un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è maggiormente pertinente, in particolare in quanto, in tale controversia, era intervenuto un componimento amichevole tra la ricorrente e l’APN, per l’appunto dopo che quest’ultima ebbe deciso, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori presentata secondo la specifica procedura dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, di procedere al nuovo conteggio dei voti, vale a dire di prendere un provvedimento imposto dallo Statuto.
66. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.
Sulle spese
67. Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, di tale regolamento, una parte vincitrice può tuttavia essere condannata a sostenere le proprie spese e a farsi carico, parzialmente o totalmente, delle spese sostenute dalla controparte, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato alla controparte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie.
68. Dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che i ricorrenti sono risultati soccombenti. Inoltre, il Parlamento, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che essi siano condannati alle spese. Tuttavia, il Tribunale rileva che, come è stato dichiarato al punto 64 della presente sentenza, la formulazione degli articoli 41 e 42 del RRRP poteva far pensare agli elettori e ai candidati, come i ricorrenti, che il giudice dell’Unione fosse competente a statuire direttamente sulla legittimità delle decisioni adottate dal collegio degli scrutatori. Orbene, il Parlamento ha riconosciuto l’esistenza di tale ambiguità, ma ha indicato al Tribunale di aver rinunciato ad intervenire per far modificare tale formulazione e di non aver neppure debitamente informato il proprio personale al riguardo.
69. Tenuto conto di tale comportamento del convenuto e tenuto conto, nel contempo, del fatto che, dal canto loro, i ricorrenti non hanno cercato di rivolgersi all’APN per chiederle se, dopo il rigetto di un reclamo da parte del collegio degli scrutatori ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, come quello che era stato loro appena opposto, fosse necessario presentare un reclamo previo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il Tribunale considera che occorre applicare le disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura e, di conseguenza, decide che il Parlamento deve sopportare le proprie spese ed essere condannato a farsi carico della metà delle spese sostenute dai ricorrenti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) Il sig. Colart e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno la metà delle proprie spese.
3) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a farsi carico della metà delle spese sostenute dai ricorrenti.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
11 dicembre 2014 ( *1 )
«Funzione pubblica — Rappresentanza del personale — Comitato del personale — Elezioni del comitato del personale — Normativa relativa alla rappresentanza del personale presso il Parlamento europeo — Competenza del collegio degli scrutatori — Procedura di reclamo dinanzi al collegio degli scrutatori — Pubblicazione dei risultati delle elezioni — Reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori — Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — Mancanza di reclamo previo dinanzi all’APN — Adizione diretta del Tribunale — Irricevibilità»
Nella causa F‑31/14,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
Philippe Colart, funzionario del Parlamento europeo, residente in Bastogne (Belgio), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati da A. Salerno, avvocato,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato da O. Caisou-Rousseau e S. Alves, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),
composto da M.I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley e J. Svenningsen (relatore), giudici,
cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2014, il sig. Colart e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato chiedono l’annullamento dei risultati delle elezioni al comitato del personale del Parlamento europeo, quali pubblicati e comunicati dal collegio degli scrutatori il 28 novembre 2013 e confermati da detto collegio previo rigetto del loro reclamo. |
Contesto normativo
Lo Statuto
2 |
L’articolo 9 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), così dispone: «1. Sono istituiti:
(…) che esercit[a] le attribuzioni previste dal presente statuto. 2. La composizione e le modalità di funzionamento di quest[o] organ[o] sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell’allegato II [dello Statuto]. (…)». |
3 |
L’articolo 1, secondo comma, dell’allegato II dello Statuto prevede: «Le condizioni di elezione al [c]omitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il [c]omitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall’assemblea generale dei funzionari dell’istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. L’istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell’istituzione nell’ambito di un referendum (…)». |
Il regolamento relativo alla rappresentanza del personale presso il Parlamento
4 |
In applicazione dell’allegato II dello Statuto, il comitato del personale del Parlamento ha emanato, il 6 febbraio 2012, un regolamento relativo alla rappresentanza del personale (in prosieguo: il «RRRP»), che è stato adottato, il 4 aprile 2012, a seguito di referendum presso il personale di tale istituzione. |
5 |
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del RRRP prevede: «1. L’assemblea generale [del personale, composta da tutti gli elettori del comitato del personale,] nomina, su proposta congiunta delle liste aventi almeno un eletto al comitato del personale uscente, almeno uno scrutatore titolare e tre scrutatori supplenti per lista scelti tra gli elettori. 2. Gli scrutatori, titolari e supplenti, non possono essere né membri del comitato del personale né candidati alle elezioni del comitato del personale (…)». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del RRRP, «[i]l collegio [degli scrutatori] è costituto dagli scrutatori titolari» ed «è responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle elezioni del comitato del personale e delle altre elezioni e referendum e consultazioni organizzati conformemente al presente regolamento». |
7 |
L’articolo 26 del RRRP dispone: «1. Le operazioni elettorali sono organizzate dal collegio degli scrutatori. 2. Il collegio degli scrutatori dispone di un periodo di tempo minimo di [40] giorni lavorativi per organizzare le elezioni. 3. [Su] domanda del collegio degli scrutatori, il [s]egretario generale [del Parlamento] può designare due osservatori, di cui uno del [s]ervizio giuridico, che assistano alle riunioni del collegio degli scrutatori riguardanti le elezioni al comitato del personale». |
8 |
L’articolo 39 del RRRP prevede: «1. Al termine dello spoglio, il collegio degli scrutatori stabilisce e pubblica l’elenco degli eletti. 2. I candidati non eletti di ciascuna lista sono iscritti a processo verbale nell’ordine dei voti da loro ottenuti. 3. Il collegio degli scrutatori redige il processo verbale delle operazioni elettorali entro un termine massimo di [25] giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco degli eletti, dopo aver trattato gli eventuali reclami previsti all’articolo 42 del presente regolamento. 4. Esso trasmette un esemplare di tale processo verbale e dell’elenco degli eletti al [s]egretario generale [del Parlamento], nonché al più anziano degli eletti e lo pubblica sull’[i]ntranet del collegio degli scrutatori». |
9 |
Ai sensi dell’articolo 41 del RRRP: «Salvo ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il collegio degli scrutatori è il solo competente a decidere qualunque controversia o reclamo relativo all’organizzazione delle elezioni al [c]omitato del personale. Tali reclami devono pervenire per iscritto al collegio degli scrutatori entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della decisione o dell’atto che arreca pregiudizio. Il collegio degli scrutatori risponde a tali reclami entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione». |
10 |
L’articolo 42 del RRRP dispone: «I reclami riguardanti lo svolgimento delle operazioni elettorali debbono pervenire per iscritto al collegio degli scrutatori entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione dell’elenco degli eletti. Il collegio degli scrutatori risponde a tali reclami entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione». |
11 |
Ai sensi dell’articolo 45 del RRRP, le proposte di revisione del RRRP sono presentate o dal comitato del personale, o con domanda sottoscritta da un minimo di 200 elettori e, se tali proposte sono approvate dall’assemblea generale, esse sono sottoposte agli elettori con referendum entro un termine di 20 giorni lavorativi. |
12 |
L’articolo 47 del RRRP precisa che «[questo] regolamento, depositato il 20 giugno 2012 presso il [s]egretario generale del Parlamento (…), è trasmesso in copia al [p]residente e all’[u]fficio di presidenza del Parlamento (…)». |
Fatti
13 |
I ricorrenti, nel 2013, erano membri del sindacato «Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens» (in prosieguo: «SAFE»). Per quanto riguarda più in particolare i sigg. Colart e Vienne, essi ne erano, rispettivamente, presidente e segretario politico. |
14 |
In seguito ad un’assemblea generale straordinaria degli aderenti del SAFE, tenutasi il 21 giugno 2013, è sorta una controversia in seno a tale sindacato quanto alla composizione del suo comitato esecutivo, in quanto nove membri del SAFE, guidati dal sig. Colart (in prosieguo: «Colart e altri») pretendevano, così come un altro gruppo di membri del SAFE guidati dal sig. Ciuffreda, di essere i rappresentanti legittimi del detto sindacato. Tali due gruppi di membri del SAFE si sono scontrati sulla questione dell’accesso all’indirizzo di posta elettronica messo a disposizione del SAFE dal Parlamento, e ciò sia dinanzi al giudice dell’Unione (v. ordinanza Colart e a./Parlamento, F‑87/13, EU:F:2014:53) sia dinanzi ai giudici lussemburghesi. |
15 |
In vista delle elezioni al comitato del personale del Parlamento, da tenersi nel corso dell’autunno 2013, Colart e altri hanno alla fine deciso di non presentarsi sotto la sigla «SAFE» finché la controversia che li vedeva contrapposti all’altro gruppo di membri del SAFE, guidato da ultimo dal sig. Guccione (in prosieguo: «Guccione e altri»), non fosse stata risolta. Pertanto, il 20 settembre 2013, Colart e altri hanno depositato presso il collegio degli scrutatori una lista denominata «SAFETY» (in prosieguo: la «lista SAFETY») ai fini di dette elezioni, segnalando nel contempo al collegio degli scrutatori, con messaggio di posta elettronica in pari data al suo presidente, le conseguenze di un’eventuale utilizzazione, a loro parere irregolare e fraudolenta, della denominazione «SAFE» da parte della lista di candidati guidata dal sig. Guccione (in prosieguo: la «lista SAFE»). Secondo i ricorrenti, Colart e altri hanno avuto un «atteggiamento prudente e ragionevole [che] era diretto sostanzialmente a non “inquinare” il processo elettorale democratico, ponendo il collegio degli scrutatori di fronte alla contemporanea presentazione di due liste, ciascuna delle quali pretendesse di utilizzare [legittimamente] la denominazione “SAFE” con (…) un [conseguente] rischio di procediment[i] giurisdizional[i] a cascata che avrebbero sconvolto il calendario delle operazioni elettorali». |
16 |
In seguito alla pubblicazione da parte del collegio degli scrutatori, avvenuta il 25 settembre 2013, delle liste di candidati per le elezioni al comitato del personale, Colart e altri hanno inviato un messaggio di posta elettronica a Guccione e altri, che si erano presentati come candidati sulla lista SAFE, per informarli che essi erano titolari del logo «SAFE», registrato presso l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), e che, pertanto, se Guccione e altri avessero dovuto utilizzare tale logo, Colart e altri li avrebbero citati in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni connessi a tale uso illecito. |
17 |
Il 10 ottobre 2013, il Parlamento ha messo a disposizione di Colart e altri un indirizzo di posta elettronica sotto la denominazione «SAFETY». |
18 |
Un primo turno di scrutinio delle elezioni al comitato del personale si è tenuto dal 14 al 23 ottobre 2013. Un secondo turno è stato organizzato dal 18 al 27 novembre successivo. |
19 |
In seguito alla pubblicazione da parte del collegio degli scrutatori, il 28 novembre 2013, dei risultati delle elezioni al comitato del personale del Parlamento, il sig. Colart, in qualità di «responsabile della lista SAFETY», ha presentato a tale collegio, il 12 dicembre 2013, un «[r]eclamo ai sensi dell’articolo 42 del [RRRP], relativo al risultato delle elezioni (…)». Tale reclamo è stato altresì inviato in copia, in particolare, al presidente del Parlamento e al segretario generale di tale istituzione. In tale reclamo, il sig. Colart, esprimendosi a nome della lista SAFETY, censurava il collegio degli scrutatori per non aver preso provvedimenti, né risposto al suo messaggio del 20 settembre 2013, e neppure discusso sulla questione dell’utilizzazione della denominazione «SAFE» ai fini delle elezioni. Egli contestava anche l’attribuzione alla lista SAFE, guidata dal sig. Guccione, di quattro seggi sui sei seggi attribuiti a funzionari o agenti con sede di servizio in Lussemburgo (Lussemburgo). |
20 |
Nel reclamo inviato al collegio degli scrutatori a nome della lista SAFETY, il sig. Colart chiedeva, in via principale, che «le operazioni elettorali [fossero] puramente e semplicemente annullate, per non genuinità dello scrutinio e per ricorso a metodi e procedimenti sleali». In subordine e mettendo altresì in discussione il fatto che il collegio degli scrutatori fosse stato posto sotto la presidenza di un membro del gruppo Guccione e altri, che si era proclamato gruppo dei membri legittimi del comitato esecutivo del SAFE, e cioè il sig. Tilotta, il sig. Colart chiedeva, a nome della lista SAFETY, che si procedesse ad un nuovo conteggio manuale delle schede elettorali. Egli faceva valere al riguardo irregolarità relative all’apertura delle urne al termine del primo turno di scrutinio e alla chiusura a chiave delle sale che, secondo quanto asserito, erano state messe in sicurezza, in cui era stato organizzato lo scrutinio, nonché i propri dubbi sull’autenticità dei risultati in quanto, tra le 29 persone elette al comitato del personale, da una parte, non figurava alcuno dei candidati in servizio presso la direzione generale della traduzione, la quale rappresenta nondimeno il 20% degli organici del Parlamento, e, dall’altra, soltanto sei eletti avevano come sede di servizio Lussemburgo. |
21 |
Con lettera in data 19 dicembre 2013 (in prosieguo: la «decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013» o la «decisione di rigetto del reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori»), il collegio degli scrutatori ha risposto al reclamo presentato dal sig. Colart, nella sua qualità di responsabile della lista SAFETY, affermando che, in mancanza di una decisione giudiziaria vincolante relativa all’utilizzazione della denominazione «SAFE», esso era stato tenuto ad accettare tutte le denominazioni delle liste quali proposte dai loro responsabili, tanto più che, decidendo di presentare una lista denominata «SAFETY», Colart e altri avevano eliminato ogni rischio di confusione presso gli elettori che avrebbe potuto essere provocato dall’esistenza di due liste concorrenti dallo stesso nome. |
22 |
Per quanto riguarda l’autenticità dei suffragi espressi, il collegio degli scrutatori ha precisato al sig. Colart che il numero di schede elettorali in bianco era stato sistematicamente verificato sia all’apertura sia alla chiusura dei seggi elettorali, i quali erano del resto posti in sicurezza con serrature elettroniche, e che nessun errore era stato accertato, il che permetteva di escludere i suoi sospetti quanto alla pretesa possibilità che le urne fossero state aperte e riempite di schede elettorali in sostituzione di quelle già depositate. |
23 |
Per quanto riguarda la domanda di procedere ad un nuovo conteggio delle schede elettorali, il collegio degli scrutatori ha indicato al sig. Colart che era stato deciso all’unanimità di non procedere ad un siffatto nuovo conteggio in assenza del minimo argomento ragionevole e probante che lo giustificasse. |
24 |
Per quanto riguarda, infine, i risultati elettorali, il collegio degli scrutatori ha sottolineato che non spettava ad esso condurre una qualsiasi analisi politica e ancor meno commentare l’appartenenza degli eletti all’una o all’altra delle direzioni generali del Parlamento. Quanto al numero di eletti della sede di servizio di Lussemburgo, esso sarebbe perfettamente conforme al minimo richiesto fissato nel RRRP. |
Conclusioni delle parti e procedimento
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I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
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Con lettera della cancelleria del 15 settembre 2014, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto alle parti quesiti ai quali esse hanno debitamente risposto entro il termine impartito. |
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I ricorrenti hanno dal canto loro spiegato che essi non avevano cercato di sollecitare l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») a seguito della proclamazione dei risultati delle elezioni e che essi avevano indirizzato in copia a talune persone, autorizzate ad agire a nome dell’APN, il loro reclamo rivolto al collegio degli scrutatori esclusivamente per scrupolo di trasparenza e di cortesia. Essi hanno altresì confermato che la decisione di cui chiedevano l’annullamento era la decisione di proclamazione dei risultati, dato che, a loro parere, la decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013 si limitava a confermare i risultati proclamati il 28 novembre precedente. |
29 |
Inoltre, i ricorrenti hanno precisato che, a seguito della decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013, essi non avevano interpellato l’APN in ordine all’opportunità di presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, in quanto, da una parte, un siffatto reclamo sarebbe una complicazione inutile poiché l’APN non eserciterebbe un potere gerarchico sul collegio degli scrutatori e non potrebbe quindi, di regola, riformare le decisioni del detto collegio. D’altra parte, secondo la loro interpretazione dell’articolo 41 del RRRP e partendo del postulato che l’APN non era in linea di principio chiamata a intromettersi nel processo elettorale delle elezioni al comitato del personale, i ricorrenti consideravano che il Tribunale era competente, ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, a valutare direttamente la legittimità delle decisioni del collegio degli scrutatori. |
30 |
Pur riconoscendo che, in forza della giurisprudenza, l’APN, benché non eserciti alcun potere gerarchico sul collegio degli scrutatori, può, o addirittura deve, intervenire per riformare le decisioni del detto collegio qualora esse si rivelino illegittime, i ricorrenti hanno sostenuto la tesi di una «evoluzione della giurisprudenza nel senso di una non ingerenza assoluta dell’APN nell’iter elettorale». |
31 |
Il Parlamento, dal canto suo, ha confermato al Tribunale di non aver delegato alcun potere decisionale al collegio degli scrutatori per adottare decisioni in nome e per conto dell’APN. In particolare, la competenza a statuire su reclami presentati ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto sarebbe affidata in via esclusiva all’ufficio di presidenza, al presidente e al segretario generale di tale istituzione. |
32 |
Pur precisando di non aver specificamente informato il proprio personale sul fatto che gli organi di rappresentanza del personale non possono derogare, mediante l’adozione di una normativa come il RRRP, ad una disposizione statutaria quale l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il Parlamento ha informato il Tribunale che, dopo essersi rivolti al collegio degli scrutatori attraverso un reclamo ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, altri candidati alle elezioni del comitato del personale organizzate nell’autunno 2013 avevano presentato dinanzi all’APN, il 28 febbraio 2014, un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, reclamo che era stato respinto con decisione dell’APN del 18 giugno successivo. |
33 |
Il Parlamento ha sottolineato che, in forza della giurisprudenza, l’APN è tenuta ad intervenire, anche d’ufficio, in caso di dubbio sulla regolarità delle elezioni al comitato del personale. Al riguardo, esso ha parimenti fatto valere che, contrariamente a quanto avviene nel caso delle decisioni della commissione giudicatrice di concorso che essa non può riformare, l’APN è autorizzata ad intervenire presso il collegio degli scrutatori, i cui membri sono nominati dall’assemblea generale del personale, al fine di far correggere eventuali irregolarità accertate. |
In diritto
Argomenti delle parti
34 |
Avendo spontaneamente affrontato nell’atto introduttivo la questione della ricevibilità del loro ricorso, i ricorrenti sottolineano che quest’ultimo fa seguito ad un reclamo presentato il 12 dicembre 2013, conformemente all’articolo 41 del RRRP, dinanzi al collegio degli scrutatori e che ha formato oggetto di una decisione di rigetto del reclamo stesso il 19 dicembre successivo. Pertanto, i ricorrenti si ritengono «legittimati a proporre il presente ricorso nel rispetto dei termini dell’articolo 91 dello Statuto e dell’articolo 100, paragrafo 3, del [r]egolamento di procedura» e, al riguardo, essi sostengono, facendo riferimento alla sentenza Vanhellemont/Commissione (T‑396/03, EU:T:2005:406), che il Parlamento «non può trincerarsi dietro il fatto che la sua normativa interna affida al collegio degli scrutatori il compito di statuire sui reclami relativi all’elezione dei membri del comitato del personale per sfuggire alle sue responsabilità per quanto riguarda il controllo della regolarità della detta elezione». |
35 |
In risposta ai quesiti del Tribunale, i ricorrenti hanno sostenuto, all’udienza, che l’APN aveva necessariamente avuto conoscenza del progetto di risposta del collegio degli scrutatori al loro reclamo e aveva così adottato, «in qualche data» tra il 12 e il 19 dicembre 2013, una decisione che sarebbe consistita nell’esprimere parere favorevole su quella che è divenuta la decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013. |
36 |
Il Parlamento eccepisce l’irricevibilità del ricorso sottolineando che quest’ultimo è stato presentato sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto. Orbene, tale istituzione ricorda che l’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto prevede espressamente che «[u]n ricorso davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] è ricevibile soltanto se: l’[APN] ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, [dello Statuto] nel termine ivi previsto, [e] tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto [da parte dell’APN]». |
37 |
A questo proposito, il Parlamento fa valere che, in forza del punto X, dal titolo «D[omande e rimedi giuridici]», dell’allegato alla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 13 gennaio 2014 recante delega dei poteri dell’APN e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, identica al riguardo alla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 3 maggio 2004 in precedenza applicabile, il potere dell’APN per decidere sui reclami diretti contro le decisioni adottate da autorità diverse dall’ufficio di presidenza, dal presidente o dal segretario generale del Parlamento, è delegato al segretario generale. Pertanto, nella fattispecie, si dovrebbe necessariamente constatare che, tenendo in non cale la giurisprudenza risultante in particolare dal punto 7 della sentenza Diezler e a./CES (146/85 e 431/85, EU:C:1987:457), i ricorrenti non hanno presentato alcun reclamo all’APN. Pertanto, poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile. |
38 |
Quanto alla circostanza fatta valere dai ricorrenti secondo la quale essi hanno presentato al collegio degli scrutatori un reclamo, il Parlamento obietta che la procedura di reclamo prevista dal RRRP è distinta da quella prevista dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, anche se il RRRP, con il suo titolo V dal titolo «I reclami», prevede un rimedio giuridico, denominato «reclamo», che può essere utilizzato dinanzi al collegio degli scrutatori, tale procedura predisposta dal detto regolamento, alla luce del quale l’amministrazione non ha del resto alcun potere di decisione o di codecisione, non prevede alcuna informazione dell’APN né alcuna possibilità di intervento di quest’ultima ai fini della formulazione della risposta ai reclami così presentati, come la decisione di rigetto del reclamo adottata nella fattispecie dal collegio degli scrutatori. In ogni caso, il collegio degli scrutatori non sarebbe un’istanza delegataria per decidere, a nome dell’APN, sui reclami presentati sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. |
39 |
Il Parlamento rileva così che, nella fattispecie e contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza, esso non è stato messo in grado, nella sua qualità di APN, di conoscere le censure o le richieste dei ricorrenti prima della proposizione del presente ricorso. Fermo restando ciò, all’udienza il Parlamento ha riconosciuto che la redazione degli articoli 41 e 42 del RRRP poteva eventualmente indurre in errore i funzionari e gli agenti sulla necessità di presentare, in materia elettorale, un reclamo in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto preliminarmente alla proposizione di un ricorso contenzioso sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto. Pur tenendo ferme le sue conclusioni in via principale quanto all’irricevibilità del ricorso, tale istituzione ha tuttavia spiegato all’udienza che, in uno scrupolo di rispetto della sovranità dell’assemblea generale dei funzionari e dell’autonomia del comitato del personale, coautori del RRRP, essa non era intervenuta, in tale fase, su tale normativa adottata da tali due istanze in cui si concretizza la rappresentanza del personale. |
Giudizio del Tribunale
40 |
Al fine di valutare la ricevibilità del presente ricorso, contestata dal Parlamento, occorre precisare, in primo luogo, i tipi di atto che possono formare oggetto, in materia elettorale, di un sindacato giurisdizionale del Tribunale, nonché, in secondo luogo, gli obblighi relativi alla fase precontenziosa in questa materia. |
Sui tipi di atto che possono formare oggetto, in materia elettorale, di un sindacato giurisdizionale
41 |
In primo luogo, occorre ricordare che, in materia di contenzioso elettorale concernente in particolare i comitati del personale, il giudice dell’Unione è competente a statuire, sulla base delle disposizioni generali dello Statuto relative ai ricorsi dei funzionari adottate in forza dell’articolo 270 TFUE. Tale sindacato giurisdizionale è esercitato nell’ambito dei ricorsi diretti contro l’istituzione interessata e aventi ad oggetto gli atti o le omissioni dell’APN ai quali dà luogo l’esercizio del controllo amministrativo da essa garantito in materia (v. sentenze de Dapper e a./Parlamento, 54/75, EU:C:1976:127, punti 8 e 24; Diezler e a./CES, EU:C:1987:457, punto 5, e Grynberg e Hall/Commissione, T‑534/93, EU:T:1994:86, punto 20). |
42 |
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni hanno l’obbligo di garantire ai loro funzionari la possibilità di designare i loro rappresentanti in piena libertà e nel rispetto delle regole vigenti (v., in questo senso, sentenze de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punto 22, e Maindiaux e a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, punto 32). Di conseguenza, esse hanno l’obbligo di impedire o di censurare irregolarità manifeste da parte degli organi incaricati della tenuta delle elezioni, quali un comitato del personale o, come nel caso di specie, un collegio degli scrutatori. |
43 |
A questo proposito, l’amministrazione, da un lato, può essere tenuta a prendere decisioni a carattere obbligatorio (v., in questo senso, sentenze Maindiaux e a./CES, EU:T:1990:18, punto 32, e Milella e Campanella/Commissione, F‑71/05, EU:F:2007:184, punto 71), e, dall’altro, resta in ogni caso tenuta a statuire sui reclami eventualmente ad essa rivolti al riguardo nell’ambito del procedimento fissato dagli articoli 90 e 91 dello Statuto (sentenza de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punto 23). |
44 |
Il controllo esercitato dall’amministrazione in materia elettorale, il quale dà luogo, come è stato ricordato al punto 41 della presente sentenza, ad atti od omissioni dell’APN la cui legittimità può formare oggetto di un sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione, non si limita al diritto di intervenire in casi in cui gli organi statutari o amministrativi incaricati dell’organizzazione delle elezioni abbiano già violato le norme elettorali o minaccino concretamente di non rispettarle. Al contrario, le istituzioni hanno il diritto di intervenire d’ufficio, anche a titolo preventivo, nel caso in cui esse nutrano dubbi sulla regolarità delle elezioni (sentenza Maindiaux e a./CES, EU:T:1990:18, punto 32). |
45 |
Tra le decisioni rientranti nelle prerogative dell’APN in materia elettorale che possono formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto figurano in particolare quelle relative ad un’astensione, da parte dell’APN, dal controllo della regolarità delle decisioni adottate da organi statutari (v. sentenza White/Commissione, T‑65/91, EU:T:1994:3, punto 91), quelle consistenti nell’ingiungere ad una sezione locale di un comitato del personale di adottare un determinato comportamento (v. sentenza Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punti 62 e 70, nonché ordinanza Klar e Fernandez Fernandez/Commissione, F‑114/13, EU:F:2014:192, punto 66, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑665/14 P), quelle dirette ad annullare decisioni di organi incaricati delle elezioni, comprese le proclamazioni dei risultati delle elezioni, o anche quelle volte a obbligare un collegio degli scrutatori a correggere errori (v. sentenza Loukakis e a./Parlamento, F‑82/11, EU:F:2013:139, punto 94), o addirittura quelle consistenti nello scioglimento di siffatti organi (v. sentenza White/Commissione, EU:T:1994:3, punto 100). Sono stati tuttavia esclusi dal sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione i rifiuti di agire dell’APN qualora quest’ultima non sia competente a prendere i provvedimenti ad essa richiesti, come avviene quando trattasi della regolarità delle decisioni di un comitato locale del personale relative alla composizione del suo direttivo (v. sentenza Hecq e SFIE/Commissione, T‑35/98, EU:T:1999:23, punti da 28 a 41) o anche delle decisioni non imputabili all’APN, ma al comitato del personale o ad un altro organo (sentenza Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punto 43). |
46 |
Il giudice dell’Unione è quindi competente solo riguardo ad atti lesivi promananti dall’APN (v., ad esempio, sentenza Venus e Obert/Commissione e Consiglio, 783/79 e 786/79, EU:C:1981:245, punto 22). In particolare, nel contenzioso elettorale riguardante la designazione dei comitati del personale, occorre ricordare che gli atti adottati da un organo, statutario o meno e non delegatario dei poteri dell’APN, come un comitato del personale, un ufficio elettorale o un collegio degli scrutatori, non sono, in linea di principio, atti promananti in senso proprio dall’APN e, pertanto, passibili di ricorso autonomo dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punti 42 e 43). |
47 |
Infatti, solo a titolo eventualmente incidentale, nell’ambito del controllo giurisdizionale degli atti od omissioni dell’APN alla luce del suo obbligo di garantire la regolarità delle elezioni, il giudice dell’Unione, in considerazione della coesione della successione di atti che compongono le operazioni elettorali e della procedura complessa nella quale essi intervengono, può dover esaminare se gli atti adottati da un collegio di scrutatori, che sono strettamente connessi alla decisione impugnata dell’APN, siano eventualmente viziati da illegittimità (sentenze Marx Esser e del Amo Martinez/Parlamento, T‑182/94, EU:T:1996:130, punto 37, e Chew/Commissione, T‑28/96, EU:T:1997:97, punto 20). Tale sindacato giurisdizionale presuppone però l’esistenza di una decisione dell’APN. |
Sugli obblighi relativi alla fase precontenziosa in materia elettorale
48 |
In secondo luogo, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, come si verifica nel caso di specie, è subordinata allo svolgimento regolare del procedimento precontenzioso (sentenza Van Neyghem/Comitato delle regioni, T‑288/04, EU:T:2007:1, punto 53, e ordinanza Lebedef/Commissione, F‑60/13, EU:F:2014:6, punto 37). |
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Per quanto riguarda atti adottati nell’ambito dell’obbligo, a carico di ogni istituzione dell’Unione, di garantire la regolarità delle elezioni degli organi di rappresentanza del personale e della conseguente composizione dei detti organi, essi costituiscono decisioni proprie a tale istituzione in presenza delle quali i funzionari e gli agenti possono presentare direttamente un reclamo presso l’APN, senza essere tenuti a rispettare la procedura prevista all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e ad invitare preventivamente l’APN ad adottare una decisione nei loro confronti (v., in questo senso, sentenze de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punto 23; Milella e Campanella/Commissione, EU:F:2007:184, punto 54, e ordinanza Klar e Fernandez Fernandez/Commissione, EU:F:2014:192, punti 58 e 59). |
50 |
Il giudice dell’Unione riconosce altresì la possibilità di agire direttamente mediante un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, anche quando l’APN non ha ancora adottato una decisione, implicita od esplicita, di astensione dal controllo della regolarità di una decisione adottata da un organo incaricato di organizzare le elezioni, purché, in un siffatto reclamo, l’interessato precisi i provvedimenti che lo Statuto impone e che l’APN, secondo quanto sostenuto, si sarebbe astenuta dall’adottare (sentenza White/Commissione, EU:T:1994:3, punti 91 e 92). |
51 |
Ciò premesso, in materia di contenzioso elettorale riguardante la designazione dei comitati del personale delle istituzioni dell’Unione, la previa presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto resta in ogni caso necessaria per ogni ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto (v. sentenza Diezler e a./CES, EU:C:1987:457, punto 7). |
Sulla ricevibilità del presente ricorso
52 |
Nella fattispecie, il Tribunale constata che l’APN non ha adottato alcuna decisione nell’ambito dell’obbligo gravante su ogni istituzione di garantire la regolarità delle elezioni del personale e della conseguente composizione degli organi di rappresentanza del personale e non è stata neppure direttamente adita dai ricorrenti né con un invito a controllare la regolarità delle elezioni al comitato del personale del Parlamento tenute nell’autunno 2013 né con un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, presentato contro una decisione che essa abbia adottato, implicitamente o esplicitamente, rifiutando di controllare la regolarità dello svolgimento delle dette elezioni o la regolarità delle decisioni adottate dal collegio degli scrutatori, come la decisione di rigetto del reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori, o ancora la regolarità dei risultati proclamati dal detto collegio. |
53 |
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti all’udienza, la sola circostanza che all’APN sia stato indirizzato in copia il loro reclamo presentato, ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, dinanzi al collegio degli scrutatori, non comporta una decisione di quest’ultima, sotto forma di parere favorevole, che sarebbe intervenuta tra il 12 e il 19 dicembre 2013. D’altro canto, i ricorrenti non hanno fatto alcun riferimento ad una tale decisione, implicita o esplicita, dell’APN nel loro petitum né, in maniera generale, nel loro ricorso. |
54 |
Orbene, nelle circostanze della presente controversia, il Tribunale rileva che i ricorrenti, dopo la decisione di rigetto del reclamo adottata dal collegio degli scrutatori in forza dell’articolo 41 del RRRP, avrebbero potuto liberamente adire l’APN perché essa adottasse una decisione prendendo posizione sulla regolarità delle elezioni al comitato del personale controverse, o addirittura perché essa annullasse i risultati delle dette elezioni, e, in caso di rifiuto implicito o esplicito, presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in questo senso, sentenze de Dapper e a./Parlamento, EU:C:1976:127, punti 28 e 29; Grynberg e Hall/Commissione, EU:T:1994:86, punto 23; Marx Esser e del Amo Martinez/Parlamento, EU:T:1996:130, punti da 17 a 22 e 33, e Loukakis e a./Parlamento, EU:F:2013:139, punti 25, 29 e 46). Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza, i ricorrenti, a seguito del rifiuto del collegio degli scrutatori di accogliere la loro domanda formulata conformemente agli articoli 41 e 42 del RRRP, avrebbero altresì potuto presentare direttamente un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, presso l’APN. |
55 |
Tuttavia i ricorrenti hanno presentato un solo reclamo, e non un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ma un reclamo quale previsto agli articoli 41 e 42 del RRRP, e cioè dinanzi al collegio degli scrutatori. Orbene, la decisione di rigetto di tale reclamo è stata adottata dal collegio degli scrutatori e non dall’APN, alla quale era solo stato indirizzato in copia il reclamo così presentato e che, come ha fatto valere il Parlamento, non è né autrice né coautrice della decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013. |
56 |
Di conseguenza, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, il quale ha lo scopo di permettere e di favorire una composizione amichevole della controversia sorta tra i funzionari o gli agenti e l’amministrazione, all’APN, nella fattispecie, non è stata direttamente sottoposta una domanda o un reclamo che la invitasse a controllare la decisione del collegio degli scrutatori del 19 dicembre 2013 o le elezioni al comitato del personale in generale. Per giunta, il Tribunale rileva che, come i ricorrenti hanno ammesso, essi non hanno in nessun modo cercato di verificare presso l’APN se, dopo il rigetto di un reclamo da parte del collegio degli scrutatori ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, fosse ancora necessario adire l’APN conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto al fine di poter successivamente proporre un ricorso sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto. |
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Ne consegue che il presente ricorso, diretto contro il Parlamento ma riguardante la legittimità del risultato delle elezioni proclamato dal collegio degli scrutatori e confermato da ultimo il 19 dicembre 2013, e non una decisione dell’APN, è irricevibile alla luce dei requisiti precisati dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia elettorale, quali in precedenza ricordati. |
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Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza Vanhellemont/Commissione (EU:T:2005:406) fatta valere dai ricorrenti. Infatti, le circostanze di fatto e di diritto della controversia che ha dato luogo a tale sentenza si distinguono nettamente da quelle oggetto della presente causa. Nella fattispecie, al punto 27 della sentenza in questione, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva espressamente rilevato che, per quanto riguarda le elezioni al comitato del personale della Commissione europea, l’ufficio elettorale non era competente a decidere su una contestazione relativa alla validità delle elezioni, ma, in applicazione dell’articolo 20 della normativa elettorale adottata dall’assemblea generale del personale della Commissione, doveva trasmettere immediatamente tale contestazione alla Commissione. Il Tribunale di primo grado ha allora dichiarato, al punto seguente della stessa sentenza, che, di conseguenza, l’atto lesivo contro il quale il ricorso era diretto era la decisione implicita della Commissione di non intervenire, adottata nel corso del mese di gennaio 2003, dopo che l’ufficio elettorale ebbe trasmesso all’APN di quest’ultima, in applicazione dell’articolo 20 della normativa elettorale applicabile, le contestazioni del ricorrente, in data 23 dicembre 2002. Il Tribunale di primo grado ne ha concluso che il ricorso era ricevibile solo in quanto diretto contro il menzionato atto lesivo dell’APN. |
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Pertanto, il ricorso nella causa Vanhellemont/Commissione (EU:T:2005:406) è stato dichiarato ricevibile solo in quanto riguardava un atto promanante dall’APN. Tuttavia, nel caso di specie, si deve necessariamente constatare non soltanto che l’APN non è stata mai direttamente adita dai ricorrenti, ma che inoltre il RRRP non prevede, contrariamente alla normativa elettorale menzionata al punto precedente, che il collegio degli scrutatori trasmetta all’APN i reclami presentati dinanzi ad esso perché quest’ultima statuisca ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Inoltre, se è vero che l’articolo 41 del RRRP prevede che «il collegio degli scrutatori è il solo competente a decidere qualunque controversia o reclamo relativo all’organizzazione delle elezioni al [c]omitato del personale», non è men vero che, alla luce della giurisprudenza ricordata in precedenza, qualora un organo del genere decida, come nel caso di specie, di non accogliere il reclamo di un candidato o di un elettore, la regolarità di tale decisione, compresa la sua motivazione, così come quella delle operazioni elettorali in generale possono sempre formare oggetto del controllo amministrativo a carico dell’APN in materia elettorale, con la precisazione, al riguardo, che sono gli atti o le omissioni dell’APN nell’esercizio di tale potere di controllo della regolarità delle elezioni che possono formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE (v., in questo senso, sentenza Loukakis e a./Parlamento, EU:F:2013:139, punto 101). |
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In particolare, l’obbligo di presentare, anche in materia elettorale, un reclamo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, preliminarmente alla proposizione di un ricorso sul fondamento dell’articolo 270 TFUE nei confronti di un atto o di un’omissione dell’APN nell’ambito del suo obbligo di controllare la regolarità delle elezioni al comitato del personale, non può venir meno per il motivo che un organo, nella fattispecie il collegio degli scrutatori, al quale l’APN non ha del resto delegato la sua competenza a statuire in materia, è competente, in forza di una normativa adottata dal comitato del personale e dallo stesso personale dell’istituzione, a statuire su contestazioni connesse con lo svolgimento delle elezioni e con i risultati di tali elezioni. |
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Infatti, da una parte, se è vero che lo Statuto, in particolare l’articolo 1, secondo comma, del suo allegato II, ha investito l’assemblea generale dei funzionari di un potere normativo in materia al fine di integrare, all’interno di ogni istituzione, la disciplina fissata dallo Statuto per la rappresentanza del personale (v. sentenza Maindiaux e a./CES, EU:T:1990:18, punto 45), il Tribunale ha il dovere di ricordare che, analogamente alle istituzioni stesse, l’assemblea generale dei funzionari e gli organi statutari, come il comitato del personale, rispetto alle «condizioni di elezione al [c]omitato del personale», quali quelle di cui al RRRP, che essi debbono adottare in forza dell’articolo 1, secondo comma, dell’allegato II dello Statuto, non hanno tuttavia alcuna competenza a derogare a una norma esplicita dello Statuto, nella fattispecie l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in questo senso, sentenza Schneider/Commissione, T‑54/92, EU:T:1994:283, punto 19). |
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D’altra parte, è importante sottolineare che un reclamo, come quello di cui all’articolo 41 del RRRP, mira ad ottenere dal collegio degli scrutatori, organo non autorizzato ad impegnare l’APN, che esso riesamini i risultati delle elezioni quali proclamati da tale organo. La decisione così resa dal collegio degli scrutatori, nella fattispecie entro i brevi termini previsti dal RRRP, è in definitiva solo una decisione di conferma o, se del caso, di invalidazione dei risultati delle elezioni, come è stato riconosciuto dai ricorrenti. In tale ipotesi, come si è ricordato ai punti 46 e 47 della presente sentenza, il Tribunale non è competente a statuire direttamente, in assenza di qualsiasi decisione dell’APN dell’istituzione convenuta, sulla legittimità di una decisione del collegio degli scrutatori. |
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Per contro, per quanto riguarda una decisione dell’APN su un reclamo presentato in materia elettorale ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, una siffatta decisione consiste per l’APN, alla luce dei risultati delle elezioni e del suo obbligo di garantire ai suoi funzionari e agenti la possibilità di designare i loro rappresentanti in piena libertà e nel rispetto delle regole vigenti, nello scegliere di agire o di astenersi dall’agire nel processo elettorale. In una siffatta situazione, in materia elettorale, il Tribunale è competente a sindacare la legittimità di una decisione dell’APN al fine di determinare, in particolare, se «[l’APN] non abbia preso una misura imposta dallo statuto» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, dello Statuto. |
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A questo proposito, il Tribunale non può modificare il tenore della giurisprudenza costante relativa alle elezioni del personale organizzate in seno alle diverse istituzioni dell’Unione e la logica ad essa sottostante per il motivo che, relativamente al Parlamento, da un lato, la formulazione dell’articolo 41 del RRRP, adottato dal comitato del personale e dall’assemblea generale dei funzionari, può far ritenere agli elettori e ai candidati che il giudice dell’Unione sia competente a statuire direttamente sulla legittimità delle decisioni adottate dal collegio degli scrutatori e per il motivo che, d’altro lato, il Parlamento ha rinunciato, in tale fase, ad usare il suo potere di intervento per ottenere una modifica di tale formulazione in un senso che rispecchiasse maggiormente gli obblighi precontenziosi in materia elettorale. Ciò vale tanto più in un caso come quello di specie in cui, come da loro spiegato all’udienza, i ricorrenti, da una parte, hanno deliberatamente deciso di proporre direttamente il presente ricorso, senza previamente adire l’APN, in quanto essi non consideravano auspicabile un intervento di quest’ultima nel processo elettorale, e, dall’altra, si avvalgono espressamente dell’articolo 41 del RRRP e dell’articolo 91 dello Statuto come fondamento giuridico del loro ricorso anziché degli articoli 90 e 91 dello Statuto. |
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Infine, neppure la circostanza che, nella sentanza Sabbatucci/Parlamento (T‑42/98, EU:T:1999:247), il Tribunale di primo grado abbia respinto nel merito un ricorso che era stato preceduto unicamente da un reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori del Parlamento, e non da un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è maggiormente pertinente, in particolare in quanto, in tale controversia, era intervenuto un componimento amichevole tra la ricorrente e l’APN, per l’appunto dopo che quest’ultima ebbe deciso, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori presentata secondo la specifica procedura dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, di procedere al nuovo conteggio dei voti, vale a dire di prendere un provvedimento imposto dallo Statuto. |
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Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, di tale regolamento, una parte vincitrice può tuttavia essere condannata a sostenere le proprie spese e a farsi carico, parzialmente o totalmente, delle spese sostenute dalla controparte, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato alla controparte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie. |
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Dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che i ricorrenti sono risultati soccombenti. Inoltre, il Parlamento, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che essi siano condannati alle spese. Tuttavia, il Tribunale rileva che, come è stato dichiarato al punto 64 della presente sentenza, la formulazione degli articoli 41 e 42 del RRRP poteva far pensare agli elettori e ai candidati, come i ricorrenti, che il giudice dell’Unione fosse competente a statuire direttamente sulla legittimità delle decisioni adottate dal collegio degli scrutatori. Orbene, il Parlamento ha riconosciuto l’esistenza di tale ambiguità, ma ha indicato al Tribunale di aver rinunciato ad intervenire per far modificare tale formulazione e di non aver neppure debitamente informato il proprio personale al riguardo. |
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Tenuto conto di tale comportamento del convenuto e tenuto conto, nel contempo, del fatto che, dal canto loro, i ricorrenti non hanno cercato di rivolgersi all’APN per chiederle se, dopo il rigetto di un reclamo da parte del collegio degli scrutatori ai sensi dell’articolo 41 del RRRP, come quello che era stato loro appena opposto, fosse necessario presentare un reclamo previo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il Tribunale considera che occorre applicare le disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura e, di conseguenza, decide che il Parlamento deve sopportare le proprie spese ed essere condannato a farsi carico della metà delle spese sostenute dai ricorrenti. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Rofes i Pujol Bradley Svenningsen Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2014. Il cancelliere W. Hakenberg Il presidente K. Bradley |
ALLEGATO
Tenuto conto del numero dei ricorrenti nella presente causa, i loro nomi non sono riportati.
( *1 ) Lingua processuale: il francese.