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Document 62014FJ0020

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015.
Inge Barnett contro Comitato economico e sociale europeo (CESE).
Funzione pubblica – Pensione – Pensione di anzianità – Collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione – DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Eccezione di illegittimità delle DGE – Interesse del servizio – Definizione – Insussistenza – Durata dell’attività lavorativa del richiedente – Presa in considerazione di tutta la carriera lavorativa tanto all’interno quanto all’esterno delle istituzioni dell’Unione – Margine discrezionale dell’istituzione – Legittimità.
Causa F-20/14.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:107

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

22 settembre 2015 ( * )

«Funzione pubblica — Pensione — Pensione di anzianità — Collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione — DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Eccezione di illegittimità delle DGE — Interesse del servizio — Definizione — Insussistenza — Durata dell’attività lavorativa del richiedente — Presa in considerazione di tutta la carriera lavorativa tanto all’interno quanto all’esterno delle istituzioni dell’Unione — Margine discrezionale dell’istituzione — Legittimità»

Nella causa F‑20/14,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Inge Barnett, ex funzionario del Comitato economico e sociale europeo, residente in Roskilde (Danimarca), rappresentata inizialmente da N. Nikolajsen, avvocato, successivamente da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE), rappresentato da M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec e K. Gambino, in qualità di agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire, avvocati,

convenuto,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),

composto da K. Bradley, presidente, H. Kreppel e I. Rofes i Pujol (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2014, la sig.ra Barnett chiede l’annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo (CESE), dell’11 luglio 2013, che ha fissato l’elenco dei beneficiari per l’anno 2013 del provvedimento previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nella sua versione applicabile sino al 31 dicembre 2013 (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto tale decisione le nega l’ammissione al beneficio di detto provvedimento, nonché della decisione recante rigetto del suo reclamo.

Contesto normativo

2

L’articolo 52 dello Statuto dispone quanto segue:

«Salvo quanto disposto dall’articolo 50 [dello Statuto], il funzionario è collocato a riposo:

(…)

b)

a sua richiesta, l’ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 63 anni, ovvero, avendo raggiunto un’età compresa fra i 55 e i 63 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell’articolo 9 dell’allegato VIII [dello Statuto]. (…)

(…)».

3

Ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto:

«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 63 anni, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio.

(…)

Il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 63 anni».

4

L’articolo 9 dell’allegato VIII dello Statuto è così formulato:

«1.   Il funzionario che cessa il servizio prima dell’età di 63 anni può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:

a)

differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l’età di 60 anni, o

b)

immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l’età di 55 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell’età dell’interessato alla data d’inizio del godimento della pensione.

Alla pensione si applica una riduzione del 3,5% per anno di anticipo rispetto all’età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto. Se la differenza tra l’età in cui il diritto alla pensione di anzianità è acquisito ai sensi dell’articolo 77 dello statuto e l’età dell’interessato al momento della cessazione del servizio supera un numero esatto di anni, alla riduzione viene aggiunto un anno supplementare.

2.   Nell’interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e concreti e di procedure trasparenti fissate mediante disposizioni generali di esecuzione, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di non applicare la riduzione sopra menzionata ai funzionari interessati. Il numero totale dei funzionari ed agenti temporanei che sono ogni anno ammessi alla pensione senza riduzione non può essere superiore al 10% del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni andati in pensione l’anno precedente. La suddetta percentuale può variare annualmente tra l’8% e il 12% entro un limite totale del 20% su due anni e nel rispetto della neutralità di bilancio. Entro cinque anni, la Commissione [europea] trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio [dell’Unione europea] un rapporto di valutazione relativo all’applicazione di questa misura. Se necessario, la Commissione [europea] presenta una proposta volta a fissare, al termine di cinque anni, la percentuale massima annua tra il 5 e il 10% di tutti i funzionari di tutte le istituzioni andati in pensione l’anno precedente, sulla base dell’articolo 336 [TFUE]».

5

Con decisione n. 192/09 A, del 13 marzo 2009, il presidente del CESE ha adottato le disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») previste dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE del CESE»). Le DGE del CESE sono state adottate in due versioni, una in francese e una in inglese.

6

Le DGE del CESE dispongono, nella traduzione della versione francese:

«(…)

5.

I funzionari o gli agenti temporanei interessati, per poter essere ammessi, devono soddisfare ai seguenti requisiti:

essere in attività di servizio ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto,

avere l’età di almeno 55 anni entro la fine dell’anno civile considerato nella domanda nel corso del quale il meccanismo previsto dall’articolo 9, [paragrafo 2], dell’allegato VIII [dello Statuto] sarà applicato,

aver maturato almeno [quindici] anni di servizio in qualità di funzionario o/e agente in una delle istituzioni o in uno degli organi [dell’Unione europea], ai sensi degli articoli 1 bis e 1 ter dello Statuto. Verranno computati come anni di servizio solo i periodi di attività di servizio ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto.

6.

Al fine di individuare le domande meglio rispondenti all’interesse del servizio, e al fine di garantire una trasparenza completa nella redazione dell’elenco d[ei] funzionari che possono beneficiare del provvedimento, viene introdotto il seguente sistema di attribuzione di punti:

a)

In relazione all’età (…) dell’interessato:

(…)

57 anni o più 1,5 punti;

58 anni o più 2 punti;

59 anni o più 2,5 punti;

60 anni o più 3 punti.

b)

In relazione alla durata dell’attività lavorativa (…):

[da] 15 a 20 anni di attività lavorativa 0,5 punti;

[p]iù di 20 anni di attività lavorativa 1 punto;

[p]iù di 21 anni di attività lavorativa 1,5 punti;

[p]iù di 22 anni di attività lavorativa 2 punti;

[p]iù di 23 anni di attività lavorativa 2,5 punti;

[p]iù di 24 anni di attività lavorativa 3 punti;

[p]iù di 25 anni di attività lavorativa 3,5 punti;

[p]iù di 26 anni di attività lavorativa 4 punti.

c)

In relazione alla media aritmetica d[ei] punti dei rapporti informativi disponibili per il periodo di [cinque] anni che scade il 31 dicembre dell’anno di applicazione del provvedimento di [collocamento a riposo] anticipato (…).

Sino a 3 punti compresi 0 punti;

[d]a più di 3 punti sino a 3,5 punti compresi 1 punto;

(…)

[d]a più di 4 punti sino a 4,5 punti compresi 3 punti;

[d]a più di 4,5 punti sino a 5 punti compresi 4 punti.

Per fissare l’elenco dei funzionari aventi diritto al provvedimento, [l’autorità che ha il potere di nomina] prende in considerazione il totale dei punti a + b + c risultante dal sistema sopra descritto.

(…)

L’[autorità che ha il potere di nomina] può scostarsi da tale ordine solo in casi eccezionali e su parere della [c]ommissione paritetica, che è consultata in tutti i casi.

7.

In relazione alle possibilità esistenti e ai criteri sopra citati, l’[autorità che ha il potere di nomina] decide l’elenco dei funzionari e degli agenti che possono beneficiare del provvedimento, in base all’interesse d[el] servizio e per l’anno in corso. Tale elenco è completato, se del caso, da un elenco integrativo di riserva.

Gli elenchi sono pubblicati [in seno all’]istituzione e notificati ai candidati. Gli interessati dispongono di [dieci] giorni lavorativi per decidere eventualmente di rinunciare alla loro candidatura. In caso di rinuncia di candidati compresi nell’elenco principale, si ricorre all’elenco integrativo di riserva.

(…)».

7

Il paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE precisa in una nota a piè di pagina che la «durata dell’attività lavorativa» corrisponde ai «[p]eriodi di attività lavorativa effettivi e debitamente provati, calcolati al 31 [dicembre] dell’anno di applicazione del provvedimento di [collocamento a riposo] anticipato».

8

La versione inglese del paragrafo 6 delle DGE del CESE dispone:

«In order to identify which applications best serve the interests of the service and to ensure complete transparency in the drawing-up of the list of officials who can benefit from the facility, a following points system shall be established based on the following criteria:

(…)

b)

Length of employement (…)

(…)».

9

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte dei conti dell’Unione europea hanno adottato le loro DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rispettivamente il 6 ottobre, il 29 aprile, il 28 aprile, il 20 ottobre e il 21 dicembre 2004.

10

Quanto alle DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto adottate dal Parlamento (in prosieguo: le «DGE del Parlamento»), il loro articolo 5, dal titolo «Esame della candidatura da parte della [direzione generale] del [p]ersonale e del [s]ervizio o [g]ruppo politico di assegnazione», prevede:

«(…)

4.   È considerata prioritaria, tenuto conto dell’interesse del servizio, la domanda del funzionario che forma oggetto di provvedimento di riorganizzazione decisi dall’[i]stituzione: cessazione dei compiti del funzionario a seguito di provvedimenti di riorganizzazione in corso, qualora nessun nuovo compito adeguato all’interessato[/a] sia stato individuato o possa esserlo in un futuro ravvicinato.

5.   Stabilendo i gruppi di precedenza (…) nonché l’ordine di precedenza di ciascuno di essi, il servizio prende altresì in considerazione (…) l’anzianità maturata dal candidato presso il Parlamento europeo nonché la sua età.

(…)».

11

L’articolo 6 delle DGE del Parlamento, dal titolo «Procedura di selezione da parte della [direzione generale] del [p]ersonale», dispone al paragrafo 2:

«L’[elenco dei funzionari e degli agenti temporanei che il direttore generale della direzione generale del personale propone di ammettere al beneficio del collocamento a riposo anticipato] tiene conto:

(…)

b)

dell’interesse del servizio, alla luce in particolare del necessario rinnovamento delle competenze all’interno del Parlamento (…);

(…)».

12

Per quanto riguarda le DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto adottate dal Consiglio (in prosieguo: le «DGE del Consiglio»), il loro articolo 5 dispone:

«1.   La nozione dell’interesse del servizio si valuta alla luce delle circostanze e di vari fattori tra i quali:

le esigenze di riassetto strutturale di taluni servizi;

le esigenze di rinnovamento o di riorientamento delle competenze richieste in seno al [s]egretariato generale del Consiglio in relazione ai nuovi compiti ad esso assegnati nonché agli obblighi connessi all’ampliamento.

2.   L’[autorità che ha il potere di nomina] adisce tempestivamente la [c]ommissione paritetica affinché essa formuli un parere in ordine ai criteri oggettivi e concreti che consentono l’attuazione del paragrafo 1 nel corso dell’anno considerato. La [c]ommissione paritetica emette il suo parere entro un termine di [quindici] giorni lavorativi a partire dalla data della sua adizione».

13

Dopo aver consultato la commissione paritetica conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, delle DGE del Consiglio per l’applicazione del criterio dell’interesse del servizio, previsto al paragrafo 1 di detto articolo, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Consiglio ha fissato per l’anno 2004 i seguenti criteri, portati a conoscenza del personale mediante la comunicazione al personale n. 105/04, del 15 luglio 2004:

«a)

l’interesse del servizio, conformemente all’articolo 5 delle DGE [del Consiglio], da valutare, in particolare, alla luce:

delle esigenze di riassetto strutturale di taluni servizi,

delle esigenze di rinnovamento o di riorientamento delle competenze richieste in seno al [s]egretariato generale del Consiglio in relazione ai nuovi compiti ad esso assegnati nonché agli obblighi connessi all’ampliamento,

[50 punti];

b)

l’effettiva anzianità di servizio presso le Comunità europee

[25 punti];

c)

i meriti del funzionario in considerazione delle sue prestazioni presso l’[i]stituzione e su tutta la sua carriera

[25 punti]».

14

Per quanto riguarda le DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto adottate dalla Commissione (in prosieguo: le «DGE della Commissione»), il loro articolo 5, dal titolo: «Esame della candidatura da parte dei servizi della Commissione», prevede:

«(…)

2.   Tutti gli anni, ciascun servizio o direzione generale redige un elenco dei candidati sulla base dei criteri fissati ai paragrafi 4, 5, 6 e 7.

I candidati ammissibili sono classificati in tre gruppi di precedenza a seconda che l’interesse del servizio sia nella fattispecie considerato rilevante, esiguo o nullo. (…)

(…)

4.   Il rispetto dei seguenti criteri, relativi ai compiti del funzionario, è considerato tale da conferire alla sua domanda un grado di precedenza alla luce dell’interesse del servizio:

a)

Criteri connessi a provvedimenti di riorganizzazione:

i)

cessazione dei compiti del funzionario a seguito di provvedimenti di riorganizzazione in corso, qualora nessun nuovo compito adeguato all’interessato sia stato individuato o possa esserlo in un futuro ravvicinato;

ii)

applicazione di provvedimenti di riorganizzazione o di riassetto in corso riguardanti un candidato al quale sia difficile trovare una nuova assegnazione a causa della natura delle sue competenze;

iii)

provvedimenti recenti di riorganizzazione o di riassetto riguardanti un candidato e comportanti per esso un’assegnazione a nuovi compiti che non si siano rivelati adeguati alle sue competenze;

iv)

probabilità dell’applicazione di provvedimenti di riorganizzazione o di riassetto che debbano riguardare il candidato in un futuro ravvicinato, in particolare qualora i compiti dell’interessato possano essere progressivamente soppressi o sostanzialmente modificati o essere considerati non configuranti più un obiettivo prioritario per la sua direzione generale o il suo servizio e l’attribuzione di una nuova assegnazione rischi di rivelarsi difficile a causa della natura delle sue competenze;

v)

il candidato occupa un posto sensibile, e sarebbe obbligato ad assumere, entro i dodici mesi successivi, nuove mansioni per le quali nessun posto adeguato sia stato individuato né possa esserlo entro tale lasso di tempo.

b)

Criteri connessi alle competenze del candidato:

qualora le nuove esigenze del posto non corrispondano più alle capacità né alle competenze del candidato e l’attribuzione di una nuova assegnazione rischi di rivelarsi difficile.

(…)

6.   Stabilendo i gruppi di precedenza di cui al paragrafo 2 nonché l’ordine di precedenza di ciascuno di essi, il servizio può altresì prendere in considerazione (…) l’anzianità maturata dal candidato presso la Commissione e/o la sua partecipazione, con buoni risultati, al lavoro del servizio e/o della Commissione.

(…)».

15

Per quanto riguarda le DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto adottate dalla Corte di giustizia (in prosieguo: le «DGE della Corte di giustizia»), il loro articolo 5, secondo comma, dispone:

«Entro un termine di [quindici] giorni lavorativi dalla sua adizione, la commissione paritetica trasmette all’APN l’elenco, per ordine di precedenza, dei funzionari e degli agenti temporanei che, alla luce dell’interesse del servizio, essa considera in condizione di beneficiare del provvedimento. Tale elenco è stabilito tenendo conto in particolare dei criteri oggettivi seguenti:

la situazione professionale dell’interessato a seguito, tra l’altro, di provvedimenti di riorganizzazione del servizio

l’età

l’anzianità

(…)».

16

Per quanto riguarda le DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto adottate dalla Corte dei conti (in prosieguo: le «DGE della Corte dei conti»), il loro articolo 5 è così formulato:

«(…)

Entro un termine di [quindici] giorni lavorativi dalla sua adizione, la commissione paritetica trasmette all’APN l’elenco dei funzionari e degli agenti temporanei che, alla luce dell’interesse del servizio, essa considera in condizione di poter beneficiare del provvedimento. Tale elenco è redatto tenendo conto in particolare dei criteri obiettivi di seguito elencati in ordine di precedenza:

la situazione professionale dell’interessato a seguito, tra l’altro, di provvedimenti di riorganizzazione del servizio

il contributo dell’interessato al funzionamento dell’istituzione

l’età

l’anzianità di servizio presso le Comunità europee

la situazione personale o familiare dell’interessato.

(…)».

Fatti

17

La ricorrente è entrata in servizio presso il CESE il 1o marzo 1982 in qualità di agente temporaneo. Ella è stata quindi assunta come funzionario in prova il 1o giugno 1982, poi nominata in ruolo il 1o dicembre 1982.

18

Con comunicazione al personale del 18 marzo 2013 (in prosieguo: la «comunicazione del 18 marzo 2013»), pubblicata in francese e in inglese, i membri del personale del CESE sono stati invitati a manifestare il loro eventuale interesse per la possibilità di essere collocati a riposo in anticipo senza riduzione dei diritti a pensione presentando la loro candidatura entro e non oltre il 7 aprile 2013. La comunicazione di cui sopra menzionava il fatto che il numero dei beneficiari era stato fissato a due per l’esercizio 2013.

19

Otto funzionari del CESE, tra cui la ricorrente, hanno presentato la loro candidatura entro i termini.

20

Con decisione dell’11 luglio 2013, l’APN del CESE ha fissato l’elenco dei due beneficiari, per l’anno 2013, del provvedimento previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella fattispecie le sigg.re X e Y.

21

Con lettera del 14 agosto 2013, la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione dell’11 luglio 2013 dell’APN del CESE che ha fissato l’elenco dei due beneficiari per l’anno 2013 del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, in quanto essa non l’aveva inserita in detto elenco e aveva così respinto la sua candidatura presentata il 19 marzo 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

22

Con decisione dell’APN del CESE del 9 dicembre 2013, il reclamo è stato respinto (in prosieguo: la «decisione recante rigetto del reclamo»). A tale decisione erano allegati due prospetti su cui erano riportati, nel primo, il numero di punti attribuiti in base al paragrafo 6, lettere a), b) e c), delle DGE del CESE alle sigg.re X e Y e alla ricorrente nonché il numero totale di punti attribuiti, ossia, rispettivamente, 9,5 punti, 9,5 punti e 8,5 punti, e, nel secondo, la classifica dei candidati; emergeva da tale secondo prospetto che la ricorrente era collocata in terza posizione, dietro le sigg.re X e Y.

23

A seguito della sua domanda, la ricorrente è stata collocata a riposo dal 1o gennaio 2014; di conseguenza, i suoi diritti a pensione hanno subito una riduzione.

Conclusioni delle parti e procedimento

24

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

«[–] (…) annullare la decisione di rigetto del CESE con cui [le] è stata negata l’ammissione (…), per l’esercizio 2013, al beneficio dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (…), (…) decisione concretizzata da[lla decisione dell’11 luglio 2013 che ha fissato l’elenco delle due beneficiarie, per l’anno 2013, del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione e dalla decisione recante rigetto del reclamo] (…);

[–] (…) condannare [il CESE] alle spese».

25

Il CESE chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile, ma infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

26

Con lettera della cancelleria del 6 marzo 2015, il CESE è stato invitato a rispondere a misure di organizzazione del procedimento, invito a cui esso ha debitamente ottemperato.

27

Parimenti con lettere della cancelleria del 6 marzo 2015, il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti sono stati invitati a rispondere a mezzi istruttori, ed in particolare a produrre le DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto adottate dalle loro rispettive APN. Tali istituzioni hanno debitamente ottemperato a tale invito.

In diritto

Sull’oggetto del ricorso

28

Col suo primo capo della domanda, la ricorrente chiede, oltre all’annullamento della decisione impugnata, l’annullamento della decisione recante rigetto del reclamo.

29

Si deve ricordare che le domande di annullamento formalmente dirette contro il rigetto di un reclamo producono l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro cui è stato presentato il reclamo, qualora siano, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 15 settembre 2011, Munch/UAMI, F‑6/10, EU:F:2011:139, punto 25).

30

Nella fattispecie, il Tribunale constata che la decisione impugnata non contiene la motivazione per la quale la ricorrente non è stata ammessa al beneficio del provvedimento previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e che la ricorrente è solo indirettamente interessata dall’elenco dei funzionari ammessi al beneficio del menzionato provvedimento in quanto ella non vi figura. Orbene, la decisione recante rigetto del reclamo conferma la decisione impugnata e la integra fornendo la motivazione tanto della decisione di includere le sigg.re X e Y nell’elenco dei beneficiari quanto di quella di escluderne la ricorrente.

31

In un caso del genere, è appunto la legittimità dell’atto lesivo iniziale che viene esaminata prendendo in considerazione la motivazione che figura nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincida con quella di tale atto (sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 5859, e giurisprudenza citata).

32

Di conseguenza, la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e il ricorso dev’essere considerato diretto contro la decisione impugnata la cui motivazione è precisata dalla decisione recante rigetto del reclamo.

Nel merito

33

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo, dedotto in via principale, è relativo ad un errore di diritto nell’interpretazione del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE. Il secondo motivo, dedotto in subordine in caso di rigetto da parte del Tribunale del primo motivo, è fondato su un’eccezione di illegittimità del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE.

Sul primo motivo, dedotto in via principale, relativo ad un errore di diritto nell’interpretazione del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE

– Argomenti delle parti

34

In via principale, la ricorrente fa valere che la differenza tra il numero di punti attribuiti alle sigg.re X e Y e il numero di punti ad essa attribuiti è dovuta ad un errore di interpretazione da parte del CESE del paragrafo 6, lettera b), delle sue DGE. Infatti, per attribuire i punti in base al criterio della durata dell’attività lavorativa previsto da tale disposizione, il CESE avrebbe preso in considerazione tutta l’attività lavorativa delle sigg.re X e Y, sia quella svolta in seno alle istituzioni dell’Unione sia quella svolta all’esterno, mentre solo gli anni di servizio presso l’Unione avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Se il CESE avesse correttamente interpretato il paragrafo 6, lettera b), di cui sopra, la ricorrente sarebbe stata classificata al primo posto, in quanto ella aveva iniziato la sua carriera lavorativa in seno alle istituzioni dell’Unione parecchi anni prima delle sigg.re X e Y.

35

A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente espone svariati argomenti. In primo luogo, ella sostiene che i paragrafi 5 e 6 delle DGE del CESE vanno letti l’uno dopo l’altro e che essi riguardano entrambi necessariamente gli anni di servizio presso le istituzioni o gli organi dell’Unione.

36

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione caldeggiata dal CESE, secondo la quale le espressioni «durée de l’activité professionnelle» e «length of employment» utilizzate rispettivamente nelle versioni francese e inglese del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE si riferiscono all’intera attività lavorativa svolta dai candidati al collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione durante la loro vita, renderebbe praticamente impossibile utilizzare l’intera serie di punti prevista da tale disposizione, in quanto essa porterebbe quasi necessariamente a far sì che ogni candidato riceva il numero massimo di punti previsto per tale criterio.

37

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che l’espressione «length of employment», utilizzata nella versione inglese del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, mostra che solo il servizio reso in seno alle istituzioni dell’Unione dai candidati al beneficio del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione viene preso in considerazione. Inoltre, la versione inglese della comunicazione del 18 marzo 2013 utilizzerebbe l’espressione «length of service» laddove la versione francese utilizzerebbe quella di «durée de [l’]activité professionnelle», il che dimostrerebbe ancor di più che il CESE sarebbe tenuto a prendere in considerazione unicamente gli anni di lavoro compiuti in seno alle istituzioni dell’Unione.

38

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE caldeggiata dal CESE può condurre ad una situazione in cui gli anni di attività lavorativa compiuti al di fuori delle istituzioni dell’Unione sono presi in considerazione alla pari di quelli compiuti in seno a tali istituzioni, anche di durata settimanale limitata. Orbene, tale situazione potrebbe dar luogo ad una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto renderebbe possibile «il conseguimento di un vantaggio sotto forma di diritti a pensione supplementari per uno stesso periodo di attività lavorativa».

39

In quinto e ultimo luogo, la ricorrente ritiene che, alla luce della divergenza tra le due versioni linguistiche delle DGE del CESE, si debba interpretare il paragrafo 6, lettera b), di tali DGE in relazione all’economia complessiva e alla finalità della normativa di cui tale disposizione fa parte. Pertanto, non vi sarebbe alcun motivo per pensare che il CESE abbia inteso accordare lo stesso peso all’esperienza lavorativa acquisita al di fuori delle istituzioni dell’Unione e al servizio reso in seno a tali istituzioni. Al contrario, sembrerebbe più probabile che il CESE abbia inteso favorire i funzionari che hanno dedicato una maggior parte della loro vita lavorativa al suo servizio o al servizio delle istituzioni dell’Unione rispetto a quelli che hanno lavorato meno a lungo presso le istituzioni dell’Unione. Questo sarebbe del resto il criterio seguito dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Corte di giustizia.

40

Il CESE ribatte, in primo luogo, che di proposito i paragrafi 5 e 6 delle sue DGE sono formulate in maniera diversa. Così, il paragrafo 5 delle DGE del CESE richiederebbe che il candidato al provvedimento previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto abbia accumulato quindici «anni di servizio» in qualità di funzionario o agente dell’Unione, mentre il paragrafo 6, lettera b), di tali DGE utilizzarebbe deliberatamente l’espressione «attività lavorativa», espressione utilizzata a più riprese nello Statuto per far riferimento alle diverse attività lavorative svolte dal funzionario o dall’agente interessato al di fuori delle istituzioni dell’Unione.

41

In secondo luogo, il CESE ritiene che i paragrafi 5 e 6 delle DGE del CESE abbiano una portata distinta. Così, il paragrafo 5 delle DGE del CESE avrebbe lo scopo di definire i criteri di ammissibilità che i candidati al collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione devono soddisfare, mentre il paragrafo 6 di tali DGE sarebbe diretto a fissare i criteri di selezione che consentirebbero di operare una scelta tra le candidature ammesse.

42

In terzo luogo, il CESE fa valere che la tesi della ricorrente conduce ad una violazione del principio di parità di trattamento, poiché essa finisce per favorire i funzionari e gli agenti cittadini degli Stati membri fondatori o dei paesi che hanno aderito molto presto all’Unione.

43

In quarto luogo, il CESE ritiene che la nota a piè di pagina n. 4 del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE (v. punto 7 della presente sentenza) dimostri che, per applicare tale disposizione, è possibile prendere in considerazione tutte le attività lavorative svolte dal candidato, ivi comprese quelle svolte al di fuori delle istituzioni dell’Unione. Infatti, nei limiti in cui tale nota fa riferimento ai «[p]eriodi di attività lavorativa effettivi e debitamente provati», essa non può che riguardare l’esperienza lavorativa acquisita al di fuori delle istituzioni dell’Unione, dato che la carriera lavorativa di un funzionario in seno all’Unione non ha bisogno di essere provata all’istituzione, essendo quest’ultima in possesso di tutte le prove necessarie relative a tale carriera.

44

In quinto luogo, il CESE sottolinea che tanto l’espressione «durée de l’activité professionnelle» del testo francese quanto l’espressione «[l]ength of employment» della versione inglese corrispondente che figurano al paragrafo 6, lettera b), delle sue DGE corroborano la sua tesi secondo la quale può essere presa in considerazione l’intera esperienza lavorativa del candidato, ivi comprese le attività lavorative svolte al di fuori delle istituzioni dell’Unione. Quanto alla versione inglese della comunicazione del 18 marzo 2013, l’espressione «length of service» sarebbe stata utilizzata a seguito di un errore materiale laddove la versione francese utilizzerebbe quella di «durée de [l’]activité professionnelle». In ogni caso, un siffatto errore materiale contenuto in una comunicazione al personale non può creare diritti di sorta, dato che il solo testo valido è quello del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, tanto in francese quanto in inglese.

45

In sesto luogo, il CESE contesta che la sua interpretazione del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE possa comportare una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto il provvedimento di cui trattasi non consentirebbe di accordare diritti a pensione supplementari ad un funzionario che abbia un passato lavorativo al di fuori delle istituzioni dell’Unione, ma consentirebbe unicamente a quest’ultimo di andare in pensione anticipatamente senza che i suoi diritti a pensione siano ridotti.

46

In settimo e ultimo luogo, il CESE, facendo riferimento alla giurisprudenza costante della Corte su tale questione, ritiene che le versioni francese e inglese delle DGE del CESE non siano divergenti e che, in ogni caso, l’economia complessiva e la finalità delle DGE del CESE dimostrino appunto che la sua interpretazione del loro paragrafo 6, lettera b), è corretta.

– Giudizio del Tribunale

47

Dai due prospetti allegati alla decisione recante rigetto del reclamo risulta che la sigg.re X e Y sono state entrambe classificate alla pari in prima posizione, ciascuna con una media di valutazione di 4,30 punti e un totale di 9,5 punti così suddiviso: 2,5 punti per aver compiuto l’età di 59 anni al 31 dicembre 2013, 4 punti per la durata della loro attività lavorativa, di 33 e 26 anni rispettivamente, e 3 punti per i loro rapporti informativi. La ricorrente è stata collocata immediatamente dopo le sigg.re X e Y, in terza posizione, con una media di valutazione di 4,50 e un totale di 8,5 punti, ossia 1,5 punti per aver compiuto l’età di 57 anni al 31 dicembre 2013, 4 punti per la durata della sua attività lavorativa di 31 anni e 3 punti per i suoi rapporti informativi.

48

Risulta altresì dagli atti che le sigg.re X e Y hanno iniziato entrambe la loro carriera lavorativa in seno alle istituzioni dell’Unione nel 1991. Avendo chiesto il collocamento a riposo nel 2013, esse hanno quindi lavorato presso le istituzioni dell’Unione, in ogni caso, rispettivamente per 22 anni e poco meno di 23. Per quanto riguarda la ricorrente, è pacifico che ella ha lavorato per 31 anni presso il CESE.

49

Per determinare i punti da attribuire al criterio relativo alla durata dell’attività lavorativa delle sigg.re X e Y, rispettivamente di 33 anni e di 26 anni, il CESE ha pertanto aggiunto i loro anni di attività lavorativa al di fuori delle istituzioni dell’Unione ai loro anni di servizio in seno a queste ultime, nella fattispecie un po’ meno di 23 anni e comunque più di 22 anni. Orbene, se il CESE avesse unicamente preso in considerazione i loro anni di servizio presso l’Unione, le sigg.re X e Y avrebbero ottenuto ciascuna solo 2 punti per tale criterio, il che avrebbe ridotto il loro punteggio totale a 7,5 punti e avrebbe portato a classificare la ricorrente al primo posto.

50

Di conseguenza, la questione posta è quella di stabilire se, per calcolare la durata dell’attività lavorativa dei candidati, quale prevista dal paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, il CESE potesse prendere in considerazione tutte le esperienze lavorative dei candidati, compiute sia all’interno sia all’esterno delle istituzioni dell’Unione, oppure se esso dovesse tener conto esclusivamente degli anni di servizio maturati presso l’Unione.

51

A questo proposito, il Tribunale constata, da una parte, che, in effetti, la versione francese della comunicazione del 18 marzo 2013 utilizza l’espressione «durée de [l’]activité professionnelle» laddove la versione inglese utilizza quella di «length of service», ossia la durata degli anni di servizio. Orbene, tale divergenza linguistica non può creare un qualunque diritto a favore della ricorrente, in quanto la comunicazione del 18 marzo 2013 è un provvedimento di esecuzione delle DGE del CESE e di conseguenza una disposizione di rango inferiore rispetto a queste ultime. Dall’altra parte, il Tribunale osserva che le espressioni «durée de l’activité professionnelle» e «length of employement», contenute nelle versioni francese e inglese del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, non sono divergenti, ma che la loro formulazione non consente di dare una soluzione chiara alla questione di cui al punto precedente. Si impone pertanto un’interpretazione teleologica e contestuale del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE.

52

Una siffatta interpretazione del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE presuppone che essa sia compatibile con le norme di rango superiore e, in primis, con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (v., in questo senso, sentenza del 12 settembre 2006, De Soeten/Consiglio, F‑86/05, EU:F:2006:87, punto 42, e giurisprudenza citata), il che porta in primo luogo il Tribunale ad esaminare la ratio legis di quest’ultima disposizione.

53

Su questo punto, il Tribunale rileva che due documenti redatti nell’ambito dei lavori preparatori dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, prodotti dal Consiglio in risposta ai mezzi istruttori, contengono indicazioni sulla finalità di tale disposizione. Così, secondo la nota n. 9522/03 della presidenza del Consiglio, del 19 maggio 2003, contenente la proposta della presidenza del Consiglio in ordine alla revisione dello Statuto inviata al Consiglio, la disposizione in questione «mira a facilitare la gestione del personale, in particolare in seno alle piccole istituzioni». Ai sensi della nota n. 12957/03 della presidenza del Consiglio, del 26 settembre 2003, riguardante l’approvazione dei risultati della commissione di concertazione nell’ambito della revisione dello Statuto, inviata al comitato dei rappresentanti permanenti, detta disposizione è destinata ad «assicurare alle istituzioni una adeguata flessibilità, in particolare in connessione con l’iter di ampliamento [dell’Unione]». Il Tribunale rileva che, successivamente, è stato adottato il considerando 33 del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 124, pag. 1), ai sensi del quale «[l]a norma [relativa al pensionamento anticipato] è intesa a facilitare la gestione del personale, in particolare nelle istituzioni più piccole».

54

A parere del Tribunale la ratio legis dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto consiste nel facilitare, attraverso la concessione del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, la gestione delle risorse umane in seno alle istituzioni dell’Unione. Tale disposizione non mira quindi a favorire i funzionari o gli agenti che, alla fine della loro carriera lavorativa, comprovino un numero più elevato di anni di servizio presso le istituzioni dell’Unione rispetto a quelli che comprovino un numero meno elevato di anni di servizio presso le istituzioni dell’Unione in quanto la loro carriera si sia svolta in maggior misura rispetto ai primi al di fuori di tali istituzioni.

55

In secondo luogo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il beneficio del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione può essere attribuito solo «[n]ell’interesse del servizio». A questo proposito, è stato dichiarato che la valutazione dell’interesse del servizio deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e di procedure trasparenti fissati mediante DGE e che il legislatore ha inteso delimitare il potere discrezionale dell’amministrazione quanto all’interesse del servizio. È stato altresì dichiarato che la portata del vantaggio statutario e le garanzie con cui il legislatore ha accompagnato la sua concessione giustificano l’esercizio da parte del giudice dell’Unione di un sindacato puntuale, sulla base dei criteri definiti dalle istituzioni stesse, della valutazione dell’interesse del servizio da parte dell’APN (sentenza del 12 settembre 2006, De Soeten/Consiglio, F‑86/05, EU:F:2006:87, punto 48). Ciascuna istituzione dell’Unione adotta mediante DGE la sua definizione dell’interesse del servizio che giustifica la concessione del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione.

56

Risulta altresì dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che il legislatore ha inteso lasciare all’APN di ciascuna delle istituzioni dell’Unione un potere discrezionale quanto ai criteri da utilizzare per selezionare i funzionari e gli agenti ai quali accordare il beneficio del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, purché tali criteri siano oggettivi e fissati in anticipo. La suddetta disposizione non richiede quindi che tutte le istituzioni dell’Unione adottino criteri comuni per scegliere i candidati. Come fa giustamente valere il CESE, se questa fosse stata la volontà del legislatore, esso avrebbe potuto imporre alle istituzioni di fissarli di comune accordo o avrebbe potuto sancirli direttamente nello Statuto, il che non è avvenuto. Dato che non esiste neppure un principio generale di diritto che abbia obbligato tutte le istituzioni dell’Unione ad adottare gli stessi criteri nell’adozione delle loro DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, si deve concludere che le istituzioni dell’Unione, nelle loro rispettive DGE, potevano liberamente definire ciascuna l’interesse del servizio che giustifica la concessione del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione e fissare i criteri oggettivi da ciascuna di esse ritenuti opportuni al fine di scegliere tra le candidature a tale provvedimento.

57

Di conseguenza, poiché detto articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non obbliga le istituzioni a considerare l’anzianità di servizio in seno alle istituzioni dell’Unione come un criterio oggettivo che consenta di scegliere tra i candidati al collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, ma poiché non vieta neppure che le istituzioni si fondino su tale criterio per scegliere i candidati, non è escluso che un’istituzione scelga di utilizzare il proprio margine di discrezionalità prevedendo, nelle sue DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, fra gli altri criteri, quello dell’anzianità di servizio in seno all’Unione. Una scelta del genere equivale allora a dare la precedenza ai funzionari che hanno trascorso un numero maggiore di anni al servizio delle istituzioni dell’Unione, garantendo loro una migliore posizione nella graduatoria dei candidati al beneficio del provvedimento previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rispetto ai loro colleghi il cui percorso lavorativo si sia svolto in minor misura all’interno delle istituzioni dell’Unione.

58

Questa è del resto, come risulta dai punti da 9 a 16 della presente sentenza, la scelta operata dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti. Infatti, per quanto riguarda il Parlamento e la Commissione, l’articolo 5, paragrafo 5, delle DGE del Parlamento e l’articolo 5, paragrafo 6, delle DGE della Commissione dispongono entrambi che l’anzianità di servizio maturata presso l’istituzione interessata costituisce uno dei criteri da prendere in considerazione per selezionare i candidati. Quanto al Consiglio e alla Corte dei conti, dal paragrafo 3 della comunicazione al personale n. 105/04 del Consiglio e dall’articolo 5 delle DGE della Corte dei conti risulta che viene dato peso all’anzianità di servizio presso qualsiasi istituzione dell’Unione. Relativamente alla Corte di giustizia, l’articolo 5 delle DGE della Corte di giustizia dispone che l’«anzianità» costituisce uno dei criteri oggettivi. Interpellata al riguardo dal Tribunale nell’ambito dei mezzi istruttori, la Corte di giustizia ha precisato che tale termine includeva non soltanto i periodi di servizio trascorsi da un funzionario alle dipendenze della Corte di giustizia, ma anche quelli maturati alle dipendenze di altre istituzioni dell’Unione.

59

Poiché la scelta operata dalle istituzioni citate al punto precedente non vincola in alcun modo il CESE, quest’ultimo poteva legittimamente far uso del suo potere discrezionale introducendo nelle sue DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, quale criterio oggettivo per selezionare i candidati, quello della durata dell’intera attività lavorativa degli interessati, senza limitarla alla sola attività lavorativa svolta in seno alle istituzioni dell’Unione.

60

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere in senso affermativo la questione se, per calcolare la durata dell’attività professionale, quale prevista dal paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, il CESE potesse prendere in considerazione tutte le esperienze lavorative dei candidati, compiute sia all’interno sia all’esterno delle istituzioni dell’Unione.

61

Occorre ancora aggiungere che tale conclusione non può essere infirmata dall’argomento della ricorrente secondo il quale una siffatta interpretazione del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE potrebbe comportare una violazione del principio di parità di trattamento in quanto i candidati prescelti la cui attività lavorativa sia stata svolta anche all’esterno delle istituzioni dell’Unione si vedrebbero concedere «diritti a pensione supplementari per uno stesso periodo lavorativo».

62

Infatti, poiché i diritti a pensione sono calcolati sulla base degli anni di servizio prestato presso le istituzioni dell’Unione e, se del caso, sulla base dei diritti a pensione nazionali trasferiti, il fatto di concedere il collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione ad un funzionario che possa far valere un’attività lavorativa svolta al di fuori delle istituzioni dell’Unione non gli attribuirà diritti a pensione supplementari rispetto alla situazione di un funzionario, anch’egli beneficiario del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, che abbia maturato tutta la sua esperienza lavorativa in seno alle istituzioni dell’Unione.

63

Alla luce di tutto quanto precede, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato. Occorre successivamente statuire sul motivo dedotto in subordine dalla ricorrente.

Sul secondo motivo, dedotto in subordine, relativo all’eccezione di illegittimità del paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE

– Argomenti delle parti

64

In subordine, la ricorrente fa valere che il paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, è illegittimo in quanto tale disposizione va interpretata nel senso che si estende anche al lavoro effettuato al di fuori delle istituzioni dell’Unione. Infatti, se è vero che le istituzioni dispongono di un certo margine discrezionale quanto ai criteri oggettivi da esse adottati in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, bisogna però che tali criteri siano effettivamente in funzione dell’interesse del servizio. Poiché solo il servizio reso in seno alle istituzioni dell’Unione, ad esclusione del lavoro prestato al di fuori di queste ultime, sarebbe effettivamente in funzione dell’interesse del servizio, il paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE violerebbe l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

65

All’udienza, la ricorrente ha sostenuto al riguardo che il CESE era tenuto ad adottare criteri oggettivi rispetto all’interesse del servizio particolare di fronte al quale si trovava e che il giudice dell’Unione doveva poter esercitare un sindacato di legittimità su tale interesse del servizio. Ella ha sottolineato che il giudice dell’Unione doveva conoscere tale interesse del servizio e verificare se i criteri oggettivi fissati dal CESE permettessero di conseguire quest’ultimo. Orbene, nel caso di specie, le DGE del CESE non conterrebbero alcun elemento che consenta di valutare l’interesse del servizio perseguito dal CESE quando esso applica il criterio previsto dal paragrafo 6, lettera b), delle sue DGE, relativo alla durata dell’attività lavorativa.

66

Il CESE ribatte che esso dispone di un ampio potere discrezionale quando adotta provvedimenti nell’interesse del servizio e che il giudice dell’Unione, nel suo sindacato sul rispetto del principio di non discriminazione, deve limitarsi a verificare che esso non abbia proceduto ad una differenziazione arbitraria o manifestamente contraria all’interesse del servizio. Il CESE prosegue affermando che i criteri oggettivi contenuti nel paragrafo 6 delle sue DGE non sono né arbitrari né contrari all’interesse del servizio.

– Giudizio del Tribunale

67

Come si è rilevato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, il beneficio del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto può essere accordato ove lo giustifichi l’interesse del servizio, interesse che è liberamente definito da ciascuna istituzione dell’Unione nelle sue DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Inoltre, per selezionare i candidati, l’APN deve stabilire e applicare criteri oggettivi e procedure trasparenti, anch’essi fissati nelle DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto adottate dall’istituzione.

68

Al riguardo, il Tribunale constata che le DGE del Parlamento, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti contengono effettivamente una definizione dell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Così, per quanto riguarda il Parlamento, l’articolo 5, paragrafo 4, delle DGE del Parlamento fa riferimento ai provvedimenti di riorganizzazione decisi dal Parlamento e in particolare alla cessazione dei compiti di un funzionario a seguito di provvedimenti di riorganizzazione in corso, qualora nessun nuovo compito adeguato a quest’ultimo sia stato individuato o possa esserlo in un futuro ravvicinato. Allo stesso modo, per quanto riguarda il Consiglio, l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE del Consiglio dispone che la nozione di interesse del servizio si valuta alla luce delle circostanze e di vari fattori, tra i quali le esigenze di riassetto strutturale di taluni servizi e le esigenze di rinnovamento o di riorientamento delle competenze richieste in seno al segretariato generale del Consiglio in relazione ai nuovi compiti ad esso assegnati nonché agli obblighi connessi all’ampliamento dell’Unione. Per quanto riguarda la Commissione, l’articolo 5, paragrafo 4, delle DGE della Commissione fissa criteri connessi a provvedimenti di riorganizzazione al fine di valutare l’interesse del servizio, come provvedimenti di riorganizzazione o di riassetto in corso. Relativamente alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, l’articolo 5 delle DGE della Corte di giustizia e l’articolo 5 delle DGE della Corte dei conti identificano l’interesse del servizio come la riorganizzazione di quest’ultimo.

69

Il Tribunale constata poi che le DGE delle cinque istituzioni menzionate al punto precedente procedono alla fissazione dei criteri oggettivi che consentono di concedere il vantaggio a taluni candidati anziché ad altri, come la loro età, la durata della loro esperienza lavorativa o, ancora, la loro situazione personale e familiare, nonché la procedura da seguire da parte dei candidati e da parte dell’istituzione.

70

Per contro, quanto alle DGE del CESE, il loro paragrafo 6 dispone che, «[a]l fine di individuare le domande meglio rispondenti all’interesse del servizio, e al fine di garantire una trasparenza completa nella redazione dell’elenco d[ei] funzionari che possono beneficiare del provvedimento, viene introdotto [un] sistema di attribuzioni di punti». Ai sensi del paragrafo 6 delle DGE del CESE, tale sistema di attribuzione di punti tiene conto dell’età dell’interessato [paragrafo 6, lettera a), delle DGE del CESE], della durata della sua attività lavorativa [paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE], la quale dev’essere intesa, come è stato testè dichiarato al punto 60 della presente sentenza, come estesa a tutta l’esperienza lavorativa dell’interessato, e della media aritmetica dei punteggi dei rapporti informativi degli ultimi cinque anni [paragrafo 6, lettera c), delle DGE del CESE].

71

Risulta così dalla formulazione letterale del paragrafo 6 delle DGE del CESE che il CESE si è limitato a stabilire, da una parte, criteri connessi all’età, alla durata dell’esperienza lavorativa e ai meriti di cui i candidati hanno dato prova nel corso dei loro ultimi anni di servizio in seno al CESE o alle istituzioni, criteri destinati puramente e semplicemente a scegliere i candidati, e, dall’altra, la procedura da seguire sia da questi ultimi per presentare le loro domande sia dall’APN per adottare la sua decisione, mentre esso ha omesso di individuare l’interesse del servizio che giustifica la concessione del provvedimento previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

72

L’esame testé operato della formulazione letterale del paragrafo 6 delle DGE del CESE dimostra che il CESE ha ritenuto conforme all’interesse del servizio di tale organo facilitare il collocamento a riposo anticipato dei suoi funzionari più anziani, che hanno lavorato per il maggior numero di anni nel corso della loro carriera e che dispongono del punteggio più elevato nei loro ultimi rapporti informativi. Orbene, tali criteri non rispondono, da soli, alla ratio legis dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la quale, come ricordato al punto 54 della presente sentenza, consiste nel facilitare la gestione delle risorse umane da parte delle istituzioni.

73

Interpellato al riguardo all’udienza, il CESE ha confermato che le DGE del CESE non individuano l’interesse del servizio quale considerato all’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Secondo le sue dichiarazioni, il CESE esamina innanzitutto se esista un «interesse generale di tutto il servizio» a che l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto sia applicato e, in caso affermativo, esso avvia la procedura di invito a presentare candidature per tutto il personale del CESE. Tutti i candidati ammissibili che soddisfano i tre criteri stabiliti al paragrafo 6 delle DGE del CESE, relativi all’età, alla durata dell’attività lavorativa e ai meriti nel servizio, sono iscritti su un elenco secondo l’ordine decrescente del numero di punti ottenuti. Tale elenco è pubblicato e comunicato ai candidati. Successivamente, i candidati possono decidere di rinunciare o meno al beneficio del collocamento a riposo anticipato.

74

Il Tribunale deve dunque constatare che il CESE ha omesso di definire nelle sue DGE dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto l’interesse del servizio che giustifica la concessione del beneficio del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione e che, nella pratica, il CESE ha equiparato l’interesse del servizio al collocamento a riposo anticipato dei suoi funzionari più anziani, che hanno lavorato per il maggior numero di anni nel corso della loro carriera e che dispongono del numero più elevato di punti nei loro ultimi rapporti informativi.

75

Tuttavia, il criterio relativo alla durata dell’attività lavorativa – sia essa stata acquisita in seno alle istituzioni dell’Unione o al di fuori di queste ultime – previsto al paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, non consente, né da solo né congiuntamente ai criteri relativi all’età e ai meriti, contenuti rispettivamente al paragrafo 6, lettere a) e c), di dette DGE, di definire l’interesse del servizio che giustifica la concessione del prepensionamento senza riduzione dei diritti a pensione.

76

Ne consegue che il paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE, né letto da solo né in combinato disposto con lo stesso paragrafo 6, lettere a) e c), non consentiva al CESE di valutare l’interesse del servizio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, alla luce del quale esso era tenuto ad esaminare le domande, come quella della ricorrente, di beneficiare di quest’ultima disposizione.

77

Di conseguenza, e dopo aver sentito all’udienza le parti esprimersi sulla questione se la maniera in cui l’interesse del servizio era stato preso in considerazione da parte del CESE nelle sue DGE potesse giustificare l’annullamento della decisione impugnata, si deve dar seguito all’eccezione di illegittimità sollevata, dichiarare che il paragrafo 6, lettera b), delle DGE del CESE è inapplicabile al caso si specie e accogliere il secondo motivo.

78

Dato che la decisione impugnata è fondata su una disposizione illegittima, tale decisione è illegittima e deve pertanto essere annullata.

Sulle spese

79

Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

80

Risulta dalla motivazione formulata nella presente sentenza che il CESE è soccombente. Inoltre, la ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che il CESE fosse condannato alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il CESE dovrà sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione del Comitato economico e sociale europeo, dell’11 luglio 2013, che fissa l’elenco dei beneficiari, per l’anno 2013, del provvedimento previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata nella misura in cui nega alla sig.ra Barnett l’ammissione al beneficio di detto provvedimento.

 

2)

Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Barnett.

 

Bradley

Kreppel

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 settembre 2015.

Il cancelliere

W. Hakenberg

Il presidente

K. Bradley


( * )   Lingua processuale: il francese.

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