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Document 62014FB0073
Case F-73/14: Order of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 28 September 2015 — Kriscak v Europol (Civil Service — Europol staff — Europol Convention — Staff Regulations of Europol — Annex 1 to the Staff Regulations of Europol — List of the posts given in bold characters which may be occupied only by a person recruited from a competent authority within the meaning of Article 2(4) of the Europol Convention — Restricted posts — Europol Decision — Posts which may be occupied only by a person recruited from a competent authority within the meaning of Article 3 of the Europol Decision — Application of the CEOS to Europol staff — Non-renewal of a fixed-term temporary contract — Refusal to grant a temporary contract of undetermined duration — Action for annulment — Action for compensation)
Causa F-73/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 settembre 2015 — Kriscak/Europol (Funzione pubblica — Personale dell’ Europol — Convenzione Europol — Statuto del personale dell’Europol — Allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol — Elenco dei posti indicati in grassetto che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso servizi competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol — Posti ad accesso limitato — Decisione Europol — Posti che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso autorità competenti ai sensi dell’articolo 3 della decisione Europol — Applicazione del RAA agli agenti dell’Europol — Non rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato — Diniego di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
Causa F-73/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 settembre 2015 — Kriscak/Europol (Funzione pubblica — Personale dell’ Europol — Convenzione Europol — Statuto del personale dell’Europol — Allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol — Elenco dei posti indicati in grassetto che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso servizi competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol — Posti ad accesso limitato — Decisione Europol — Posti che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso autorità competenti ai sensi dell’articolo 3 della decisione Europol — Applicazione del RAA agli agenti dell’Europol — Non rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato — Diniego di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
GU C 371 del 9.11.2015, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/46 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 settembre 2015 — Kriscak/Europol
(Causa F-73/14) (1)
((Funzione pubblica - Personale dell’ Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale dell’Europol - Allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol - Elenco dei posti indicati in grassetto che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso servizi competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol - Posti ad accesso limitato - Decisione Europol - Posti che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso autorità competenti ai sensi dell’articolo 3 della decisione Europol - Applicazione del RAA agli agenti dell’Europol - Non rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato - Diniego di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni))
(2015/C 371/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christiana Kriscak (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia Europol (rappresentanti: D. Neumann, J. Arnould e C. Falmagne, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di risarcire i danni materiali e morali che quest’ultima afferma di aver subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. |
2) |
L’Ufficio europeo di polizia sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Kriscak. |
3) |
La sig.ra Kriscak sopporterà due terzi delle proprie spese. |
(1) JO C 380 del 27/10/2014, pag. 27.