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Document 62014FB0073

    Causa F-73/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 settembre 2015 — Kriscak/Europol (Funzione pubblica — Personale dell’ Europol — Convenzione Europol — Statuto del personale dell’Europol — Allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol — Elenco dei posti indicati in grassetto che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso servizi competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol — Posti ad accesso limitato — Decisione Europol — Posti che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso autorità competenti ai sensi dell’articolo 3 della decisione Europol — Applicazione del RAA agli agenti dell’Europol — Non rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato — Diniego di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

    GU C 371 del 9.11.2015, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 371/46


    Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 settembre 2015 — Kriscak/Europol

    (Causa F-73/14) (1)

    ((Funzione pubblica - Personale dell’ Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale dell’Europol - Allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol - Elenco dei posti indicati in grassetto che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso servizi competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol - Posti ad accesso limitato - Decisione Europol - Posti che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso autorità competenti ai sensi dell’articolo 3 della decisione Europol - Applicazione del RAA agli agenti dell’Europol - Non rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato - Diniego di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni))

    (2015/C 371/48)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Christiana Kriscak (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

    Convenuto: Ufficio europeo di polizia Europol (rappresentanti: D. Neumann, J. Arnould e C. Falmagne, agenti)

    Oggetto

    La domanda di annullare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di risarcire i danni materiali e morali che quest’ultima afferma di aver subito.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

    2)

    L’Ufficio europeo di polizia sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Kriscak.

    3)

    La sig.ra Kriscak sopporterà due terzi delle proprie spese.


    (1)  JO C 380 del 27/10/2014, pag. 27.


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