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Document 62014FA0053

    Causa F-53/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 luglio 2015 — WR (*)/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto — Persona equiparata a un figlio a carico — Persona nei cui confronti il funzionario è tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli impone oneri gravosi — Presupposti per la concessione — Revoca del beneficio dell’assegno — Ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto)

    GU C 270 del 17.8.2015, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20150731051616822015/C 270/58532014TFPC27020150817IT01ITINFO_JUDICIAL20150707434422

    Causa F-53/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 luglio 2015 —  ( *1 )/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto — Persona equiparata a un figlio a carico — Persona nei cui confronti il funzionario è tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli impone oneri gravosi — Presupposti per la concessione — Revoca del beneficio dell’assegno — Ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto)


    ( *1 ) Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

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    C2702015IT4320120150707IT0058432442

    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 luglio 2015 —  ( *1 )/Commissione

    (Causa F-53/14) ( 1 )

    «(Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto — Persona equiparata a un figlio a carico — Persona nei cui confronti il funzionario è tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli impone oneri gravosi — Presupposti per la concessione — Revoca del beneficio dell’assegno — Ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto)»

    2015/C 270/58Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente:  ( *1 ) (rappresentante: V. Simeons, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

    Oggetto

    La domanda di annullare, da un lato, le decisioni con cui è revocato il beneficio dell’assegno per persona a carico concesso alla ricorrente per sua madre ed è revocata la copertura fornita dal regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni europee (RCAM) e, dall’altra, le decisioni di ripetizione dell’indebito.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

     ( *1 ) sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


    ( *1 ) Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

    ( 1 ) GU C 421 del 24/11/2014, pag. 58.

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