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Documento 62014CP0417

    Presa di posizione dell’avvocato generale M. Wathelet, presentata il 3 marzo 2015.
    Livio Missir Mamachi di Lusignano contro Commissione europea.
    Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) – Funzione pubblica – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari – Funzionario deceduto – Danno morale subito dal funzionario prima del suo decesso – Danni materiali e morali subiti dai familiari del funzionario – Competenza – Tribunale – Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea – Pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione.
    Causa C-417/14 RX-II.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:593

    PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE

    MELCHIOR WATHELET

    presentata il 3 marzo 2015 ( 1 )

    Causa C‑417/14 RX‑II

    Livio Missir Mamachi di Lusignano

    contro

    Commissione europea

    «Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) — Funzione pubblica — Responsabilità extracontrattuale — Danno subito dal funzionario prima del suo decesso — Danno personale dei familiari del funzionario deceduto — Competenza — Tribunale — Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea — Architettura giurisdizionale dell’Unione europea»

    1. 

    Su proposta del primo avvocato generale, la sezione del riesame della Corte ha deciso, sulla base dell’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, di procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) ( 2 ).

    2. 

    Nella predetta decisione, la Corte ha affermato, al punto 2 del dispositivo:

    «Il riesame verterà sulla questione se detta sentenza del Tribunale comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il Tribunale dell’Unione europea, in quanto giudice dell’impugnazione, ha dichiarato di essere competente a statuire, in qualità di giudice di primo grado, su un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione [europea]

    fondato su un inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari,

    proposto da terzi nella loro qualità di aventi causa di un funzionario deceduto nonché nella loro qualità di familiari di un siffatto funzionario e

    diretto al risarcimento del danno sofferto dallo stesso funzionario deceduto nonché dei danni materiali e morali subiti da tali terzi».

    I – Contesto normativo

    A – Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    3.

    Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, «[i]l Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 e di quelli che lo statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea] riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto [della Corte di giustizia] può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi».

    4.

    Tra i vari articoli enunciati nell’articolo 256 TFUE, l’articolo 268 TFUE prevede la competenza della Corte di giustizia a «conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 340, secondo e terzo comma, [TFUE]» e l’articolo 270 TFUE prevede la competenza di quest’ultima «a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell’Unione [europea] e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione» (nel prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»).

    B – Lo Statuto della Corte di giustizia

    5.

    Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea «e' competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270 [TFUE], comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza e' attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea».

    6.

    Gli eventuali conflitti di competenza che potrebbero sorgere tra le diverse giurisdizioni della Corte di giustizia in materia di funzione pubblica sono disciplinati dall’articolo 8 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia:

    «1.   Se un’istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un’istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.

    2.   Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l’organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

    3.   Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.

    Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause».

    C – Lo Statuto dei funzionari

    7.

    L’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dispone quanto segue:

    «1.   (...) il funzionario e' coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli e' tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

    I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

    2.   Le prestazioni garantite sono le seguenti:

    a)

    in caso di decesso:

    Versamento alle persone sotto indicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all’interessato nei dodici mesi precedenti l’infortunio:

    al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario; l’ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25% del capitale;

    in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

    in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

    in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all’istituzione;

    (…)».

    8.

    Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, «[l]a Corte di giustizia dell’Unione europea e' competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».

    II – I fatti oggetto della causa sottoposta a riesame

    9.

    Il 18 settembre 2008, il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, funzionario dell’Unione europea, è deceduto in circostanze tragiche mentre era assegnato alla delegazione della Commissione europea a Rabat (Marocco).

    10.

    A seguito di tale assassinio, suo padre, il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, ha proposto in nome proprio e in qualità di rappresentante legale degli eredi di suo figlio, un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica inteso ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione, del 3 febbraio 2009, mediante la quale quest’ultima aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’assassinio di suo figlio e, dall’altra parte, la condanna della Commissione a versare a lui e ai figli di suo figlio, diversi importi a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da tale assassinio ( 3 ).

    11.

    Tale ricorso si fonda sull’inadempimento della Commissione al suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari e mira tanto al risarcimento del danno morale subito dallo stesso funzionario, che il ricorrente chiede in nome dei figli del funzionario deceduto nella loro qualità di aventi causa, quanto al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto nella loro qualità di membri della famiglia di quest’ultimo.

    12.

    Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto, il Tribunale ha considerato che essa rientrasse nella sua competenza. Esso ha concluso che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto constatare di non essere competente a conoscere di tale domanda. Avrebbe pertanto dovuto rinviarla allo stesso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

    13.

    Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni subiti dal funzionario prima del suo decesso, il Tribunale ha ritenuto che il Tribunale della funzione pubblica, sebbene competente a conoscere di tale domanda, l’avesse erroneamente respinta in quanto irricevibile alla luce della regola di «concordanza» tra la domanda e il reclamo amministrativo. Posto che la controversia, rispetto a tale domanda, non era matura per la decisione, il Tribunale ha ritenuto che il Tribunale della funzione pubblica, al quale dovrebbe essere rinviato tale aspetto del ricorso, dovesse necessariamente constatare che il Tribunale ed esso stesso erano stati investiti di cause aventi il medesimo oggetto.

    14.

    Invero, i genitori del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, i suoi figli nonché suo fratello e sua sorella, a seguito della presentazione dell’impugnazione che ha dato origine alla sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la condanna della Commissione al risarcimento dei danni non patrimoniali che essi ritengono di aver subito a causa dell’assassinio del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano ( 4 ).

    15.

    Secondo il Tribunale, il Tribunale della funzione pubblica dovrebbe, pertanto, declinare la propria competenza affinché il Tribunale possa statuire su tali cause ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

    16.

    In tali circostanze, ritenendosi competente a statuire su tutte le domande, il Tribunale ha deciso di rinviare a se stesso l’intera causa, in qualità di giudice di primo grado.

    III – Analisi

    17.

    Conformemente al quadro stabilito dalla sezione del riesame nella sua decisione di apertura del procedimento, la mia analisi verterà, in sostanza, sulla questione se, avendo considerato di essere competente a statuire, in qualità di giudice di primo grado, su un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione fondato sull’inadempimento di un’istituzione al proprio obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari, proposto da terzi nella loro qualità di aventi causa di un funzionario deceduto nonché nella loro qualità di membri della famiglia di tale funzionario e che mira al risarcimento del danno morale subito dallo stesso funzionario deceduto e dei danni materiali e morali che i ricorrenti hanno subito a titolo personale, il Tribunale abbia pregiudicato l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

    18.

    Conformemente al procedimento di riesame, occorre in primo luogo valutare se la sentenza del Tribunale sia viziata da errore di diritto ( 5 ). Solo qualora ciò fosse accertato, si dovrà, in secondo luogo, affrontare la questione se l’errata interpretazione del Tribunale pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione ( 6 ).

    A – Sull’eventuale errore di diritto del Tribunale

    1. Osservazioni preliminari

    19.

    In via preliminare, occorre, da una parte, individuare i diversi tipi di danno di cui è chiesto il risarcimento nonché la qualità nella quale agisce il ricorrente per ciascuno di essi e, dall’altra parte, le disposizioni applicabili.

    20.

    In primo luogo, per quanto concerne la classificazione dei danni, condivido la tipologia considerata dal Tribunale sulla base dei principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale ( 7 ). Secondo tale categorizzazione, tre tipi di danno possono, in linea generale, essere risarciti dal responsabile, ossia:

    il danno morale subito dalla vittima stessa, in ragione della sofferenza fisica e/o morale che ha preceduto il suo decesso, qualora si dimostri che essa ne è stata cosciente;

    il danno materiale subito dai familiari della vittima, che dipende dai redditi che essi ricevevano dal defunto; e

    il danno morale subito dai familiari della vittima, in ragione di un legame affettivo particolare con il defunto.

    21.

    Le domande formulate dal ricorrente rientrano in tale classificazione e le premesse sulle quali il Tribunale ha deciso di basarsi al punto 42 della sua sentenza sembrano, pertanto, parimenti fondate:

    il danno morale ex haerede, vale a dire quello subito dal sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso, è fatto valere dai suoi aventi causa in tale qualità, e non in nome proprio. Esso corrisponde alla prima categoria di danno identificata al punto precedente,

    gli altri due tipi di danno di cui si chiede il risarcimento, vale a dire, da una parte, il danno materiale dei figli e, dall’altra parte, il danno morale dei figli e del padre del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, sono fatti valere dal ricorrente e dai suoi nipoti in nome proprio, indipendentemente dalla loro qualità di aventi causa. Essi corrispondono rispettivamente alla seconda e alla terza categoria di danno identificate al punto precedente.

    22.

    In secondo luogo, riguardo all’individuazione delle norme applicabili, ricorderò che in un dato momento della storia della costruzione europea la Corte e il Tribunale hanno entrambi esercitato la competenza di cui all’articolo 270 TFUE.

    23.

    Tuttavia, dopo la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea ( 8 ), l’articolo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia attribuisce ormai tale competenza al Tribunale della funzione pubblica.

    24.

    Detto articolo 270 TFUE è di fondamentale importanza giacché afferma che la competenza relativa alle controversie tra l’Unione e gli agenti di questa si esercita «nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari».

    25.

    Orbene, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del predetto Statuto, il Tribunale della funzione pubblica è competente per «ogni controversia tra, da una parte, l’Unione e, dall’altra parte, una delle persone indicate nello statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2».

    26.

    Da tali osservazioni preliminari emerge che il criterio di ripartizione delle competenze risiede necessariamente nell’interpretazione di tali due disposizioni – l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari – nella misura in cui il sistema giurisdizionale dell’Unione implica che «la competenza [di] uno d[ei] giudici a statuire su un ricorso esclude necessariamente la competenza de[gli] altr[i]» ( 9 ).

    2. La portata della competenza del Tribunale della funzione pubblica

    27.

    Il Tribunale della funzione pubblica è quindi competente per «ogni controversia tra, da una parte, l’Unione e, dall’altra parte, una delle persone indicate nello statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2 [dello Statuto dei funzionari]» ( 10 ).

    28.

    Orbene, in caso di decesso di un funzionario, l’articolo 73, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari garantisce il pagamento di un capitale pari a cinque volte il suo stipendio base annuo (calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti nei dodici mesi precedenti l’infortunio).

    29.

    Ai sensi di tale disposizione, il predetto capitale è attribuito al coniuge del funzionario deceduto e ai suoi figli o, in mancanza, «agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario». In assenza di «discendenti», il testo precisa ancora che il capitale deve quindi essere versato «agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario» ( 11 ).

    30.

    Come la Corte ha già osservato, lo Statuto dei funzionari ha, infatti, lo scopo «di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzioni europee e i loro dipendenti, stabilendo una serie di diritti e doveri reciproci e riconoscendo, a favore di taluni membri della famiglia del dipendente, diritti che essi possono far valere presso [l’Unione]» ( 12 ).

    31.

    Dalla formulazione dell’articolo 73, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari emerge quindi, indiscutibilmente, che sia i discendenti sia gli ascendenti del funzionario sono indicati nello Statuto dei funzionari, ossia, per riprendere l’espressione utilizzata dalla Commissione nelle sue osservazioni, «espressamente presi in considerazione» da quest’ultimo ( 13 ).

    32.

    Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, il Tribunale della funzione pubblica è quindi competente a dirimere «ogni controversia tra l’Unione e una [di tali] persone» circa un atto dell’autorità che ha il potere di nomina che gli rechi pregiudizio (come una decisione relativa al risarcimento conseguente al decesso di un funzionario).

    33.

    Il Tribunale ha tuttavia respinto detta tesi, difesa dinanzi ad esso dalla Commissione, per due motivi:

    da una parte, tale interpretazione, «equivaleva a subordinare l’attuazione processuale del diritto comune della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a quella del diritto particolare della sicurezza sociale dei funzionari come previsto dallo Statuto [dei funzionari sebbene non esistano] ragioni valide per le quali la competenza di eccezione del Tribunale della funzione pubblica, nei confronti dei funzionari, debba così prevalere sulla competenza generale del Tribunale per conoscere di qualsiasi controversia vertente sulla responsabilità dell’Unione» ( 14 ). Tale osservazione si imporrebbe a maggior ragione per il fatto che il problema di cui si discute nel caso di specie «non è l’obbligo della Commissione di corrispondere le prestazioni statutarie garantite (…) bensì il suo eventuale obbligo di risarcire l’integralità dei danni materiale e morale fatti valere» ( 15 ),

    dall’altra parte, «supponendo che l’argomentazione della Commissione sia applicabile al caso dei quattro figli del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, essa non lo [sarebbe] al caso del ricorrente stesso, Livio Missir Mamachi di Lusignano, non avendo quest’ultimo la qualità di avente causa ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), del [predetto] Statuto, in presenza dei figli» ( 16 ).

    34.

    Così facendo, mi sembra che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni applicabili.

    35.

    In primo luogo, il secondo argomento non è pertinente nell’ambito dell’individuazione del giudice competente. Infatti, nella fattispecie, l’elenco di cui all’articolo 73, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari non serve ad individuare il beneficiario di diritto previsto in tale disposizione, ma serve unicamente da fattore di collegamento al criterio di competenza definito all’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari. In questo specifico contesto, il fatto che il funzionario deceduto abbia figli non esclude che gli ascendenti e i discendenti siano parimenti «persone indicate nello statuto [dei funzionari]», secondo l’espressione di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del predetto Statuto.

    36.

    In secondo luogo, non si tratta di «subordinare l’attuazione processuale del diritto comune della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a quella del diritto particolare della sicurezza sociale dei funzionari come previsto dal [suddetto] Statuto», ma solo di individuare il giudice competente a statuire su una domanda che, connessa alla responsabilità dell’Unione, non è indipendente dal risarcimento previsto dallo Statuto dei funzionari.

    37.

    Invero, ai sensi della giurisprudenza della Corte, il dipendente deve poter ottenere un indennizzo completo ( 17 ). Egli ha pertanto il diritto «di chiedere un risarcimento complementare nel caso in cui l’istituzione sia responsabile dell’infortunio secondo le norme di diritto comune e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti a garantire la piena riparazione del danno subito» ( 18 ).

    38.

    L’invocazione del «diritto comune» in tale sentenza rinvia semplicemente alle regole della responsabilità extracontrattuale. Infatti, l’espressione concerne ciò che è «applicabile in via residuale a tutti i casi non esclusi», ossia la «norma generale che, in mancanza di testo speciale o di deroga particolare, deve disciplinare un caso del genere» ( 19 ). Nella fattispecie, il diritto della responsabilità extracontrattuale costituisce, quindi, il diritto comune del risarcimento di un danno, in contrapposizione allo Statuto dei funzionari che è un «testo speciale» il quale prevede un sistema di risarcimento specifico.

    39.

    Contrariamente a quanto sottinteso dal Tribunale nei punti da 54 a 58 della sua sentenza, la Corte si è limitata a riconoscere nella sentenza Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371) il diritto a un risarcimento complementare, senza che sia consentito trarne alcun argomento relativo alla competenza dei giudici dell’Unione. Nella fattispecie, tale questione non si pone, giacché la sentenza è stata pronunciata in un periodo in cui la Corte era l’unico giudice esistente.

    40.

    Invece, sebbene il Tribunale della funzione pubblica non esistesse ancora alla data in cui è stata pronunciata la sentenza Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402), la regola di competenza può essere dedotta dalle considerazioni sviluppate dalla Corte in ordine al rapporto tra, da una parte, il risarcimento statutario e, dall’altra parte, l’indennizzo complementare dovuto sulla base del «diritto comune» della responsabilità extracontrattuale.

    41.

    Invero, in tale sentenza, la Corte ha, innanzitutto, statuito che il sistema di indennizzo forfettario previsto dall’articolo 73 dello Statuto dei funzionari e quello disciplinato dall’articolo 340 TFUE non fossero indipendenti ( 20 ). Essa ha poi dedotto da tale premessa e dalla necessità che il dipendente ottenga un indennizzo completo che, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto da un dipendente sulla base di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell’istituzione sua datrice di lavoro, doveva essere tenuto conto, ai fini della valutazione del pregiudizio, delle prestazioni ricevute a titolo dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari ( 21 ).

    42.

    In altri termini, ai sensi di detta giurisprudenza della Corte che può definirsi costante, non si può escludere «il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa a chiedere un indennizzo complementare quando l’istituzione sia responsabile dell’infortunio in base alle norme generali [della responsabilità extracontrattuale] e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito» ( 22 ).

    43.

    Poiché si tratta di una prestazione «complementare» e i due sistemi di indennizzo non sono indipendenti, dovendo le prestazioni ricevute ai sensi dello Statuto dei funzionari essere prese in considerazione per determinare il danno risarcibile sulla base dell’articolo 340 TFUE, il giudice competente per l’indennizzo prioritario ( 23 ) è giocoforza competente per l’indennizzo complementare.

    44.

    A tal riguardo, osservo che l’avvocato generale Slynn parlava già, nelle sue conclusioni nelle cause riunite Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:265), di una «competenza residua onde garantire, quando necessario, il pagamento di importi complementari per il risarcimento del danno subito» ( 24 ).

    45.

    Orbene, poiché l’indennizzo complementare, alla luce di una giurisprudenza costante, è disciplinato dal diritto comune della responsabilità extracontrattuale, l’indennizzo prioritario è necessariamente quello previsto dallo Statuto dei funzionari.

    46.

    Tale conclusione si impone a maggior ragione ora che l’indennizzo prioritario è stato affidato dal legislatore dell’Unione a un giudice specializzato ai sensi dell’articolo 19 TUE, la cui competenza dipende dalla qualità del ricorrente (dovendo quest’ultimo essere indicato nello Statuto dei funzionari).

    47.

    Inoltre, la regola di competenza che sostengo risponde non solo alla logica, ma anche all’interesse dell’economia processuale riconosciuto dalla Corte nell’ordinanza Commissione/IAMA Consulting ( 25 ).

    48.

    Così come «[n]el sistema comunitario dei rimedi giuridici, la competenza a statuire su un ricorso principale implica quella a statuire su ogni domanda riconvenzionale proposta nel medesimo procedimento derivante dal medesimo atto o dal medesimo fatto che costituisce l’oggetto del ricorso» ( 26 ), la competenza a statuire su una domanda prioritaria implica quella a statuire su ogni domanda complementare che deriva dal medesimo atto o dal medesimo fatto.

    49.

    Il fatto che le domande formulate nella presente controversia abbiano ad oggetto solo le prestazioni complementari non modifica affatto il ragionamento. Invero, il giudice competente non può cambiare in funzione del fatto che il ricorso contenga solo una domanda forfettaria (che ho qualificato come prioritaria) o, al contrario, una sola domanda complementare, o entrambe. Il Tribunale lo riconosce peraltro implicitamente, giacché ammette che la domanda formulata in nome del funzionario deceduto, che ha pertanto ad oggetto solo il suo danno morale personale non previsto nello Statuto dei funzionari e dunque disciplinato dal diritto della responsabilità extracontrattuale, rientri quindi nella competenza del Tribunale della funzione pubblica ( 27 ).

    50.

    Avendo dichiarato che «in circostanze come quelle del caso di specie, il solo contesto giuridico delimitato dagli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, dall’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dagli articoli 90 e 91 dello Statuto [dei funzionari] impone di concludere che i familiari di un funzionario deceduto sono necessariamente tenuti a proporre due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’altro dinanzi al Tribunale, a seconda che essi subentrino nei diritti del funzionario in questione o che essi chiedano il risarcimento di un loro danno personale, che sia materiale o morale» ( 28 ), il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni menzionate.

    51.

    Alla luce di quanto precede, non è necessario esaminare le ulteriori considerazioni che il Tribunale ha sviluppato riguardo al modo di risolvere la duplicazione processuale che esso ha creduto di dover accertare.

    52.

    Infatti, posto che tali considerazioni del Tribunale sono fondate su una premessa errata, poiché il Tribunale della funzione pubblica è competente per tutte le domande formulate dal ricorrente, esse sono ipso facto viziate da tale errore di diritto.

    53.

    Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, occorre ancora stabilire se tale errore di diritto relativo all’interpretazione e all’applicazione degli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 91 dello Statuto dei funzionari pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

    B – Sull’esistenza di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione

    1. I criteri di valutazione

    54.

    Le tre sentenze di riesame pronunciate ad oggi dalla Corte consentono di individuare quattro criteri di valutazione utili al fine di accertare un eventuale pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione:

    la sentenza del Tribunale è idonea a costituire un precedente rispetto a cause future ( 29 );

    il Tribunale si è discostato da una costante giurisprudenza della Corte ( 30 );

    gli errori commessi dal Tribunale riguardano una nozione che non rientra esclusivamente nell’ambito del diritto della funzione pubblica, bensì che è applicabile indipendentemente dalla materia di cui trattasi ( 31 ), e

    le norme o i principi violati dal Tribunale occupano una posizione rilevante nell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 32 ).

    55.

    Tali criteri, che possono essere considerati «nel loro complesso» ( 33 ) non sono cumulativi e non devono quindi essere tutti obbligatoriamente soddisfatti affinché sia constatato un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione ( 34 ). La Corte stessa, nella sentenza Riesame Commissione/Strack ( 35 ), ha ritenuto che la sussistenza del secondo e del quarto criterio suelencati fosse sufficiente a pregiudicare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

    2. Valutazione

    56.

    Il Tribunale, nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione delle disposizioni del Trattato, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dello Statuto dei funzionari che esso ha preso in considerazione, si è discostato dalle conseguenze processuali del diritto, per il funzionario e per i membri della sua famiglia indicati nello Statuto dei funzionari, di chiedere un indennizzo complementare qualora l’istituzione sia responsabile dell’infortunio ai sensi del diritto comune della responsabilità extracontrattuale e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito.

    57.

    In particolare, tali conseguenze non sono state correttamente valutate dal Tribunale nella parte in cui esso ha statuito che i familiari di un funzionario deceduto fossero necessariamente tenuti a presentare due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’altro dinanzi al Tribunale, a seconda che essi subentrassero nei diritti del funzionario in questione o chiedessero il risarcimento di un loro danno personale, che fosse materiale o morale. Così facendo, mi sembra che il Tribunale abbia pregiudicato l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione per le tre ragioni che seguono.

    a) Le norme violate occupano una posizione rilevante nell’ordinamento giuridico dell’Unione (quarto criterio summenzionato)

    58.

    Le disposizioni in esame rivestono un’importanza particolare per il diritto dell’Unione.

    59.

    Come la Corte aveva già osservato nella sentenza Riesame M/EMEA, ciò vale «[i]n particolare [anche per] lo Statuto della Corte di giustizia e [per] il relativo allegato [che] fanno parte del diritto primario» ( 36 ).

    60.

    Orbene, nella fattispecie, l’errore di diritto commesso dal Tribunale riguarda l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 91 dello Statuto dei funzionari.

    61.

    Tali norme fanno parte non solo del diritto primario (fatto salvo l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari), ma contribuiscono, inoltre, nel complesso, alla definizione dell’architettura giurisdizionale dell’Unione delimitando le competenze del Tribunale della funzione pubblica e, di conseguenza, quelle delle altre giurisdizioni.

    62.

    Orbene, le disposizioni che definiscono tale architettura giurisdizionale contribuiscono alla realizzazione di un «sistema giudiziario adeguato alla natura dell’Unione europea, coerente, efficace e accessibile a tutti gli individui» ( 37 ), che è certamente una delle componenti di uno «Stato di diritto», valore fondamentale sul quale si fonda l’Unione ai sensi dell’articolo 2 TUE e del preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 38 ).

    63.

    A tal riguardo, mentre ho ritenuto, nell’ambito dell’esame dell’errore di diritto commesso dal Tribunale, che non fosse necessario esaminare le ulteriori considerazioni del Tribunale riguardo al modo di risolvere la duplicazione processuale conseguente alla ripartizione delle competenze cui era giunto, ritengo, invece, che la norma sulla proroga della propria competenza, nonché la sua applicazione nell’ambito dell’impugnazione di cui era investito, concorra altresì a pregiudicare l’unità del diritto dell’Unione aggravando la violazione dell’architettura giurisdizionale dell’Unione come concepita dai trattati.

    64.

    Invero, tali considerazioni, la norma sulla proroga di competenza che ne deriva nonché le conseguenze che il Tribunale ne ha tratto sull’esito dell’impugnazione, contribuiscono alla violazione di norme che rivestono un’importanza particolare nell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto esse stabiliscono la ripartizione delle competenze tra le giurisdizioni dell’Unione e il meccanismo specifico dell’impugnazione.

    b) Il Tribunale si è discostato da una costante giurisprudenza della Corte (secondo criterio summenzionato)

    65.

    Affermando il principio di una duplicazione processuale, il Tribunale ha pregiudicato la coerenza del diritto dell’Unione discostandosi da una costante giurisprudenza della Corte.

    66.

    Infatti, come emerge dalla giurisprudenza richiamata nell’ambito della mia analisi relativa alla portata della competenza del Tribunale della funzione pubblica, allorché la domanda relativa all’indennizzo complementare abbandoni la sfera amministrativa e diventi contenziosa, non solo il sistema di indennizzo forfettario previsto all’articolo 73 dello Statuto dei funzionari e quello disciplinato dall’articolo 340 TFUE non sono indipendenti ( 39 ), ma, inoltre, la competenza di una delle giurisdizioni a pronunciarsi su un ricorso esclude necessariamente la competenza dell’altro ( 40 ).

    c) La sentenza del Tribunale è idonea a costituire un precedente rispetto a cause future (primo criterio summenzionato)

    67.

    A titolo aggiuntivo, la sentenza del Tribunale è altresì idonea a costituire un precedente rispetto a cause future in quanto essa introduce una regola di competenza generale a suo vantaggio, a scapito della competenza del Tribunale della funzione pubblica.

    68.

    Per tutti questi motivi, ritengo che, con la sua sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale abbia pregiudicato l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

    IV – Gli effetti del riesame

    69.

    L’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dispone che, qualora la Corte di giustizia constati che la decisione del Tribunale pregiudichi l’unita' o la coerenza del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che e' vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Nel rinviare la causa, la Corte può, inoltre, indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. In via eccezionale, la Corte può essa stessa statuire in via definitiva se la soluzione della controversia emerga, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale.

    70.

    La questione degli effetti di un riesame non è mai semplice. Essa lo è ancor meno nel caso di specie in ragione dell’instaurazione di una seconda controversia dinanzi al Tribunale, dopo la presentazione dell’impugnazione che ha dato origine alla sentenza del Tribunale oggetto del riesame (sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, T‑401/11 P, EU:T:2014:625), ma che verte sulle conseguenze del medesimo fatto controverso e in presenza, in parte, dei medesimi ricorrenti (causa T‑494/11, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione). Sebbene tale seconda causa non riguardi il riesame in quanto tale, prenderò in considerazione, per completezza, le eventuali conseguenze processuali di detta seconda causa.

    A – Gli effetti del riesame stricto sensu

    71.

    Secondo la Corte, dall’articolo 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia risulta «[che essa] non può limitarsi a constatare il pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione senza trarre conseguenze da tale constatazione sulla controversia di cui trattasi» ( 41 ).

    72.

    Occorre pertanto, in primo luogo, annullare la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) in quanto il Tribunale ha constatato d’ufficio l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere della domanda di risarcimento del danno personale, tanto materiale quanto morale, del ricorrente in persona e dei figli del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e in quanto esso ha deciso di rinviare a se stesso tale aspetto del ricorso per pronunciarsi in qualità di giudice di primo grado.

    73.

    Occorre altresì annullare la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) in quanto il Tribunale ha statuito che in circostanze come quelle del caso di specie, in cui i figli di un funzionario o di un agente deceduto chiedono il risarcimento di diversi danni causati da un medesimo atto, tanto in qualità di aventi causa quanto a proprio nome e iure proprio, gli stessi sono legittimati a riunire tali domande proponendo un solo ricorso dinanzi al Tribunale.

    74.

    Occorre, in secondo luogo, esaminare cosa accade all’impugnazione del ricorrente.

    75.

    A tal riguardo, è necessario indicare che il ricorrente fondava la sua impugnazione su tre motivi. Il primo motivo riguardava l’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale della funzione pubblica accogliendo un’eccezione di irricevibilità della Commissione e dichiarando irricevibile la domanda di risarcimento del danno morale subito dal sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e dai suoi figli. Con il suo secondo motivo, il ricorrente contestava al Tribunale della funzione pubblica di aver limitato al 40% la parte di responsabilità della Commissione nell’evento dannoso. Con il terzo motivo, il ricorrente riteneva, infine, che il Tribunale della funzione pubblica avesse erroneamente ammesso che la Commissione, tenuto conto delle prestazioni statutarie riconosciute ai figli del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, aveva integralmente risarcito il danno subito. Seguendo la sua logica, il Tribunale ha limitato il proprio esame della predetta impugnazione alla sola sfera di competenza che esso aveva preliminarmente riconosciuto al Tribunale della funzione pubblica (ossia alla domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito dal sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano), posto che le altre domande erano state considerate soggette alla propria competenza ( 42 ).

    76.

    In tale quadro strettamente delimitato, il primo motivo è stato accolto. Ciò significa che la sentenza del Tribunale della funzione pubblica è stata annullata nella parte in cui essa accoglieva la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ( 43 ).

    77.

    Ritenendo la questione matura per la decisione, il Tribunale, come consentito dall’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, ha, a sua volta, analizzato tale prima eccezione di irricevibilità e l’ha ritenuta infondata.

    78.

    In mancanza di riesame su tale punto, ritengo che detto annullamento e l’analisi da parte del Tribunale dell’eccezione di irricevibilità che era stata sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica debbano essere considerati definitivi.

    79.

    Per quanto concerne, poi, le altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, il Tribunale ha ritenuto che lo stato degli atti non consentiva di statuire sulla controversia ( 44 ).

    80.

    Esso ha tuttavia considerato che il rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non fosse giustificato, in quanto quest’ultimo non aveva altra scelta se non quella di dichiararsi incompetente a vantaggio del Tribunale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia (dal momento che la causa F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, e la causa T‑494/11, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, hanno, a suo avviso, il medesimo oggetto) ( 45 ).

    81.

    Ove la Corte segua la mia analisi delle norme applicabili, essa confermerà la competenza esclusiva del Tribunale della funzione pubblica a statuire sul ricorso proposto dal ricorrente del procedimento principale, dal momento che quest’ultimo, nonché i figli del funzionario deceduto che egli rappresenta, sono «persone indicate» nello Statuto dei funzionari, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del predetto Statuto.

    82.

    In tali circostanze, occorrerà quindi annullare la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) anche nella parte in cui il Tribunale ha statuito che gli spettasse conoscere, in qualità di giudice di primo grado, delle altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione invece di rinviare tale aspetto della controversia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    83.

    Devo infine affrontare la questione della sorte del secondo e del terzo motivo invocati dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione dinanzi al Tribunale.

    84.

    Invero, la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) annulla integralmente la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, e ciò unicamente sulla base di una questione di competenza sollevata d’ufficio e del primo motivo relativo, in sostanza, ad un’errata applicazione da parte del Tribunale della funzione pubblica della regola processuale di concordanza fra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso. Gli altri motivi non sono, pertanto, stati trattati.

    85.

    Orbene, contrariamente a quanto osservato dall’avvocato generale Kokott con riferimento alla causa C‑579/12 RX‑II, non posso purtroppo affermare che «il trattamento dei predetti motivi non necessita di accertamenti di fatto o discussioni in punto di diritto ulteriori tali da giustificare un rinvio dinanzi al Tribunale» ( 46 ).

    86.

    Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 62 ter, primo comma, ultimo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia, la soluzione della controversia non emerge, tenuto conto dell’esito del riesame, dagli accertamenti di fatto sui quali si è fondata la decisione del Tribunale.

    87.

    Nonostante le circostanze particolarmente dolorose dei fatti che hanno dato origine a tale causa e il periodo di tempo già trascorso dall’instaurazione della controversia, sono costretto a suggerire alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. Spetta, infatti, ad esso statuire, in qualità di giudice dell’impugnazione, sul secondo e sul terzo motivo sollevati dal ricorrente prima di rinviare, a sua volta, la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    88.

    Infatti, quest’ultimo, secondo l’interpretazione proposta delle norme processuali, dovrebbe statuire, in ogni caso, sulle altre eccezioni di irricevibilità sollevate ab initio dalla Commissione, avendo ritenuto lo stesso Tribunale che lo stato degli atti non consentisse di statuire sulla controversia ( 47 ). Esso dovrebbe inoltre, eventualmente [in caso di error(i) di diritto accertat(i) dal Tribunale nell’ambito dell’esame del secondo e del terzo motivo], rivedere la sua sentenza alla luce delle due sentenze che il Tribunale avrà pronunciato nella causa T‑401/11 P.

    89.

    Non posso tuttavia ignorare la causa Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑494/11).

    B – L’eventuale rilevanza della causa Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑494/11)

    90.

    Come ho già avuto modo di menzionare, dopo la presentazione dell’impugnazione nella causa che ha dato origine alla sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il padre del funzionario deceduto e i figli di quest’ultimo – ossia i ricorrenti nella causa F‑50/09 – hanno instaurato, unitamente alla madre del funzionario deceduto nonché a suo fratello e a sua sorella, un’altra controversia dinanzi al Tribunale al fine di ottenere il risarcimento del danno morale causato dalla scomparsa del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

    91.

    Ai sensi delle regole di competenza alle quali mi riferisco, il Tribunale non è competente a conoscere delle domande dei figli e dei genitori del funzionario deceduto, giacché questi ultimi sono indicati nello Statuto dei funzionari, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del predetto Statuto.

    92.

    Tuttavia, fatto salvo un esame approfondito del ricorso depositato nella causa T‑494/11, le domande presentate dal padre e dai figli del funzionario deceduto sembrano analoghe alle domande di risarcimento del danno morale di cui alla causa F‑50/09, per quanto concerne sia il fondamento sia l’oggetto della domanda nonché l’atto che ha dato origine a quest’ultima. Esse dovrebbero quindi, in ogni caso, essere dichiarate irricevibili per causa di litispendenza ( 48 ). Il Tribunale dovrebbe, inoltre, dichiararsi incompetente a conoscere della domanda della madre del funzionario deceduto, a sua volta «indicata nello statuto [dei funzionari]».

    93.

    La situazione è invece diversa per le domande del fratello e della sorella del funzionario deceduto. Posto che questi ultimi non sono «indicati nello statuto dei funzionari», ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del predetto Statuto, il Tribunale è compente a conoscere del loro ricorso.

    94.

    Se tale dissociazione di competenza in funzione del ricorrente può essere criticabile, essa non è nuova nei contenziosi dell’Unione ( 49 ).

    95.

    Tuttavia, nella fattispecie in questione, laddove la causa F‑50/09 ritorni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dopo che il Tribunale abbia statuito sul secondo e sul terzo motivo dell’impugnazione T‑401/11, esso dovrà rinviare al Tribunale la causa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

    96.

    Invero, tale disposizione impone al Tribunale della funzione pubblica di declinare la propria competenza e di rinviare al Tribunale la causa di cui sia investito, qualora queste due giurisdizioni siano adite di cause aventi il medesimo oggetto. Orbene, mentre i ricorrenti non sono gli stessi – il padre (e la madre) del funzionario deceduto e i figli da un lato, il fratello e la sorella dall’altro lato – ritengo che le cause abbiano il medesimo oggetto poiché mirano entrambe ad ottenere il risarcimento di un danno morale subito in ragione della scomparsa del medesimo familiare, a causa dello stesso comportamento dell’istituzione «datrice di lavoro» della vittima.

    97.

    Per ironia giudiziaria, in ragione di tale doppio ricorso, il Tribunale dovrà quindi, in fine, conoscere di tutte le domande, sia nella causa F‑50/09 sia nella causa T‑494/11.

    V – Spese

    98.

    Ai sensi dell’articolo 195, paragrafo 6, del regolamento di procedura della Corte, quando la decisione del Tribunale oggetto di riesame è stata adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

    99.

    In assenza di norme particolari che disciplinano la ripartizione delle spese nell’ambito di un procedimento di riesame, con riguardo al carattere oggettivo del procedimento di riesame – aperto all’iniziativa del primo avvocato generale e non di una delle parti in causa –, suggerisco che le parti che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte sulle questioni oggetto del riesame sopportino le proprie spese relative a tale procedimento.

    100.

    Detta soluzione è inoltre conforme a quanto deciso dalla Corte nelle sue due prime sentenze di riesame, posto che la differenza con la terza sentenza di riesame si spiega in ragione dell’esito al quale è giunta la Corte in tale ultima causa ( 50 ).

    VI – Conclusione

    101.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) pregiudica l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il predetto Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, ha statuito che i familiari di un funzionario deceduto sono necessariamente tenuti a presentare due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, l’altro dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, a seconda se essi subentrino nei diritti del funzionario di cui trattasi o se chiedano il risarcimento di un danno, materiale o morale, personale.

    2)

    La predetta sentenza del Tribunale dell’Unione europea è annullata nella parte in cui constata d’ufficio l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea a conoscere della domanda di risarcimento del danno personale, tanto materiale quanto morale, del ricorrente in persona e dei familiari del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e nella parte in cui ha deciso di rinviare a se stesso tale aspetto del ricorso, per pronunciarsi in qualità di giudice di primo grado.

    3)

    La predetta sentenza del Tribunale dell’Unione europea è annullata nella parte in cui ha statuito che in circostanze come quelle del caso di specie, in cui i familiari di un funzionario o di un agente deceduto chiedano il risarcimento di diversi danni causati da un medesimo atto, tanto in qualità di aventi causa quanto a proprio nome e iure proprio, gli stessi sono legittimati a riunire tali domande proponendo un solo ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

    4)

    La predetta sentenza del Tribunale dell’Unione europea è annullata nella parte in cui ha statuito che spettava ad esso conoscere, in qualità di giudice di primo grado, delle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione europea invece di rinviare tale aspetto della controversia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

    5)

    La causa è rinviata per il resto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso esamini il secondo e il terzo motivo invocati dal sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano a sostegno della sua impugnazione prima di rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea affinché quest’ultimo statuisca, almeno, sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione europea e che non sono state ancora esaminate o, nel caso in cui l’oggetto sia identico a quello della causa T‑494/11, declini la propria competenza e rinvii la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

    6)

    Il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di riesame.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) Decisione Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX, EU:C:2014:2219).

    ( 3 ) La domanda di risarcimento non riguarda quindi i risarcimenti versati agli eredi del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano sulla base dello Statuto dei funzionari. Invero, ai sensi dell’articolo 70, primo comma, dello Statuto dei funzionari, la Commissione ha versato ai figli del funzionario deceduto la retribuzione complessiva di quest’ultimo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006. La Commissione ha anche versato loro la somma di EUR 414308,90, a titolo di capitale decesso, ai sensi dell’articolo 73 del predetto Statuto, nonché la somma di EUR 76628,40, per il decesso del coniuge, ai sensi dell’articolo 25 dell’allegato X di quest’ultimo. La Commissione ha inoltre riconosciuto ai quattro figli, dal 1o gennaio 2007, il diritto alla pensione di orfano prevista all’articolo 80 dello Statuto dei funzionari (EUR 4376,82 al mese) e l’indennità scolastica di cui all’allegato VII dello Statuto (EUR 2287,19 al mese). Inoltre, è stata concessa al funzionario deceduto una promozione post mortem con effetto retroattivo dal 1o settembre 2005 che è stata tenuta in considerazione nel calcolo della pensione di orfano e del capitale decesso. Infine, con decisione del 14 maggio 2007, la Commissione ha concesso a ciascun figlio, fino all’età di 19 anni, un aiuto mensile straordinario per ragioni sociali, pari all’importo di un’indennità per figlio a carico (EUR 1332,76 al mese), e ciò sulla base dell’articolo 76 dello Statuto dei funzionari. Con decisione del 4 luglio 2008, quest’ultima somma è stata raddoppiata dal 1o agosto 2008.

    ( 4 ) Causa Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑494/11). Tale causa era stata sospesa dal Tribunale in attesa della sentenza che doveva essere pronunciata nella causa T‑401/11. Poiché la Corte ha deciso di procedere al riesame della predetta sentenza, il Tribunale, con ordinanza del 24 ottobre 2014, ha nuovamente sospeso tale causa in attesa della sentenza della Corte.

    ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, la sezione del riesame decide «se occorra riesaminare la decisione del Tribunale». Tuttavia, tale disposizione precisa che «[n]ella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame» (il corsivo è mio). L’articolo 195, paragrafo 4, del predetto regolamento conferma che solo una volta adottata la decisione di riesame la sezione del riesame «decide nel merito, sentito l’avvocato generale».

    ( 6 ) V., in tal senso, sentenze Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 25); Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 24), nonché Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, punto 25).

    ( 7 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 40).

    ( 8 ) GU L 333, pag. 7.

    ( 9 ) Ordinanza Commissione/IAMA Consulting (C‑517/03, EU:C:2004:326, punto 15).

    ( 10 ) Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari. Il corsivo è mio.

    ( 11 ) In mancanza di persone appartenenti a tale categoria, il capitale sarà quindi versato all’istituzione stessa.

    ( 12 ) Sentenza Johannes (C‑430/97, EU:C:1999:293, punto 19). Il corsivo è mio.

    ( 13 ) V. punto 17 delle osservazioni scritte depositate dalla Commissione.

    ( 14 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 63).

    ( 15 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 64).

    ( 16 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 62).

    ( 17 ) Sentenza Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 22).

    ( 18 ) Sentenza Leussink/Commissione (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371, punto 13), il corsivo è mio. V. altresì sentenza Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 22).

    ( 19 ) Cornu, G. (dir.), Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France (PUF), 7ma edizione, 1988. La prima definizione si trova alla parola «comune» e la seconda alla parola «principio». Infatti, in tale opera, l’espressione «diritto comune» rinvia alla definizione della parola «comune», che rinvia a sua volta alla definizione della parola «principio». Il «diritto comune» può essere altresì definito come le «norme solitamente applicabili in diritto privato» (definizione del Lexique de termes juridiques, Dalloz, 5a edizione, 1981).

    ( 20 ) Punto 21.

    ( 21 ) Punto 23.

    ( 22 ) Sentenza Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371, punto 13), il corsivo è mio.

    ( 23 ) L’indennizzo prioritario si contrappone all’indennizzo complementare. Questi sono due tipi di indennizzo che, insieme, garantiscono un indennizzo completo. Preferisco la denominazione «indennizzo prioritario» rispetto all’espressione «indennizzo principale», giacché quest’ultima suggerisce una distinzione tra i due indennizzi sulla base degli importi, che non ha ragione di esistere.

    ( 24 ) Il corsivo è mio (pag. 2814 della Raccolta). Occorre precisare che tale passaggio si riferisce al danno subito dallo stesso funzionario. Ciò premesso, l’avvocato generale Slynn riteneva altresì ricevibile il ricorso proposto parallelamente dalla moglie e dai figli del funzionario (pag. 2818 della Raccolta).

    ( 25 ) C‑517/03, EU:C:2004:326.

    ( 26 ) Ibidem (punto 17).

    ( 27 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 65).

    ( 28 ) Idem.

    ( 29 ) Sentenze Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 62), nonché Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 50).

    ( 30 ) Sentenze Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 63), nonché Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 51).

    ( 31 ) Sentenze Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 64), nonché Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 52).

    ( 32 ) Sentenze Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 65), nonché Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 53).

    ( 33 ) Sentenza Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 66).

    ( 34 ) «[L]e quattro considerazioni sulle quali si è fondata la Corte per giungere alla constatazione che la violazione delle due norme procedurali in discussione (…) aveva arrecato “pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto [dell’Unione]” non sono né essenziali né esaustive» (presa di posizione dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2012:733, paragrafo 70).

    ( 35 ) C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570.

    ( 36 ) C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 65.

    ( 37 ) Tale definizione corrisponde all’obiettivo che Kovar, R., attribuiva alla riorganizzazione dell’architettura del sistema giurisdizionale dell’Unione dopo il Trattato di Nizza [«La réorganisation de l’architecture juridictionnelle de l’Union», in Dony, M., e Bribosia, E. (ed.), L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2002, pag. da 33 a 48, in particolare pag. 35].

    ( 38 ) Senza che ciò influisca sulla sua importanza, osservo che il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea considera lo Stato di diritto non come un valore, ma come un principio.

    ( 39 ) Sentenza Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 21).

    ( 40 ) Ordinanza Commissione/IAMA Consulting (C‑517/03, EU:C:2004:326, punto 15).

    ( 41 ) Sentenze Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 57), nonché Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, punto 62).

    ( 42 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 80).

    ( 43 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 98).

    ( 44 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 113).

    ( 45 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punti da 114 a 117).

    ( 46 ) Presa di posizione Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:573, paragrafo 79).

    ( 47 ) Sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625, punto 113).

    ( 48 ) Sulle condizioni della litispendenza e sulle sue conseguenze, si vedano, in particolare, le sentenze Hoogovens Groep/Commissione (172/83 e 226/83, EU:C:1985:355, punto 9), e Diezler e a./CES (146/85 e 431/85, EU:C:1987:457, punto 12), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nelle cause riunite Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2010:771, paragrafo 52). V., altresì Lenaerts, K., Maselis, I. e Gutman, K., EU Procedural Law, Oxford University Press, 2014, n. 25.44.

    ( 49 ) La Corte e il Tribunale si ripartiscono, in particolare, il contenzioso relativo all’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE in funzione del fatto che il ricorso sia proposto, per esempio, da un privato o da un’istituzione. Le due giurisdizioni si ripartiscono altresì la competenza per i ricorsi di annullamento proposti dagli Stati membri in funzione dell’istituzione che ha adottato l’atto impugnato (v., a tal riguardo, articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia).

    ( 50 ) Nella sentenza Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), la Corte ha, infatti, ritenuto di essere in grado essa stessa di esaminare i motivi invocati dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione. Con riguardo alle spese, la Corte ha pertanto statuito che, «[i]n assenza di norme particolari disciplinanti la ripartizione delle spese nell’ambito di un procedimento di riesame e poiché la Commissione, a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale (…) e del rigetto definitivo dell’impugnazione da essa presentata avverso la sentenza [del Tribunale della funzione pubblica], è rimasta soccombente nel relativo giudizio, essa [doveva] essere condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Strack nell’ambito sia della causa dinanzi al Tribunale sia del presente procedimento di riesame» (punto 71).

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