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Document 62014CO0604

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016.
Alcoa Trasformazioni Srl contro Commissione europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore di Alcoa Trasformazioni Srl – Rimborso da parte della Cassa Conguaglio di una parte delle spese di elettricità fatturate a detta società dal suo fornitore – Incompatibilità con il mercato comune – Vantaggio – Obbligo della Commissione europea di procedere a un’analisi economica.
Causa C-604/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:54

ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 gennaio 2016 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore di Alcoa Trasformazioni Srl – Rimborso da parte della Cassa Conguaglio di una parte delle spese di elettricità fatturate a detta società dal suo fornitore – Incompatibilità con il mercato comune – Vantaggio – Obbligo della Commissione europea di procedere a un’analisi economica»

Nella causa C‑604/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 dicembre 2014,

Alcoa Trasformazioni Srl, con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata da O.W. Brouwer, advocaat, nonché da T. Salonico e M. Siragusa, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica italiana,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire mediante ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, l’Alcoa Trasformazioni Srl (in prosieguo: l’«Alcoa») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 ottobre 2014, Alcoa Trasformazioni/Commissione (T‑177/10, EU:T:2014:897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda d’annullamento della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni (GU 2010, L 227, pag. 62; in prosieguo: la «decisione controversa»), il cui articolo 1 dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato illegittimamente concesso dalla Repubblica italiana alla ricorrente a partire dal 1° gennaio 2006 in applicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 (GURI n. 93 del 21 aprile 2004, pag. 5; in prosieguo: il «decreto del 2004») e dell’articolo 11, comma 11, del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35 (GURI n. 111 del 14 maggio 2005, pag. 4), convertito, in seguito a modifiche, nella legge del 14 maggio 2005, n. 80 (Supplemento ordinario n. 91 alla GURI del 14 maggio 2005; in prosieguo: la «legge del 2005») (in prosieguo: la «misura in questione»).

 Fatti e decisione controversa

2        Ai fini della presente impugnazione, i fatti, quali risultano dai punti da 1 a 14 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3        La ricorrente è proprietaria di due stabilimenti che producono alluminio primario, situati a Portovesme, in Sardegna (Italia), e a Fusina, in Veneto (Italia). Tali stabilimenti sono stati ceduti alla ricorrente dall’Alumix SpA (in prosieguo: l’«Alumix») nell’ambito della privatizzazione di quest’ultima.

4        Con la sua comunicazione, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, conformemente all’articolo [108], paragrafo 2, [TFUE], concernente un aiuto di Stato del governo italiano a favore di Alumix, notificata alla Repubblica italiana e pubblicata il 1° ottobre 1996 (GU C 288, pag. 4; in prosieguo: la «decisione Alumix»), la Commissione europea ha ritenuto che una tariffa elettrica agevolata concessa dall’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), fornitore storico di energia elettrica in Italia, agli stabilimenti acquisiti dalla ricorrente non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Questa tariffa era originariamente concessa dall’ENEL conformemente all’articolo 2 del decreto ministeriale del 19 dicembre 1995 (GURI n. 39 del 16 febbraio 1996, pag. 8; in prosieguo: il «decreto del 1995») ed era applicabile sino al 31 dicembre 2005. Nella decisione Alumix, la Commissione ha ritenuto, in particolare, che «praticando per le forniture elettriche per la produzione di alluminio primario [agli stabilimenti acquisiti dalla ricorrente] una tariffa che copr[iva] i [suoi] costi marginali e contribui[va] ai costi fissi l’ENEL [tenesse] un comportamento [da operatore che agisce in normali condizioni di mercato], dato che tali tariffe le consent[ivano] di fornire elettricità ai suoi massimi utenti industriali in regioni nelle quali esiste[va] un forte eccesso di capacità in termini di produzione di energia elettrica».

5        L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la decisione n. 204/99, del 29 dicembre 1999 (in prosieguo: la «decisione n. 204/99»), ha trasferito ai distributori locali di elettricità la gestione della tariffa dell’energia elettrica. La fornitura di energia elettrica alla ricorrente è stata allora fatturata dall’ENEL, suo distributore locale di elettricità, alla tariffa ordinaria e non più alla tariffa prevista dall’articolo 2 del decreto del 1995 applicabile sino al 31 dicembre 2005. Per compensare tale differenza tariffaria, l’ENEL concedeva alla ricorrente un rimborso, menzionato nella sua fattura dell’elettricità, finanziato mediante un prelievo parafiscale imposto a tutti i consumatori di elettricità in Italia.

6        Con la decisione n. 148/04, del 9 agosto 2004, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha incaricato un organismo pubblico, ossia la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (in prosieguo: la «Cassa Conguaglio»), della gestione della tariffa dell’energia elettrica al posto dei distributori locali. A tale titolo, la Cassa Conguaglio rimborsava essa stessa alla ricorrente la somma corrispondente alla differenza tra l’importo della tariffa ad essa fatturata dall’ENEL e quello della tariffa prevista nel decreto del 1995, mediante il medesimo prelievo parafiscale.

7        In seguito, sono stati adottati il decreto del 2004 e la legge del 2005. L’articolo 1 del decreto del 2004 mirava ad estendere il beneficio delle tariffe elettriche agevolate a favore, in particolare, della Portovesme Srl e dell’Eurallumina SpA. Sebbene potesse essere inteso come destinato altresì a prorogare, fino al giugno 2007, la tariffa agevolata di cui beneficiava la ricorrente, esso non è stato, nei fatti, applicato a quest’ultima, che è rimasta disciplinata dal decreto del 1995 fino all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005, il quale ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, la tariffa agevolata applicata ai due stabilimenti della ricorrente.

8        L’articolo 1 della decisione controversa dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Repubblica italiana ha illegittimamente concesso alla ricorrente a partire dal 1° gennaio 2006 in applicazione della misura in questione. In detta decisione, la Commissione ha considerato privi di rilievo sia l’analisi da essa sviluppata nella decisione Alumix sia i calcoli forniti dalle autorità italiane e dalla ricorrente per dimostrare che la tariffa agevolata concessa a quest’ultima era ancora conforme ai criteri adottati nella decisione Alumix. Essa ha rilevato che l’importo dell’aiuto da recuperare corrispondeva alla somma di tutte le componenti compensative versate dalla Cassa Conguaglio alla ricorrente.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa.

10      Nel suo atto introduttivo, la ricorrente ha invocato sei motivi, descritti dal Tribunale come riguardanti, rispettivamente, la qualificazione illegittima di aiuto di Stato in mancanza di un vantaggio accordato alla ricorrente, l’illegittimità derivante dalla mancata determinazione dell’importo dell’aiuto, la qualifica errata di aiuto al funzionamento e l’ammissibilità di un siffatto aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e quella dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione delle forme sostanziali.

11      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi dedotti dalla ricorrente nonché l’intero ricorso ed ha condannato quest’ultima alle spese.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare i punti 50, da 81 a 90 e 92 della sentenza impugnata e, di conseguenza, annullare quest’ultima;

–        decidere in via definitiva sulla controversia e annullare la decisione controversa, e

–        condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

13      La Commissione chiede alla Corte:

–        di respingere l’impugnazione, mediante ordinanza, in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente inoperante e, in ogni caso, manifestamente infondata;

–        in subordine, di respingere l’impugnazione in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, inoperante e, in ogni caso, infondata, e

–        di condannare la ricorrente alle spese dell’impugnazione e del primo grado di giudizio.

 Sull’impugnazione

14      Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando un’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. Tale disposizione va applicata nella presente causa.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

15      Nell’ambito del suo primo motivo, diretto avverso i punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale di aver confermato la conclusione errata della Commissione, secondo la quale la tariffa concessale, che non è stata qualificata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nella decisione Alumix, avrebbe subito un «cambiamento sostanziale» tra il decreto del 1995 e la misura in questione, di modo che i criteri seguiti in questa decisione non sarebbero più applicabili.

16      A questo proposito, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato la normativa applicabile e, in particolare, l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99. Questa normativa non avrebbe apportato nessun cambiamento sostanziale, né quanto al prezzo dell’energia elettrica pagato dall’Alcoa né quanto al finanziamento del meccanismo che le garantiva detto prezzo.

17      L’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99, secondo il quale «l’esercente applica una componente tariffaria compensativa [la quale] è tale da rendere i ricavi relativi alla fornitura ammessa al regime tariffario speciale pari a quelli che si otterrebbero applicando alla stessa fornitura le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999», confermerebbe chiaramente che non solo il costo che l’Alcoa continuava a sostenere a partire dal 1° gennaio 2000, ma anche i ricavi garantiti all’ENEL dal regime precedente rimanevano immutati.

18      La Commissione sostiene che il primo motivo è manifestamente irricevibile o, in subordine, manifestamente inoperante e manifestamente infondato.

 Giudizio della Corte

19      Per la parte in cui la ricorrente fa riferimento in modo generico alla normativa nazionale in questione, il primo motivo è manifestamente irricevibile.

20      Infatti, fatta eccezione per l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99, la ricorrente non individua le disposizioni della normativa nazionale snaturate, a suo parere, dal Tribunale. Ebbene, in base a una giurisprudenza consolidata, quando un ricorrente lamenta uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati da tale organo giurisdizionale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenze Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 152, nonché ICF/Commissione, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, punto 31).

21      Inoltre, per la parte in cui la ricorrente lamenta uno snaturamento dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione, questo motivo dev’essere manifestamente respinto.

22      Infatti, come si evince dal punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha motivato la sua conclusione secondo la quale la tariffa applicata all’Alcoa ha subito una modifica sostanziale tra il decreto del 1995 e la misura in questione constatando, in sostanza, che la tariffa concessa all’Alcoa in forza di tale decreto, che poteva equivalere allo sconto concesso da un fornitore a uno dei suoi più importanti clienti, era stata sostituita da un meccanismo in forza del quale la ricorrente si faceva rimborsare dalla Cassa Conguaglio, mediante risorse pubbliche, la differenza esistente tra la tariffa di elettricità fatturata ai suoi stabilimenti dall’ENEL e la tariffa prevista dal decreto del 1995.

23      Pertanto, il Tribunale ha dedotto, segnatamente, dal finanziamento del rimborso concesso all’Alcoa mediante una tassa parafiscale, nonché dalla gestione di tale rimborso da parte della Cassa Conguaglio la conclusione secondo la quale la tariffa applicata all’Alcoa ha subito una modificazione sostanziale tra il decreto del 1995 e la misura in questione.

24      Lamentando uno snaturamento dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99, la ricorrente si basa tuttavia su un elemento della normativa nazionale che non è a fondamento della conclusione del Tribunale secondo la quale la tariffa applicatale ha subito una modifica sostanziale tra il decreto del 1995 e la misura in questione.

25      Infatti, da un lato, il Tribunale non ha constatato che il finanziamento del rimborso concesso all’Alcoa mediante una tassa parafiscale oppure la gestione di tale rimborso da parte della Cassa Conguaglio discendano dall’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99. Al contrario, dagli accertamenti esposti nel punto 4 della sentenza impugnata, non contestati dalla ricorrente, si evince che segnatamente la gestione del rimborso concesso a quest’ultima è stato affidato alla Cassa Conguaglio solo mediante la decisione n. 148/04, del 9 agosto 2004.

26      Dall’altro, affermando che l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99 conferma che non solo il costo sostenuto da essa stessa, ma anche i ricavi dell’ENEL rimanevano immutati dopo l’entrata in vigore della decisione n. 204/99, la ricorrente si limita a sottolineare un aspetto che essa ritiene comune alla tariffa che le era stata concessa in forza del decreto del 1995 e alla tariffa applicata in forza delle misure in questione, omettendo di contestare i mutamenti apportati alla prima accertati dal Tribunale.

27      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere manifestamente respinto.

 Sul secondo motivo

28      Nel quadro del suo secondo motivo, diretto avverso i punti 50, da 80 a 85 e 92 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale il fatto di avere considerato a torto che la Commissione non era tenuta ad effettuare un’analisi economica adeguata per determinare se la misura in questione le avesse procurato un qualsivoglia vantaggio. Questo motivo si articola in tre parti.

 Sulla prima e sulla seconda parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

29      Con la prima parte del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che, affermando che non era necessario procedere a un’analisi economica più accurata di quella effettuata nella decisione controversa per dimostrare che le misure in questione le procuravano un vantaggio economico, il Tribunale ha contraddetto le sentenze Alcoa Trasformazioni/Commissione (T‑332/06, EU:T:2009:79) e Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), relative alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, e ha così violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

30      Con la seconda parte del suo secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale il fatto di avere erroneamente fatto coincidere, nei punti 82 e 84 della sentenza impugnata, l’analisi relativa all’esistenza di un vantaggio per l’Alcoa con l’analisi relativa alla natura statale delle misure in questione. Ciò costituirebbe una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’esistenza di un vantaggio dovrebbe costituire oggetto di un’analisi economica adeguata e non potrebbe essere semplicemente presunta dal fatto che la misura in questione era finanziata con risorse statali.

31      Secondo la ricorrente, la necessità di effettuare un’analisi economica si evince dalla giurisprudenza della Corte (sentenze Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punti 78, 88 e 93; Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 82, nonché Commissione/Paesi Bassi e ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punto 37).

32      Dato che, in mancanza della necessaria analisi economica, la Commissione non avrebbe potuto verificare in modo adeguato se l’Alcoa beneficiasse di un eventuale vantaggio economico in termini di «riduzione di oneri normalmente gravanti sui suoi bilanci», né in che misura essa godesse di un tale vantaggio, la conclusione che il Tribunale ha adottato nel punto 92 della sentenza impugnata, secondo la quale «l’aiuto di cui trattasi (...) consentiva alla ricorrente di ridurre i costi legati al suo consumo di elettricità», il che costituiva «senz’altro un aiuto al funzionamento», sarebbe parimenti errata.

33      La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

–       Giudizio della Corte

34      L’argomento dedotto dalla ricorrente a sostegno della seconda parte del secondo motivo non può essere accolto.

35      A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che il Tribunale ha constatato, nel punto 84 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva «fornito numerose indicazioni di ordine economico in relazione, rispettivamente, all’evoluzione del mercato (fine del monopolio) e alle caratteristiche proprie degli stabilimenti delle ricorrenti (analisi del mercato dell’elettricità sardo, ad esempio)» e che essa aveva «quindi rispettato l’articolo [107 TFUE], che richiede che la Commissione dimostri che sia stato conferito un vantaggio economico all’impresa beneficiaria».

36      È solo dopo aver formulato questa constatazione che il Tribunale ha giudicato che «non era necessario che la Commissione esponesse ulteriori argomenti, poiché l’esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente derivava dalla semplice descrizione del meccanismo posto in essere» e che «la Commissione non era (…) affatto tenuta a procedere ad un’analisi economica più dettagliata di quella contenuta nella decisione [controversa]».

37      La ricorrente sostiene tuttavia che questi elementi non costituiscono un’analisi economica sufficiente che consenta di determinare l’esistenza di un eventuale vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo la ricorrente, era necessario paragonare la tariffa concessa all’Alcoa in forza della misura in questione col prezzo effettivo di mercato che l’Alcoa avrebbe pagato in mancanza di detta misura.

38      Ebbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la giurisprudenza della Corte non ha sancito un obbligo generale per la Commissione di effettuare, in tutte le ipotesi, un’analisi complessa del prezzo ipotetico di mercato che avrebbe pagato il beneficiario di una determinata misura in mancanza di quest’ultima al fine di constatare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

39      La ricorrente non dimostra nemmeno l’esistenza di circostanze particolari che avrebbero reso necessaria una siffatta analisi nella presente causa.

40      Peraltro, benché dalla giurisprudenza della Corte discenda che l’applicazione del criterio dell’investitore privato richiede di procedere a una valutazione economica complessa (v., in tal senso, sentenze Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 59; Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 74, nonché Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punto 77), né la decisione controversa né la sentenza impugnata si basano sull’applicazione di detto criterio, circostanza che la ricorrente non nega.

41      Di conseguenza, l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale, nelle circostanze della presente causa, avrebbe dovuto pretendere un’analisi economica complessa, più approfondita di quella svolta nella decisione controversa, non può essere accolto.

42      In secondo luogo, non può risultare convincente l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente fatto coincidere l’analisi relativa all’esistenza di un vantaggio per l’Alcoa con l’analisi relativa alla natura statale del provvedimento in questione.

43      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha semplicemente presunto l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dal fatto che la misura in questione era finanziata mediante risorse statali. Come si evince dai punti 82 e 84 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato in particolare sul fatto che la ricorrente si faceva rimborsare dalla Cassa Conguaglio la differenza esistente tra la tariffa dell’energia elettrica fatturata agli stabilimenti dell’Alcoa dall’ENEL e la tariffa prevista dal decreto del 1995, e che questo meccanismo di compensazione mirava pertanto a liberare una società dal pagamento di una parte degli oneri di elettricità necessari alla produzione dei beni che essa poneva in commercio sul territorio dell’Unione europea. Il Tribunale ne ha dedotto che gli stabilimenti della ricorrente non sostenevano la totalità degli oneri che avrebbero dovuto normalmente gravare sui loro bilanci.

44      In terzo luogo, in considerazione delle precedenti osservazioni, il Tribunale non ha nemmeno commesso un errore di diritto giudicando, nel punto 92 della sentenza impugnata, che l’aiuto in questione consentiva alla ricorrente di ridurre i costi collegati al suo consumo di energia elettrica.

45      Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, l’argomento dedotto dalla ricorrente non può essere accolto, in quanto deriva da una lettura manifestamente errata delle sentenze Alcoa Trasformazioni/Commissione (T‑332/06, EU:T:2009:79) e Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497).

46      Infatti nei punti da 80 a 83 della sentenza Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), la Corte ha accertato, in sostanza, che, nella sua presentazione degli aspetti che essa reputava comuni alle tariffe basate sul decreto del 1995 e a quelle basate sulla legge del 2005, l’Alcoa ometteva di menzionare i mutamenti, non contestati, che erano stati apportati alle prime nel 1999 e nel 2004, che l’Alcoa ometteva pertanto di rilevare che la tariffa che le era fatturata in forza del decreto del 1995 era stata sostituita da una tariffa il cui importo era stato ridotto mediante un rimborso finanziato da una tassa parafiscale gestita dalla Cassa Conguaglio, che, tenuto conto della rilevanza di queste caratteristiche nella qualificazione di un aiuto, il Tribunale non aveva commesso un errore di diritto sottolineando queste ultime e che, di conseguenza, il Tribunale aveva correttamente giudicato che la mera constatazione del meccanismo di rimborso in questione giustificava che la Commissione non potesse escludere, nel quadro della fase preliminare, che l’Alcoa godeva di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

47      In questo contesto, la Corte, nel punto 84 della sentenza Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), ha confermato il punto 70 della sentenza del Tribunale Alcoa Trasformazioni/Commissione (T‑332/06, EU:T:2009:79). A questo proposito, il Tribunale ha inoltre respinto in quanto inconferenti gli argomenti addotti dalla ricorrente in base ai quali la Commissione avrebbe dovuto determinare se la tariffa in questione corrispondeva ad una tariffa di mercato e se i criteri, sui quali si era fondata la Commissione per dichiarare l’assenza di un vantaggio nella decisione Alumix, fossero ancora validi. A questo proposito, la Corte ha giudicato segnatamente che il Tribunale aveva potuto validamente concludere che accertare se la tariffa concessa agli stabilimenti dell’Alcoa costituisse o meno una tariffa di mercato richiedeva una valutazione economica complessa, tale da sollevare dubbi che sarebbero stati più utilmente affrontati nel quadro della procedura di indagine formale.

48      Ebbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, procedendo in tal modo la Corte non ha giudicato, nella sentenza Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), che, nel quadro della procedura di indagine formale, la Commissione dovesse procedere all’analisi economica complessa invocata dalla ricorrente per dimostrare che la misura in questione procurasse all’Alcoa un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

49      Infatti, la Corte ha solamente rilevato, in detta sentenza, che l’esame degli argomenti dedotti dalla ricorrente non era comunque necessario nel quadro della fase preliminare di esame, in quanto detti argomenti concernevano una valutazione economica complessa, mentre il mero accertamento del meccanismo di rimborso in questione giustificava già il fatto che la Commissione non potesse escludere che l’Alcoa godesse di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Viceversa, la Corte non si è pronunciata, nella stessa sentenza, su quale analisi economica fosse necessaria nel quadro della procedura di indagine formale, dato che quest’ultima procedura non costituiva l’oggetto della controversia dinanzi alla Corte.

50      Da ciò discende che la prima e la seconda parte del secondo motivo devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.

 Sulla terza parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

51      La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli argomenti da essa sviluppati nel quadro del suo primo motivo, parte B, dedotto dinanzi al Tribunale. Nel punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato questi argomenti come se essi vertessero «sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto ragionare nell’ambito di un mercato normale e non del mercato esistente», concludendo su tale punto che «un aiuto di Stato deve essere valutato di per sé, e non alla luce degli obiettivi tendenti, ad esempio, a rimediare al carattere imperfettamente concorrenziali di un mercato», mentre, in realtà, l’Alcoa avrebbe soltanto chiesto al Tribunale di verificare se, nella decisione controversa, la Commissione avesse commesso un errore paragonando il prezzo risultante dal contratto concluso tra l’ENEL e l’Alcoa con la tariffa speciale per verificare se la misura in questione procurasse un vantaggio all’Alcoa.

52      La Commissione ritiene quest’argomento manifestamente infondato.

–       Giudizio della Corte

53      L’argomento della ricorrente si fonda su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

54      Infatti, dalla lettura del punto 85 della sentenza impugnata, in combinato disposto con il punto 79 di detta sentenza, si evince chiaramente che nel punto 85 della motivazione il Tribunale ha risposto non agli argomenti sviluppati dall’Alcoa nel quadro del suo primo motivo, parte B, presentato dinanzi al Tribunale, vertente sulla necessità di effettuare un’analisi economica al fine di determinare l’esistenza eventuale di un vantaggio concesso alla ricorrente, bensì agli argomenti sviluppati dall’Alcoa nel quadro del suo primo motivo, parte C, dedotto dinanzi al Tribunale, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto ragionare nell’ottica di un mercato normale e non in quella del mercato esistente.

55      Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo e, quindi, il secondo motivo nel suo complesso devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

56      Con il suo terzo motivo, diretto avverso i punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale il fatto di avere snaturato il secondo motivo dedotto dinanzi a quest’ultimo e, di conseguenza, di aver omesso di statuire e di avere sviluppato una motivazione scorretta.

57      Infatti, nel punto 88 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il motivo sollevato dall’Alcoa come «vertente sull’illegittimità derivante dall’assenza di determinazione dell’importo dell’aiuto», e poi lo avrebbe respinto in quanto «nessuna disposizione di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire». Il Tribunale avrebbe quindi giudicato che la decisione controversa era corretta in quanto «indica il metodo secondo il quale tale importo deve essere calcolato» e che detto importo equivaleva alla «differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato che coincide con il contributo compensativo riscosso dalla ricorrente nel periodo in questione».

58      Tuttavia, con il suo secondo motivo presentato dinanzi al Tribunale, l’Alcoa non avrebbe assolutamente criticato la decisione controversa per il fatto che la Commissione si era limitata a indicare in quest’ultima il metodo di calcolo dell’importo da restituire, senza precisare «l’importo esatto dell’aiuto da restituire». Al contrario, l’Alcoa avrebbe criticato il metodo stesso adottato dalla Commissione per calcolare il presunto vantaggio, sottolineando che la Commissione avrebbe omesso di effettuare un’analisi economica adeguata.

59      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio della Corte

60      L’argomento dedotto dalla ricorrente, anche nell’ipotesi che fosse corretto, non può giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

61      Come constatato nel quadro dell’esame della seconda parte del secondo motivo della presente impugnazione, il Tribunale non era tenuto ad esigere un’analisi economica complessa, ancora più approfondita di quella effettuata dalla Commissione, nel quadro del suo esame del primo motivo dedotto dinanzi ad esso, relativo alla mancanza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

62      Di conseguenza, una siffatta analisi non era nemmeno necessaria al fine di determinare l’importo dell’aiuto da recuperare.

63      Pertanto, il terzo motivo dev’essere manifestamente respinto.

64      In considerazione del complesso delle precedenti osservazioni, occorre respingere integralmente l’impugnazione.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

66      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Alcoa Trasformazioni Srl è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.

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