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Document 62014CO0517

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015.
    Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. contro Commissione europea.
    Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – Registrazione della denominazione “Edam Holland” – Produttori che utilizzano il nome “edam” – Carenza di interesse ad agire.
    Causa C-517/14 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:700

    ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    6 ottobre 2015 ( * )

    «Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Registrazione della denominazione “Edam Holland” — Produttori che utilizzano il nome “edam” — Mancanza di interesse ad agire»

    Nella causa C‑517/14 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2014,

    Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V., con sede a Berlino (Germania), rappresentata da M. Loschelder e V. Schoene, Rechtsanwälte,

    ricorrente,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione europea, rappresentata da B. Schima, J. Guillem Carrau e G. von Rintelen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da B. Koopman e M. Bulterman, in qualità di agenti,

    Nederlandse Zuivelorganisatie, con sede a Zoetermeer (Paesi Bassi), rappresentata da P. van Ginneken e G. Béquet, advocaten,

    intervenienti in primo grado,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos (relatore), giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con la propria impugnazione, la Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissione (T‑112/11, EU:T:2014:752; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del regolamento (UE) n. 1121/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)] (GU L 317, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

    Contesto normativo

    Il regolamento (CE) n. 510/2006

    2

    Secondo il considerando 14 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento di base»), ancora in vigore all’epoca dei fatti controversi:

    «La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione».

    3

    L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base prevedeva quanto segue:

    «1.   Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione [europea] una dichiarazione debitamente motivata.

    2.   Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.

    Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l’opposizione di cui al paragrafo 1.

    (...)».

    4

    L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento in parola disponeva quanto segue:

    «Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l’uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)».

    Il regolamento controverso

    5

    Ai sensi del considerando 8 del regolamento controverso:

    «Risulta che gli opponenti non hanno fatto riferimento alla denominazione completa “Edam Holland” al momento di dichiarare che la registrazione comprometterebbe l’esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti e che la denominazione proposta per la registrazione sia generica ma solo in uno dei suoi elementi, “Edam” nella fattispecie. Tuttavia la protezione è conferita alla denominazione composta “Edam Holland”. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento [di base], il termine “Edam” può continuare a essere usato, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione. A fini di chiarezza, il disciplinare e la scheda riepilogativa sono stati modificati di conseguenza».

    6

    L’articolo 1 del regolamento summenzionato così recita:

    «La denominazione che figura all’allegato I del presente regolamento è registrata.

    In deroga al primo comma, la denominazione “Edam” può continuare a essere usata entro il territorio dell’Unione [europea], a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel proprio ordinamento giuridico».

    7

    L’allegato II di detto regolamento reca le seguenti indicazioni:

    «(...)

    4. Disciplinare:

    (...)

    4.1. Nome

    “Edam Holland”

    4.2. Descrizione

    L’Edam Holland è un formaggio a stagionatura naturale, di tipo semiduro, prodotto nei Paesi Bassi con latte vaccino proveniente da bestiame locale e sottoposto a stagionatura, fino a divenire un prodotto pronto per il consumo, in appositi locali situati nei Paesi Bassi.

    (...)».

    Fatti

    8

    I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 7 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:

    «1

    La Commissione (...) ha pubblicato, il 1o marzo 2008, una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento [di base]. Tale domanda di registrazione, presentata dalla Nederlandse Zuivelorganisatie (in prosieguo: la “NZO”) e depositata presso la Commissione dal Regno dei Paesi Bassi, verteva sulla registrazione dell’indicazione geografica protetta (...) “[E]dam [H]olland” [(in prosieguo: l’“IGP di cui trattasi”)].

    2

    Il 26 giugno 2008, la ricorrente (...) ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione dell’IGP di cui trattasi presso le autorità tedesche, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [di base].

    3

    Nell’ambito di tale dichiarazione di opposizione, la ricorrente si presentava come un’associazione professionale di produttori e distributori di edam, le cui imprese partecipanti avevano commercializzato 141385 tonnellate di edam (94361 tonnellate provenienti dalla loro produzione propria) nel 2007. A supporto della dichiarazione di opposizione, si rilevava in particolare che la registrazione della denominazione “[E]dam [H]olland”, in mancanza di precisazioni espresse, comprometterebbe l’utilizzo del nome generico “edam”.

    4

    Il 18 luglio 2008, la Repubblica federale di Germania ha presentato presso la Commissione una dichiarazione di opposizione alla registrazione dell’IGP di cui trattasi. La dichiarazione di opposizione della ricorrente del 26 giugno 2008 (v. punto 2 supra) era allegata alla dichiarazione di opposizione della Repubblica federale di Germania.

    5

    Il 21 ottobre 2008, la Commissione ha informato il Regno dei Paesi Bassi che essa considerava che l’opposizione presentata dalla Repubblica federale di Germania fosse ricevibile. Essa ha inoltre invitato il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania a procedere alle consultazioni appropriate in vista di trovare un accordo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento [di base].

    6

    Il 29 maggio 2009, il Regno dei Paesi Bassi ha comunicato alla Commissione di non aver potuto trovare un accordo, in particolare, con la Repubblica federale di Germania.

    7

    Il 2 dicembre 2010, la Commissione ha adottato il regolamento [controverso]. Il disciplinare dell’IGP di cui trattasi prevede, in particolare, che il formaggio “[E]dam [H]olland” è prodotto nei Paesi Bassi con latte vaccino proveniente da bestiame locale (punto 4.2 del disciplinare)».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

    9

    Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2011, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del regolamento controverso.

    10

    Il Regno dei Paesi Bassi e la NZO sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

    11

    Ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 113 del suo regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento e ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

    Conclusioni delle parti

    12

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    in via principale, annullare l’ordinanza impugnata e il regolamento controverso;

    in subordine, annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale, nonché

    condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    13

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione e

    condannare la ricorrente alle spese.

    14

    Il Regno dei Paesi Bassi chiede alla Corte di respingere l’impugnazione.

    15

    La NZO chiede che la Corte voglia:

    in via principale, respingere l’impugnazione;

    in subordine, qualora l’impugnazione dovesse essere accolta, rinviare la causa al Tribunale, e

    in ulteriore subordine, qualora l’impugnazione dovesse essere accolta e la Corte decidesse di pronunciarsi direttamente sulla controversia, confermare il regolamento controverso.

    Sull’impugnazione

    16

    Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando un’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

    17

    Tale disposizione dev’essere applicata nel contesto dell’impugnazione in esame.

    18

    A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

    Sul primo motivo

    Argomenti della ricorrente

    19

    Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha riconosciuto il suo interesse ad agire risultante dalla circostanza che il regolamento controverso non precisa che il termine «edam» ha carattere generico, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, e che, a tale titolo, esso può continuare ad essere utilizzato per la commercializzazione di formaggi. L’assenza di detta precisazione arrecherebbe un grave pregiudizio alla posizione giuridica della ricorrente, poiché dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che sussiste una presunzione secondo la quale ogni elemento di una denominazione composta è tutelato separatamente. Di conseguenza, l’interesse ad agire della ricorrente sarebbe dimostrato e il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare irricevibile il suo ricorso.

    20

    Tali argomenti sono contestati dalla Commissione.

    Giudizio della Corte

    21

    Il considerando 8 del regolamento controverso, facendo esplicito riferimento all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, stabilisce che «il termine “Edam” può continuare a essere usato». La summenzionata disposizione del regolamento di base, infatti, prevedeva che, se un nome di un prodotto agricolo o alimentare che si inscrive in una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette è generico, l’uso commerciale di tale nome non viola la tutela di detta denominazione registrata. A tal proposito, all’articolo 1 del regolamento controverso, la Commissione ha deciso che, dato il suo carattere generico, la denominazione «edam», nonostante la registrazione dell’IGP di cui trattasi, potesse continuare a essere usata entro il territorio dell’Unione, a condizione che fossero rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico di quest’ultima.

    22

    Ne consegue che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 29 e 30 dell’ordinanza impugnata, che l’eventuale annullamento del regolamento controverso non procurerebbe alcun beneficio ai membri della ricorrente, atteso che tale regolamento prevede che il nome «edam» può continuare ad essere usato, in particolare per la commercializzazione di formaggi, nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

    23

    Dalle suesposte considerazioni risulta che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul secondo motivo

    Argomenti della ricorrente

    24

    Con il secondo motivo la ricorrente contesta al Tribunale lo snaturamento dei fatti sui quali essa basava l’argomento secondo cui il regolamento controverso comporta un intralcio delle attività economiche dei suoi membri consistenti in consegne, destinate ai Paesi Bassi, di latte che può essere ivi trasformato in edam. A sostegno del secondo motivo, la ricorrente fa riferimento a fatti ed elementi di prova volti a dimostrare l’effettività di tali consegne, evidenzia che nessun controinteressato nel procedimento ha contestato le sue affermazioni e conclude che il Tribunale ha snaturato i fatti dichiarando che l’argomento della ricorrente era infondato. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha snaturato, sotto vari profili, i fatti sui quali esso si basa al punto 41 dell’ordinanza impugnata.

    25

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente a sostegno di tale motivo.

    Giudizio della Corte

    26

    In via preliminare, occorre rilevare che, dagli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (sentenza ICF/Commissione, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    27

    Orbene, nel caso di specie, a sostegno del secondo motivo, la ricorrente si limita a fare riferimento a fatti ed elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale, attinenti a quantitativi di latte consegnati da taluni dei suoi membri ai Paesi Bassi, traendone la conclusione che l’attività economica dei suoi membri è ostacolata dal regolamento controverso, per il fatto che essi non possono più vendere latte prodotto in Germania ai fini della produzione, nei Paesi Bassi, di formaggi tutelati dall’IGP di cui trattasi. La ricorrente chiede quindi alla Corte di procedere alla constatazione e alla valutazione di fatti, senza indicare sotto quale aspetto questi ultimi siano stati snaturati, il che non rientra nella sua competenza.

    28

    Per quanto riguarda, inoltre, gli argomenti che attengono al punto 41 dell’ordinanza impugnata, ove il Tribunale conclude che la ricorrente non poteva intervenire dinanzi ad esso per rappresentare gli interessi di quelli tra i suoi membri che sono produttori di latte, è sufficiente rilevare che, come ammesso dalla stessa ricorrente al punto 32 del suo ricorso, tali argomenti hanno ad oggetto una valutazione del Tribunale svolta ad abundantiam. Pertanto, detti argomenti devono essere respinti in quanto inconferenti, poiché, in ogni caso, non possono comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

    29

    Dalle suesposte considerazioni deriva che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    Sul terzo motivo

    Argomenti della ricorrente

    30

    Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver riconosciuto il suo interesse ad agire derivante dal diritto di opposizione di cui essa gode in forza del regolamento di base.

    31

    Gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del motivo in esame sono contestati dalla Commissione.

    Giudizio della Corte

    32

    L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di base prevedeva che ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.

    33

    Il secondo comma del medesimo paragrafo dell’articolo summenzionato impone tuttavia alle persone stabilite o residenti in uno Stato membro di presentare tale dichiarazione allo Stato membro in questione, al fine di consentire a quest’ultimo di esercitare il diritto di opposizione conferitogli dal paragrafo 1 di detto articolo.

    34

    Il Tribunale, pertanto, non ha commesso un errore di diritto concludendo, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo e che siano stabilite o residenti in uno Stato membro non hanno la possibilità di presentare un’opposizione direttamente presso la Commissione.

    35

    Alla luce di tali circostanze, occorre respingere il terzo motivo in quanto manifestamente infondato.

    Sul quarto motivo

    Argomenti della ricorrente

    36

    Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che i suoi membri sono in concorrenza con i produttori olandesi di formaggi tutelati dall’IGP di cui trattasi. A suo avviso, la moltitudine di prodotti commercializzati con il nome «edam» e il rischio di confusione al quale il consumatore è conseguentemente sottoposto dimostrano che tutti i prodotti «edam» concorrono sul mercato.

    37

    La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha violato il suo diritto di essere sentita. Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto dare alle parti la possibilità di completare la loro argomentazione riguardo all’esistenza di una situazione di concorrenza tra i prodotti venduti con il nome «edam» dai membri della ricorrente e quelli venduti sotto l’IGP di cui trattasi, atteso che il Tribunale ha ritenuto che detto rapporto di concorrenza non fosse dimostrato dalla ricorrente, mentre la Commissione avrebbe accettato l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione dell’IGP di cui trattasi e, pertanto, avrebbe ammesso che essa aveva l’«interesse legittimo» richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base al fine di poter presentare una siffatta opposizione.

    38

    La ricorrente contesta altresì le considerazioni del Tribunale che compaiono ai punti da 44 a 46 dell’ordinanza impugnata ove esso rileva che l’obiettivo del regolamento di base consisteva nel creare uguali condizioni di concorrenza per i prodotti che beneficiano delle diciture di origine, che il regolamento controverso non mira a sopprimere un diritto di cui siano titolari i membri della ricorrente e che, in ogni caso, gli argomenti di quest’ultima non sono tali da dimostrare che i suoi membri siano direttamente colpiti da detto regolamento.

    39

    Gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del motivo in esame sono contestati dalla Commissione.

    Giudizio della Corte

    40

    Per quanto attiene, innanzitutto, all’argomento relativo all’eventuale rapporto di concorrenza tra i produttori olandesi di formaggi tutelati dall’IGP di cui trattasi e i membri della ricorrente, è sufficiente rilevare che quest’ultima, limitandosi a riprodurre taluni elementi del suo ricorso di primo grado, afferma che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e i fatti che ha presentato dinanzi ad esso, senza tuttavia indicare in che modo il Tribunale abbia commesso tale snaturamento. Una simile argomentazione dev’essere pertanto respinta in quanto manifestamente irricevibile.

    41

    Per quanto riguarda, poi, l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale ha violato il suo diritto di essere sentita, è sufficiente rilevare, senza che sia necessario esaminare se la Commissione abbia effettivamente ammesso che la ricorrente aveva un «interesse legittimo», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, che, in data 15 novembre 2013, il Tribunale ha invitato le parti, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento, a pronunciarsi su varie questioni, vertenti in particolare sull’interesse ad agire della ricorrente. Ne consegue che l’argomento di quest’ultima secondo il quale il Tribunale ha violato il suo diritto di essere sentita è manifestamente infondato.

    42

    Per quanto concerne, infine, gli argomenti della ricorrente attinenti ai punti da 44 a 46 dell’ordinanza impugnata, occorre rilevare, come ammesso dalla stessa ricorrente ai punti 58, 61 e 63 del suo ricorso, che essi hanno ad oggetto una valutazione che il Tribunale ha svolto ad abundantiam, cosicché tali argomenti devono essere dichiarati inconferenti.

    43

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

    44

    Ciò considerato, l’impugnazione dev’essere respinta in toto.

    Sulle spese

    45

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    46

    Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

    47

    Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

    48

    Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, di detto regolamento, occorre decidere che anche la NZO sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. è condannata alle spese.

     

    3)

    Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sopporteranno le proprie spese.

     

    Firme


    ( * )   Lingua processuale: il tedesco.

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