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Document 62014CO0366

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 novembre 2014.
Herrenknecht AG contro Hév-Sugár kft.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale.
Causa C‑366/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2353

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità manifesta — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale»

Nella causa C‑366/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Ungheria), con decisione dell’11 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2014, nel procedimento

Herrenknecht AG

contro

Hév-Sugár kft,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da C. Toader (relatore), facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Roma»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Herrenknecht AG (in prosieguo: la «Herrenknecht»), una società di diritto tedesco, e la Hév-Sugár kft (in prosieguo: la «Hév-Sugár»), una società di diritto ungherese, in merito a una richiesta di pagamento di canone di locazione.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevede quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)

per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione di Roma così dispone:

«Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».

Il diritto ungherese

5

Le disposizioni nazionali applicabili riprendono, in sostanza, le disposizioni del diritto dell’Unione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

Dalla decisione di rinvio risulta che, l’11 luglio 2008, la Herrenknecht, in qualità di locatrice, e la Hév-Sugár, in qualità di locataria, hanno concluso un contratto misto di vendita e locazione, in virtù del quale la prima ha concesso in locazione alla seconda alcuni macchinari di costruzione destinati allo scavo di gallerie. In tale contratto, era convenuto inoltre che la Herrenknecht avrebbe venduto alla Hév‑Sugári i macchinari oggetto del contratto alla scadenza del periodo di locazione.

7

Il contratto in questione comprendeva cinque allegati relativi a diversi aspetti contrattuali e contenenti, secondo il giudice del rinvio, clausole che designavano come competenti, in caso di controversia, arbitri, come risulta dall’allegato 1 del contratto di cui trattasi, oppure giudici di diritto comune, come risulta dagli allegati 2 e 4 dello stesso contratto. In quest’ultimo caso, era previsto che la ricorrente potesse scegliere, in caso di controversia, tra i giudici tedeschi o ungheresi designati.

8

Analogamente, in caso di controversia, l’allegato 1 del contratto in questione, vertente sulla fornitura di prodotti, designava il diritto tedesco come diritto applicabile, mentre gli allegati 2 e 4 di tale contratto, vertenti rispettivamente sulla fornitura di personale e sulle condizioni generali di locazione, designavano il diritto svizzero come diritto applicabile.

9

Nell’ambito di un ricorso proposto dalla Herrenknecht, vertente su una richiesta di pagamento di canone di locazione, considerando che, nel loro contratto, le parti hanno inserito clausole aventi un contenuto diverso per quanto riguarda i giudici competenti, il giudice del rinvio ha proceduto all’esame d’ufficio della propria competenza.

10

Pertanto, pur confermando la propria competenza territoriale di diritto comune in Ungheria per pronunciarsi nel procedimento principale, tale giudice si chiede se esso o un altro giudice designato dalle clausole attributive di competenza convenute dalle parti abbia la competenza internazionale esclusiva ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e se la Herrenknecht avesse il diritto di scegliere liberamente tra i giudici designati nel contratto in questione.

11

Esso si chiede inoltre quale sia la legge applicabile nel caso di specie, tenuto conto dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione di Roma e del fatto che le parti contraenti hanno previsto come diritto applicabile, nei diversi allegati del contratto in questione, sia il diritto tedesco che quello svizzero.

12

È in tale contesto che il Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Come si debba interpretare l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 in merito alla questione relativa a quale giudice goda di competenza internazionale esclusiva qualora i co‑contraenti parti di una controversia, nelle condizioni generali relative al loro contratto, abbiano attribuito a vari giudici diversi la competenza a risolvere le controversie che possono insorgere in relazione a tale contratto; inoltre, se il ricorrente abbia il diritto di scegliere liberamente tra il giudice designato la cui competenza è esclusiva e quello avente una competenza facoltativa e se si possa da ciò concludere che al giudice investito della controversia spetta una competenza internazionale esclusiva.

2)

Come si debba interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali con riguardo al diritto sostanziale pertinente per statuire sul contratto, qualora le parti contraenti, nelle condizioni generali relative a quest’ultimo, abbiano designato il diritto di vari [Stati] come applicabile al contratto medesimo e quale sia il diritto da applicarsi in tale fattispecie».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

13

A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

14

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la procedura delineata dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in tal senso, sentenze Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché Impacto Azul, C‑186/12, EU:C:2013:412, punto 26 e giurisprudenza citata).

15

Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione, che sia utile per il giudice nazionale, impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione ed a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (sentenza Mulders, C‑548/11, EU:C:2013:249, punto 28 e giurisprudenza citata).

16

Tali requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono indicati esplicitamente nell’articolo 94 del regolamento di procedura e sono richiamati inoltre nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1). In particolare, dal punto 22 di dette raccomandazioni si evince che una domanda di pronuncia pregiudiziale deve «essere (…) sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l’ambito di fatto e di diritto del procedimento nazionale» (v., in tal senso, ordinanza D’Aniello e a., C‑89/13, EU:C:2014:299, punto 20).

17

A questo proposito, è importante sottolineare che le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. ordinanze Adiamix, C‑368/12, EU:C:2013:257, punto 24, e Mlamali, C‑257/13, EU:C:2013:763, punto 24).

18

Nel caso di specie è inevitabile constatare che la decisione di rinvio non risponde, con ogni evidenza, ai requisiti ricordati ai punti 15 e 16 della presente ordinanza.

19

Innanzitutto, benché il giudice del rinvio definisca l’oggetto del procedimento principale, senza ulteriori precisazioni, come «una richiesta di pagamento di canone di locazione», esso non fornisce tuttavia gli elementi di fatto su cui le due questioni sono fondate. In particolare, non espone l’esistenza di un eventuale collegamento tra l’oggetto di tale controversia e una clausola contrattuale specifica contenuta nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale o in uno dei suoi allegati.

20

Se un tale collegamento fosse stato individuato, ad esempio, con gli allegati 2 o 4 del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, ipotesi che la decisione di rinvio non consente tuttavia di ritenere accertata, il giudice del rinvio sarebbe competente in virtù del principio del riconoscimento dell’autonomia della volontà delle parti in materia di attribuzione della competenza e l’unico diritto applicabile sarebbe quello svizzero.

21

Inoltre, manca pure una precisazione espressa riguardante l’eventuale contestazione, ad opera delle parti, della competenza del giudice del rinvio, in quanto quest’ultimo si limita a menzionare una verifica d’ufficio della propria competenza. Una tale precisazione sarebbe stata utile, in particolare, per confermare la volontà delle parti espressa nelle clausole contrattuali attributive della competenza o in quelle che designano il diritto applicabile.

22

Infine, e alla luce di queste considerazioni, il giudice del rinvio non espone in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione.

23

In tali circostanze, la Corte non è in grado di dare una risposta utile alle questioni sollevate e occorre dichiarare, già in questa fase del procedimento, che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

Sulle spese

24

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Ungheria), con decisione dell’11 luglio 2014 (causa C‑366/14), è manifestamente irricevibile.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: l’ungherese.

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