EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CO0019

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 luglio 2014.
Ana-Maria Talasca e Angelina Marita Talasca contro Stadt Kevelaer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Duisburg.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte – Assenza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta.
Causa C‑19/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2049

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

3 luglio 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte — Assenza di elementi precisi sufficienti riguardo il quadro di fatto e di diritto della controversia principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑19/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Duisburg (Germania), con decisione del 17 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2014, nel procedimento

Ana-Maria Talasca,

Angelina Marita Talasca

contro

Stadt Kevelaer,

LA CORTE (Sesta Sezione)

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione presa, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla compatibilità dell’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del Codice sociale, libro II, con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio del divieto di discriminazione.

2

La domanda è stata presentata nel quadro di una controversia che oppone Ana-Maria Talasca e sua figlia Angelina Marita Talasca alla Stadt Kevelaer (città di Kevelaer), a seguito del rifiuto da parte dell’ufficio di collocamento di questa città (in prosieguo: lo «Jobcenter») di accordare alle ricorrenti il versamento di determinate prestazioni previdenziali.

Contesto normativo tedesco

3

L’articolo 7 del Codice sociale (Sozialgesetzbuch), libro II (in prosieguo: il «SGB II»), intitolato «Beneficiari», così dispone:

«(1)   Le prestazioni ai sensi del presente libro sono destinate alle persone che:

1.

abbiano raggiunto l’età di 15 anni e non abbiano ancora raggiunto il limite di età di cui all’articolo 7a,

2.

sono idonee a lavorare,

3.

sono indigenti e

4.

dimorano abitualmente nella Repubblica federale di Germania

(beneficiari idonei a lavorare). Sono esclusi:

1.

le straniere e gli stranieri che non sono lavoratori salariati o lavoratori non salariati nella Repubblica federale di Germania e che non godono del diritto di libera circolazione in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3, della legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione [Freizügigkeitsgesetz/EU], e i membri della loro famiglia, durante i primi tre mesi del loro soggiorno,

2.

le straniere e gli stranieri il cui diritto di soggiorno è giustificato esclusivamente dalla ricerca di un impiego, e i membri della loro famiglia,

(…)

La seconda frase, punto 1, non si applica alle straniere e agli stranieri che soggiornano nella Repubblica federale di Germania conformemente a un titolo di soggiorno rilasciato a norma del capitolo 2, sezione 5, della legge sul diritto di soggiorno. Le disposizioni in materia di diritto di soggiorno restano invariate.

(…)».

4

Dal documento processuale depositato presso la Corte il 7 febbraio 2014 dal Sozialgericht Duisburg, intitolato «Esposizione dei fatti relativi all’ordinanza del 17 dicembre 2013», risulta che la legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione (Freizügigkeitsgesetz/EU) prevede che le persone in cerca di impiego mantengano la condizione di lavoratore subordinato o lavoratore autonomo per una durata di sei mesi a partire dalla fine del rapporto di lavoro.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

5

Dalla decisione di rinvio, nonché dal documento processuale depositato il 7 febbraio 2014, risulta che la sig.ra Talasca è di nazionalità rumena.

6

Il 1o luglio 2007, la ricorrente ha lasciato la Romania per recarsi a Kevelaer (Germania).

7

Il 27 ottobre 2010, il dipartimento per gli stranieri (Ausländerbehörde) ha rilasciato alla sig.ra Talasca un certificato di soggiorno destinato ai cittadini dell’Unione europea (Freizügigkeitsbescheinigung), valido esclusivamente per la ricerca di un impiego.

8

Dal 23 maggio al 23 novembre 2011, la sig.ra Talasca ha occupato, presso un’azienda agricola, un impiego soggetto al regime obbligatorio di previdenza sociale.

9

Dal 1o dicembre 2011 al 19 gennaio 2012, la sig.ra Talasca ha percepito l’indennità di disoccupazione I (Arbeitslosengeld I). Tenuto conto della ridotta entità delle sue entrate, la ricorrente ha chiesto allo Jobcenter, autorità nazionale competente in materia di prestazioni alle persone in cerca di impiego, il versamento di prestazioni a norma del SGB II a partire dal 1o gennaio 2012.

10

Tali prestazioni le sono state riconosciute fino al 23 maggio 2012.

11

Le medesime prestazioni sono state parimenti riconosciute, fino al 23 maggio 2012, alla figlia della sig.ra Talasca, nata l’11 marzo 2012.

12

Ritenendo di avere diritto al versamento delle suddette prestazioni dopo il 23 maggio 2012, salvo ignorare il divieto di discriminazione previsto dalle disposizioni del «diritto europeo», la sig.ra Talasca e sua figlia hanno presentato ricorso dinanzi al Sozialgericht di Duisburg.

13

Il giudice del rinvio sottolinea l’importanza della questione sollevata nella controversia ad esso presentata per una serie di cause simili pendenti dinanzi a esso.

14

È in tale contesto che il Sozialgericht di Duisburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del [SGB II] sia compatibile con il diritto [dell’Unione].

2)

In caso di risposta negativa, se la Repubblica federale di Germania debba modificare la situazione giuridica o se un’altra situazione giuridica risulti automaticamente e, in tal caso, come essa si configuri.

3)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del [SGB II] rimanga in vigore fino ad una (eventualmente) necessaria modifica giuridica da parte degli organi della Repubblica federale di Germania».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

15

In virtù dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

16

È giurisprudenza costante che non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sulla compatibilità di norme nazionali con il diritto dell’Unione. La Corte è tuttavia competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione pertinenti del diritto dell’Unione che possano consentire ad esso di valutare tale compatibilità in vista della sentenza della causa per la quale è adito (v., segnatamente, sentenze Fendt Italiana, C‑145/06 e C‑146/06, EU:C:2007:411, punto 30, e KGH Belgium, C‑351/11, EU:C:2012:699, punto 17, nonché ordinanza Mlamali, C‑257/13, EU:C:2013:763, punto 17).

17

Va tuttavia ricordato che, nell’ambito della cooperazione di cui all’articolo 267 TFUE, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che questi definisca il quadro di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni poste o che, perlomeno, spieghi le ipotesi di fatto sulle quali tali questioni sono fondate (v., segnatamente, sentenze Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, punto 57, e Mora IPR, C‑79/12, EU:C:2013:98, punto 35, nonché ordinanze Augustus, C‑627/11, EU:C:2012:754, punto 8, e Mlamali, EU:C:2013:763, punto 18).

18

Infatti, la Corte può esprimersi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (v. sentenza Eckelkamp e a., C‑11/07, EU:C:2008:489, punto 52, nonché ordinanze SKP, C‑433/11, EU:C:2012:702, punto 24, e Mlamali, EU:C:2013:763, punto 19).

19

La Corte insiste parimenti sull’importanza dell’indicazione, da parte del giudice nazionale, dei motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la sottoposizione di questioni pregiudiziali alla Corte (v. in questo senso, segnatamente, sentenze ABNA e a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, EU:C:2005:741, punto 46, e Mora IPR, EU:C:2013:98, punto 36, nonché ordinanza Mlamali, EU:C:2013:763, punto 20).

20

In effetti, considerato che è la decisione di rinvio che serve come base per il procedimento dinanzi alla Corte, è necessario che il giudice nazionale spieghi, nella decisione di rinvio stessa, il quadro di fatto e di diritto della controversia principale e fornisca elementi sufficienti a spiegare le ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché sul legame che stabilisce tra tali disposizioni e la legislazione nazionale applicabile alla controversia ad esso sottoposta (v. in questo senso, segnatamente, sentenze Asemfo, C‑295/05, EU:C:2007:227, punto 33, e Mora IPR, EU:C:2013:98, punto 37, nonché ordinanze Laguillaumie, C‑116/00, EU:C:2000:350, punti 23 et 24, e Mlamali, EU:C:2013:763, punto 21).

21

Tali requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente.

22

Va inoltre ricordato che l’articolo 267 TFUE non costituisce un mezzo di ricorso a disposizione delle parti di una controversia dinanzi al giudice nazionale, e che non è sufficiente quindi che una parte sostenga che la controversia verte su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione perché l’organo giurisdizionale interessato sia tenuto a considerare che sussiste una questione sollevata ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Ne consegue che l’esistenza di una contestazione fondata sull’interpretazione di un atto dell’Unione dinanzi al giudice nazionale non è sufficiente, da sola, a giustificare il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte (v. sentenze IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 28, nonché Ascafor e Asidac, C‑484/10, EU:C:2012:113, punto 33; ordinanze Adiamix, C‑368/12, EU:C:2013:257, punto 17, e Mlamali, EU:C:2013:763, punto 23).

23

Si deve inoltre sottolineare che le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., segnatamente, sentenza Holdijk e a., da 141/81 a 143/81, EU:C:1982:122, punto 6; ordinanze Laguillaumie, EU:C:2000:350, punto 14; Augustus, EU:C:2012:754, punto 10, e Mlamali, EU:C:2013:763, punto 24).

24

Nel caso di specie, è inevitabile constatare che la presente decisione di rinvio non risponde ai requisiti indicati ai punti da 16 a 22 della presente ordinanza.

25

Per quanto riguarda la prima questione presentata, occorre constatare, innanzi tutto, che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento relativo al quadro di fatto della controversia principale. Soltanto nel documento depositato presso la Corte il 7 febbraio 2014, intitolato «Esposizione dei fatti relativi all’ordinanza del 17 dicembre 2013», il giudice del rinvio ha fornito alcune informazioni che restano tuttavia insufficienti a consentire di valutare, segnatamente, la qualità di lavoratore della sig.ra Talasca.

26

Occorre osservare, in secondo luogo, che manca anche qualsiasi elemento relativo al quadro normativo nazionale, ad eccezione del semplice riferimento a determinate disposizioni, il cui testo non è tuttavia enunciato in nessun modo. Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del SGB II, che prevede vari motivi di rifiuto della prestazione a disoccupati stranieri, il giudice del rinvio si limita a considerare l’insieme di tali motivi di rifiuto senza precisare quale di questi sarebbe applicabile alla controversia dinanzi a esso pendente.

27

Infine, il giudice del rinvio, sebbene chieda l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, non apporta altre precisazioni al riguardo, eccetto il rinvio effettuato, nel documento procedurale depositato presso la Corte il 7 febbraio 2014, alle osservazioni presentate nella richiesta della sig.ra Talasca nel procedimento principale, che menzionano «il divieto di discriminazione previsto dalle disposizioni del diritto europeo».

28

Inoltre, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità dell’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del SGB II, con il diritto della «comunità europea», senza tuttavia esporre le ragioni per le quali ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione appaia ad esso necessaria o utile ai fini della risoluzione della controversia principale e, in particolare, senza spiegare quale sia il legame tra il diritto dell’Unione e la normativa nazionale applicabile a tale controversia. Il giudice si limita, al contrario, a rinviare all’affermazione, presente nell’atto introduttivo del procedimento principale, secondo la quale «l’esclusione del diritto alle prestazioni, prevista all’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del SGB II, viola il divieto di discriminazione previsto dalle disposizioni del diritto europeo». Orbene, lo stesso giudice del rinvio sottolinea che la controversia principale costituisce una causa pilota considerate le numerose cause simili dinanzi ad esso pendenti.

29

Cosí, in particolare, questo giudice non fornisce alcun elemento sulla natura delle prestazioni previdenziali richieste dalle ricorrenti nel procedimento principale, che consenta di determinare se tali prestazioni rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano la discriminazione. In tale contesto, il giudice del rinvio non fornisce elementi sufficienti per definire l’esatta situazione in cui si trovano la sig.ra Talasca e sua figlia, al fine di consentire alla Corte di stabilire un paragone con altre persone che beneficiano delle suddette prestazioni previdenziali.

30

In tali circostanze, il giudice non ha messo la Corte in grado di accertare che l’ipotesi di fatto su cui si fondano le questioni pregiudiziali rientri effettivamente nel campo di applicazione del diritto dell’Unione di cui è richiesta l’interpretazione, né, più in generale, di rispondere in modo utile e affidabile alle questioni poste (v. ordinanze Augustus, EU:C:2012:754, punto 14, e Mlamali, EU:C:2013:763, punto 32).

31

Di conseguenza, occorre constatare che la prima questione pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

32

Considerata l’irricevibilità manifesta della prima questione, la seconda e la terza questione sono prive del loro oggetto.

33

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Duisburg (Germania), con decisione del 17 dicembre 2013, è manifestamente irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top