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Document 62014CN0569

Causa C-569/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Mercantil n ° 3 de Barcelona (Spagna) il 9 dicembre 2014 — Jordi Carne Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A.

GU C 46 del 9.2.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spagna) il 9 dicembre 2014 — Jordi Carne Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A.

(Causa C-569/14)

(2015/C 046/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Jordi Carne Hidalgo, Anna Aracil Gracia

Convenuta: Catalunya Banc, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 43 della Ley de Enjuiciamiento Civil spagnola, che impedisce al giudice di proporre alle parti un’eventuale sospensione del procedimento civile qualora un altro giudice o tribunale abbia sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non comporti una chiara limitazione della previsione di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE (1), rispetto all’obbligo degli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2)

Se l’articolo 721.2 della LEC spagnola, che impedisce al giudice di adottare o di proporre d’ufficio l’adozione di misure cautelari in procedimenti individuali in cui è chiesta la nullità di una condizione generale di contratto quale clausola abusiva, non comporti una chiara limitazione alla previsione di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, rispetto all’obbligo degli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

3)

Se le misure cautelari che possano essere adottate, d’ufficio o su istanza di parte, nell’ambito di un procedimento avviato con un’azione individuale non debba[no] estendere i loro effetti fino al momento in cui intervenga una pronuncia definitiva o nel procedimento individuale, o in un procedimento collettivo che interferisca con l’esercizio delle azioni individuali, al fine di garantire i mezzi adeguati ed efficaci previsti nel summenzionato articolo 7 della direttiva citata.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


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