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Document 62014CN0500

    Causa C-500/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 10 novembre 2014 — Ford Motor Company/Wheeltrims srl

    GU C 46 del 9.2.2015, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 10 novembre 2014 — Ford Motor Company/Wheeltrims srl

    (Causa C-500/14)

    (2015/C 046/28)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale ordinario di Torino

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Ford Motor Company

    Convenuta: Wheeltrims srl

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sia compatibile con il diritto comunitario un’applicazione dell’art. 14 della Direttiva 98/71 (1) e dell’art. 110 del Reg. CE 6/2002 (2) secondo cui tali norme conferiscono in capo ai produttori di pezzi di ricambio e accessori il diritto di utilizzare marchi registrati di terzi al fine di consentire all’acquirente finale il ripristino dell’estetica originale del prodotto complesso e quindi anche allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione sul pezzo di ricambio o sull’accessorio destinato ad essere montato sul prodotto complesso, in modo tale che risulti esteriormente visibile e così contribuisca all’aspetto esteriore del prodotto complesso.

    2)

    Se la clausola di riparazione di cui agli artt. 14 della Direttiva 98/71 e 110 Reg. CE 6/2002 debba essere interpretata nel senso di costituire un diritto soggettivo in capo ai terzi produttori di pezzi di ricambio e accessori e se tale diritto soggettivo comporti il diritto di tali soggetti terzi di utilizzare il marchio registrato altrui su pezzi di ricambio ed accessori, in deroga alle norme di cui al Reg. 207/09 (3) e della Direttiva CEE 89/104 (4), e quindi allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione anche sul pezzo di ricambio o sull’accessorio destinato ad essere montato sul prodotto complesso, in modo tale da essere esteriormente visibile e così da contribuire all’aspetto esteriore del prodotto complesso.


    (1)  Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

    (2)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

    (4)  Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).


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