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Document 62014CN0475

    Causa C-475/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 17 ottobre 2014 — AAS «Gjensidige Baltic» , tramite la filiale lituana di AAS «Gjensidige Baltic» / UAB DK «PZU Lietuva»

    GU C 7 del 12.1.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 7/15


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 17 ottobre 2014 — AAS «Gjensidige Baltic», tramite la filiale lituana di AAS «Gjensidige Baltic»/UAB DK «PZU Lietuva»

    (Causa C-475/14)

    (2015/C 007/20)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente: AAS «Gjensidige Baltic», tramite la filiale lituana di AAS «Gjensidige Baltic»

    Resistente: UAB DK «PZU Lietuva»

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103/CE (1) stabilisca una norma sul conflitto di leggi, che dovrebbe essere applicata ratione personae non solo alle vittime di incidenti stradali, ma anche agli assicuratori del veicolo che hanno causato il danno nell’incidente, ai fini della determinazione della legge applicabile ai rapporti tra essi, e se detta disposizione costituisca una norma speciale rispetto alle norme sulla legge applicabile stabilite nei regolamenti Roma I (2) e Roma II (3).

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, è importante verificare se i rapporti giuridici tra gli assicuratori nella fattispecie rientrino nella nozione di «obbligazioni contrattuali» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Qualora i rapporti giuridici tra gli assicuratori rientrino nella nozione di «obbligazioni contrattuali», la questione importante è se detti rapporti rientrino nella categoria dei contratti di assicurazione (rapporti giuridici) e la legge ad essi applicabile debba essere determinata in conformità con l’articolo 7 del regolamento Roma I.

    3)

    In caso di risposta negativa alle prime due questioni, è importante stabilire se, nel caso di un’azione di regresso, i rapporti giuridici tra gli assicuratori di veicoli utilizzati congiuntamente rientrino nella nozione di «obbligazione extracontrattuale» ai sensi del regolamento Roma II e se detti rapporti debbano o meno essere trattati come rapporti giuridici derivati risultanti dall’incidente stradale (fatto illecito), nel determinare la legge applicabile in conformità con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Se, in un caso come quello in esame, gli assicuratori dei veicoli utilizzati congiuntamente debbano essere trattati come debitori responsabili in solido ai sensi dell’articolo 20 del regolamento Roma II e la legge applicabile ai rapporti tra essi debba essere determinata conformemente a detta norma.


    (1)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11).

    (2)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

    (3)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).


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