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Document 62014CN0143

Causa C-143/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (Germania) il 26 marzo 2014 — TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

GU C 235 del 21.7.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (Germania) il 26 marzo 2014 — TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Causa C-143/14)

2014/C 235/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: TMK Europe GmbH

Resistente: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) n. 2320/97 (1) del Consiglio, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della [Or. 2] Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, del 25 novembre 1997, pagg. 1 24) sia invalido per il fatto che la Commissione, per effetto di erronea interpretazione dei requisiti necessari per l’accertamento del pregiudizio, previsti dall’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, del 6 marzo 1996, pagg. 1 20), ne ha riconosciuto la sussistenza (del pregiudizio), senza tener conto, in tale contesto, del fatto che la Commissione stessa, a seguito di una decisione non pubblicata del 25 novembre 1994 (caso IV/35.304), adottata in particolare sulla base dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13, pag. 204), ha avviato un’indagine relativa all’eventuale esistenza di pratiche anticoncorrenziali riguardanti tubi in acciaio non legato eventualmente in contrasto con l’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992 (GU L 1, del 3 gennaio 1994, pag. 3) nonché con l’articolo 81 CE.


(1)  GU L 322, pag. 1.

(2)  GU L 56, pag. 1.


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