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Document 62014CN0141

    Causa C-141/14: Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

    GU C 159 del 26.5.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 159/18


    Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

    (Causa C-141/14)

    2014/C 159/24

    Lingua processuale: il bulgaro

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. White, P. Mihaylova, C. Hermes)

    Convenuta: Repubblica di Bulgaria

    Conclusioni della ricorrente

    La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo integralmente incluso le zone importanti per la protezione degli uccelli nella zona di protezione speciale «Kaliakra», non ha designato come zona di protezione speciale le zone più indicate, per numero e superficie, per la protezione delle specie biologiche di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE (1) e per la protezione delle specie migratrici, non considerate nell’allegato I, che ritornano regolarmente nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica tale direttiva. Di conseguenza la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE;

    dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, avendo approvato i progetti «AES Geo Enerdzhi» OOD, «Uindteh» OOD, «Brestiom» OOD, «Disib» OOD, «Eko Enerdzhi» OOD e «Longman Investment» OOD nella zona importante per la protezione degli uccelli «Kaliakra», che non è stata designata come zona speciale di conservazione, ma che avrebbe dovuto essere designata come tale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE nell’interpretazione che ne è stata data dalla Corte di giustizia nelle cause C-96/98 e C-374/98;

    dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, avendo approvato progetti nella zona di protezione speciale «Kaliakra», nel sito di importanza comunitaria «Kompleks Kaliakra» e nella zona di protezione speciale «Belite Skali» («Kaliakra uind pauar» AD, «EVN Enertrag Kavarna» OOD, «TSID — Atlas» EOOD, «Vertikal — Petkov i s-ie» OOD, Campo di golf e terme «Treyshan Klifs Golf end Spa Rezort» OOD), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE (2), nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia nelle cause C-117/03 e C-244/05, in quanto non ha adottato le misure adeguate a prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie biologiche nonché la perturbazione delle specie per le quali le zone sono state designate;

    dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, per il fatto che non sono stati presi adeguatamente in considerazione gli effetti cumulati dei progetti che sono approvati nella zona «Kaliakra», designata come zona importante per la protezione degli uccelli e non come zona di protezione speciale («AES Geo Enerdzhi» OOD, «Uindteh» OOD, «Brestiom» OOD, «Disib» OOD, «Eko Enerdzhi» OOD e «Longman Investment» OOD), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e con l’allegato III, punto 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE (3);

    condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Repubblica di Bulgaria ha designato la zona «Kaliakra» come zona speciale di protezione senza che essa giunga fino ai confini della zona importante per la protezione degli uccelli «Kaliakra» e ciò costituisce una violazione della direttiva sulla protezione degli uccelli.

    Avendo approvato una serie di progetti per attività economiche nelle zone di protezione speciale «Kaliakra» e «Belite skali» e nel sito di importanza comunitaria «Kompleks Kaliakra», la Repubblica di Bulgaria ha violato le direttive «Uccelli selvatici», «Habitat» e la direttiva VIA, poiché ha consentito la distruzione o il significativo deterioramento di habitat unici prioritari e di habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, e inoltre non ha preso in considerazione gli effetti cumulativi di un gran numero di progetti.


    (1)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, pag. 7).

    (2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

    (3)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 26, pag. 1).


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