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Document 62014CN0130
Case C-130/14: Action brought on 20 March 2014 — European Commission v Kingdom of Belgium
Causa C-130/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio
Causa C-130/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio
GU C 159 del 26.5.2014, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 159/16 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-130/14)
2014/C 159/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, J.-F. Brakeland, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo norme che negano ai contribuenti non residenti i cui redditi sono esclusivamente o quasi esclusivamente ottenuti in Belgio (Regione vallona) di beneficiare di una riduzione dell’imposta delle persone fisiche accordata, ai sensi della legge regionale del 3 aprile 2009 che istituisce la Caisse d’Investissement de Wallonie e introduce una riduzione dell’imposta delle persone fisiche in caso di sottoscrizione di azioni o obbligazioni della Caisse, ai contribuenti residenti che abitano nella regione vallona, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, |
— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con una legge regionale della Regione vallona del 3 aprile 2009 è stata accordata una riduzione d’imposta per la sottoscrizione di azioni o obbligazioni emesse dalla Caisse d’Investissement de Wallonie ai soli residenti della Regione vallona. La Commissione ritiene che una siffatta disciplina costituisca una discriminazione nei confronti dei contribuenti non residenti i cui redditi sono esclusivamente o quasi esclusivamente ottenuti in Belgio. Di conseguenza, essa è incompatibile con gli articoli 45, TFUE e 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, come interpretati dalla Corte nelle cause Schumacker (1) e Wielockx (2).
(1) Sentenza Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31.
(2) Sentenza Wielockx, C-80/94, EU:C:1995:271.