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Document 62014CN0127

    Causa C-127/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 18 marzo 2014 — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

    GU C 159 del 26.5.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 159/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 18 marzo 2014 — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

    (Causa C-127/14)

    2014/C 159/20

    Lingua processuale: il lettone

    Giudice del rinvio

    Augstākā tiesa

    Parti

    Ricorrente in primo grado: Andrejs Surmačs

    Convenuto in primo grado: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il punto 7 dell’allegato I della direttiva 94/19/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, debba essere interpretato nel senso che l’elenco in esso stabilito di persone che devono essere considerate vincolate all’ente creditizio di cui trattasi, alle quali si deve negare il diritto all’indennizzo garantito, è tassativo.

    2)

    Se si possa considerare dirigente di un ente creditizio o di un’altra delle persone di cui al punto 7 dell’allegato I della direttiva una persona che, conformemente alla descrizione della sua carica, ha il diritto di pianificare, coordinare e supervisionare un ramo dell’attività dell’ente creditizio o l’esecuzione di una funzione, ma non l’attività dell’ente creditizio nel suo insieme, e che non dispone della possibilità di impartire ordini o adottare decisioni vincolanti per altre persone. Se si debba tenere conto del contenuto del citato ramo dell’attività dell’ente creditizio o di detta funzione.

    3)

    Se il punto 7 dell’allegato I della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può negare il pagamento dell’indennizzo garantito a una persona che, conformemente ai diritti e agli obblighi inerenti alla carica che figurano nella relativa descrizione, non può essere considerata dirigente ma che esercita di fatto un’influenza considerevole sulle decisioni dei dirigenti dell’ente creditizio o dei soggetti personalmente responsabili di detto ente. Se possa essere rilevante in questo contesto l’influenza di carattere unicamente informale, derivata dall’autorità, dalle competenze o dalla conoscenza della persona in relazione all’attività dell’ente creditizio.


    (1)  GU L 135, pag. 5.


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