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Document 62014CN0085

    Causa C-85/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 febbraio 2014 — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM), altre parti: UPC Nederland BV e a.

    GU C 151 del 19.5.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 151/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 febbraio 2014 — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM), altre parti: UPC Nederland BV e a.

    (Causa C-85/14)

    2014/C 151/14

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    College van Beroep voor het Bedrijfsleven

    Parti

    Ricorrente: KPN BV

    Resistente: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

    Altre parti: UPC Nederland BV, UPC Nederland Business BV, Tele2 Nederland BV e BT Nederland NV

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 28 della direttiva servizio universale (1) consenta l’imposizione di una standardizzazione tariffaria, senza che da un’analisi di mercato sia emerso che una parte dispone di un potere rilevante di mercato riguardo al servizio standardizzato, mentre tecnicamente esiste senz’altro la possibilità di chiamare internazionalmente i numeri non geografici e l’unico ostacolo all’accesso a detti numeri consiste nel fatto che vengono applicate tariffe tali che una chiamata verso un numero non geografico è più costosa di una chiamata verso un numero geografico.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, il College deve risolvere le seguenti due questioni:

    a.

    Se la facoltà di standardizzazione delle tariffe valga anche se l’influenza delle tariffe superiori sul volume di telefonate verso numeri non geografici è limitata.

    b.

    In che limiti al giudice nazionale spetti un potere discrezionale per valutare se una misura tariffaria necessaria in forza dell’articolo 28 della direttiva servizio universale non sia eccessivamente onerosa per la parte che fornisce il transito, in considerazione degli obiettivi perseguiti.

    3)

    Se l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva servizio universale consenta la possibilità che le misure menzionate in detta disposizione vengano adottate da un’autorità diversa dall’autorità nazionale di regolamentazione, che esercita la facoltà menzionata all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva «accesso» (2), mentre a quest’ultima autorità spetta solo il potere di esercitare il controllo.


    (1)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

    (2)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7).


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