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Document 62014CJ0590

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Produzione d’alluminio – Tariffa agevolata per l’energia elettrica concessa per contratto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Recesso dal contratto – Sospensione giudiziale degli effetti del recesso – Decisione che dichiara un aiuto illegale – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Nozioni di “aiuto esistente” e di “aiuto nuovo” – Distinzione.
Causa C-590/14 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:797

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

26 ottobre 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Produzione d’alluminio — Tariffa agevolata per l’energia elettrica concessa per contratto — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Recesso dal contratto — Sospensione giudiziale degli effetti del recesso — Decisione che dichiara un aiuto illegale — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Nozioni di “aiuto esistente” e di “aiuto nuovo” — Distinzione»

Nel procedimento C‑590/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2014,

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), con sede in Atene (Grecia), rappresentata da E. Bourtzalas, avocat, e da E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras e A. Oikonomou, dikigoroi,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Alouminion tis Ellados VEAE, già Alouminion AE, con sede in Maroussi (Grecia), rappresentata da G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos e N. Keramidas, dikigoroi,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado.

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente di sezione, E. Levits e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2014, Alouminion/Commissione (T‑542/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:859), mediante la quale quest’ultimo ha annullato la decisione 2012/339/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato SA. 26117 – C 2/2010 (ex NN 62/2009) concesso dalla Grecia a favore della Alouminion tis Ellados AE (GU 2012, L 166, pag. 83; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

2

Nel 1960, l’Alouminion tis Ellados AE (in prosieguo: la «AtE»), alla quale l’Alouminion AE e l’Alouminion tis Ellados VEAE (in prosieguo: l’«Alouminion») sono succedute, rispettivamente, nel luglio del 2007 e nel maggio del 2015, nella produzione di alluminio in Grecia, ha concluso un contratto (in prosieguo: il «contratto del 1960») con l’ente pubblico per l’energia elettrica DEI, in base al quale le era stata accordata una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica.

3

L’articolo 2, paragrafo 3, del contratto del 1960 prevedeva il tacito rinnovo dello stesso per periodi successivi di cinque anni, salvo il recesso di una delle parti, con un preavviso di due anni notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4

In base ad un accordo concluso tra la AtE e lo Stato ellenico e formalizzato con un decreto legislativo del 1969, il contratto del 1960 doveva terminare il 31 marzo 2006, salvo essere prorogato conformemente alle sue disposizioni.

5

Con decisione del 23 gennaio 1992, la Commissione europea ha ritenuto che la tariffa agevolata concessa all’AtE costituisse un aiuto di stato compatibile con il mercato interno.

6

Nel febbraio del 2004, la DEI ha avvisato l’AtE della sua intenzione di recedere dal contratto del 1960 e ha cessato, conformemente a quanto prescritto nel contratto, di applicarle la tariffa agevolata a partire dal 1o aprile 2006.

7

L’AtE ha contestato tale recesso dinanzi ai competenti giudici nazionali.

8

Con ordinanza del 5 gennaio 2007 (in prosieguo: la «prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario») il Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di Atene, Grecia), nell’ambito di un procedimento sommario, ha sospeso, a titolo provvisorio ed ex nunc, gli effetti di detto recesso. Tale giudice ha ritenuto che il medesimo recesso non fosse conforme ai termini del contratto del 1960 e al quadro giuridico nazionale applicabile.

9

La DEI ha contestato la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario dinanzi al Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene, Grecia), che, giudicando anch’esso con procedimento sommario, ha accolto, con efficacia ex nunc, la sua domanda di recesso dal contratto del 1960 e di cessazione della tariffa agevolata, con un’ordinanza del marzo 2008.

10

Durante il periodo tra il 5 gennaio 2007 e il 6 marzo 2008 (in prosieguo: il «periodo in esame»), l’AtE e, successivamente, l’Alouminion, hanno quindi continuato a beneficiare della tariffa agevolata.

11

Nel luglio del 2008 la Commissione ha ricevuto alcune denunce. Con lettera del 27 gennaio 2010, essa ha informato la Repubblica ellenica della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese dalla sua data di pubblicazione.

12

Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2010 (GU 2010, C 96, pag. 7).

13

La Commissione ha ivi espresso dubbi in particolare quanto alla questione se la tariffa agevolata fatturata dalla DEI all’AtE, e poi all’Alouminion, durante il periodo in esame fosse allo stesso livello di quella applicata agli altri grandi consumatori industriali di energia elettrica ad alta tensione, giacché l’applicazione della tariffa agevolata avrebbe dovuto cessare il 31 marzo 2006, ma era stata prorogata dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

14

La Repubblica ellenica, l’Alouminion e la DEI hanno inviato le loro rispettive osservazioni alla Commissione.

15

Con la decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica ellenica avesse illegalmente concesso all’AtE e all’Alouminion un aiuto di Stato dell’importo di EUR 17,4 milioni mediante l’applicazione della tariffa agevolata nel periodo in esame. Dato che detto aiuto era stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed era, pertanto, incompatibile con il mercato interno, la Commissione ha ingiunto alla Repubblica ellenica di recuperarlo dall’Alouminion.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2011, l’Alouminion proponeva un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa e alla condanna della Commissione alle spese.

17

L’Alouminion invocava dieci motivi a sostegno del suo ricorso, con i quali essa contestava, in via principale, la qualificazione della misura controversa come nuovo aiuto, in subordine, la qualificazione della tariffa agevolata come aiuto di Stato e, in ulteriore subordine, l’obbligo di recuperare il nuovo aiuto risultante dalla misura controversa.

18

Il Tribunale accoglieva il primo motivo di ricorso e annullava la decisione controversa senza pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso.

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

19

L’Alouminion ritiene la presente impugnazione irricevibile.

20

La DEI ricorda che, in primo grado, il Tribunale ha accolto la sua istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Orbene, l’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che le parti intervenienti nella procedura di primo grado possono proporre impugnazione se la decisione del Tribunale le concerne direttamente.

21

La DEI sostiene che, per conformarsi alla decisione controversa, ha proceduto al recupero dell’aiuto di Stato in esame, con gli interessi, vale a dire EUR 21276766, 43. Poiché la sentenza oggetto di impugnazione ha annullato la decisione controversa, tale recupero è ora privo di fondamento giuridico.

22

La DEI asserisce ch’essa potrebbe quindi essere chiamata a rimborsare la somma recuperata e che, in considerazione della giurisprudenza della Corte, essa deve, pertanto, essere considerata come direttamente interessata dalla sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

23

Va rammentato che, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

24

Risulta, a tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte che una parte ricorrente che possa essere chiamata a rimborsare una somma in esecuzione della sentenza del Tribunale deve essere considerata come direttamente interessata da tale sentenza (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punti da 46 a 58, nonché del 2 ottobre 2003, International Power e a./NALOO, C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534, punti 5253).

25

Nel caso di specie, la DEI sarebbe tenuta, in esecuzione della sentenza impugnata, a rimborsare la somma che essa aveva recuperato per conformarsi alla decisione controversa, vale a dire EUR 21276766, 43, che corrisponde alla differenza tra la tariffa agevolata per la fornitura di elettricità indebitamente applicata all’Alouminion e la tariffa normale.

26

Ne deriva che la sentenza oggetto di gravame è suscettibile di interessare direttamente la situazione economica della DEI, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il ricorso è pertanto ricevibile.

Nel merito

27

La DEI invoca cinque motivi a sostegno della sua impugnazione.

28

Con il suo primo motivo d’impugnazione, suddiviso in tre capi, la DEI, sostenuta dalla Commissione, accusa il Tribunale di aver violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

Sul primo capo del primo motivo d’impugnazione

– Argomenti delle parti

29

Con il primo capo del primo motivo d’impugnazione, la DEI, sostenuta dalla Commissione, accusa il Tribunale di aver statuito che la proroga di un aiuto esistente non costituisce, ipso facto, un aiuto nuovo.

30

La DEI e la Commissione sostengono che, dopo aver richiamato, al punto 53 della sentenza oggetto di impugnazione, la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale la proroga di un aiuto esistente crea un aiuto nuovo distinto dall’aiuto prorogato e la modifica della durata di un aiuto esistente deve essere considerata come un aiuto nuovo (sentenze del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio,C‑121/10, EU:C:2013:784, punto 59 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑111/10, EU:C:2013:785, punto 58), il Tribunale ha tentato, al punto 54 della sentenza impugnata, di temperare tale giurisprudenza interpretando le sentenze del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), e del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291), nel senso che è soltanto nel caso in cui il regime di aiuti subisca una modifica sostanziale che esso deve essere considerato come un aiuto nuovo.

31

Tuttavia, non risulterebbe dalle sentenze del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), e del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291), che la proroga del periodo di validità di un aiuto esistente non determini di per sé la concessione di un nuovo aiuto e, in ogni caso, la sentenza del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), non potrebbe essere trasposta al caso di specie.

32

La DEI e la Commissione sostengono che la circostanza che la proroga del periodo di validità di un aiuto esistente crei un nuovo aiuto deriva necessariamente dagli articoli 107 e 108 TFUE.

33

Secondo la DEI e la Commissione, il sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito da tali norme prevede una procedura diversa a seconda che l’aiuto controverso esista già o sia nuovo. Orbene, ammesso che la proroga di un aiuto esistente non costituisce ipso facto un aiuto nuovo, uno Stato membro potrebbe aggirare tale differenza di procedura prorogando indefinitamente tale aiuto, o prorogandolo per un breve periodo.

34

La DEI e la Commissione ritengono che la nozione di «aiuto esistente» debba essere interpretata dunque in maniera restrittiva, in modo da non limitare l’obbligo di notifica e di sospensione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, circostanza che la Corte, peraltro, ha già riconosciuto nelle sentenze del 5 ottobre 1994, Italia/Commissione (C‑47/91, EU:C:1994:358, punti da 24 a 26), e del 21 marzo 2002, Spagna/Commissione (C‑36/00, EU:C:2002:196, punto 24).

35

Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, la nozione di «aiuto nuovo» dovrebbe essere invece interpretata in maniera estensiva poiché essa comprende «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

36

La DEI e la Commissione sottolineano, inoltre, che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU 2004, L 140, pag. 1, e rettifica, GU 2005, L 25, pag. 74), prevede che «ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non sono tali da alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune».

37

Tenuto conto di tali elementi e del fatto che la valutazione operata dalla Commissione circa la compatibilità di un aiuto con il mercato interno si fonda sull’esame dei dati economici e delle circostanze presenti sul mercato in questione al momento dell’adozione della sua decisione per la durata prevista per la concessione dell’aiuto, la DEI e la Commissione sostengono che la proroga del periodo di validità di un aiuto non potrebbe essere considerata come una modifica «di carattere puramente formale e amministrativo», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, ma che costituisce la modifica di un aiuto esistente.

38

Secondo la DEI, la giurisprudenza costante della Corte, citata al punto 53 della sentenza impugnata, rientra nella medesima logica.

39

L’Alouminion ritiene che il primo capo del primo motivo debba essere respinto.

40

Secondo quest’ultima, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato il metodo d’interpretazione da seguire per stabilire se sussista effettivamente una modifica di un regime di aiuti esistente e non ha dunque tentato di temperare la giurisprudenza costante citata al punto 53 della medesima sentenza.

41

L’Alouminion sostiene che la sentenza del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), è pertinente nel caso di specie poiché, in tale sentenza, la Corte ha constatato che la misura controversa non aveva modificato la normativa che ha istituito gli aiuti controversi, né per quanto riguarda la loro natura né per quanto riguarda le attività dell’ente pubblico a cui si applicavano, e ne ha concluso che tale misura non poteva essere considerata come istitutiva o modificativa di un aiuto esistente. Orbene, la stessa conclusione dovrebbe essere tratta nel caso di specie poiché la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non ha, secondo l’Alouminion, né modificato né sostituito il fondamento giuridico e contrattuale dell’aiuto esistente.

42

L’Alouminion sostiene che il Tribunale ha citato sempre a giusto titolo la sentenza del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291), poiché, anche se la Corte ha statuito, ai punti 46 e 47 di detta sentenza, che costituiscono aiuti illegali le situazioni in cui la modifica del contesto giuridico legislativo conduce ad un aumento dei fondi attribuiti al regime di aiuti e a una proroga della durata dello stesso, essa ha ritenuto, invece, che lo stesso non valga per le situazioni in cui il quadro legislativo viene modificato ma senza influenzare l’importo dell’aiuto.

43

L’Alouminion ne deduce che, tenuto conto di dette sentenze, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto giudicando, al punto 55 della sentenza impugnata, che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non poteva essere considerata come istitutiva o modificativa di un aiuto esistente.

44

Quanto all’argomento secondo cui la proroga di un aiuto esistente costituisce ipso facto un nuovo aiuto, l’Alouminion sostiene che la giurisprudenza citata dalla DEI e dalla Commissione a tal proposito non è pertinente nel caso di specie in quanto essa riguarda l’interpretazione restrittiva della nozione di «aiuto esistente» e non l’interpretazione della nozione di «proroga».

– Giudizio della Corte

45

In via preliminare, occorre sottolineare che, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti statali, istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE, la procedura differisce a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Mentre gli aiuti esistenti, conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, possono essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE prevede che i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla Commissione e non possono essere attuati prima che la procedura sia conclusa con una decisione definitiva (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 marzo 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 35).

46

Occorre anche rammentare, da una parte, che, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, per nuovo aiuto si intende «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

47

D’altra parte, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 prevede che «ai fini dell’articolo 1, lettera c) del [regolamento n. 659/1999] si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune».

48

Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante che la nozione di «aiuto di Stato» corrisponde a una situazione obiettiva che deve essere valutata nel momento in cui la Commissione adotta la sua decisione (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, EU:C:1986:302, punto 16; dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione, C‑197/99 P, EU:C:2003:444, punto 86, nonché del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 144).

49

Ne risulta che la valutazione, operata dalla Commissione, circa la compatibilità di un aiuto con il mercato interno si fonda sull’esame dei dati economici e delle circostanze presenti sul mercato in questione nel momento in cui la Commissione adotta la sua decisione e tiene conto, in particolare, della durata prevista per la concessione di tale aiuto. Di conseguenza, il periodo di validità di un aiuto esistente costituisce un elemento suscettibile di influenzare la valutazione, operata dalla Commissione, della compatibilità di un aiuto con il mercato interno.

50

In tali circostanze, così come statuito dalla Corte nelle sentenze del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑121/10, EU:C:2013:784, punto 59), e del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑111/10, EU:C:2013:785, punto 58), la proroga del periodo di validità di un aiuto esistente deve essere considerata come una modifica di un aiuto esistente e costituisce, pertanto, in applicazione dell’articolo 1, lettera c) del regolamento n. 659/1999, un aiuto nuovo.

51

È alla luce dell’insieme di tali considerazioni che va esaminata la fondatezza del primo capo del primo motivo d’impugnazione.

52

Con tale primo capo la DEI, sostenuta dalla Commissione, contesta in sostanza il Tribunale laddove esso ha statuito che la proroga di un aiuto esistente non costituisce, ipso facto, un nuovo aiuto.

53

La DEI e la Commissione affermano che, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato in modo erroneo le sentenze del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), e del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291), al fine di temperare la giurisprudenza citata al punto 53 della medesima sentenza, vale a dire le sentenze del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑121/10, EU:C:2013:784, punto 59), e del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑111/10, EU:C:2013:785, punto 58).

54

A tale proposito, occorre rilevare che, al punto 54 della sentenza oggetto di gravame, il Tribunale si è basato, da una parte, sulla sentenza del 9 agosto 1994, Namur‑Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), per stabilire che «per l’applicazione dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 108 TFUE, la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente deve essere valutata in riferimento alle disposizioni che lo prevedono, alle loro modalità e ai loro limiti».

55

D’altra parte, nello stesso punto, il Tribunale fa riferimento ai punti 46 e 47 della sentenza del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291), per aggiungere che «è solo quando la modifica incide sul regime iniziale proprio a livello dei suoi contenuti che tale regime si trova trasformato in un nuovo regime di aiuti».

56

Orbene, tale interpretazione poggia su una lettura erronea di quest’ultima sentenza. Da detti punti 46 e 47 risulta infatti unicamente che la Corte ha statuito che, avendo previsto tanto un aumento dei fondi attribuiti al regime di aiuti controverso quanto una proroga di due anni della durata dell’applicazione di tale regime, lo Stato membro interessato aveva istituito un aiuto nuovo distinto dall’aiuto autorizzato dalla Commissione.

57

Ne risulta che, come sostiene la DEI, la giurisprudenza elaborata nelle sentenze del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑121/10, EU:C:2013:784, punto 59), e del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑111/10, EU:C:2013:785, punto 58), secondo cui la proroga di un aiuto esistente crea un aiuto nuovo, rientra nella stessa logica delle sentenze del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), e del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291). Va, peraltro, sottolineato che in dette sentenze del 4 dicembre 2013, la Corte ha fatto espressamente riferimento ai punti 46 e 47 di quest’ultima sentenza.

58

È opportuno inoltre osservare che, nel caso di specie, risulta dai fatti, come accertati dal Tribunale e descritti ai punti da 2 a 10 della presente sentenza che il contratto del 1960 doveva scadere il 31 marzo 2006, salvo essere prorogato conformemente alle sue disposizioni. Orbene, nel febbraio del 2004 la DEI ha avvisato l’AtE della sua intenzione di recedere da tale contratto e ha cessato, a partire dal 1o aprile 2006, di applicarle la tariffa agevolata. Ciononostante, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha sospeso, a titolo provvisorio, gli effetti di tale recesso di modo che, durante il periodo in esame, l’AtE e, successivamente, l’Alouminion hanno continuato a beneficiare della tariffa agevolata.

59

Pertanto, contrariamente a quanto aveva statuito il Tribunale ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, ristabilendo l’applicazione della tariffa agevolata durante il periodo in esame, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha prodotto l’effetto di modificare i limiti temporali d’applicazione di detta tariffa, come erano stati convenuti nel contratto del 1960, e dunque i limiti temporali del regime di aiuti come approvato dalla Commissione nella sua decisione del 23 gennaio 1992. Si deve ritenere, di conseguenza, che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario abbia costituito una modifica dell’aiuto esistente.

60

Alla luce degli sviluppi precedentemente descritti, va constatato che, ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato e applicato in maniera erronea la giurisprudenza della Corte elaborata con le sentenze del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311), e del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291), e confermata dalle sentenze del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑121/10, EU:C:2013:784, punto 59), e del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑111/10, EU:C:2013:785, punto 58), e che statuendo, al punto 57 della sentenza oggetto di gravame, che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non può essere considerata istitutiva o modificativa di un aiuto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

61

Pertanto, va accolto il primo capo del primo motivo d’impugnazione.

Sul secondo capo del primo motivo d’impugnazione

– Argomenti delle parti

62

Con il secondo capo del primo motivo d’impugnazione, la DEI, sostenuta dalla Commissione, sostiene che le tesi sviluppate dal Tribunale ai punti da 61 a 68 della sentenza impugnata sono erronee.

63

In primo luogo, la DEI e la Commissione sostengono che, facendo riferimento, ai punti 53 e da 61 a 63 della sentenza impugnata, alle sentenze del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), e del 1o luglio 2010, Italia/Commissione (T‑53/08, EU:T:2010:267), per sostenere che soltanto la proroga della durata di un aiuto esistente attraverso un intervento legislativo può avere come conseguenza l’istituzione di un aiuto nuovo, il Tribunale ha interpretato in modo erroneo tali sentenze.

64

A questo proposito, la DEI e la Commissione ricordano che, se, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un’omissione imputata ad uno Stato membro può avere come effetto la comparsa di un aiuto di Stato (sentenza del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punti da 100 a 103), lo stesso vale, a maggior ragione, per un atto emesso da un organo statale, anche se non si tratta di un intervento legislativo.

65

In secondo luogo, la DEI e la Commissione sostengono che il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, ha erroneamente operato una distinzione tra le sentenze del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), e del 1o luglio 2010, Italia/Commissione (T‑53/08, EU:T:2010:267) e la presente causa in ragione del fatto che, nelle cause sfociate in tali sentenze, la proroga del periodo di validità dell’aiuto controverso non era stata automatica. Sarebbe, in effetti, pacifico che, nel caso di specie, la proroga dell’applicazione della tariffa agevolata non sia derivata automaticamente dal contratto del 1960, ma sia risultata dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

66

In terzo luogo, la DEI e la Commissione rilevano che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale ai punti da 65 a 67 della sentenza impugnata, non risulta dalla sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, EU:T:2011:493), che una misura, come la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, debba, per costituire un aiuto nuovo, modificare il quadro normativo dell’aiuto esistente e quindi modificare la sostanza di tale aiuto. Risulterebbe, in realtà, da detta sentenza che anche una modifica non sostanziale di un aiuto esistente comporta l’istituzione di un nuovo aiuto.

67

Inoltre, la Commissione sostiene che il fondamento giuridico dell’aiuto nel periodo in esame era la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario e che quindi il Tribunale ha erroneamente statuito, ai punti 64, 67 e 68 della sentenza impugnata, che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non aveva come obiettivo di modificare il quadro normativo del contratto del 1960, ma ne ha semplicemente interpretato il contenuto, a titolo provvisorio.

68

Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe considerato che solamente tale contratto producesse effetti giuridici. Orbene, secondo la Commissione, le ordinanze emesse in sede di procedimento sommario non interpretano né dirimono la controversia in via provvisoria, ma producono effetti giuridici autonomi, riconoscendo diritti e obblighi esistenti e creando nuovi diritti come nuovi obblighi. Il giudice nazionale potrebbe in particolare disporre misure provvisorie quando, da una parte, è necessario che un diritto sia tutelato o che una situazione sia risolta e, dall’altra, c’è urgenza o necessità di prevenire un rischio imminente. Tali misure potrebbero quindi prevedere la tutela di un diritto che è collegato all’azione principale, ma che non è necessariamente lo stesso diritto per il quale l’azione principale chiede la protezione giurisdizionale permanente.

69

L’Alouminion ritiene che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non abbia modificato né il quadro normativo nazionale iniziale né il quadro legislativo della tariffa agevolata e che, pertanto, il secondo capo del primo motivo vada respinto.

70

Innanzitutto, l’Alouminion afferma che la DEI fa erroneamente riferimento alla sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, EU:T:2011:493), per sostenere che anche una modifica non sostanziale di un aiuto esistente comporta l’istituzione di un nuovo aiuto. Risulterebbe dalla versione in lingua italiana di tale sentenza, infatti, che una siffatta modifica unicamente «può» determinare l’istituzione di un nuovo aiuto.

71

L’Alouminion, inoltre, sostiene che risulta dalle sentenze del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), e del 1o luglio 2010, Italia/Commissione (T‑53/08, EU:T:2010:267), che è in ragione dell’esistenza di un intervento legislativo che il Tribunale ha statuito che gli aiuti oggetto delle cause sfociate in tali sentenze costituivano aiuti nuovi.

72

L’Alouminion, infine, ritiene che la giurisprudenza citata dalla DEI secondo cui anche un’omissione imputata ad uno Stato membro può avere come conseguenza la comparsa di un aiuto non sia rilevante nel caso di specie.

– Giudizio della Corte

73

In primo luogo, riguardo ai punti da 61 a 64 della sentenza impugnata, va rilevato che, anzitutto, al punto 63 di detta sentenza, il Tribunale ha indicato che, nelle cause sfociate nelle sentenze del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), e del 1o luglio 2010, Italia/Commissione (T‑53/08, EU:T:2010:267), non si è ritenuto che le proroghe in questione costituissero aiuti nuovi «soltanto perché le predette proroghe, lungi dall’essere automatiche, richiedevano interventi legislativi per modificare il vantaggio inizialmente stabilito».

74

Orbene, pur emergendo dall’esposizione dei fatti di cui ai punti da 1 a 9 della sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), e ai punti da 1 a 11 della sentenza del 1o luglio 2010, Italia/Commissione (T‑53/08, EU:T:2010:267), che le proroghe in questione risultavano da un intervento legislativo, è giocoforza constatare che non sussiste alcuna indicazione nel senso che sia questa la circostanza in base alla quale, nelle citate sentenze, il Tribunale ha ritenuto che dette proroghe costituissero aiuti nuovi.

75

Risulta, infatti, in particolare dai punti 174 e 175 della sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), che l’aiuto controverso era stato accordato sulla base di uno strumento giuridico, vale a dire un intervento legislativo, adottato in un’epoca in cui il Regno di Spagna era già uno Stato membro e che, anche se il vantaggio previsto da tale strumento giuridico costituiva soltanto la proroga di una misura anteriore, ciò non toglieva che, in ragione della modifica della durata dell’aiuto controverso, tale misura dovesse del pari considerarsi come un nuovo aiuto. Ne deriva che le proroghe controverse sono state considerate come aiuti nuovi non già in quanto risultavano da un intervento legislativo, bensì in virtù dei loro effetti.

76

In secondo luogo, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha operato una distinzione tra, da una parte, le sentenze del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), e del 1o luglio 2010, Italia/Commissione (T‑53/08, EU:T:2010:267) e, dall’altra, la presente causa sulla base del fatto che, nelle cause sfociate in tali sentenze, la proroga del periodo di validità dell’aiuto controverso non era stata automatica.

77

Orbene, va sottolineato che risulta chiaramente dai fatti constatati dal Tribunale e descritti ai punti da 8 a 10 della presente sentenza che, nel caso di specie, la proroga dell’applicazione della tariffa agevolata non è derivata automaticamente dal contratto del 1960, ma è il risultato della prima ordinanza emessa in sede di processo sommario.

78

Di conseguenza, le tesi sviluppate ai punti da 61 a 64 della sentenza impugnata si basano su un’interpretazione ed un’applicazione erronea delle sentenze del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59), e del 1o luglio 2010, Italia/Commissione (T‑53/08, EU:T:2010:267).

79

In secondo luogo, riguardo ai punti da 65 a 68 della sentenza impugnata, va rilevato che, ai punti 65 e 66 della stessa, il Tribunale ha indicato che nella sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 et T‑454/08, EU:T:2011:493), è stato invero statuito che gli aiuti concessi su un fondamento giuridico sostanzialmente diverso dal regime approvato con la decisione di approvazione dovevano essere considerati come aiuti nuovi, tuttavia, l’aiuto iniziale, nella causa da cui è originata detta sentenza, era stato approvato dalla Commissione e l’aiuto nuovo era stato concesso con un nuovo atto regolamentare contrario alla decisione di approvazione della Commissione.

80

Inoltre, dopo aver sottolineato, al punto 67 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, l’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non aveva come obiettivo di modificare il quadro normativo della tariffa agevolata rispetto a quello approvato dalla Commissione, il Tribunale ne ha concluso, al punto 68 di detta sentenza, che il fondamento giuridico dell’aiuto controverso non è tanto la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, bensì il contratto del 1960 e il diritto nazionale pertinente, come interpretato, a titolo provvisorio, dalla prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

81

Va constatato, a tal proposito, che, poiché risulta dal punto 59 della presente sentenza che, nel prorogare l’applicazione della tariffa agevolata durante il periodo in esame, la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario ha avuto l’effetto di modificare i limiti temporali del contratto del 1960 e dunque i limiti temporali della tariffa agevolata descritti al punto 4 della presente sentenza, il fondamento giuridico dell’aiuto durante il periodo in esame era la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

82

Conseguentemente, i punti 67 e 68 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto.

83

Si deve quindi accogliere anche il secondo capo del primo motivo d’impugnazione.

Sul terzo capo del primo motivo d’impugnazione

– Argomenti delle parti

84

Con il terzo capo del suo primo motivo d’impugnazione, la DEI sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando, al punto 58 della sentenza impugnata, che una decisione emessa in sede di procedimento sommario da un giudice nazionale non può comportare la concessione di un aiuto di Stato.

85

La DEI ricorda, a tal proposito, che risulta da una giurisprudenza costante della Corte che i giudici nazionali sono competenti ad adottare misure provvisorie per evitare distorsioni della concorrenza derivanti dalla concessione di un aiuto in violazione dell’obbligo di sospensione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e che le decisioni dei giudici nazionali che adottano siffatte misure fanno parte, pertanto, del meccanismo preventivo di controllo degli aiuti di Stato.

86

Secondo la DEI, ne consegue che ogni giudice nazionale, anche quando decide con procedimento sommario, è tenuto ad esaminare se una misura da esso imposta possa produrre risultati suscettibili di renderla incompatibile con il mercato interno poiché essa determina la concessione di un vantaggio competitivo illegale per il futuro.

87

Nel caso di specie, ciò significherebbe che la valutazione provvisoria effettuata dal giudice nazionale nella prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario circa il recesso dal contratto del 1960 non poteva dissipare definitivamente ogni incertezza relativa alla natura giuridica e alle conseguenze dell’applicazione della tariffa agevolata dopo la scadenza del suo periodo di validità iniziale e che tale ordinanza avrebbe dovuto essere sottoposta al controllo preventivo previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

88

La Commissione ritiene, al pari della DEI, che la circostanza che un nuovo aiuto è stato istituito con ordinanza del giudice nazionale emessa in sede di procedimento sommario non sia rilevante ai fini della valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

89

Secondo la Commissione, la conclusione opposta equivarrebbe a interpretare la nozione di «aiuto» in maniera soggettiva, in funzione dell’autorità che adotta la misura istitutiva di tale aiuto, e entrerebbe in conflitto quindi con la giurisprudenza della Corte e, in particolare, con la sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione (C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 17 e giurisprudenza ivi citata), in cui è stato deciso che la nozione di «aiuto di Stato» ha un carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi e in funzione degli effetti di tale aiuto.

90

La Commissione aggiunge che l’argomento della DEI secondo cui spetta al giudice nazionale, nell’ambito di un procedimento sommario, notificare alla Commissione e sottoporre al suo controllo preventivo tutte le misure che istituiscono un nuovo aiuto o modificano un aiuto esistente risulta corroborata dalla sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, punti da 59 a 63), da cui emerge che la competenza esclusiva della Commissione e il primato del diritto dell’Unione obbligano il giudice nazionale a disapplicare una disposizione nazionale qualora l’applicazione di quest’ultima impedisca il recupero dell’aiuto di Stato.

91

La Commissione rileva parimenti che, ai sensi del punto 58 della sua comunicazione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1), qualora sussista il rischio che l’erogazione di un aiuto illegale venga effettuata durante il procedimento in corso dinanzi al giudice nazionale, l’obbligo incombente a tale giudice di impedire violazioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE può esigere che questi emani un ordine provvisorio per impedire il versamento illegale dell’aiuto fintantoché non sia deciso il merito della controversia. Essa ne deduce che, a rigor di logica, un giudice nazionale non può di per sé istituire tali aiuti.

92

L’Alouminion ritiene che il terzo capo del primo motivo d’impugnazione si fondi su una lettura erronea della sentenza impugnata e vada, pertanto, respinto.

93

L’Alouminion sostiene che, in realtà, al punto 58 della sentenza oggetto di gravame, il Tribunale ha statuito che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario non ha come effetto la concessione di un nuovo vantaggio, diverso dall’aiuto esistente. Il Tribunale non avrebbe quindi escluso l’ipotesi in cui un aiuto di Stato è concesso attraverso una decisione del giudice nazionale che accorda un nuovo vantaggio diverso da un aiuto esistente, ma avrebbe semplicemente concluso che non ricorre quest’ipotesi nel caso di specie.

94

In ogni caso, l’Alouminion sostiene, da una parte, che il punto 58 della sentenza impugnata è ad abundantiam in quanto conferma, a contrario, il ragionamento sviluppato ai punti da 55 a 57 di detta sentenza e, dall’altra, che l’interpretazione, ad opera del Tribunale, del contenuto della prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario costituisce una valutazione in fatto, che esula dal controllo della Corte in sede d’impugnazione.

– Giudizio della Corte

95

Occorre, in via preliminare, ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’attuazione del sistema di controllo degli aiuti statali spetta, da una parte, alla Commissione e, dall’altra, ai giudici nazionali, che esercitano ruoli complementari e distinti (sentenze del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit, C‑44/93, EU:C:1994:311, punto 14; del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 marzo 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 36).

96

I giudici nazionali, infatti, non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, atteso che tale controllo rientra nella competenza esclusiva della Commissione (v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 27; del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 38 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 marzo 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 37).

97

I giudici nazionali, invece, provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenze dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 27; del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 39, nonché del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 28).

98

A tal fine, ai giudici nazionali possono essere sottoposte controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di «aiuto di Stato», di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba o meno esservi soggetto (sentenze del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 38).

99

Se i giudici nazionali giungono alla conclusione che la misura interessata avrebbe effettivamente dovuto essere notificata alla Commissione, essi devono verificare se lo Stato membro coinvolto abbia adempiuto tale obbligo e, se così non fosse, dichiarare illegittima tale misura (sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 68).

100

Spetta a loro, infatti, trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 29 e giurisprudenza ivi citata)

101

I giudici nazionali sono, in particolare, competenti ad adottare misure provvisorie per evitare ogni distorsione della concorrenza risultante dalla concessione di un aiuto in violazione dell’obbligo di sospensione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (v. sentenze del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C‑354/90, EU:C:1991:440, punto 11; dell’11 luglio 1996, SFEI e a., C‑39/94, EU:C:1996:285, punti 39, 4053, nonché del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 34). Così, come previsto al punto 58 della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1), qualora sussista il rischio che l’erogazione di un aiuto illegale venga effettuata durante il procedimento in corso dinanzi al giudice nazionale, quest’ultimo può arrivare ad emanare un ordine provvisorio per impedire il versamento illegale fintantoché non sia deciso il merito della controversia.

102

È con riferimento all’insieme di tali considerazioni che occorre esaminare la fondatezza del terzo capo del primo motivo d’impugnazione, con il quale la DEI obietta al Tribunale di aver statuito, al punto 58 della sentenza impugnata, che un’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario da un giudice nazionale non può avere come effetto la concessione di un aiuto di Stato.

103

Va rilevato, a tal proposito, che, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il fatto di ammettere che la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario determini l’istituzione o la modifica di un aiuto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, «obbligherebbe, in fatto e in diritto, il giudice nazionale che statuisce in sede di procedimento sommario su una controversia vertente su un contratto, come nel caso di specie, a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo gli aiuti nuovi o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un’impresa beneficiaria di un aiuto esistente, ma tutte le misure che incidono sull’interpretazione e sull’esecuzione del predetto contratto che possono incidere sul funzionamento del mercato interno, sul gioco della concorrenza o semplicemente sulla durata effettiva, durante un periodo determinato, di aiuti che rimangono esistenti nel loro principio e sebbene la Commissione non abbia adottato alcuna decisione di autorizzazione o di incompatibilità».

104

Al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi operato una distinzione tra «gli aiuti nuovi o le modifiche di aiuti in senso proprio» e le misure che incidono sull’interpretazione e sull’esecuzione di un contratto approvato dalla Commissione come un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in altri termini, misure come la prima ordinanza emessa in sede di procedimento sommario, e ne ha dedotto che il giudice nazionale che statuisce nell’ambito di un procedimento sommario non è sottoposto agli obblighi che generalmente gravano sui giudici nazionali ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE.

105

Orbene, va ricordato che l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE. Nell’ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Pertanto, i giudici nazionali devono segnatamente astenersi dall’adottare decisioni contrarie ad una decisione della Commissione (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 41).

106

La Corte, inoltre, ha statuito, ai punti 46 e 47 della sentenza del 18 luglio 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525), che spetta ai giudici nazionali verificare se le modalità di applicazione di un regime di aiuti non siano state modificate e che, qualora risulti che tali modifiche abbiano avuto l’effetto di ampliare la portata del regime, potrebbe essere necessario considerare che si tratta di un aiuto nuovo comportante l’applicabilità della procedura di notifica prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

107

Di conseguenza, occorre dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto stabilendo, al punto 58 della sentenza impugnata, che, in ragione del fatto che esso statuisce in sede di procedimento sommario, un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia vertente su un contratto non è tenuto a notificare alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, «tutte le misure che incidono sull’interpretazione e sull’esecuzione del predetto contratto che possono incidere sul funzionamento del mercato interno, sul gioco della concorrenza o semplicemente sulla durata effettiva, durante un periodo determinato, di aiuti che rimangono esistenti».

108

In effetti, riconoscere ai giudici nazionali che statuiscono in sede di procedimento sommario la possibilità di sottrarsi agli obblighi che gravano su di essi nell’ambito del controllo degli aiuti statali istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE porterebbe tali giudici a disconoscere i limiti delle proprie competenze, che sono volti a salvaguardare il rispetto del diritto dell’Unione relativo agli aiuti di Stato, nonché a violare l’obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione, richiamato al punto 105 della presente sentenza e, quindi, senza dubbio arrecherebbe pregiudizio all’effetto utile di detti articoli.

109

Pertanto, va accolto il terzo capo del primo motivo d’impugnazione.

110

In tali circostanze, occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione nella sua integralità e, senza che vi sia necessità di esaminare gli altri motivi d’impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata.

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

111

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

112

Nel caso di specie, poiché il Tribunale ha esaminato soltanto uno dei motivi dedotti dalle parti, la Corte ritiene che lo stato degli atti non le consenta di statuire. Pertanto, la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

113

Poiché la causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2014, Alouminion/Commissione (T‑542/11, EU:T:2014:859), è annullata.

 

2)

La causa T‑542/11 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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