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Document 62014CJ0498

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2015.
RG contro SF.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles.
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11, paragrafi 7 e 8.
Causa C-498/14 PPU.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:3

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 gennaio 2015 ( *1 ) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11, paragrafi 7 e 8»

Nella causa C‑498/14 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio), con decisione del 7 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2014, nel procedimento

RG

contro

SF,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, K. Jürimaë, J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio del 7 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2014, di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 18 novembre 2014 della Quarta Sezione di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo belga, da C. Pochet, J.‑C. Halleux e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra RG e SF in merito alla responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio TE, trattenuto in Polonia da SF.

Contesto normativo

La Convenzione dell’Aia del 1980

3

L’articolo 3 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), prevede quanto segue:

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a)

quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

b)

se tali diritti [erano] effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato».

4

L’articolo 12 della suddetta Convenzione è così formulato:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

(...)».

5

L’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 dispone quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)

che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)

che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

(...)».

6

La Convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore il 1o dicembre 1983. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti della stessa.

Il diritto dell’Unione

7

I considerando 12, 17, 18 e 33 del regolamento sono così formulati:

«(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(...)

(17)

In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell’Aia del (...) 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(18)

Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell’articolo 13, della convenzione dell’Aia del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice competente o l’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l’autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che l’autorità centrale invii anch’essa una notificazione alle autorità pubbliche interessate conformemente alla legge nazionale.

(...)

(33)

Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».

8

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento così dispone:

«1.

Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.

Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)

il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)».

9

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

“autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(...)

7)

“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8)

“titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

9)

“diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

10)

“diritto di visita”: in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

11)

“trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)

quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)

se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quan[d]o uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

10

L’articolo 8 del regolamento, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«1.

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.

Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

11

L’articolo 11 del regolamento, rubricato «Ritorno del minore», è così formulato:

«1.

Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del (...) 1980 (...) per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(...)

3.

Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

(...)

6.

Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7.

A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stat[a] adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8.

Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

12

L’articolo 15 del regolamento, rubricato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)

interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)

chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5».

Il diritto belga

13

L’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria, come modificato dalla legge del 30 luglio 2013 che istituisce il Tribunal de la famille (in prosieguo: il «codice di procedura giudiziaria»), è così formulato:

«§ 1. Il provvedimento contro il ritorno del minore emesso all’estero e i documenti di accompagnamento, trasmessi all’Autorità centrale belga ai sensi dell’articolo 11, [paragrafo] 6, del Regolamento del Consiglio di cui all’articolo 1322 bis, 3°, vengono inviati per posta raccomandata al cancelliere del Tribunale di primo grado presso la sede della Corte d’appello nel cui distretto il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illecito.

§ 2. Al ricevimento dei documenti e al più tardi entro tre giorni lavorativi, il cancelliere comunica mediante plico giudiziario alle parti e al pubblico ministero le informazioni indicate all’articolo 11, [paragrafo] 7 del Regolamento del Consiglio di cui al § 1. Il plico giudiziario contiene le menzioni seguenti:

1o

il testo dell’articolo 11 del Regolamento del Consiglio di cui all’articolo 1322 bis, 3°;

un invito alle parti a depositare conclusioni in cancelleria entro tre mesi dalla notifica. La presentazione di tali conclusioni comporta l’adizione del Tribunal de la famille di primo grado.

§ 3. Se almeno una delle parti presenta conclusioni, il cancelliere convoca immediatamente le parti alla prima udienza disponibile.

§ 4. L’adizione del Tribunal de la famille comporta la sospensione dei procedimenti dinanzi alle Corti e ai Tribunali aditi per una controversia in materia di responsabilità genitoriale o per una controversia connessa.

§ 5. Qualora le parti non presentino osservazioni al Tribunale entro il termine previsto al § 2, 2, il Tribunal de la famille emette un’ordinanza che ne prende atto, notificata dal cancelliere alle parti, all’Autorità centrale e al pubblico ministero.

§ 6. La decisione sulla questione dell’affidamento del minore ai sensi dell’articolo 11, [paragrafo] 8, del Regolamento del Consiglio di cui al § 1 può anche, su richiesta di una delle parti, riguardare il diritto di visita nel caso in cui ordini il ritorno del minore in Belgio.

§ 7. La decisione di cui al § 6 è notificata dal cancelliere alle parti, al pubblico ministero e all’Autorità centrale belga mediante plico giudiziario.

§ 8. L’Autorità centrale belga ha competenza esclusiva a garantire la trasmissione della decisione e dei documenti ad essa allegati alle Autorità competenti dello Stato in cui è stato emesso il provvedimento contro il ritorno.

§ 9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, [paragrafi] 7 e 8, del Regolamento del Consiglio di cui al § 1, si procede all’audizione del minore conformemente all’articolo 42, [paragrafo] 2, [lettera] a), di detto Regolamento e al Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

TE è un minore nato in Polonia, il 21 dicembre 2011, da una relazione tra SF, di cittadinanza polacca, e RG, di cittadinanza britannica, residente in Belgio.

15

La madre [SF] e il figlio si sono stabiliti a Bruxelles (Belgio) durante i mesi di luglio e agosto del 2012, quando il minore aveva sette mesi di età. Fin dal loro trasferimento, il minore risiedeva con la madre e incontrava regolarmente il padre.

16

Nel corso dei mesi di agosto e di settembre del 2013, il padre e la madre hanno partecipato ad una mediazione locale al fine di accordarsi in merito alla ripartizione del diritto di ospitare il minore, ma non sono pervenuti ad alcun accordo.

17

Il 16 ottobre 2013, la madre ha annunciato al padre che sarebbe partita in vacanza con il figlio in Polonia.

18

Con ricorso depositato il 18 ottobre 2013, il padre ha adito il Tribunal de la jeunesse de Bruxelles (Tribunale dei minori di Bruxelles) affinché si pronunciasse, in particolare, sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e sul diritto di ospitare il minore.

19

Con atto di citazione del 23 ottobre 2013, il padre ha, altresì, chiesto al giudice del procedimento sommario l’emanazione di un provvedimento urgente e provvisorio che fissasse l’alloggio secondario del minore presso di lui.

20

Quando il padre ha compreso che la madre non aveva intenzione di far rientro in Belgio con il figlio comune, ha modificato le proprie domande dinanzi al giudice del procedimento sommario e dinanzi al Tribunal de la jeunesse de Bruxelles e ha chiesto, in particolare, l’esercizio in via esclusiva della potestà genitoriale, il diritto di ospitare il minore a titolo principale e che fosse vietato alla madre di lasciare il territorio belga con il figlio. Per parte sua, la madre ha contestato la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali belghe, chiedendo l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento e il rinvio della causa alle autorità giurisdizionali polacche, rispetto alle quali sussiste uno specifico collegamento con la situazione del minore, poiché quest’ultimo risiede in Polonia e frattanto è stato iscritto alla scuola materna.

21

Con ordinanza del 19 dicembre 2013, il giudice del procedimento sommario si è dichiarato competente e, in via provvisoria e d’urgenza, ha accolto le domande del padre.

22

Con sentenza del 26 marzo 2014, il Tribunal de la jeunesse de Bruxelles, dopo aver confermato la propria competenza, ha disposto che la potestà genitoriale fosse esercitata congiuntamente dai genitori, ha concesso alla madre il diritto di ospitare a titolo principale il minore ed ha concesso al padre, in via provvisoria, il diritto di ospitare il figlio a titolo secondario un fine settimana su due, con l’onere di recarsi in Polonia.

23

Ritenendo che tale sentenza convalidasse il trasferimento illecito del figlio comune in Polonia e riconoscesse un effetto giuridico positivo a tale via di fatto, il padre ha proposto appello contro detta sentenza dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) chiedendo, in via principale, l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale nonché il diritto di ospitare il figlio a titolo prevalente.

24

Parallelamente al procedimento di merito dinanzi ai giudici belgi, il 20 novembre 2013 il padre ha presentato all’Autorità centrale belga una domanda di rientro immediato del figlio in Belgio secondo la procedura di ritorno predisposta dalla Convenzione dell’Aia del 1980.

25

Il 13 febbraio 2014, il Tribunale distrettuale di Płońsk (Polonia) ha constatato il trasferimento illecito del minore ad opera della madre ed ha rilevato che, prima del trasferimento, egli aveva la propria residenza abituale in Belgio. Il Tribunale ha deciso, tuttavia, di emettere un provvedimento contro il ritorno del minore ai sensi dell’articolo 13, lettera b), della Convenzione dell’Aia del 1980.

26

L’Autorità centrale belga, che ha ricevuto dall’Autorità centrale polacca una copia di detto provvedimento contro il ritorno e dei documenti pertinenti, il 10 aprile 2014 ha depositato il fascicolo presso la cancelleria del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles), che ha invitato le parti a depositare conclusioni. Il deposito di conclusioni da parte del padre dinanzi a tale autorità giurisdizionale, il 9 luglio 2014, ha investito della controversia il presidente del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, il quale, ai sensi dell’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria, nella versione antecedente all’entrata in vigore della legge del 30 luglio 2013 che istituisce il Tribunal de la famille, era competente ad esaminare la questione dell’affidamento del minore, conformemente all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento. A norma dell’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria, l’adizione di detto giudice comporta la sospensione dei procedimenti dinanzi alle corti e ai tribunali aditi per una controversia in materia di responsabilità genitoriale o per una controversia connessa. In seguito all’entrata in vigore della legge in parola, la causa è stata riassegnata al Tribunal de la famille de Bruxelles.

27

Con sentenza interlocutoria del 30 luglio 2014, pronunciata in contumacia della madre, la Cour d’appel de Bruxelles ha confermato la sentenza emessa dal Tribunal de la jeunesse de Bruxelles, nella parte in cui ha riconosciuto la competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale belga a statuire nel merito sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale. Per contro, rilevando che, nel frattempo, le parti avevano presentato al presidente del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles una domanda fondata sull’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento, detta Corte d’appello ha sospeso la decisione sul merito della controversia e ha chiesto all’Autorità centrale del Belgio di versare, nel fascicolo del procedimento dinanzi ad essa pendente, l’intero fascicolo che tale Autorità aveva depositato, in applicazione dell’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria, nella cancelleria del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Infine, in attesa della conclusione, dinanzi a tale Tribunale, del procedimento di cui all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento, la Cour d’appel de Bruxelles si è pronunciata in via provvisoria, ingiungendo alla madre di comunicare al padre l’indirizzo del suo nuovo luogo di residenza con il figlio e stabilendo le modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio.

28

A causa del rifiuto della madre di comunicare l’indirizzo dove risiede con il figlio, il padre non ha potuto esercitare il diritto di visita concessogli dalla Cour d’appel de Bruxelles.

29

Parallelamente ai procedimenti promossi in Belgio dal padre, la madre ha avviato in Polonia vari procedimenti giudiziari relativi alla responsabilità genitoriale. Le autorità giurisdizionali polacche, dopo aver rilevato che il tribunale belga era stato adito per primo e aveva riconosciuto la propria competenza internazionale, si sono dichiarate incompetenti in materia.

30

Con sentenza definitiva pronunciata l’8 ottobre 2014, il Tribunal de la famille de Bruxelles ha rinviato la causa alla Cour d’appel de Bruxelles, con la motivazione che i giudici belgi erano stati aditi dal padre prima del trasferimento illecito del minore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento e che la discussione nel merito era pendente dinanzi a detta Corte d’appello.

31

La Cour d’appel de Bruxelles ritiene che, in base al diritto belga, essa non possa essere considerata investita del procedimento di cui all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento in forza della sentenza di rinvio pronunciata dal Tribunal de la famille de Bruxelles l’8 ottobre 2014. Detta Corte d’appello ritiene infatti di poter essere chiamata a conoscere del procedimento soltanto a seguito di appello proposto da una delle parti avverso tale sentenza.

32

Detto giudice si chiede se, tenuto conto delle esigenze di rapidità ed efficacia cui deve informarsi il procedimento previsto all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento, il paragrafo 7 dello stesso articolo osti a che il diritto di uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza esclusiva a conoscere della procedura in parola e disponga, allo stesso tempo, che tutti i procedimenti in materia di potestà genitoriale promossi dinanzi ad una corte o a un tribunale siano sospesi non appena venga adita tale autorità giurisdizionale specializzata.

33

La Cour d’appel de Bruxelles ritiene, quindi, che occorra sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento, al fine di individuare l’autorità giurisdizionale belga competente in base al diritto dell’Unione e, in particolare, per stabilire se spetti alla stessa Corte d’appello, investita del procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale, pronunciarsi conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento.

34

Alla luce di tali considerazioni, la Cour d’appel de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento possa essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro:

privilegi, in ipotesi di sottrazione di minori da parte di un genitore, la specializzazione delle autorità giurisdizionali per la procedura prevista da tali disposizioni, anche quando una corte o un tribunale siano già stati investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore;

sottragga al giudice dinanzi al quale è stato promosso un procedimento di merito riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore la competenza a statuire sull’affidamento di quest’ultimo, pur essendo detto giudice competente tanto sul piano internazionale quanto su quello nazionale a decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore».

Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

35

La Cour d’appel de Bruxelles ha chiesto che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, per via dell’estrema urgenza del procedimento principale. Infatti, esso riguarderebbe l’esercizio della potestà genitoriale e l’affidamento del minore in un contesto in cui sussisterebbe un rischio di deterioramento irreparabile del legame tra padre e figlio, posto che attualmente quest’ultimo continuerebbe a non avere contatti con il padre.

36

Occorre rilevare, in primo luogo, che il rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento che è stato adottato, segnatamente, sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, il quale figura al titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosicché detto rinvio ricade nell’ambito di applicazione del procedimento d’urgenza definito all’articolo 107 del regolamento di procedura.

37

In secondo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che SF rifiuta di conformarsi alla sentenza emessa dalla Cour d’appel de Bruxelles il 30 luglio 2014, con cui quest’ultima, da un lato, ha ingiunto a SF di comunicare a RG, entro 8 giorni dalla notifica di detta sentenza, l’indirizzo del suo nuovo luogo di residenza con il figlio e, dall’altro, ha disposto che RG eserciti un diritto di visita nei confronti di TE, salvo diverso accordo tra le parti, un fine settimana su tre.

38

A tal proposito, si deve rilevare che la presente causa riguarda un minore di tre anni, separato dal padre da oltre un anno. Pertanto, il protrarsi dell’attuale situazione, caratterizzata tra l’altro dalla considerevole distanza che separa la residenza del padre dall’abitazione del figlio, potrebbe nuocere seriamente al futuro rapporto di quest’ultimo con il padre.

39

Ciò considerato, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, in base all’articolo 108 del regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza.

Sulla questione pregiudiziale

40

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza ad esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

41

Va ricordato che il regolamento non ha lo scopo di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati membri. Tuttavia, l’applicazione di tali norme nazionali non deve compromettere l’effetto utile dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenza Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 82).

42

Nel presente contesto, occorre altresì evidenziare che, dal considerando 33 del regolamento, risulta che quest’ultimo riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, mirando, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della medesima, tra cui, segnatamente, il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori (v., in tal senso, sentenza McB, C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, punto 60).

43

A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento, se, in seguito alla sottrazione di un minore, un’autorità giurisdizionale emana un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti all’autorità giurisdizionale competente o all’Autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. Occorre rilevare che il rinvio esplicito al diritto nazionale indica, in particolare, che spetta allo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento individuare, nel rispetto degli obiettivi del regolamento, l’autorità giurisdizionale competente a decidere sulla questione del ritorno del minore, conseguente ad un provvedimento contro il ritorno emesso nello Stato membro verso cui egli è stato sottratto.

44

Per quanto concerne l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento, esso prevede che, qualora sia stato adottato un provvedimento giudiziario contro il ritorno, a meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita, l’autorità giurisdizionale o l’Autorità centrale che riceve le informazioni relative al provvedimento giudiziario di cui trattasi deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore. Orbene, né detta disposizione del regolamento né l’articolo 11, paragrafo 6, di quest’ultimo individuano l’autorità giurisdizionale nazionale competente ad esaminare la questione dell’affidamento del minore a seguito dell’emanazione di un provvedimento contro il ritorno. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il paragrafo 8 dell’articolo in parola.

45

A tal proposito, se è vero che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento, detta autorità giurisdizionale o l’Autorità centrale deve notificare alle parti, in particolare, una copia del provvedimento contro il ritorno emanato in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, al fine di consentire, se del caso, l’esame della questione dell’affidamento del minore, a meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita, spetta al diritto nazionale stabilire se, qualora tale adizione abbia avuto luogo, l’autorità giurisdizionale che lo Stato membro individua come competente a svolgere detto esame venga spogliata della propria competenza in favore di altre autorità giurisdizionali dello stesso Stato membro.

46

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 della sua presa di posizione, l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento costituisce non già una norma volta ad individuare l’autorità giurisdizionale competente, ma piuttosto una norma di natura tecnica intesa principalmente a determinare le modalità di comunicazione delle informazioni relative al provvedimento contro il ritorno.

47

Peraltro, si può ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non è lecito dedurre dall’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento che una decisione sull’affidamento del minore costituisca necessariamente una condizione preliminare all’eventuale adozione di una decisione che dispone il ritorno del minore. Tale decisione intermedia, infatti, è anch’essa volta al conseguimento dell’obiettivo dei procedimenti amministrativi e giudiziari, ossia la disciplina della situazione del minore (v., in tal senso, sentenza Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 53).

48

Benché il governo belga sostenga che, secondo il diritto processuale nazionale, l’autorità giurisdizionale specializzata investita della questione del ritorno del minore in applicazione dell’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento poteva, su richiesta di una delle parti, rinviare la causa alla corte d’appello chiamata a decidere nel merito la controversia relativa alla responsabilità genitoriale, affinché quest’ultima si pronunciasse sulla questione del ritorno nonché sulla questione dell’affidamento del minore, ciò riguarda l’interpretazione del diritto nazionale ed esula dalla competenza della Corte. Spetta dunque ai giudici belgi pronunciarsi su tale questione.

49

Da quanto precede consegue che l’individuazione del giudice nazionale competente ad esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura di cui all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento rientra nell’ambito della discrezionalità degli Stati membri, anche nell’ipotesi in cui, alla data della notifica del provvedimento contro il ritorno di un minore, una corte o un tribunale siano già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti dello stesso minore.

50

Tuttavia, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, tale scelta non deve pregiudicare l’effetto utile del regolamento.

51

Orbene, il fatto che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista all’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore, non può, di per sé, pregiudicare l’effetto utile del regolamento.

52

Tuttavia, occorre garantire che, in un’ipotesi come quella di cui al procedimento principale, una siffatta attribuzione di competenza sia rispettosa dei diritti fondamentali del minore quali enunciati all’articolo 24 della Carta e, in particolare, dell’obiettivo relativo alla rapidità di tali procedimenti.

53

Per quanto concerne l’obiettivo della rapidità, va ricordato che, nell’applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad interpretarle deve farlo alla luce del diritto dell’Unione e, segnatamente, del regolamento.

54

Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

( 1 ) ««In seguito ad una domanda di anonimizzazione, nella parte introduttiva e ai punti 2, 4,15 e 37 i nomi sono stati sostituiti da lettere».

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