EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0469

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016.
Masterrind GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto – Viaggi di lunga durata – Allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d) – Periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto – Trasporti di bovini – Nozione di “periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora” – Possibilità d’interrompere il trasporto più volte – Articolo 22 – Ritardi nel trasporto – Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 817/2010 – Restituzioni all’esportazione – Norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il relativo trasporto – Regolamento n. 817/2010 – Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 – Veterinario ufficiale del punto di uscita – Relazione e dicitura sul documento attestante l’uscita degli animali dal territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda il rispetto o meno delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 – Risultato non soddisfacente dei controlli realizzati – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Carattere vincolante o meno di detta dicitura nei confronti dell’autorità nazionale competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione.
Causa C-469/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:609

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 luglio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Viaggi di lunga durata — Allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d) — Periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto — Trasporti di bovini — Nozione di “periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora” — Possibilità d’interrompere il trasporto più volte — Articolo 22 — Ritardi nel trasporto — Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 817/2010 — Restituzioni all’esportazione — Norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il relativo trasporto — Regolamento n. 817/2010 — Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 — Veterinario ufficiale del punto di uscita — Relazione e dicitura sul documento attestante l’uscita degli animali dal territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda il rispetto o meno delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 — Risultato non soddisfacente dei controlli realizzati — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Carattere vincolante o meno di detta dicitura nei confronti dell’autorità nazionale competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione»

Nella causa C‑469/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (tribunale delle finanze di Amburgo, Germania), con decisione del 29 agosto 2014, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2014, nel procedimento

Masterrind GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, D. Šváby (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, da S. Heise, in qualità di agente;

per il governo francese, da S. Ghiandoni e D. Colas, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. Eggers e B. Schima, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3, pag. 1, e rettifica in GU 2011, L 336, pag. 86), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (GU 2010, L 245, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso con il quale la Masterrind GmbH contesta la regolarità di una decisione dello Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ufficio doganale principale di Hamburg-Jonas, Germania), relativa al recupero integrale di restituzioni all’esportazione che le erano state anticipate ai fini dell’esportazione in Marocco di una partita di sei capi riproduttori della specie bovina.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1/2005

3

I considerando 11 e 19 del regolamento n. 1/2005 così recitano:

«11

Al fine di garantire un’applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto.

(...)

19

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [(GU 1985, L 370, pag. 1)], stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i conducenti dei veicoli stradali. È opportuno che i viaggi per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [(GU 1985, L 370, pag. 8)], stabilisce l’installazione e l’uso di tale apparecchio per assicurare un controllo efficace del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. È necessario che i dati registrati siano resi disponibili e controllati in modo da far rispettare i limiti dei tempi di viaggio previsti dalla legislazione sul benessere degli animali».

4

Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Condizioni generali per il trasporto di animali»:

«Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;

(...)

f)

il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;

(...)

h)

acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia».

5

In forza dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2005, i trasportatori devono trasportare gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I a tale regolamento.

6

Tale allegato contiene, nel capo V, le norme relative agli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione nonché ai periodi di viaggio e di riposo. Il punto 1.4 di tale capo riguarda i trasporti su strada, in particolare, degli animali della specie bovina diversi dai vitelli per viaggi di lunga durata che, all’articolo 2, lettera m), del medesimo regolamento n. 1/2005, sono definiti come viaggi di durata superiore a 8 ore, a decorrere dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito. La sezione 1 di tale capo così recita:

«1.1.

Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto degli equidi domestici ad eccezione degli equidi registrati e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina, fatta eccezione per il trasporto aereo.

1.2.

La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1.1 non deve essere superiore a 8 ore.

1.3.

La durata massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano le disposizioni addizionali di cui al capo VI.

1.4.

Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

a)

i vitelli (...)

b)

i suini (...)

c)

gli equidi domestici (...)

d)

tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

1.5.

Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

(...)

1.8.

Nell’interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

(...)».

7

L’articolo 22 del regolamento n. 1/2005, intitolato «Ritardi nel trasporto», dispone quanto segue:

«1.   L’autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l’applicazione del presente regolamento. L’autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d’ispezione frontalieri per dare priorità al trasporto di animali.

2.   Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto, a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Tra il termine del carico e la partenza non si frappone alcun ritardo ingiustificato. Se una partita di animali dev’essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, l’autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli».

Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 817/2010

8

In forza dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), la concessione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina sono subordinati al rispetto delle disposizioni della normativa dell’Unione in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

9

Tale disposizione è stata attuata dal regolamento n. 817/2010.

10

Il considerando 5 di quest’ultimo stabilisce che «poiché la valutazione delle condizioni fisiche e dello stato di salute degli animali richiede una competenza ed un’esperienza specifiche, è necessario che i controlli siano effettuati da un veterinario. Inoltre, occorre chiarire la portata di tali controlli e stabilire un modello di relazione affinché i controlli in questione siano accurati e armonizzati».

11

Al considerando 7 del medesimo regolamento viene precisato, in particolare, che, «fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte (...), una violazione di tali disposizioni sul benessere degli animali non comporta una riduzione, ma la perdita della restituzione all’esportazione, relativa al numero di animali per i quali non sono state rispettate le condizioni di benessere».

12

L’articolo 1 del regolamento n. 817/2010 dispone che il pagamento delle restituzioni all’esportazione è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali vivi della specie bovina fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del regolamento n. 1/2005 e dei relativi allegati.

13

A termini del successivo articolo 2, paragrafo 2:

«Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita verifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio[, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU 1997, L 13, pag. 28)], se:

a)

le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sono state rispettate dal luogo di partenza, definito conformemente all’articolo 2, lettera r), del summenzionato regolamento, fino al punto di uscita;

(...)

Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all’allegato I di questo regolamento certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti.

(...) Una copia della relazione è inviata all’organismo pagatore».

14

A termini dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo, qualora il veterinario constati che le disposizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo sono rispettate, certifica tale constatazione sul documento diretto a comprovare l’uscita degli animali dal territorio doganale dell’Unione europea, escludendo, se del caso, gli animali per i quali non sono state rispettate le norme del regolamento n. 1/2005.

15

Gli articoli 4 e 5 del regolamento n. 817/2010 stabiliscono quanto segue:

«Articolo 4

Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione

(...)

2.

Le domande di pagamento delle restituzioni all’esportazione (...) devono essere integrate (...) dai seguenti documenti:

a)

il documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato;

(...)

Articolo 5

Non pagamento delle restituzioni all’esportazione

1.   L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per:

(...)

c)

gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli da 3 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Nel mese di giugno del 2011 la Masterrind dichiarava l’esportazione verso il Marocco di sei capi riproduttori della specie bovina e otteneva l’anticipo delle restituzioni relative a tale esportazione con decisione dell’ufficio doganale principale di Hamburg-Jonas del 13 luglio 2011.

17

Dalla decisione di rinvio risulta che il trasporto mediante autocarro da Northeim (Germania), ove gli animali sono stati caricati, fino al porto di Sète (Francia), dove gli stessi sono stati imbarcati su una nave per proseguire il viaggio, si svolgeva come segue:

16 giugno 2011 a partire dalle 10h30: carico;

il medesimo giorno verso le 11h30: partenza dal luogo di carico;

lo stesso giorno alle 19h00: sosta a Wasserbillig (Lussemburgo) per una pausa di approvvigionamento di un’ora;

lo stesso giorno verso le 22h00: sosta a Épinal (Francia) per una seconda pausa di approvvigionamento di 10 ore, richiesta in considerazione degli obblighi in materia di tempi di guida e periodi di riposo derivanti dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1);

17 giugno verso le 8h00: ripresa del viaggio;

lo stesso giorno alle 17h00: arrivo a Sète.

18

A seguito del controllo ivi effettuato dal veterinario ufficiale del punto di uscita, quest’ultimo apponeva nella relazione di controllo la dicitura «Non conforme al controllo ufficiale di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 817/2010», con riferimento a tutti gli animali. Successivamente risultava che, a parere delle autorità veterinarie francesi, un trasporto senza scarico di animali della specie bovina, la cui durata totale, compresi i tempi di riposo prescritti per i conducenti di autocarri, superi le 31 ore non soddisfa i requisiti risultanti dal regolamento n. 1/2005.

19

Di conseguenza, con decisione del 5 giugno 2012, l’ufficio doganale principale di Hamburg-Jonas reclamava il rimborso delle restituzioni all’esportazione anticipate alla Masterrind, maggiorate del 10%.

20

Dopo aver presentato un reclamo avverso tale decisione, la Masterrind si rivolgeva alla Commissione europea al fine di ottenerne un parere riguardo all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005, relative ai tempi di viaggio e di riposo. A parere dell’istituzione, per effetto di tali disposizioni, la durata massima del viaggio senza scarico ammessa per i bovini è di 29 ore, calcolate dal carico e comprensive di una pausa di riposo di un’ora sul veicolo, sebbene, nell’interesse degli animali, tenuto conto, in particolare della vicinanza del luogo di destinazione, tale durata possa essere prolungata di due ore, con la conseguenza che la durata del viaggio non potrebbe in alcun caso eccedere le 31 ore.

21

Con decisione del 19 luglio 2013, l’ufficio doganale principale di Hamburg-Jonas respingeva il reclamo della Masterrind, affermando di essere vincolato alle valutazioni compiute dal veterinario ufficiale del punto di uscita.

22

Avverso tale decisione la Masterrind proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (tribunale delle finanze di Amburgo, Germania), sostenendo che il termine «riposo di almeno un’ora» di cui all’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento n. 1/2005 implica che il periodo di riposo tra le due fasi di trasporto possa avere una durata superiore a un’ora.

23

Secondo il giudice del rinvio, la soluzione della controversa di cui è adito dipende dalla questione, da un lato, se, effettivamente, il termine «riposo di almeno un’ora» di cui all’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento n. 1/2005 implichi che i tempi di riposo tra i due periodi di trasporto possano avere una durata superiore a un’ora e, dall’altro, se la dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita, situato in Francia, attestante che il trasporto di cui trattasi nel procedimento principale si è svolto in modo non conforme a detto regolamento, possa o meno essere rimessa in discussione dinanzi all’autorità tedesca competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione relative agli animali trasportati.

24

Riguardo al primo punto, il giudice del rinvio ritiene, anzitutto, che è irrilevante il fatto che il trasporto oggetto del procedimento principale non abbia comportato due periodi di viaggio, come indicato al punto 1.4, lettera d), bensì tre, della durata rispettiva di 8 ore e 30 minuti, poi di 2 ore, successivamente di 9 ore, in quanto nessuno di tali tratti né i due tratti successivi cumulati hanno ecceduto la durata massima di 14 ore imposta da tale disposizione per ciascuno dei due periodi di trasporto prevista dalla disposizione medesima.

25

Richiamando, poi, il punto 15 della sentenza del 9 ottobre 2008, Interboves (C‑277/06, EU:C:2008:548), nonché il punto 18 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi relative alla medesima causa (C‑277/06, EU:C:2008:162), il giudice del rinvio ritiene che detta disposizione imponga un periodo di riposo intermedio che dev’essere di almeno un’ora, ma che può superare tale durata. Esso rileva che la regola generale di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1/2005, in base alla quale tutte le disposizioni necessarie devono essere adottate prima del trasporto per ridurre al minimo la durata del viaggio e rispondere ai bisogni degli animali durante il medesimo, è stata concretizzata dal legislatore dell’Unione, per quanto concerne i trasporti di bovini su strada, nella regola di cui all’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), di tale regolamento, che prevede un periodo di riposo intermedio di almeno un’ora, e non di un’ora, come sostenuto dalla Commissione.

26

Riguardo alla ratio di tale periodo di riposo, il giudice del rinvio ritiene che quest’ultimo non debba essere destinato esclusivamente ad abbeverare o ad alimentare gli animali, basandosi sul termine «in particolare», o sui termini equivalenti utilizzati nelle diverse versioni linguistiche di tale regola, nell’espressione «riposo di almeno un’ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati». Tale periodo di riposo potrebbe quindi essere giustificato, come nella fattispecie, dal rispetto della normativa in materia di periodi di guida e di riposo applicabili ai conducenti nel trasporto su strada, laddove gli animali beneficino allo stesso tempo di un approvvigionamento.

27

Infine, secondo il giudice del rinvio, i periodi di riposo corrispondenti a due periodi di viaggio di un massimo di 14 ore non possono essi stessi eccedere un totale di 14 ore, equivalenti alla durata massima di un periodo di spostamento. Un limite del genere, che tale giudice ritiene nettamente inferiore al periodo di riposo di 24 ore con scarico imposto all’allegato I, capo V, punto 1.5, del regolamento n. 1/2005 dopo due periodi di spostamento di un massimo di 14 ore ciascuno, sarebbe giustificato dal fatto che un periodo di riposo senza scarico avrebbe un effetto benefico minore e dall’obiettivo di limitare al massimo un notevole accumulo di periodi di spostamento senza scarico.

28

Quanto al secondo punto, vale a dire al carattere vincolante nei confronti dell’autorità competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione della dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita, secondo cui il trasporto oggetto del procedimento principale si sarebbe svolto in modo non conforme al regolamento n. 1/2005, il giudice del rinvio osserva che l’apposizione da parte di tale veterinario della dicitura relativa alla sua valutazione in merito al rispetto del suddetto regolamento nonché del suo timbro costituisce una formalità amministrativa che può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione di merito che nega la concessione delle restituzioni all’esportazione da parte dell’autorità responsabile del loro pagamento.

29

A sostegno di tale tesi, il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo, che l’intervento del veterinario ufficiale del punto di uscita non produca effetti regolamentari diretti nei confronti dell’esportatore e dei terzi, in quanto sulla situazione giuridica dell’esportatore incide unicamente la decisione dell’autorità competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione. Pertanto, tale intervento risulterebbe essere una fase collocata in un procedimento articolato su più fasi, tenuto conto, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 817/2010, che considererebbe la dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita come un requisito di forma, requisito che sarebbe soddisfatto indipendentemente dal contenuto, positivo o negativo, di tale dicitura, incombendo la valutazione di merito all’autorità competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione.

30

In secondo luogo, il giudice del rinvio si richiama alle sentenze del 13 marzo 2008, Viamex Agrar Handel (C‑96/06, EU:C:2008:158) e del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap (C‑455/06, EU:C:2008:650), secondo cui la valutazione positiva del veterinario ufficiale del punto di uscita non costituirebbe una prova inconfutabile del rispetto delle disposizioni in materia di trasporto di animali e, di conseguenza, non s’imporrebbe all’autorità competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione in presenza di elementi che depongano in senso contrario.

31

In ultimo luogo, il giudice del rinvio rileva che la relazione sul risultato dei controlli effettuati, che il veterinario ufficiale del punto di uscita deve redigere parallelamente all’apposizione della dicitura sul documento di esportazione e inviare a detta autorità, comporta elementi che rientrano nella competenza specifica del veterinario, relativamente ai quali detto giudice presume che abbiano un valore particolare, competenza che, tuttavia, non presenta alcuna relazione con la verifica giuridica da parte dell’organismo pagatore della sussistenza dei requisiti del diritto alle restituzioni, tenuto conto dei rilievi operati da tale veterinario.

32

Ciò considerato, il Finanzgericht Hamburg (tribunale delle finanze di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la disciplina di cui all’allegato I, capo V, punto 1.4, del regolamento n. 1/2005, secondo cui gli animali, dopo quattordici ore di viaggio, devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno un’ora sufficiente, in particolare, per essere abbeverati e, se necessario, alimentati, dopodiché possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore, vada interpretato nel senso che i periodi di trasporto possono essere interrotti (...) da un periodo di riposo di durata superiore a un’ora o da più periodi di riposo di cui uno della durata di almeno un’ora.

2)

Se l’organismo pagatore del singolo Stato membro sia vincolato alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 817/2010, con la conseguenza che la legittimità del [carattere negativo] di tale dicitura può essere esaminata soltanto dall’autorità che risponde per gli atti [di tale veterinario], ovvero se la dicitura apposta dal veterinario ufficiale costituisca un mero atto procedurale dell’autorità amministrativa contestabile soltanto mediante contemporaneo esperimento dei rimedi giurisdizionali ammessi contro le decisioni di merito dell’organismo pagatore».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

33

Con la prima parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede se il punto 1.4 del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare della specie bovina, i due periodi di trasporto di quattordici ore possano essere interrotti da un periodo di riposo di durata superiore a un’ora.

34

Occorre rilevare che la risposta a tale questione deriva espressamente dal tenore stesso di detta disposizione, secondo cui gli animali delle specie considerate, dopo quattordici ore di trasporto, devono beneficiare di un periodo di riposo sufficiente «di almeno un’ora». Infatti, dalla lettera di tale disposizione risulta esplicitamente che la durata del periodo di riposo intermedio può essere superiore a un’ora.

35

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58, 59 e 62 delle proprie conclusioni, un trasporto di animali vivi deve, anche riguardo a tale aspetto, osservare le condizioni generali di cui all’articolo 3 del regolamento n. 1/2005. Infatti, come enunciato al considerando 11 di quest’ultimo, le disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze in relazione ai vari tipi di trasporto, quale il punto 1.4 del capo V dell’allegato I a detto regolamento, dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al principio secondo il quale gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, principio enunciato al primo comma di detto articolo 3 e di cui alcune implicazioni generali sono menzionate nel successivo secondo comma. Tra queste ultime figurano quelle di limitare al massimo la durata del viaggio e di effettuare il trasporto senza indugio, enunciate nelle lettere a) e f) del suddetto secondo comma.

36

Per quanto concerne il «periodo di riposo» ai sensi del punto 1.4, lettera d), di cui gli animali devono beneficiare, in particolare, per essere abbeverati e, se necessario, alimentati, la funzione di tale periodo di riposo è, come indicano i termini, di consentire agli animali trasportati di riposarsi dalle fatiche e dai disagi subiti durante il periodo di spostamento precedente e, in tal modo, d’iniziare in buone condizioni il secondo periodo di spostamento. Fintantoché la sosta del veicolo soddisfi detto bisogno essenziale di riposo, essa può essere considerata giustificata, senza che occorra che il suo prolungamento risponda esclusivamente a tale bisogno o anche ad altre necessità connesse al trasporto stesso.

37

Pertanto, la durata del riposo intermedio non può mai essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Spetta all’autorità nazionale competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione e, se del caso, ai giudici nazionali procedere alle valutazioni richieste al riguardo in ogni singolo caso, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare l’adeguatezza delle misure di organizzazione adottate.

38

Allo stesso tempo va rilevato che il regolamento n. 1/2005 osta a che i periodi di viaggio e di riposo combinati, previsti al punto 1.4 del capo V dell’allegato I a tale regolamento, eccedano le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell’interesse degli animali, ai sensi del punto 1.8 di detto capo, e fermo restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 del medesimo regolamento, relativo ai ritardi nel trasporto in caso di circostanze imprevedibili che impediscono l’applicazione di tale regolamento.

39

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 55 delle proprie conclusioni, da un lato, autorizzare i periodi di viaggio e di riposo combinati oltre le 29 ore sarebbe contrario al principio di cui all’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1/2005, ricordato al punto 35 supra, vale a dire, evitare i rischi di lesioni e di sofferenze inutili per gli animali trasportati, e alle implicazioni di tale principio, ossia gli obblighi di ridurre al minimo la durata del viaggio e di effettuare il trasporto senza indugio. Al riguardo, a norma del punto 1.5 del capo V dell’allegato I al medesimo regolamento, dopo la durata di viaggio fissata al punto 1.4 di tale capo V, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e devono beneficiare di un periodo di riposo minimo di 24 ore. Dall’altro lato, tale interpretazione è avvalorata dal fatto che il punto 1.8 di detto capo prevede che i periodi di viaggio fissati al punto 1.4 di quest’ultimo possano essere prolungati soltanto di 2 ore, e ciò unicamente nell’interesse degli animali, tenuto conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

40

Con la seconda parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede poi, sostanzialmente, se il punto 1.4, lettera d), del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare della specie bovina, i due periodi di spostamento di un massimo di quattordici ore, che devono essere interrotti da un periodo di riposo di almeno un’ora, possano altresì comportare altre fasi di sosta.

41

Indipendentemente dal fatto che sarebbe concretamente irrealizzabile obbligare i conducenti di veicoli di trasporto di animali di cui trattasi a fermarsi solo al termine di un periodo di spostamento della durata massima di quattordici ore, occorre rilevare che, in condizioni normali, una fase del trasporto durante la quale il veicolo sia ritirato dalla circolazione e rimanga fermo è oggettivamente meno penoso per gli animali trasportati rispetto ad una fase di spostamento, come risulta dalla definizione di «luogo di riposo» all’articolo 2, lettera t), del regolamento n. 1/2005, riguardante «qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione», e da alcuni passaggi del parere sul benessere degli animali durante il trasporto, redatto l’11 marzo 2002 dal comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali, che sottolineano le conseguenze negative dei movimenti del veicolo sul benessere degli animali trasportati. Pertanto, la circostanza che un periodo di spostamento della durata massima di quattordici ore comprenda una o più fasi di sosta non dev’essere di regola considerata sfavorevole al benessere degli animali.

42

Tuttavia, questa fase o queste fasi di sosta complementari devono, da un lato, essere giustificate da necessità connesse al trasporto stesso e, dall’altro, essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo del periodo di trasporto della durata massima di quattordici ore di cui esse fanno parte, nel rispetto del punto 1.4, lettera d), del capo V dell’allegato I al regolamento n. 1/2005.

43

Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento n. 1/2005 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare quelli della specie bovina tranne i vitelli, da un lato, il periodo di riposo tra i periodi di viaggio può essere di regola superiore a un’ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un’ora, non dev’essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgano il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i periodi di viaggio e di riposo combinati, previsti al punto 1.4, lettera d), di tale capo, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell’interesse degli animali, ai sensi del punto 1.8 di detto capo, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 del medesimo regolamento in caso di circostanze imprevedibili. Dall’altro lato, i periodi di spostamento della durata massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui esse fanno parte.

Sulla seconda questione

44

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 817/2010 debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione di bovini sia vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 non sarebbero state rispettate nell’ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte dei medesimi.

45

Va rilevato, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 2 a 4, del regolamento n. 817/2010, l’intervento del veterinario ufficiale del punto di uscita si limita a verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 e a redigere per l’autorità competente per il pagamento delle restituzioni una relazione che certifichi i risultati dei controlli realizzati, ove tali risultati sono parimenti oggetto di una dicitura sul documento attestante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

46

Per contro, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 817/2010, spetta all’autorità competente per il pagamento delle restituzioni valutare se le disposizioni applicabili del regolamento n. 1/2005 siano state rispettate o meno nell’ambito del trasporto in questione, e la decisione al riguardo dev’essere adottata sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010 e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto di quest’ultimo regolamento. Detto articolo 4, paragrafo 2, fa riferimento, per la parte del trasporto effettuata sul territorio dell’Unione, al documento che attesta l’uscita da tale territorio, integrato dal veterinario ufficiale del punto di uscita conformemente all’articolo 2, paragrafo 3 o 4, di quest’ultimo regolamento. Inoltre, tra gli altri elementi a disposizione di detta autorità figura la relazione di tale veterinario ufficiale, prevista all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento. Tale relazione, redatta conformemente al modello di cui all’allegato I al medesimo regolamento, contiene indicazioni precise e osservazioni che, se del caso, consentono all’autorità competente per il pagamento delle restituzioni di conoscere in dettaglio i motivi per cui il veterinario ufficiale del punto di uscita ha ritenuto insoddisfacenti i risultati dei controlli realizzati per tutti o parte degli animali trasportati e ha indicato tale valutazione sul documento che attesta l’uscita dal territorio doganale dell’Unione, come previsto in detto articolo 2, paragrafo 4.

47

In secondo luogo, occorre rammentare che la Corte, pronunciandosi, nell’ambito della normativa previgente, in merito alla situazione inversa, nella quale la dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita comportava una valutazione positiva di quest’ultimo riguardo al rispetto delle disposizioni pertinenti della normativa in materia di trasporto di animali vivi, ha dichiarato che la constatazione effettuata da detto veterinario non costituiva una prova inconfutabile di tale rispetto, con la conseguenza che essa non vincola l’autorità competente per il pagamento di restituzioni all’esportazione di bovini in presenza di elementi oggettivi e concreti che dimostrassero il contrario (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2008, Viamex Agrar Handel, C‑96/06, EU:C:2008:158, punti 34, 35, 3741, nonché del 25 novembre 2008, Heemskerk e Schaap, C‑455/06, EU:C:2008:650, punti 2530).

48

Poiché le disposizioni rilevanti per dette sentenze sono sostanzialmente identiche alle disposizioni attualmente in vigore, tale indirizzo giurisprudenziale continua ad essere attuale.

49

Orbene, se è pur vero che la valutazione del veterinario ufficiale del punto di uscita può essere rimessa in discussione qualora quest’ultimo rilevi che gli animali siano stati trasportati conformemente alle disposizioni il cui rispetto è necessario per poter beneficiare di restituzioni all’esportazione, non c’è ragione per cui ciò non possa valere qualora egli effettui una valutazione opposta.

50

Risulta pertanto che, in base alle disposizioni del regolamento n. 817/2010, la decisione relativa al rispetto delle condizioni cui è subordinato il diritto al pagamento delle restituzioni all’esportazione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni applicabili del regolamento n. 1/2005, rientra nelle attribuzioni dell’autorità nazionale competente per tale pagamento, in quanto le indicazioni fornite dal veterinario ufficiale del punto di uscita, nell’ambito della loro collaborazione istituita dal regolamento n. 817/2010, costituiscono certamente un elemento di prova, che, tuttavia, è confutabile.

51

Tale rilievo risulta avvalorato nel caso in cui, come nel procedimento principale, le valutazioni compiute dal veterinario non vertano sulle condizioni fisiche e sullo stato di salute degli animali, le quali, ai sensi del considerando 5 del regolamento n. 817/2010, richiede una competenza e un’esperienza specifiche che giustificano che i controlli siano effettuati da un veterinario. Infatti, la presunzione di rilevanza naturalmente connessa alle valutazioni effettuate da una persona esperta nel settore di sua competenza non si applica qualora tali valutazioni riguardino questioni estranee a tale settore di competenza.

52

Pertanto, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 817/2010 dev’essere interpretato nel senso che l’autorità competente per il pagamento di restituzioni all’esportazione di bovini non è vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 non sarebbero state rispettate nell’ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte di questi ultimi.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare quelli della specie bovina tranne i vitelli, da un lato, il periodo di riposo tra i periodi di viaggio può essere di regola superiore a un’ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un’ora, non dev’essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i periodi di viaggio e di riposo combinati, previsti al punto 1.4, lettera d), di tale capo, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell’interesse degli animali, ai sensi del punto 1.8 di detto capo, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 del medesimo regolamento in caso di circostanze imprevedibili. Dall’altro lato, i periodi di spostamento della durata massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui esse fanno parte.

 

2)

Il regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità competente per il pagamento di restituzioni all’esportazione di bovini non è vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 non sarebbero state rispettate nell’ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte di questi ultimi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top