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Document 62014CJ0381
Judgment of the Court (First Chamber) of 14 April 2016.#Jorge Sales Sinués and Youssouf Drame Ba v Caixabank SA and Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc S.A.).#References for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil and Juzgado Mercantil de Barcelona.#References for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Contracts concluded between sellers or suppliers and consumers — Mortgage contracts — ‘Floor’ clause — Examination of the clause with a view to its invalidation — Collective proceedings — Action for an injunction — Stay of an individual action with the same subject matter.#Joined Cases C-381/14 and C-385/14.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 aprile 2016.
Jorge Sales Sinués e Youssouf Drame Ba contro Caixabank SA e Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc S.A.).
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona.
Rinvii pregiudiziali – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola di tasso minimo – Esame di una clausola ai fini del suo annullamento – Azione collettiva – Azione inibitoria – Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto.
Cause riunite C-381/14 e C-385/14.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 aprile 2016.
Jorge Sales Sinués e Youssouf Drame Ba contro Caixabank SA e Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc S.A.).
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona.
Rinvii pregiudiziali – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola di tasso minimo – Esame di una clausola ai fini del suo annullamento – Azione collettiva – Azione inibitoria – Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto.
Cause riunite C-381/14 e C-385/14.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:252
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 aprile 2016 ( *1 )
[Testo rettificato con ordinanza del 29 novembre 2016]
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Contratti di mutuo ipotecario — Clausola di tasso minimo — Esame di una clausola ai fini del suo annullamento — Azione collettiva — Azione inibitoria — Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto»
Nelle cause riunite C‑381/14 e C‑385/14,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Tribunale commerciale n. 9 di Barcellona, Spagna), con decisioni del 27 giugno 2014, pervenute in cancelleria l’11 e il 12 agosto 2014, nei procedimenti
Jorge Sales Sinués
contro
Caixabank SA (C‑381/14),
e
Youssouf Drame Ba
contro
Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C‑385/14),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente di sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per J. Sales Sinués, da D. Cirera Mora e F. Pertínez Vílchez, abogados; |
— |
per la Caixabank SA, da J. Fontquerni Bas, conseil, assistito da A. Ferreres Comella, abogado; |
— |
per la Catalunya Caixa SA, da J.M. Rodríguez Cárcamo e I. Fernández de Senespleda, abogados; |
— |
per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente; |
— |
per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e M. van Beek, in qualità di agenti, |
[Come rettificato con ordinanza del 29 novembre 2016] sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra il sig. Sales Sinués e la Caixabank SA, da un lato, e il sig. Drame Ba e la Catalunya Caixa SA, dall’altro lato, relative alla nullità di clausole contenute in contratti di mutuo ipotecario. |
Contesto normativo
Direttiva 93/13
3 |
L’articolo 3 della direttiva 93/13 così recita: «1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. (...)». |
4 |
L’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva precisa quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». |
5 |
L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
6 |
Ai sensi del successivo articolo 7: «1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole. (...)». |
Diritto spagnolo
7 |
L’articolo 43 del codice di procedura civile (Ley de enjuiciamiento civil), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575), dispone quanto segue: «[Q]uando, per pronunciarsi sull’oggetto della controversia, sia necessario risolvere una questione che, a sua volta, costituisca oggetto principale di un altro procedimento pendente dinanzi al medesimo giudice o ad un giudice diverso, qualora non risulti possibile la riunione dei procedimenti stessi, il giudice potrà disporre, su istanza di entrambe le parti o di una di esse, sentita la controparte, la sospensione del procedimento nello stadio in cui si trova fino al termine del procedimento avente ad oggetto la questione pregiudiziale». |
8 |
L’articolo 221 del codice di procedura civile, relativo agli effetti delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedimenti avviati da associazioni di consumatori o utenti, così recita: «(…) 1a. Qualora sia stata chiesta una condanna pecuniaria, la condanna ad un fare, non fare o dare una cosa specifica o generica, la decisione di accoglimento della domanda designa individualmente i consumatori e utenti che, conformemente alle norme poste a loro tutela, possono beneficiare della decisione di condanna. Qualora la designazione individuale non risulti possibile, la decisione stabilisce i dati, le caratteristiche e i requisiti necessari per poter richiedere il pagamento e, se del caso, avviare l’esecuzione o intervenire nella stessa, laddove sia stata avviata dall’associazione attrice. 2a. Qualora la declaratoria di illegittimità o illegalità di un’attività o di una condotta determinata sia all’origine della condanna o della pronuncia principale o unica, la decisione stabilisce se, conformemente alla legislazione in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, la declaratoria stessa debba avere effetti processuali non limitati a coloro che siano stati parti del procedimento di cui trattasi. 3a. Qualora al procedimento abbiano partecipato consumatori o utenti individualmente determinati, la decisione deve pronunciarsi espressamente sulle loro domande. (...)». |
9 |
L’articolo 222 del codice di procedura civile così dispone: «1. La cosa giudicata nelle decisioni definitive, siano esse di accoglimento o di rigetto, esclude, conformemente alla legge, qualsiasi nuovo procedimento il cui oggetto sia identico a quello del procedimento in cui la decisione sia stata pronunciata. 2. La cosa giudicata si estende al petitum della domanda attorea e riconvenzionale, nonché ai punti di cui all’articolo 408, paragrafi 1 e 2, della presente legge. Si considerano fatti nuovi e distinti, in relazione alla causa petendi della domanda, quelli verificatisi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle memorie nel procedimento nell’ambito del quale la domanda sia stata formulata. 3. La cosa giudicata avrà efficacia tra le parti del procedimento nel quale è stata pronunciata e tra i loro eredi e aventi causa, così come tra i soggetti, che non siano parti della controversia, titolari dei diritti che fondano la legittimazione attiva delle parti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della presente legge. (...) 4. La decisione definitiva conclusiva di un procedimento, laddove abbia acquisito forza di cosa giudicata, vincola il giudice di un procedimento successivo quando in esso ricorra come antecedente logico dell’oggetto di tale procedimento, purché le parti siano le stesse ovvero la cosa giudicata si estenda ad esse per disposizione di legge». |
10 |
Secondo l’interpretazione del giudice del rinvio, le norme processuali richiamate supra lo obbligano a sospendere i procedimenti in corso, in cui un consumatore ha proposto azione individuale di annullamento di una clausola abusiva, fino a che sia pronunciata una sentenza definitiva in un procedimento promosso da un’associazione di consumatori, debitamente legittimata ad avviare un’azione collettiva per far cessare l’utilizzo di una clausola analoga. |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
11 |
Il sig. Sales Sinués stipulava, in data 20 ottobre 2005, un contratto di novazione di mutuo ipotecario presso la Caixabank SA. La clausola «di tasso minimo» contenuta in tale contratto prevede un tasso nominale annuo del 2,85%, con soglia massima fissata al 12%. Il sig. Drame Ba stipulava, in data 7 febbraio 2005, un contratto di mutuo ipotecario presso la Catalunya Caixa SA. La clausola «di tasso minimo», in tale contratto, prevede un tasso del 3,75%, con soglia massima limitata al 12%. |
12 |
Indipendentemente dalla fluttuazione dei tassi sul mercato, i tassi d’interesse dei contratti dei ricorrenti nel procedimento principale non possono essere inferiori alla percentuale prevista dalla clausola «di tasso minimo». |
13 |
I sig.ri Sales Sinués e Drame Ba, ritenendo che le clausole «di tasso minimo» siano state loro imposte dagli istituti bancari e che esse determinino uno squilibrio a loro sfavore, proponevano individualmente, dinanzi al giudice del rinvio, ricorso per far accertare la nullità di tali clausole. |
14 |
Anteriormente alla proposizione di detti ricorsi, un’associazione di consumatori, l’Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros) aveva avviato, contro 72 istituti bancari, un’azione collettiva per far cessare l’uso delle clausole «di tasso minimo» nei contratti di mutuo. |
15 |
Richiamandosi all’articolo 43 del codice di procedura civile, le parti resistenti nel procedimento principale hanno chiesto la sospensione dei giudizi di cui trattasi fino alla pronuncia della decisione definitiva che ponga fine al giudizio collettivo. I sig.ri Sales Sinués e Drame Ba si oppongono alla richiesta. |
16 |
Il giudice del rinvio ritiene che, nelle circostanze di specie, l’articolo 43 del codice di procedura civile gli imponga di sospendere le azioni individuali dinanzi ad esso avviate sino alla pronuncia della decisione definitiva nel procedimento collettivo, e che tali effetti sospensivi comportino la necessaria subordinazione dell’azione individuale all’azione collettiva, sia in relazione al suo svolgimento che al suo esito. |
17 |
Sottolinea, inoltre, che la partecipazione all’azione collettiva è vincolata a diversi obblighi, in quanto, da un lato, il soggetto di diritto deve rinunciare eventualmente al giudice competente del proprio domicilio e, dall’altro, in quanto la possibilità di proporre osservazioni a titolo individuale a sostegno dell’azione collettiva è limitata nel tempo. |
18 |
Ciò premesso, il Juzgado de lo Mercantil n. 9 di Barcellona (Tribunale commerciale n. 9 di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
19 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2014, le cause C‑381/14 e C‑385/14 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale, nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
20 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osti ad una normativa nazionale che imponga, al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale per far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, al fine, in particolare, di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale. |
21 |
Per rispondere a tali questioni, si deve ricordare, preliminarmente, che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori. Parallelamente al diritto soggettivo del consumatore di adire un giudice per l’esame dell’abusività di una clausola di un contratto di cui è parte, il meccanismo previsto all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13 consente agli Stati membri di promuovere un controllo sulle clausole abusive contenute in contratti tipo mediante azioni inibitorie avviate nell’interesse pubblico da parte di associazioni per la tutela dei consumatori. |
22 |
Per quanto concerne, da un lato, l’azione individuale del consumatore, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale, sia il livello di informazione (v. sentenza Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 27 e giurisprudenza citata). |
23 |
Per garantire detta tutela, la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (sentenza Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 31). |
24 |
In tale contesto, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale tenendo conto, come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione nonché a tutte le altre clausole di tale contratto, o di un altro contratto da cui esso dipende (v., in tal senso, sentenza Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 32). |
25 |
Tuttavia, se anche il giudice nazionale dovesse concludere per l’abusività di una clausola, il diritto ad una tutela effettiva del consumatore comprende anche la facoltà di non far valere i propri diritti, di modo che il giudice nazionale deve tener conto, se del caso, della volontà espressa dal consumatore quando quest’ultimo, consapevole del carattere non vincolante di una clausola abusiva, afferma tuttavia di opporsi alla sua disapplicazione, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola di cui trattasi (v. sentenza Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 35). |
26 |
Per quanto attiene, dall’altro lato, alle azioni promosse da persone o organizzazioni che hanno un legittimo interesse a tutelare i consumatori, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13, occorre sottolineare che quest’ultime non si trovano in una simile situazione di inferiorità rispetto al professionista (sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 49). |
27 |
Infatti, senza negare l’importanza del ruolo essenziale che esse devono poter svolgere per conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori all’interno dell’Unione europea, occorre nondimeno rilevare che un’azione inibitoria che contrapponga una tale associazione a un professionista non è caratterizzata dallo squilibrio presente nel contesto di un ricorso individuale che coinvolga un consumatore ed un professionista, sua controparte contrattuale (v. sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 50). |
28 |
Un simile approccio differenziato trova inoltre conferma nelle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 1, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166, pag. 51), e 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30), che ha sostituito la prima, per cui ad essere competenti a conoscere delle azioni inibitorie intentate dalle associazioni di tutela dei consumatori di altri Stati membri, in caso di violazione intracomunitaria della normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, sono i giudici dello Stato membro di stabilimento o di domicilio del convenuto (sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 51). |
29 |
Si deve aggiungere che la natura preventiva e la finalità dissuasiva delle azioni inibitorie, nonché la loro indipendenza nei confronti di qualsiasi conflitto individuale concreto, implicano che dette azioni possano essere esercitate anche quando le clausole delle quali si chiede l’inibitoria non siano state inserite in contratti determinati (v. sentenza Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 37). |
30 |
Pertanto, le azioni individuali e collettive, nell’ambito della direttiva 93/13, hanno obiettivi ed effetti giuridici diversi, di modo che la relazione processuale tra lo svolgimento dell’una e dell’altra può rispondere solamente ad esigenze di natura procedurale riguardanti, in particolare, la corretta amministrazione della giustizia e volte alla necessità di evitare decisioni giudiziarie contraddittorie, senza tuttavia che l’articolazione di tali diverse azioni comporti un affievolimento della tutela dei consumatori, così come prevista dalla direttiva 93/13. |
31 |
Infatti, anche se la direttiva non mira ad armonizzare le sanzioni applicabili nell’ipotesi di riconoscimento del carattere abusivo di una clausola nell’ambito di tali azioni, il suo articolo 7, paragrafo 1, obbliga tuttavia gli Stati membri ad assicurare l’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l’utilizzo delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (sentenza Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 35). |
32 |
In tale contesto, si deve tuttavia rilevare che, in assenza di armonizzazione degli strumenti processuali disciplinanti i rapporti tra le azioni collettive e le azioni individuali previste dalla direttiva 93/13, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti alle associazioni di tutela dei consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 30 e giurisprudenza citata). |
33 |
Per quanto concerne, da un lato, il principio di equivalenza, non risulta, tenuto conto di quanto si evince dalle decisioni di rinvio, che l’articolo 43 del codice di procedura civile sia oggetto di diversa applicazione in controversie relative a diritti basati sull’ordinamento nazionale e in quelle relative a diritti basati sull’ordinamento dell’Unione. |
34 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la certezza del diritto e il principio del giudicato (v. in tal senso, sentenza BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, punto 26 e giurisprudenza citata). |
35 |
Nel caso di specie, si deve rilevare che, come discende dall’interpretazione offerta dal giudice del rinvio, in circostanze come quelle di cui trattasi, quest’ultimo deve, ai sensi dell’articolo 43 del codice di procedura civile, sospendere l’azione individuale per cui è stato adito in pendenza della sentenza definitiva nel procedimento collettivo la cui soluzione può essere ripresa per l’azione individuale e, pertanto, il consumatore non può più far valere individualmente diritti riconosciuti dalla direttiva 93/13, dissociandosi da detta azione collettiva. |
36 |
Orbene, una simile situazione è idonea a pregiudicare l’effettività della tutela promossa da tale direttiva, tenuto conto delle differenze di oggetto e di natura dei meccanismi di tutela dei consumatori attuati da dette azioni, per come esse sono descritte ai punti da 21 a 29 della presente sentenza. |
37 |
Infatti, da un lato il consumatore è obbligatoriamente vincolato all’esito dell’azione collettiva, ancorché abbia deciso di non prendervi parte, e l’obbligo incombente sul giudice nazionale ai sensi dell’articolo 43 del codice di procedura civile impedisce quindi al medesimo di procedere all’analisi delle circostanze del caso sottoposto al suo esame. In particolare, non saranno determinanti ai fini della risoluzione della controversia la questione della negoziazione individuale della clausola asseritamente abusiva né la natura dei beni o servizi oggetto del contratto di cui trattasi. |
38 |
Dall’altro lato, il consumatore, in applicazione dell’articolo 43 del codice di procedura civile come interpretato dal giudice del rinvio, è vincolato dal termine dell’adozione di una decisione giudiziaria relativa all’azione collettiva, senza che il giudice nazionale possa valutare, sotto tale profilo, la pertinenza della sospensione dell’azione individuale fino alla pronuncia della decisione definitiva nell’ambito dell’azione collettiva. |
39 |
Una regola nazionale di tal genere si rivela quindi incompleta e insufficiente e non costituisce un mezzo né adeguato né efficace per far cessare l’uso delle clausole abusive, contrariamente a quanto prescrive l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. |
40 |
Ciò vale a fortiori in quanto, nel diritto interno, il consumatore, laddove intenda prender parte all’azione collettiva, è soggetto, come si evince dalla decisione di rinvio, a limiti legati alla determinazione del giudice competente e ai motivi che possono essere invocati. Inoltre, perde necessariamente i diritti che gli verrebbero riconosciuti nell’ambito di un’azione individuale, ossia la presa in considerazione di tutte le circostanze della sua causa, nonché la possibilità di rinunciare alla non applicazione di una clausola abusiva, a fortiori se non può dissociarsi dall’azione collettiva. |
41 |
In tale contesto, si deve d’altronde sottolineare che l’esigenza di assicurare la coerenza tra le decisioni giudiziarie non può giustificare una simile carenza di effettività, dal momento che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, la differenza di natura tra il controllo giudiziario esercitato nell’ambito di un’azione collettiva e quello esercitato nell’ambito di un’azione individuale dovrebbe, in linea di principio, prevenire il rischio di decisioni giudiziarie contraddittorie. |
42 |
Inoltre, per quanto concerne l’esigenza di ridurre il carico giudiziario, l’esercizio effettivo dei diritti soggettivi riconosciuti dalla direttiva 93/13 ai consumatori non può essere messo in discussione sulla base di considerazioni legate all’organizzazione giudiziaria di uno Stato membro. |
43 |
Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva. |
Sulle spese
44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.