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Document 62014CJ0359

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016.
"ERGO Insurance" SE contro "If P&C Insurance" AS e "Gjensidige Baltic" AAS contro "PZU Lietuva" UAB DK.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Vilniaus miesto apylinkės teismas e dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Scelta della legge applicabile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Direttiva 2009/103/CE – Incidente causato da un autocarro con rimorchio, essendo ciascun veicolo assicurato presso assicuratori diversi – Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione – Azione di regresso tra gli assicuratori – Legge applicabile – Nozioni di “obbligazioni contrattuali” e di “obbligazioni extracontrattuali”.
Cause riunite C-359/14 e C-475/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:40

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 gennaio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Scelta della legge applicabile — Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 — Direttiva 2009/103/CE — Incidente causato da un autocarro con rimorchio, essendo ciascun veicolo assicurato presso assicuratori diversi — Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione — Azione di regresso tra gli assicuratori — Legge applicabile — Nozioni di “obbligazioni contrattuali” e di “obbligazioni extracontrattuali”»

Nelle cause riunite C‑359/14 e C‑475/14,

aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispettivamente, dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania) e dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana), con decisioni del 15 luglio e dell’8 ottobre 2014, pervenute in cancelleria il 23 luglio e il 17 ottobre 2014, nei procedimenti

«ERGO Insurance» SE, rappresentata dalla «ERGO Insurance» SE Lietuvos filialas,

contro

«If P&C Insurance» AS, rappresentata dalla «IF P&C Insurance» AS filialas (C‑359/14),

e

«Gjensidige Baltic» AAS, rappresentata dalla «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas,

contro

«PZU Lietuva» UAB DK (C‑475/14),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), S. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la «ERGO Insurance» SE, rappresentata dalla «ERGO Insurance» SE Lietuvos filialas, da M. Navickas, advokatas;

per la «Gjensidige Baltic» AAS, rappresentata dalla «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas, da A. Rjabovs;

per la «If P&C Insurance» AS, rappresentata dalla «If P&C Insurance» AS filialas, da A. Kunčiuvienė;

per il governo lituano, da R. Krasuckaitė, G. Taluntytė e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Steiblytė e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11), nonché dei regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), e (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie nelle quali si contrappongono, rispettivamente, la «ERGO Insurance» SE alla «If P&C Insurance» AS, e la «Gjensidige Baltic» AAS (in prosieguo: la «Gjensidige Baltic») alla «PZU Lietuva» UAB DK (in prosieguo: la «PZU Lietuva»), compagnie di assicurazioni, in merito alla legge applicabile ad azioni di regresso esercitate tra dette parti, in seguito ad incidenti stradali verificatisi in Germania.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento Roma I

3

Ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma I:

4

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I definisce il campo di applicazione del medesimo nel modo seguente:

«Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative».

5

L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», così prevede:

«1.   In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

a)

il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b)

il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

c)

il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;

d)

in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

e)

il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;

f)

il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

g)

il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;

h)

il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge.

2.   Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3.   Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4.   Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto».

6

L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Contratti di assicurazione», è redatto come segue:

«1.

Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato in uno Stato membro, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio degli Stati membri. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione.

2.

I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all’articolo 5, lettera d), della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita [(GU L 228, pag. 3), come modificata dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 (GU L 323, pag. 1),] sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di tale diverso paese.

(...)

6.

Ai fini del presente articolo, il paese in cui il rischio è situato è determinato in conformità dell’articolo 2, lettera d), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi [(GU L 172, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU L 149, pag. 14),] e, nel caso dell’assicurazione sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell’impegno, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/83/CE».

7

Ai sensi dell’articolo 15 del medesimo regolamento, rubricato «Surrogazione legale»:

«Qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti».

8

L’articolo 16 del regolamento Roma I, intitolato «Obbligazioni solidali», così dispone:

«Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore».

9

L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario», così prevede:

«Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali».

Regolamento Roma II

10

Il considerando 7 del regolamento Roma II così recita:

11

Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Norma generale»:

«1.   Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2.   Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3.   Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

12

L’articolo 15 del regolamento Roma II, rubricato «Ambito della legge applicabile», così prevede:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

a)

la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;

b)

i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;

(...)».

13

L’articolo 18 di detto regolamento, intitolato «Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile», così dispone:

«La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione».

14

L’articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato «Surrogazione», è formulato nei termini seguenti:

«Qualora, in virtù di un’obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti».

15

Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento Roma II, rubricato «Obbligazioni solidali»:

«Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto l’obbligazione in tutto o in parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore».

16

L’articolo 27 del suddetto regolamento, intitolato «Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario», così dispone:

«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali».

Direttiva 2009/103

17

Il considerando 26 della direttiva 2009/103 così recita:

18

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obbligo d’assicurazione dei veicoli», al terzo comma dispone quanto segue:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’assicurazione copra anche:

a)

i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

(...)».

19

L’articolo 14 della richiamata direttiva, intitolato «Unico premio», ha il seguente tenore:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

a)

coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e

b)

garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore».

Diritto lituano

20

Le disposizioni della direttiva 2009/103 sono state trasposte nel diritto interno con la legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli (TPVCAPDĮ), del 5 marzo 2004 (Žin., 2004, n. 46-1498), come modificata dalla legge n. X-1137, del 17 maggio 2007 (Žin., 2007, n. 61-2340; in prosieguo: la «legge sull’assicurazione obbligatoria»).

21

L’articolo 10 della legge sull’assicurazione obbligatoria, intitolato «Portata territoriale del contratto di assicurazione», al paragrafo 1 così dispone:

«In seguito al pagamento del premio unico (globale), il contratto di assicurazione [di un veicolo che staziona abitualmente nel territorio lituano] o il contratto di assicurazione frontiera conferisce, per tutta la durata del contratto, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in altri Stati membri dell’Unione durante il periodo di validità del contratto, in ciascuno degli Stati, la copertura richiesta dalla sua legislazione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, o la copertura risultante dalla presente legge qualora quest’ultima sia superiore. (...)».

22

Ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’assicurazione obbligatoria, intitolato «Importi assicurati e premi assicurativi»:

«(...)

3.   In caso di danni causati in un altro Stato membro, l’indennizzo versato dall’assicuratore è soggetto agli importi di copertura fissati dalla legislazione di tale Stato membro o agli importi di copertura indicati al paragrafo 1 del presente articolo qualora questi ultimi siano superiori.

(...)».

23

L’articolo 16 di detta legge, intitolato «Principi sui quali si fonda il pagamento dell’indennizzo», al paragrafo 1 così prevede:

«L’assicuratore responsabile o l’Ufficio versa un indennizzo se l’utilizzatore dell’autoveicolo incorre nella responsabilità civile per danni causati a un terzo. L’indennizzo assicurativo è versato in conformità della normativa che regola l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente stradale.

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑359/14

24

Il 1o settembre 2011, nei pressi di Mannheim (Germania), una motrice munita di rimorchio si è ribaltata sulla carreggiata mentre effettuava un’inversione. Sulla base degli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente, il conducente della motrice è stato dichiarato responsabile dell’incidente. Di conseguenza, l’assicuratore di tale veicolo, la filiale della «ERGO Insurance» SE, ha versato alle vittime di detto incidente un indennizzo pari a 7760,02 litas lituani (LTL) (EUR 2255 circa). Tale assicuratore ha successivamente adito il giudice del rinvio per far condannare l’assicuratore del rimorchio, ossia la filiale dell’«If P&C Insurance» AS, a farsi carico della metà dell’indennizzo assicurativo che aveva dovuto versare, a motivo del fatto che esso doveva rispondere in solido del danno causato.

25

Secondo il giudice del rinvio sussistono incertezze quanto alla determinazione della legge applicabile alla controversia tra questi due assicuratori.

26

In tale contesto il Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento Roma I, ai sensi del quale “[s]e la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2 [di tale articolo 4], il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto”, debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, si debba applicare il diritto tedesco.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio sancito all’articolo 4 del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, la legge da applicare alla controversia tra l’assicuratore della motrice e l’assicuratore del rimorchio debba essere determinata secondo la legge del paese del luogo in cui si è verificato il danno derivante dall’incidente stradale».

Causa C‑475/14

27

Il 21 gennaio 2011 si è verificato in Germania un incidente stradale nel quale una motrice munita di rimorchio ha causato danni a beni appartenenti a terzi. La motrice era allora assicurata a titolo di responsabilità civile presso la filiale lituana della Gjensidige Baltic. Il rimorchio era assicurato nell’ambito di un contratto di assicurazione di responsabilità civile concluso con la PZU Lietuva.

28 In seguito a reclami presentati in Germania dalle vittime di tale incidente, la Gjensidige Baltic ha versato indennizzi assicurativi per un importo pari a LTL 4331,05 (EUR 1254 circa). Poiché tali indennizzi compensavano integralmente il pregiudizio subito dalle vittime, la Gjensidige Baltic ha ritenuto di poter proporre un’azione di regresso contro la PZU Lietuva per ottenere il rimborso della metà di detto importo, ossia LTL 2165,53 (EUR 629 circa).

29 Con sentenza del 2 gennaio 2013 il Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius) ha accolto la domanda della Gjensidige Baltic. Esso ha condannato la PZU Lietuva a rimborsare a quest’ultima gli indennizzi assicurativi versati a concorrenza di LTL 2165,53, importo maggiorato degli interessi al tasso annuo del 6%. Tale giudice ha osservato che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, all’obbligazione extracontrattuale derivante dal fatto illecito doveva applicarsi il diritto tedesco. Orbene, in forza del diritto tedesco, occorrerebbe operare una ripartizione della responsabilità sulla base dei danni derivanti da un incidente stradale causato da un veicolo munito di rimorchio. Quando il pregiudizio è indennizzato da uno degli assicuratori, questi avrebbe il diritto di chiedere la metà dell’importo a un altro assicuratore.

30 Con sentenza dell’8 novembre 2013 il Vilniaus apygardos teismas (corte d’appello di Vilnius) ha annullato la sentenza del Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius) e ha respinto l’azione di regresso proposta dalla Gjensidige Baltic. Il giudice d’appello ha accertato che, nella specie, le questioni collegate alla responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo dovevano essere risolte sulla base del contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo e che le disposizioni del regolamento Roma II non erano applicabili. Infatti, poiché nel procedimento principale era stato concluso un contratto di assicurazione obbligatoria, la situazione in questione non potrebbe rientrare nella responsabilità civile per fatto illecito. Considerando che l’obbligazione della PZU Lietuva derivava da un contratto di assicurazione obbligatoria, tale giudice ha concluso per l’applicabilità del diritto lituano.

31

Il ricorso per cassazione proposto dalla Gjensidige Baltic dinanzi al giudice del rinvio è diretto a ottenere l’annullamento di tale sentenza e la conferma della sentenza del 2 gennaio 2013 del Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius).

32

Il giudice del rinvio rileva che la controversia concerne essenzialmente la qualificazione del rapporto giuridico esistente tra gli assicuratori rispettivi della motrice e del rimorchio e sulla determinazione della legge applicabile a tale rapporto. Tale qualificazione sarebbe decisiva per la controversia, poiché gli ordinamenti giuridici lituano e tedesco stabilirebbero principi diversi di ripartizione della responsabilità tra l’assicuratore della motrice e l’assicuratore del rimorchio quando il danno è causato da un complesso veicolare.

33

Sarebbe peraltro necessario stabilire se, come sostiene la Gjensidige Baltic, l’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103 detti una norma sul conflitto di leggi ai sensi della quale la legge del luogo dell’incidente sarebbe applicabile a una controversia tra assicuratori come quella su cui verte il procedimento principale.

34

In tale contesto il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103 stabilisca una norma sul conflitto di leggi, che dovrebbe essere applicata ratione personae non solo alle vittime di incidenti stradali, ma anche agli assicuratori del veicolo che ha causato il danno nell’incidente, ai fini della determinazione della legge applicabile ai rapporti tra essi, e se detta disposizione costituisca una norma speciale rispetto alle norme sulla legge applicabile stabilite nei regolamenti Roma I e Roma II.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, è importante verificare se i rapporti giuridici tra gli assicuratori nella fattispecie rientrino nella nozione di “obbligazioni contrattuali” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Qualora i rapporti giuridici tra gli assicuratori rientrino nella nozione di “obbligazioni contrattuali”, la questione importante è se detti rapporti rientrino nella categoria dei contratti di assicurazione (rapporti giuridici) e la legge ad essi applicabile debba essere determinata in conformità con l’articolo 7 del regolamento Roma I.

3)

In caso di risposta negativa alle prime due questioni, è importante stabilire se, nel caso di un’azione di regresso, i rapporti giuridici tra gli assicuratori di veicoli utilizzati congiuntamente rientrino nella nozione di “obbligazione extracontrattuale” ai sensi del regolamento Roma II e se detti rapporti debbano o meno essere trattati come rapporti giuridici derivati risultanti dall’incidente stradale (fatto illecito), nel determinare la legge applicabile in conformità con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Se, in un caso come quello in esame, gli assicuratori dei veicoli utilizzati congiuntamente debbano essere trattati come debitori responsabili in solido ai sensi dell’articolo 20 del regolamento Roma II e la legge applicabile ai rapporti tra essi debba essere determinata conformemente a detta norma».

35

Con ordinanza del presidente della Corte del 19 novembre 2014 le cause C‑359/14 e C‑475/14 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

36

Con le loro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono in sostanza come si debbano interpretare i regolamenti Roma I e Roma II nonché la direttiva 2009/103, al fine di determinare la legge o le leggi applicabili nell’ambito di un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice che ha indennizzato la vittima di un incidente causato dal conducente di tale veicolo, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente.

37

Occorre ricordare che, come emerge dai rispettivi articoli 1 dei regolamenti Roma I e Roma II, questi ultimi hanno armonizzato le norme sul conflitto di leggi applicabili, in materia civile e commerciale, rispettivamente alle obbligazioni contrattuali e alle obbligazioni extracontrattuali. La legge applicabile a queste due categorie di obbligazioni dev’essere determinata mediante disposizioni dettate da uno dei due regolamenti, fatte salve tuttavia le norme previste dagli articoli 23 e 25 del regolamento Roma I nonché dagli articoli 27 e 28 del regolamento Roma II.

38

A quest’ultimo proposito si deve osservare, da un lato, in risposta al quesito formulato dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana) nella causa C‑475/14, che l’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103 non stabilisce norme sul conflitto di leggi speciali rispetto alle norme di conflitto dettate dai regolamenti Roma I e Roma II per quanto riguarda le azioni di regresso tra assicuratori, e non soddisfa, pertanto, le condizioni poste, rispettivamente, dagli articoli 23 del regolamento Roma I e 27 del regolamento Roma II.

39

La direttiva 2009/103 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure che garantiscano che la vittima di un incidente stradale e il detentore del veicolo coinvolto in tale incidente siano protetti. Secondo il suo considerando 12, tale direttiva persegue l’obiettivo generale di assicurare la protezione alle vittime di incidenti garantendo loro una copertura assicurativa minima.

40

Né dal tenore letterale né dagli obiettivi della direttive 2009/103 emerge che quest’ultima sia diretta a stabilire norme sul conflitto di leggi.

41

In particolare, l’articolo 14 della richiamata direttiva, letto in combinato disposto con il considerando 26 della stessa, si limita a imporre agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le polizze di assicurazione auto coprano, sulla base di un unico premio, l’intero territorio dell’Unione europea per la durata del contratto e garantiscano, sulla base di detto premio, in ciascuno Stato membro, la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore.

42

Tale disposizione riguarda quindi soltanto la portata territoriale e il livello di copertura che l’assicuratore è tenuto a fornire, così da garantire un’adeguata protezione alle vittime degli incidenti stradali. Da tale disposizione non è possibile dedurre una regola secondo la quale la legislazione dello Stato membro così determinata disciplinerebbe la ripartizione della responsabilità tra assicuratori.

43

Per quanto riguarda, dall’altro lato, gli ambiti di applicazione rispettivi dei regolamenti Roma I e Roma II, le nozioni di «obbligazione contrattuale» e di «obbligazione extracontrattuale» in essi contenute devono essere interpretate in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi di tali regolamenti (v., per analogia, sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 27). Occorre inoltre tenere conto, come emerge dal considerando 7 di ciascuno dei due regolamenti, dell’obiettivo di coerenza nell’applicazione reciproca di tali regolamenti, ma anche del regolamento Bruxelles I, il quale, in particolare al suo articolo 5, opera una distinzione tra la materia contrattuale e la materia degli illeciti civili dolosi o colposi.

44

Dalla giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultimo regolamento emerge che soltanto un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente rientra nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento (v. sentenza Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 39). Per analogia, e conformemente all’obiettivo di coerenza indicato al punto 43 della presente sentenza, si deve considerare che la nozione di «obbligazione contrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma I, designa un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra.

45

Per quanto riguarda la nozione di «obbligazione extracontrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma II, è necessario ricordare che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, copre tutte le azioni dirette a stabilire la responsabilità del convenuto e che non riguardano detta «materia contrattuale», ai sensi del punto 1 di tale articolo 5 (sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 32 e giurisprudenza citata). Occorre peraltro osservare, come discende dall’articolo 2 del regolamento Roma II, che quest’ultimo si applica alle obbligazioni derivanti da un danno, ossia ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo.

46

Alla luce di tali elementi, si deve intendere per «obbligazione extracontrattuale», ai sensi del regolamento Roma II, un’obbligazione che trae origine da uno degli eventi elencati all’articolo 2 di tale regolamento e ricordati al punto precedente.

47

Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio emerge che obbligazioni contrattuali, ai sensi del regolamento Roma I, esistono tra gli assicuratori e, rispettivamente, i detentori o i conducenti della motrice e i detentori del rimorchio. Non esiste invece nessun impegno contrattuale tra i due assicuratori.

48

Inoltre, la sussistenza e la portata dell’obbligo di indennizzo alle vittime di cui al procedimento principale dipendono anzitutto da valutazioni relative agli incidenti stradali che hanno originato i danni di cui trattasi. Tali valutazioni, ascrivibili alla materia degli illeciti civili, sono estranee al rapporto contrattuale che unisce gli assicuratori ai loro rispettivi assicurati.

49

Per quanto concerne la possibilità per l’assicuratore di una motrice, che abbia indennizzato una vittima per l’intero pregiudizio da essa subito a causa di un incidente che ha coinvolto sia tale motrice sia il rimorchio che vi era agganciato, di proporre un’azione di regresso contro l’assicuratore del rimorchio, si deve osservare quanto segue.

50

In primo luogo, l’esistenza stessa di un diritto di ricorso dell’assicuratore di una motrice, il cui conducente ha provocato un incidente, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato dopo che la vittima è stata indennizzata non può essere dedotta dal contratto di assicurazione, ma presuppone la concomitante determinazione della responsabilità per fatto illecito del detentore di detto rimorchio nei confronti della suddetta vittima.

51

Si deve quindi rilevare che tale obbligo di risarcimento incombente al detentore del rimorchio dev’essere considerato alla stregua di un’«obbligazione extracontrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma II. Pertanto, la legge applicabile a detta obbligazione dev’essere determinata alla luce delle disposizioni di tale regolamento.

52

Conformemente all’articolo 4 di detto regolamento, salvo se da esso diversamente previsto, la legge applicabile a tale obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si è verificato, ossia, nel procedimento principale, quello in cui il danno risultante direttamente dall’incidente è subìto (v., in tal senso, sentenza Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, punto 24). Secondo l’articolo 15, lettere a) e b), del regolamento Roma II, tale legge determinerà la base e la portata della responsabilità, nonché i motivi di ripartizione di tale responsabilità.

53

Pertanto, è sulla base della legge del luogo del danno diretto, nella fattispecie il diritto tedesco, che occorrerà individuare i debitori dell’obbligazione di indennizzare la vittima nonché, eventualmente, i contributi rispettivi del detentore del rimorchio e del detentore o del conducente della motrice per il danno causato alla vittima.

54

In secondo luogo si deve rammentare che l’obbligo di un assicuratore di indennizzare il danno provocato a una vittima non deriva dal danno causato a quest’ultima, ma dal contratto che lo vincola all’assicurato responsabile. Tale indennizzo trae dunque origine da un’obbligazione contrattuale, e la legge applicabile a tale obbligazione dev’essere determinata conformemente alle disposizioni del regolamento Roma I.

55

Si deve quindi esaminare, alla luce della legge applicabile, rispettivamente, al contratto di assicurazioni delle motrici, come quelle di cui al procedimento principale, e a quello dei rimorchi che vi erano agganciati, se gli assicuratori di questi due tipi di veicoli fossero effettivamente tenuti, in conformità ai detti contratti, a indennizzare le vittime di un incidente provocato da detti veicoli.

56

In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se l’assicuratore di una motrice che ha indennizzato una vittima possa eventualmente proporre un ricorso surrogatorio nei confronti dell’assicuratore del rimorchio, si deve rilevare che l’articolo 19 del regolamento Roma II opera una distinzione tra le questioni soggette alla disciplina degli illeciti civili e quelle soggette alla disciplina dei contratti. Tale disposizione si applica in particolare al caso in cui un terzo, ossia l’assicuratore, abbia indennizzato la vittima di un incidente, creditrice di un’obbligazione di risarcimento danni derivante da fatto illecito nei confronti del conducente o del detentore di un autoveicolo, al fine di adempiere al dovere di soddisfare tale obbligazione.

57

Più in particolare, l’articolo 19 del regolamento Roma II prevede che, in tale ipotesi, la questione di un’eventuale surrogazione nei diritti della vittima è disciplinata dalla legge applicabile all’obbligo del terzo, ossia l’assicuratore della responsabilità civile, di indennizzare tale vittima.

58

Pertanto, poiché l’obbligo dell’assicuratore di coprire la responsabilità civile dell’assicurato nei confronti della vittima deriva dal contratto di assicurazione concluso con l’assicurato, le condizioni alle quali l’assicuratore può esercitare i diritti vantati dalla vittima dell’incidente nei confronti dei soggetti che ne sono responsabili dipendono dal diritto nazionale che disciplina detto contratto di assicurazione, determinato in forza dell’articolo 7 del regolamento Roma I.

59

Per contro, la legge applicabile alla determinazione delle persone che possono essere dichiarate responsabili, nonché a un’eventuale ripartizione della responsabilità tra le stesse e i loro rispettivi assicuratori, resta soggetta, conformemente a detto articolo 19, agli articoli 4 e seguenti del regolamento Roma II.

60

Si deve in particolare considerare che, nell’ipotesi in cui, secondo la legge applicabile in forza di queste ultime disposizioni del regolamento Roma II, la vittima di un incidente stradale causato da una motrice munita di rimorchio vanti diritti sia nei confronti del detentore del rimorchio sia nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo, l’assicuratore della motrice, dopo avere indennizzato la vittima, beneficia di un diritto di ricorso contro l’assicuratore del rimorchio qualora la legge applicabile al contratto di assicurazione, secondo l’articolo 7 del regolamento Roma I, preveda una surrogazione dell’assicuratore nei diritti della vittima.

61

Spetta pertanto ai giudici del rinvio stabilire, in un primo momento, in che modo i danni da risarcire alle vittime debbano essere ripartiti tra, da un lato, il conducente e il detentore della motrice e, dall’altro, il detentore del rimorchio, conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili in forza del regolamento Roma II.

62

In un secondo momento sarà necessario determinare, conformemente all’articolo 7 del regolamento Roma I, la legge applicabile ai contratti di assicurazione conclusi tra gli assicuratori ricorrenti nel procedimento principale e il loro assicurato rispettivo, per sapere se e in che misura detti assicuratori possano, in via surrogatoria, esercitare i diritti della vittima nei confronti dell’assicuratore del rimorchio.

63

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103 dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione non contiene norme di conflitto speciali atte a determinare la legge applicabile all’azione di regresso tra assicuratori in circostanze come quelle del procedimento principale.

64

I regolamenti Roma I e Roma II devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice, che ha indennizzato le vittime di un incidente causato dal conducente di detta motrice, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente, è determinata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento Roma I qualora le regole sulla responsabilità per fatto illecito applicabili a tale incidente in forza degli articoli 4 e seguenti del regolamento Roma II prevedano una ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno.

Sulle spese

65

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione non contiene norme di conflitto speciali atte a determinare la legge applicabile all’azione di regresso tra assicuratori in circostanze come quelle del procedimento principale.

 

I regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice, che ha indennizzato le vittime di un incidente causato dal conducente di detta motrice, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente, è determinata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 593/2008 qualora le regole sulla responsabilità per fatto illecito applicabili a tale incidente in forza degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007 prevedano una ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il lituano.

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