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Document 62014CJ0314

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2016.
Sanoma Media Finland Oy - Nelonen Media contro Viestintävirasto.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Articolo 19, paragrafo 1 – Separazione tra la pubblicità televisiva e i programmi – Schermo diviso – Articolo 23, paragrafi 1 e 2 – Limite per ora di orologio del 20% per spot televisivi pubblicitari – Annunci di sponsorizzazione – Altri riferimenti a uno sponsor – “Secondi neri”.
Causa C-314/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:89

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 febbraio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2010/13/UE — Articolo 19, paragrafo 1 — Separazione tra la pubblicità televisiva e i programmi — Schermo diviso — Articolo 23, paragrafi 1 e 2 — Limite per ora di orologio del 20% per spot televisivi pubblicitari — Annunci di sponsorizzazione — Altri riferimenti a uno sponsor — “Secondi neri”»

Nella causa C‑314/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 27 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 1o luglio 2014, nel procedimento

Sanoma Media Finland Oy-Nelonen Media

contro

Viestintävirasto,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

per il governo ellenico, da N. Dafniou e L. Kotroni, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da I. Koskinen e A. Marcoulli, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 19, paragrafo 1, e 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, pag. 1, e rettifica GU L 263, pag. 15).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposta la Sanoma Media Finland Oy-Nelonen Media (in prosieguo: la «Sanoma») al Viestintävirasto (Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni; in prosieguo: l’«Autorità di regolamentazione») in merito alla legittimità di una decisione con la quale essa ha constatato che la Sanoma aveva violato la legislazione finlandese relativa alla pubblicità televisiva e le ha ingiunto di porre rimedio a una tale situazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

La direttiva sui servizi di media audiovisivi ha proceduto alla codificazione e all’abrogazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 298, pag. 23).

4

I considerando 79, 81, 83, 85 e 87 della direttiva sui servizi di media audiovisivi così recitano:

«(79)

(...) Tuttavia, tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d’interesse generale.

(...)

(81)

L’evoluzione commerciale e tecnologica conferisce agli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi una scelta più ampia e maggiori responsabilità nell’uso che ne fanno. Al fine di restare proporzionata agli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità in relazione alle trasmissioni televisive. Il principio di separazione dovrebbe essere limitato alla pubblicità televisiva e alle televendite, e l’inserimento di prodotti dovrebbe essere consentito in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti. Tuttavia, l’inserimento di prodotti, se occulto, dovrebbe essere proibito. Il principio di separazione non dovrebbe ostacolare l’utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(...)

(83)

Per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

(...)

(85)

Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali e all’aumento della scelta di canali, non si giustifica il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur senza prevedere un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva dovrebbe lasciare alle emittenti televisive la facoltà di scegliere quando inserirla là dove ciò non pregiudichi indebitamente l’integrità dei programmi.

(...)

(87)

Dovrebbe essere previsto un limite del 20% per spot di televendita e pubblicità televisiva per ora d’orologio, applicabile anche nelle ore di maggiore ascolto. Il concetto di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere inteso come pubblicità televisiva, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della durata massima di dodici minuti».

5

Tra i concetti definiti all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva rientrano, in particolare, quelli di:

«a)

“servizio di media audiovisivo”:

i)

un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche (...). Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

ii)

una comunicazione commerciale audiovisiva;

b)

“programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali;

(...)

h)

“comunicazione commerciale audiovisiva”: immagini, sonore o non sonore, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti;

i)

“pubblicità televisiva”: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

(...)

k)

“sponsorizzazione”: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche, non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il loro nome, il loro marchio, la loro immagine, le loro attività o i loro prodotti;

(...)».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione».

7

L’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva così stabilisce:

«I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:

(...)

c)

i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all’inizio, durante e/o alla fine dello stesso».

8

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede quanto segue:

«La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali».

9

L’articolo 23 di tale direttiva così recita:

«1.   La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20%.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti».

10

L’articolo 26 della direttiva suddetta così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell’Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri».

Diritto finlandese

11

La direttiva 89/552 è stata recepita nel diritto finlandese mediante la legge 744/1998 sulla radiodiffusione (televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki; in prosieguo: la «legge 744/1998»).

12

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 16, della legge 744/1998, si intende per «comunicazione commerciale», tra l’altro, la pubblicità e la sponsorizzazione. La sponsorizzazione e la pubblicità sono definite a loro volta rispettivamente ai paragrafi 13 e 14 di tale articolo. Da tale ultimo paragrafo risulta in particolare che si intende per «pubblicità» un’informazione, dichiarazione o altra comunicazione televisiva o radiodiffusa, in linea generale dietro pagamento o altro corrispettivo, che non costituisce sponsorizzazione o inserimento di prodotti, e ha lo scopo di promuovere la vendita dei prodotti dell’inserzionista o la notorietà di un’inserzionista che esercita un’attività economica.

13

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale legge, che attua l’articolo della direttiva 89/552 corrispondente all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere distinte dai programmi audiovisivi con mezzi ottici o acustici o con una ripartizione dello schermo.

14

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di detta legge, che attua l’articolo della direttiva 89/552 corrispondente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sui servizi di media audiovisivi, all’inizio o alla fine dei programmi audiovisivi o radiofonici sponsorizzati deve essere chiaramente indicato il nominativo o il marchio dello sponsor.

15

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della medesima legge, che attua l’articolo della direttiva 89/552 corrispondente all’articolo 23 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, la percentuale di pubblicità e televendite non deve superare i dodici minuti per ora di orologio. Dal paragrafo 2 del medesimo articolo risulta che tale disposizione non si applica, in particolare, agli annunci di sponsorizzazione.

16

Dal combinato disposto degli articoli 35, paragrafo 1, e 36, paragrafo 1, della legge 744/1998 risulta che, qualora l’Autorità di regolamentazione constati che un’emittente televisiva o un’altra impresa che esercita attività di radiodiffusione viola le disposizioni previste da tale legge, detta autorità ha, segnatamente, il potere di ingiungere alla stessa di rimediare a una tale situazione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

La Sanoma, fornitore di servizi di media audiovisivi, è stabilita in Finlandia. I suoi servizi comprendono la trasmissione di programmi televisivi nell’ambito dei quali essa diffonde in particolare, da un lato, pubblicità e, dall’altro, programmi che sono oggetto di sponsorizzazione.

18

Al fine di separare le sequenze pubblicitarie che essa inserisce tra due programmi televisivi la Sanoma ricorre alla tecnica detta della «ripartizione dello schermo» o dello «schermo diviso», che consiste nello scindere quest’ultimo in due parti, dopo l’inizio dei titoli di coda di un programma, facendo scorrere in parallelo tali titoli in una colonna e un riquadro di presentazione del suo palinsesto nell’altra. Inoltre, la Sanoma inserisce, prima e dopo ogni suo spot pubblicitario diffuso nell’ambito di tali sequenze, immagini nere di una durata da 0,4 a 1 secondo, denominate «secondi neri».

19

Poi, allorché un programma trasmesso dalla Sanoma è oggetto di una sponsorizzazione, ciò può indurla a inserire dei segni che fanno riferimento alla persona fisica o giuridica che sponsorizza tale programma non solo nel programma sponsorizzato stesso, ma anche nei pre-annunci relativi a tale programma, da un lato, e in altri programmi dall’altro.

20

Con decisione del 9 marzo 2012, l’Autorità di regolamentazione ha ritenuto che tali diverse pratiche della Sanoma violassero talune disposizioni della legge 744/1998 e le ha ingiunto di porre rimedio a tale situazione.

21

In tale contesto essa ha concluso, in primo luogo, che la Sanoma non rispettava il presupposto di separazione tra la pubblicità e i programmi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di tale legge. A tale proposito, ha ritenuto che il ricorso alla tecnica consistente nel far scorrere il riquadro di presentazione del palinsesto in uno schermo diviso, in parallelo con i titoli di coda del programma in corso, non garantisse una separazione sufficiente tra detto programma e la sequenza pubblicitaria inserita tra lo stesso e il programma successivo.

22

In secondo luogo, l’Autorità di regolamentazione ha concluso che la Sanoma trasmetteva 12 minuti e 7 secondi di pubblicità per ora di orologio e violava, di conseguenza, la durata oraria massima di 12 minuti imposta dall’articolo 29, paragrafo 1, della legge 744/1998. Per giungere a tale conclusione essa riteneva, da un lato, che l’inserimento di segni facenti riferimento allo sponsor di un programma in sedi diverse dal programma stesso dovesse essere qualificato come tempo di pubblicità. Essa ha stabilito, dall’altro lato, che i «secondi neri» intercalati dalla Sanoma tra una sequenza pubblicitaria e il programma che la precede fossero da considerare parte di tale programma, ma che quelli che separano ognuno degli spot che costituiscono tale sequenza e quelli intercalati tra quest’ultima e il programma successivo dovessero essere calcolati come tempo di pubblicità.

23

In terzo e ultimo luogo, l’Autorità di regolamentazione ingiungeva alla Sanoma di modificare la tecnica utilizzata per separare i programmi televisivi da essa trasmessi dalle sequenze pubblicitarie inserite tra tali programmi. Inoltre, essa imponeva alla Sanoma di tenere conto, nel calcolo del tempo che essa dedica alla diffusione di pubblicità televisiva, da un lato, dei segni distintivi di sponsor presenti in sedi diverse dai programmi oggetto di tale sponsorizzazione e, dall’altro, dei «secondi neri» intercalati tra ognuno degli spot pubblicitari diffusi nel corso di una sequenza pubblicitaria nonché tra tale sequenza e il programma successivo.

24

La Sanoma proponeva un ricorso per l’annullamento di tale decisione dell’Autorità di regolamentazione dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki), il quale veniva respinto con decisione del 9 aprile 2013. Tale giudice riteneva, innanzitutto, che il ricorso ad uno schermo diviso tra due programmi televisivi diversi (quello che sta finendo e il successivo) non soddisfacesse il presupposto di separazione tra la pubblicità e i programmi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della legge 744/1998. Esso riteneva, in seguito, che l’inserimento di segni che si riferiscono ad uno sponsor in sedi diverse dal programma da esso sponsorizzato, porterebbe ad aggirare il tempo massimo consentito di pubblicità sancito dall’articolo 29, paragrafo 1, di tale legge, qualora non fosse preso in considerazione nel calcolo del tempo di pubblicità dal fornitore di servizi di media audiovisivi. Detto giudice dichiarava, infine, che considerare i «secondi neri» successivi a una sequenza pubblicitaria come tempo di pubblicità non era contrario alla legge 744/1998.

25

La Sanoma ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema), la quale si interroga sull’interpretazione da dare agli articoli 19, paragrafo 1, e 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al fine di poter essa stessa determinare il senso e la portata che conviene dare alle disposizioni della legge 774/1998 che, secondo l’Autorità di regolamentazione e l’Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki), sono state violate dalla Sanoma.

26

In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi debba essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione di norme nazionali secondo cui non viene considerata stacco pubblicitario la ripartizione dello schermo televisivo con la quale il programma audiovisivo viene tenuto distinto dalla pubblicità televisiva, allorché una parte dello schermo è riservata ai titoli di coda del programma e un’altra parte alla presentazione, in un riquadro, del palinsesto relativo al canale di un’emittente televisiva, e né sullo schermo diviso né successivamente viene trasmesso un segnale acustico o ottico che indichi espressamente l’inizio di una sequenza pubblicitaria.

2)

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva sui servizi di media audiovisivi ha il carattere di regolamentazione minima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 23, paragrafo 2, della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che non è compatibile con tale norma classificare come “spot pubblicitari” ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, segni distintivi di sponsor trasmessi nell’ambito di programmi diversi da quelli sponsorizzati, di cui occorre tener conto nel calcolo della quantità massima di pubblicità consentita.

3)

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva sui servizi di media audiovisivi ha il carattere di regolamentazione minima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la nozione di «spot pubblicitari» contenuta all’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, insieme all’espressione che precisa il tempo massimo a disposizione per la pubblicità “la percentuale (…) in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20%”, debba essere interpretata nel senso che non è compatibile con tale norma includere nel tempo utilizzato per la pubblicità i “secondi neri” che intercorrono tra i singoli spot pubblicitari e al termine di un’interruzione pubblicitaria».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

27

In limine va rilevato che, come risulta dalla decisione di rinvio, da un lato, la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede che non debba essere richiesto, in aggiunta allo schermo diviso, l’utilizzo di un segnale acustico e/o ottico specifico al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria e, dall’altro, che il giudice del rinvio ritiene che sarebbe necessario ammettere presupposti supplementari a tale proposito solo qualora fossero imposti dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

28

In tali circostanze, si deve considerare che con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un’altra un riquadro in cui è indicato il palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico.

29

L’articolo 19, paragrafo 1, prima frase, della direttiva sui servizi di media audiovisivi dispone che la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Ai sensi della seconda fase di tale articolo 19, paragrafo 1, senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dai programmi con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

30

La prima frase di tale disposizione contiene, di conseguenza, due presupposti di principio, ovvero, da un lato, che la pubblicità televisiva e le televendite siano chiaramente riconoscibili e, dall’altro, che possano essere distinte dal contenuto editoriale e quindi dai programmi televisivi.

31

Tali presupposti vanno interpretati tenendo conto dell’obiettivo enunciato dal considerando 83 della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

32

Secondo tale considerando, in particolare, per garantire un’integrale e adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri.

33

In ogni caso, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi accorda esplicitamente agli Stati membri la facoltà di fissare norme più rigorose o più particolareggiate di quelle dettate da tale direttiva, esigendo al contempo che esse siano compatibili con il diritto dell’Unione.

34

Letta alla luce del considerando 83 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, la prima frase dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere considerata come l’espressione della volontà del legislatore di garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori (v., in tal senso, sentenze Österreichischer Rundfunk, C‑195/06, EU:C:2007:613, punti 2627, e Commissione/Spagna, C‑281/09, EU:C:2011:767, punto 46).

35

Dal canto suo, la seconda frase dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi precisa la portata della norma stabilita dalla prima frase dello stesso, elencando i diversi mezzi di cui gli Stati membri possono prevedere l’impiego al fine di garantire il rispetto della norma suddetta.

36

Come risulta in particolare dall’utilizzo, in due occasioni, dei termini «e/o», tale seconda frase lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere alcuni di tali mezzi e di escluderne altri.

37

Ne deriva che, se è vero che la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente distinte dai programmi televisivi facendo ricorso ai diversi mezzi elencati all’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, non si può tuttavia ritenere che, in forza di tale disposizione, tali mezzi debbano essere utilizzati in modo cumulativo. Infatti, qualora uno solo di essi, sia esso ottico, acustico o spaziale, sia in grado di garantire il totale rispetto dei presupposti derivanti dalla prima frase dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri possono non imporre l’utilizzo combinato dei detti mezzi.

38

Nella specie, dalla decisione di rinvio risulta che la tecnica di cui al procedimento principale consiste nel separare un programma che sta terminando dalla sequenza pubblicitaria ad esso successiva mediante uno schermo diviso, garantendo, in sostanza, tale separazione in modo spaziale.

39

A condizione che l’utilizzo di tale mezzo soddisfi di per sé i due presupposti derivanti dalla norma enunciata dall’articolo 19, paragrafo 1, prima frase, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, non è necessario che detto mezzo sia combinato con altri mezzi di separazione o seguito dagli stessi, segnatamente acustici o ottici. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò si verifichi.

40

Ne deriva che si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un’altra un riquadro di presentazione del palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico, a condizione che un tale mezzo di separazione soddisfi da solo i presupposti enunciati dalla prima frase di tale articolo 19, paragrafo 1, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla seconda questione

41

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi debba essere interpretato nel senso che osta a che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dall’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, si tenga conto di segni distintivi di sponsor trasmessi nell’ambito di programmi diversi da quello sponsorizzato, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

42

L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede che la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20%.

43

Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che il paragrafo 1 non si applica, in particolare agli annunci di sponsorizzazione.

44

Poiché il testo dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi non precisa il senso e la portata dell’espressione «annunci di sponsorizzazione», si deve interpretare tale espressione tenendo conto del contesto nel quale essa si iscrive e dell’obiettivo perseguito da tale direttiva.

45

A tale proposito si deve innanzitutto rilevare che, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, lettere h) e k), della direttiva sui servizi di media audiovisivi, la sponsorizzazione è una delle forme di comunicazione commerciale audiovisiva, mediante la quale una persona fisica o giuridica diversa dal fornitore di servizi di media o da un produttore di opere audiovisive contribuisce al finanziamento dei servizi di media audiovisivi o dei programmi al fine di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

46

Poi, l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva, il quale enuncia i presupposti che ogni sponsorizzazione deve rispettare, prevede, segnatamente alla lettera c), che i telespettatori devono essere chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione e che i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso i simboli dello sponsor, un riferimento ai suoi prodotti o servizi, o altri segni distintivi.

47

Dal combinato disposto di tali disposizioni può essere dedotto che allorché l’intervento di uno sponsor consiste solo nel contribuire al finanziamento di un servizio o di un programma, i simboli, i riferimenti o gli altri segni distintivi relativi a una sponsorizzazione devono essere strettamente legati al servizio o al programma finanziato o co-finanziato da tale sponsor.

48

Per tale ragione, per quanto riguarda i programmi sponsorizzati, e come prevede esplicitamente l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sui servizi di media audiovisivi, in fine, tali simboli, riferimenti o altri segni distintivi che si riferiscono allo sponsor devono essere inseriti all’inizio, durante e/o alla fine del programma sponsorizzato e, di conseguenza, non al di fuori dello stesso.

49

Il rispetto di tale obbligo s’impone in particolare nell’interesse della categoria di consumatori costituita dai telespettatori. Detto obbligo intende, da un lato, consentire a questi ultimi di comprendere chiaramente che un programma è oggetto di un accordo di sponsorizzazione, in opposizione a un programma non sponsorizzato, e di identificarne chiaramente lo sponsor. Lo stesso impedisce, dall’altro, di eludere la durata massima di spot televisivi pubblicitari per ora di orologio, stabilita dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

50

Pertanto, qualora riferimenti o segni distintivi di sponsor non soddisfino il presupposto secondo il quale devono essere inseriti all’inizio, durante o alla fine del programma sponsorizzato, tali riferimenti o segni distintivi non possono rientrare nell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, poiché tale disposizione riguarda soltanto gli annunci di sponsorizzazione inseriti nell’ambito del programma sponsorizzato.

51

Di conseguenza, nella situazione indicata al punto precedente della presente sentenza, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi rimane applicabile nei confronti di detti segni o riferimenti.

52

Dalle considerazioni che precedono deriva che si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dall’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, si deve tenere conto dei segni distintivi di sponsor trasmessi nell’ambito di programmi diversi da quello sponsorizzato, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

Sulla terza questione

53

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto del fatto che la direttiva sui servizi di media audiovisivi ha carattere di regolamentazione minima, l’articolo 23, paragrafo 1, della stessa deve essere interpretato nel senso che osta a che «secondi neri» inseriti tra diversi spot di una sequenza pubblicitaria o tra tale sequenza e il programma televisivo successivo siano inclusi nel tempo massimo del 20% di spot televisivi pubblicitari per ora d’orologio fissato da tale articolo.

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Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20%.

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Risulta chiaramente dalla lettera di tale disposizione che essa si limita a fissare un tempo massimo consentito, cioè una soglia, di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio, fermo restando che, come richiamato al punto 33 della presente sentenza, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare una norma più rigorosa e, di conseguenza, fissare un tempo massimo di diffusione di tali spot inferiore a detta soglia.

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Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che, come rilevato al punto 15 della presente sentenza, il procedimento principale riguarda una normativa nazionale che prevede che la parte di trasmissioni pubblicitarie e di televendite non deve superare una soglia corrispondente esattamente a quella fissata dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi e che non ha, quindi, utilizzato la facoltà menzionata al punto 33 della presente sentenza.

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A tale proposito, la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi non consente, di per sé, di determinare se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essa impone o nel senso che non impone di tenere conto dei «secondi neri», come quelli di cui è questione nel procedimento principale, nel limite del 20% da essa stabilito.

58

Si deve quindi determinare lo status di tali «secondi neri» alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

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Poiché l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi intende limitare il tempo di diffusione di spot di pubblicità televisiva e di spot di televendita per ora di orologio, tale disposizione fa risultare, implicitamente ma necessariamente, l’intenzione del legislatore dell’Unione di garantire la corretta realizzazione dell’obiettivo essenziale di tale direttiva, consistente nella tutela della categoria di consumatori rappresentata dai telespettatori contro la diffusione eccessiva di pubblicità televisiva (v., in tal senso, sentenza Sky Italia, C‑234/12, EU:C:2013:496, punto 17).

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Tale disposizione deve quindi essere interpretata nel senso che non consente agli Stati membri di ridurre, in favore degli elementi pubblicitari, il tempo minimo di trasmissione che deve essere riservato alla diffusione di altri programmi o di altri contenuti editoriali al di sotto dell’80% in una determinata ora di orologio, limite implicitamente stabilito da tale articolo.

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Orbene, se, come nel caso di specie, uno Stato membro non ha limitato il tempo massimo consentito di pubblicità a un livello più restrittivo di quello fissato dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, sarebbe violata la volontà del legislatore dell’Unione qualora «secondi neri», come quelli di cui al procedimento principale, che separano vuoi i diversi spot che costituiscono una sequenza pubblicitaria, vuoi l’ultimo di tali spot e il programma successivo a detta sequenza, non venissero considerati come tempo di diffusione di pubblicità televisiva ai fini di tale disposizione. Infatti, ciò porterebbe a ridurre, al di sotto del limite garantito implicitamente da tale disposizione, il tempo d’orologio riservato alla diffusione di programmi e di altri contenuti editoriali di una durata corrispondente a quella di tali «secondi neri».

62

Ne deriva che si deve rispondere alla terza questione che, nell’ipotesi in cui uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di prevedere una norma più rigorosa di quella fissata dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, tale articolo deve essere interpretato nel senso che non solo esso non osta a che, ai fini del calcolo del tempo massimo di pubblicità televisiva consentita del 20% per ora di orologio, siano inclusi i «secondi neri» che sono inseriti tra i diversi spot di una sequenza pubblicitaria televisiva o tra tale sequenza e il programma televisivo successivo, ma altresì che esso impone tale inclusione.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un’altra un riquadro di presentazione del palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico, a condizione che un tale mezzo di separazione soddisfi da solo i presupposti enunciati dalla prima frase di tale articolo 19, paragrafo 1, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

2)

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dall’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, si deve tenere conto di segni distintivi di sponsor trasmessi nell’ambito di programmi diversi da quelli sponsorizzati, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

 

3)

Nell’ipotesi in cui uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di prevedere una norma più restrittiva di quella fissata dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, tale articolo deve essere interpretato nel senso che non solo esso non osta a che, ai fini del calcolo del tempo massimo di pubblicità televisiva consentita del 20% per ora di orologio, siano inclusi i «secondi neri» che sono inseriti tra i diversi spot di una sequenza pubblicitaria televisiva o tra tale sequenza e il programma televisivo successivo, ma altresì che esso impone tale inclusione.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il finlandese.

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