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Document 62014CJ0300

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015.
    Imtech Marine Belgium NV contro Radio Hellenic SA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati – Requisiti per la certificazione – Diritti del debitore – Riesame della decisione.
    Causa C-300/14.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:825

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    17 dicembre 2015 ( * )

    «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati — Requisiti per la certificazione — Diritti del debitore — Riesame della decisione»

    Nella causa C‑300/14,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 16 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2014, nel procedimento

    Imtech Marine Belgium NV

    contro

    Radio Hellenic SA,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo belga, da C. Pochet, J.-C. Halleux e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e E. Pedrosa, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da G. Wils e A.‑M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Imtech Marine Belgium NV (in prosieguo: la «Imtech Marine»), con sede in Belgio, e la Radio Hellenic SA (in prosieguo: la «Radio Hellenic»), con sede in Grecia, relativamente alla domanda, presentata da quest’ultima, di certificazione come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento n. 805/2004, di una sentenza pronunciata in contumacia vertente su un credito e accompagnata da una clausola penale e da interessi moratori.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Il regolamento (CE) n. 44/2001

    3

    L’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), prevede che le decisioni non sono riconosciute «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

    Il regolamento n. 805/2004

    4

    Ai sensi dei considerando da 10 a 14, 18 e 19 del regolamento n. 805/2004:

    «(10)

    Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.

    (11)

    Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”]. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l’articolo 47 della Carta.

    (12)

    Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.

    (13)

    Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all’osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.

    (14)

    Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall’assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d’origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all’articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l’osservanza dell’articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.

    (…)

    (18)

    La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione.

    (19)

    Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l’accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime».

    5

    L’articolo 6 di tale regolamento, rubricato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», prevede al paragrafo 1 quanto segue:

    «Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

    a)

    la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e

    b)

    la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6, del regolamento (CE) n. 44/2001, e

    c)

    il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e

    d)

    la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

    un credito sia considerato non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e

    si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e

    il debitore sia il consumatore».

    6

    L’articolo 9 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo», è così formulato:

    «1.   Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell’allegato I.

    2.   Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria».

    7

    L’articolo 10 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo», enuncia quanto segue:

    «1.   Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d’origine, viene

    a)

    rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;

    b)

    revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

    2.   La legislazione dello Stato membro d’origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.

    3.   Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all’allegato VI.

    4.   Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione».

    8

    L’articolo 13 di detto regolamento, rubricato «Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto», prevede quanto segue:

    «1.   La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:

    a)

    notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore;

    b)

    notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notificazione;

    c)

    notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore;

    d)

    notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

    2.   Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza».

    9

    Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Notifica senza prova di ricevimento da parte del debitore»:

    «1.   La notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

    a)

    notificazione a mani proprie, presso l’indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del debitore;

    b)

    se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi “locali commerciali” a una persona alle dipendenze del debitore;

    c)

    deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;

    d)

    deposito del documento presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

    e)

    notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;

    f)

    notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

    2.   Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

    3.   La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:

    a)

    un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:

    i)

    la forma di notificazione;

    ii)

    la data in cui è stata effettuata;

    iii)

    se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,

    o

    b)

    una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b)».

    10

    L’articolo 19 del medesimo regolamento, rubricato «Norme minime per il riesame in casi eccezionali», è redatto nel modo seguente:

    «1.   Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

    a)

    i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all’articolo 14, e

    ii)

    la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

    o

    b)

    il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

    purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

    2.   Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l’accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1».

    11

    L’articolo 21 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Rifiuto dell’esecuzione», così dispone:

    «1.   Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

    a)

    la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

    b)

    la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, e

    c)

    il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.

    2.   In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione».

    12

    Ai sensi dell’articolo 30 di detto regolamento, rubricato «Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità»:

    «1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a)

    la procedura di rettifica e di revoca di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

    (…)».

    Diritto belga

    13

    Ai sensi dell’articolo 50 del code judiciaire (codice di procedura civile):

    «I termini di decadenza non possono essere abbreviati né prorogati, nemmeno con il consenso delle parti, tranne nei casi e alle condizioni previsti dalla legge.

    Tuttavia, se il termine per l’appello o l’opposizione previsto agli articoli 1048, 1051 e 1253 quater, lettere c) e d), decorre e scade nel periodo delle ferie giudiziarie, è prorogato fino al quindicesimo giorno dell’anno giudiziario seguente».

    14

    L’articolo 55 di tale codice così dispone:

    «Quando la legge prevede la proroga dei termini concessi alla parte che non ha domicilio, residenza o domicilio eletto in Belgio, tale proroga è di:

    1o

    quindici giorni, se la parte risiede in un paese limitrofo o nel Regno Unito di Gran Bretagna [e d’Irlanda del Nord];

    trenta giorni, se risiede in un altro paese europeo;

    ottanta giorni, se la parte risiede in un’altra parte del mondo».

    15

    L’articolo 860 di detto codice è così formulato:

    «Indipendentemente dalla formalità omessa o non correttamente osservata, nessun atto processuale può essere dichiarato nullo se la nullità non è espressamente prevista dalla legge.

    I termini previsti per presentare un ricorso sono stabiliti a pena di decadenza.

    Gli altri termini sono stabiliti a pena di decadenza solo se così prevede la legge».

    16

    Ai sensi dell’articolo 1047 del medesimo codice:

    «Qualsiasi decisione giudiziaria in contumacia può essere soggetta a opposizione, fatte salve le deroghe previste dalla legge.

    (…)».

    17

    L’articolo 1048 del codice di procedura civile prevede quanto segue:

    «Fatti salvi i termini previsti da disposizioni sovranazionali o internazionali, il termine di opposizione è di un mese dalla notifica della decisione giudiziaria o dalla comunicazione ai sensi dell’articolo 792, secondo e terzo comma.

    Se la parte contumace non ha domicilio, residenza o domicilio eletto in Belgio, il termine di opposizione è prorogato conformemente all’articolo 55».

    18

    L’articolo 1051 del codice di procedura civile dispone quanto segue:

    «Fatti salvi i termini previsti da disposizioni sovranazionali o internazionali, il termine per proporre appello è di un mese dalla notifica della decisione giudiziaria o dalla comunicazione ai sensi dell’articolo 792, secondo e terzo comma.

    Detto termine decorre dalla data di notifica della decisione giudiziaria anche per la parte che ha chiesto la notifica.

    Se una delle parti alla quale, o su domanda della quale, la decisione giudiziaria è stata notificata non ha domicilio, residenza o domicilio eletto in Belgio, il termine di appello è aumentato conformemente all’articolo 55.

    (…)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    19

    La Imtech Marine ha effettuato diverse prestazioni a favore della Radio Hellenic per le quali quest’ultima le era debitrice di una somma pari a EUR 23506,99. Secondo le condizioni generali della Imtech Marine, in caso di mancato pagamento sono dovuti una clausola penale del 10% e interessi di mora pari a un tasso annuo del 12%.

    20

    Nonostante diverse intimazioni, la Radio Hellenic non ha adempiuto i suoi obblighi di pagamento.

    21

    Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2013, la Imtech Marine ha chiesto al rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunale commerciale di Anversa) di condannare la Radio Hellenic al pagamento delle somme dovute e che la sentenza comportante tale condanna fosse certificata come titolo esecutivo europeo sulla base del regolamento n. 805/2004. Con sentenza del 5 giugno 2013, detto giudice ha dichiarato tale domanda ricevibile e parzialmente fondata. La Radio Hellenic è stata condannata in contumacia al pagamento della somma pari a EUR 23506,99, aumentata della clausola penale del 10% e degli interessi di mora. Tuttavia, detto giudice ha ritenuto di non poter certificare tale sentenza come titolo esecutivo europeo in mancanza di una normativa nazionale adeguata.

    22

    Il 3 settembre 2013, la Imtech Marine ha proposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Nel suo ricorso, essa chiede che la sentenza che sarà emanata sia certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004.

    23

    Il giudice del rinvio rileva che la questione se il diritto belga sia conforme o meno ai requisiti dell’articolo 19 del regolamento n. 805/2004 si presta effettivamente a discussione, così come le attribuzioni rispettive del giudice e del cancelliere per quanto riguarda la certificazione di una sentenza come titolo esecutivo europeo. L’inerzia del legislatore nazionale creerebbe un’incertezza giuridica per il singolo. Nonostante l’efficacia diretta di detto regolamento, i tribunali belgi sarebbero piuttosto restii a tali certificazioni.

    24

    In particolare, il giudice del rinvio rileva che, per quanto riguarda la procedura di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, il termine di ricorso avverso una decisione pronunciata in contumacia può scadere, nel diritto belga, prima che il debitore sia stato posto in grado di proporre ricorso.

    25

    Date tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

    «1)

    Se la mancata applicazione diretta del regolamento n. 805/2004 costituisca una violazione dell’articolo 288 TFUE in quanto:

    a)

    il legislatore belga ha omesso di trasporre tale regolamento nel diritto nazionale e

    b)

    il legislatore belga ha omesso – nonostante la normativa belga preveda l’opposizione e l’appello – di prevedere una procedura di riesame.

    2)

    In caso di risposta negativa, considerato che un regolamento ha efficacia diretta, cosa si intenda per “riesame di una decisione” di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004. Se occorra prevedere una procedura di riesame solo se la notifica di una citazione/di una domanda giudiziale è avvenuta con una delle modalità previste dall’articolo 14 di tale regolamento, in altri termini: senza prova di ricevimento. Se la normativa belga, mediante l’opposizione, di cui agli articoli 1047 e seguenti del codice di procedura civile belga, e l’appello, di cui agli articoli 1050 e seguenti del medesimo codice, non offra adeguate garanzie per soddisfare i criteri della procedura di “riesame” prevista all’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento.

    3)

    Se l’articolo 50 del codice di procedura civile belga, che consente di prorogare i termini di decadenza di cui agli articoli 860, secondo comma, 55 e 1048 del medesimo codice, in caso di forza maggiore o per circostanze eccezionali per ragioni non imputabili all’interessato, offra una tutela adeguata, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004.

    4)

    Se la certificazione in quanto titolo esecutivo europeo per crediti non contestati sia un provvedimento giurisdizionale che deve essere richiesto nella domanda giudiziale. In caso di risposta affermativa, se il giudice debba certificare la decisione come titolo esecutivo europeo e il cancelliere debba fornire la prova della certificazione.

    In caso di risposta negativa, se possa essere compito di un cancelliere certificare la decisione come titolo esecutivo europeo.

    5)

    Nel caso in cui la certificazione come titolo esecutivo europeo non costituisca un provvedimento giurisdizionale, se il ricorrente – che non abbia chiesto nella domanda giudiziale un titolo esecutivo europeo – possa chiedere al cancelliere successivamente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di certificare tale sentenza come titolo esecutivo europeo».

    26

    Il 7 agosto 2014 è stata inviata una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, alla quale quest’ultimo ha risposto il 16 ottobre 2014.

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    27

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 19 del regolamento n. 805/2004, letto alla luce dell’articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che comporta un obbligo per gli Stati membri di prevedere, nel diritto nazionale, una procedura di riesame quale quella di cui al suddetto articolo 19.

    28

    L’articolo 19 di detto regolamento dispone che una decisione può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore è legittimato, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, a chiedere il riesame della decisione di cui trattasi. Orbene, secondo il considerando 19 del regolamento n. 805/2004, quest’ultimo non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali dallo stesso sancite né, pertanto, comporta un obbligo di prevedere una procedura specifica di riesame ai sensi di detto articolo 19.

    29

    L’unica conseguenza della mancanza di una procedura di riesame è, così come previsto dal medesimo articolo 19 del regolamento n. 805/2004, l’impossibilità di certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo alle condizioni che quest’ultimo prevede.

    30

    Date tali circostanze e indipendentemente dall’obbligo di notificare alla Commissione, in forza dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, una procedura di riesame eventualmente esistente nel diritto nazionale, uno Stato membro che, conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento, sceglie di non adattare la propria legislazione, non viola l’articolo 288 TFUE.

    31

    Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19 del regolamento n. 805/2004, letto alla luce dell’articolo 288 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non comporta un obbligo per gli Stati membri di prevedere nel diritto interno una procedura di riesame quale quella di cui al suddetto articolo 19.

    Sulle questioni seconda e terza

    32

    Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente a quali condizioni l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 sottoponga la certificazione come titolo esecutivo europeo di una decisione pronunciata in contumacia.

    33

    L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 prevede che, nelle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), di tale articolo, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione.

    34

    L’ipotesi prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 805/2004 è quella in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati al debitore sulla base di una delle modalità previste dall’articolo 14 di tale regolamento e la notificazione non è stata tuttavia effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili.

    35

    Rientra nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004 l’ipotesi in cui il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili. Tale ipotesi può anche riguardare una situazione in cui l’impedimento perduri nella fase durante la quale il termine per presentare ricorso avverso la decisione di cui trattasi non è ancora scaduto.

    36

    Se è vero che gli Stati membri possono avere previsto, nel diritto interno, una procedura di riesame delle decisioni specifiche per le ipotesi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 805/2004, non è altresì escluso che le procedure che esistevano, in uno Stato membro, prima dell’entrata in vigore di tale regolamento consentano al debitore di chiedere un tale riesame. Fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, le procedure di cui trattasi, la vincolatività, in forza dell’articolo 288 TFUE, di tutti gli elementi di tale medesimo regolamento, comporta l’obbligo per il giudice investito di una domanda di certificazione di esaminare se la condizione prevista a tal riguardo dall’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento sia soddisfatta, ossia se, in dette ipotesi, il diritto interno consenta effettivamente e senza eccezioni di chiedere il riesame della decisione in parola.

    37

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, può trattarsi di mezzi di ricorso che rispettino sufficientemente i diritti della difesa del debitore e il diritto a un processo equo di cui ai considerando 10 e 11 del regolamento n. 805/2004, dal momento che il diritto dell’Unione non disciplina la procedura di riesame e il regolamento n. 805/2004 rinvia espressamente alla legislazione dello Stato membro d’origine.

    38

    Orbene, al fine di rispettare i diritti della difesa del debitore e il diritto a un processo equo garantiti dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, si deve esigere che, per costituire una procedura di riesame ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, interpretato alla luce del considerando 14 di quest’ultimo, i mezzi di ricorso di cui trattasi devono consentire, in primo luogo, un riesame completo della decisione in fatto e in diritto.

    39

    In secondo luogo, detti mezzi di ricorso devono consentire al debitore che invoca una delle ipotesi previste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento, di chiedere un tale riesame oltre i termini ordinari previsti dal diritto nazionale per proporre opposizione o appello della decisione giudiziaria. Questo vale, segnatamente, se il diritto nazionale prevede la possibilità di prorogare tali termini, in modo che essi decorrano nuovamente non prima del giorno in cui il debitore ha effettivamente avuto la possibilità di prendere conoscenza del contenuto della decisione o di proporre un ricorso.

    40

    Al fine di soddisfare, specificamente, i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004, il diritto interno deve consentire una tale proroga dei termini di ricorso sia in caso di forza maggiore sia in presenza di circostanze straordinarie per ragioni non imputabili al debitore e in assenza di colpa a lui imputabile, dato che tale disposizione opera una distinzione tra le due nozioni.

    41

    Le informazioni fornite dal giudice del rinvio indicano che l’ordinamento giuridico belga prevede principalmente due mezzi di ricorso per contestare una decisione in una causa come quella di cui al procedimento principale, ossia l’opposizione, concepita specificamente per contestare le sentenze pronunciate in contumacia, prevista dagli articoli 1047 e seguenti del codice di procedura civile, e l’appello, previsto dagli articoli 1050 e seguenti del codice di procedura civile. Spetta al giudice del rinvio, l’unico competente a interpretare tali disposizioni di diritto nazionale, trarre le conseguenze dell’interpretazione dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 fornita ai punti da 38 a 40 della presente sentenza e stabilire se la normativa nazionale rispetti le condizioni minime di procedura che tale disposizione stabilisce. In un’ipotesi del genere, e purché tutte le altre condizioni richieste a tal fine siano rispettate, spetta a tale organo giurisdizionale effettuare la certificazione.

    42

    Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che, per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in contumacia, il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al debitore, abbiano impedito a quest’ultimo la possibilità di contestare il credito in questione.

    Sulle questioni quarta e quinta

    43

    Con la quarta e la quinta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6 del regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che la certificazione della decisione come titolo esecutivo europeo sia un provvedimento di natura giurisdizionale, e pertanto riservato al giudice, che deve essere richiesto nella domanda giudiziale.

    44

    L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 dispone che la domanda di certificazione, come titolo esecutivo europeo, di una decisione relativa a un credito non contestato deve essere presentata all’organo giurisdizionale di origine, senza precisare chi, nell’ambito di tale organo, sia competente a rilasciare una tale certificazione.

    45

    Ciò premesso, tenuto conto dell’impianto sistematico del regolamento n. 805/2004, è possibile distinguere tra la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo propriamente detta e l’atto formale di rilascio del certificato che è previsto all’articolo 9 di detto regolamento. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, tale atto formale, dopo che la decisione relativa alla certificazione come titolo esecutivo europeo è stata adottata, non è necessariamente un atto che deve essere compiuto dal giudice e può quindi essere affidato al cancelliere.

    46

    La certificazione propriamente detta, invece, richiede un esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento n. 805/2004.

    47

    Infatti, le qualifiche giuridiche di un giudice sono indispensabili per valutare correttamente, in un contesto di incertezza relativamente al rispetto delle norme minime volte a garantire il rispetto dei diritti della difesa del debitore e del diritto a un processo equo, i mezzi di ricorso interni conformemente ai punti da 38 a 40 della presente sentenza. Inoltre, solo un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE potrà assicurare che, mediante un rinvio pregiudiziale alla Corte, le norme minime stabilite dal regolamento n. 805/2004 siano oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi nell’Unione europea.

    48

    Quanto alla questione se la certificazione di una decisione di titolo esecutivo europeo debba essere chiesta nella domanda giudiziale, l’articolo 6 del regolamento n. 805/2004 stabilisce che una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata come titolo esecutivo europeo su istanza presentata in qualunque momento all’organo giudiziario di origine.

    49

    Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, non avrebbe senso imporre che la domanda di certificazione sia in ogni caso presentata unitamente alla domanda giudiziale poiché in tale fase non si può ancora sapere se il credito verrà contestato o meno e, pertanto, se la decisione giudiziaria pronunciata al termine di tale procedimento soddisferà i requisiti necessari per essere certificata come titolo esecutivo europeo.

    50

    Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6 del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, che può essere chiesta in qualunque momento, deve essere riservata al giudice.

    Sulle spese

    51

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, letto alla luce dell’articolo 288 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non comporta un obbligo per gli Stati membri di prevedere nel diritto interno una procedura di riesame quale quella di cui al suddetto articolo 19.

     

    2)

    L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che, per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in contumacia, il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al debitore, non abbiano dato a quest’ultimo la possibilità di contestare il credito in questione.

     

    3)

    L’articolo 6 del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, che può essere chiesta in qualunque momento, deve essere riservata al giudice.

     

    Firme


    ( * )   Lingua processuale: il neerlandese.

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