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Document 62014CJ0242
Judgment of the Court (Second Chamber) of 25 June 2015.#Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH v Gerhard und Jürgen Vogel GbR and Others.#Request for a preliminary ruling from the Landgericht Mannheim.#Reference for a preliminary ruling — Community plant variety rights — Regulation (EC) No 2100/94 — Derogation provided for in Article 14 – Use by farmers of the product of the harvest for propagating purposes without the holder’s authorisation — Farmers under an obligation to pay equitable remuneration for such use — Period within which that remuneration must be paid in order to be able to benefit from the derogation — Whether it is possible for the holder to have recourse to Article 94 — Infringement.#Case C-242/14.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015.
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Gerhard und Jürgen Vogel GbR e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim.
Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga ex articolo 14 – Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione senza autorizzazione del titolare – Obbligo di versamento da parte degli agricoltori di un’equa remunerazione per tale utilizzazione – Termine entro il quale la remunerazione dev’essere versata ai fini del beneficio della deroga – Possibilità per il titolare di invocare l’articolo 94 – Infrazione.
Causa C-242/14.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2015.
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Gerhard und Jürgen Vogel GbR e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim.
Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga ex articolo 14 – Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione senza autorizzazione del titolare – Obbligo di versamento da parte degli agricoltori di un’equa remunerazione per tale utilizzazione – Termine entro il quale la remunerazione dev’essere versata ai fini del beneficio della deroga – Possibilità per il titolare di invocare l’articolo 94 – Infrazione.
Causa C-242/14.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:422
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 giugno 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Deroga ex articolo 14 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione senza autorizzazione del titolare — Obbligo di versamento da parte degli agricoltori di un’equa remunerazione per tale utilizzazione — Termine entro il quale la remunerazione dev’essere versata ai fini del beneficio della deroga — Possibilità per il titolare di invocare l’articolo 94 — Infrazioni»
Nella causa C‑242/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Mannheim (Germania), con decisione del 9 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2014, nel procedimento
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contro
Gerhard und Jürgen Vogel GbR,
Jürgen Vogel,
Gerhard Vogel,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, da K. von Gierke e E. Trauernicht, Rechtsanwälte; |
— |
per la Gerhard und Jürgen Vogel GbR e per i sigg. G. e J. Vogel, da J. Beismann e M. Miersch, Rechtsanwälte; |
— |
per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente; |
— |
per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, C. Schillemanse e J. Langer, in qualità di agenti; |
— |
per la Commissione europea, da G. von Rintelen e I. Galindo Martín, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14). |
2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV»), società rappresentante gli interessi del titolare della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali relativa alla varietà d’orzo invernale «Finita», da un lato, e, dall’altro, la Gerhard und Jürgen Vogel GbR, società agricola, nonché i sigg. G. e J. Vogel, soci personalmente responsabili della società medesima (in prosieguo, congiuntamente: i «Vogel»), controversia vertente sulla coltivazione, da parte di questi ultimi, di tale varietà vegetale. |
Il contesto normativo
Il regolamento n. 2100/94
3 |
L’articolo 13 del regolamento n. 2100/94, rubricato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», così dispone: «1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:
(...) Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni. (...)». |
4 |
L’articolo 14 del regolamento medesimo, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», prevede quanto segue: «1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di: (...)
(...) Hordeum vulgare I. — Orzo comune (...) 3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri: (...)
|
5 |
L’articolo 94 di detto regolamento, relativo alle azioni civili esperibili nel caso in cui l’utilizzazione di una varietà vegetale costituisca un’infrazione, così recita: «1. Chiunque:
può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose. 2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta». |
Il regolamento n. 1768/95
6 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 prevede l’istituzione, da parte del regolamento medesimo, di modalità di esecuzione dei requisiti che consentono di dare effetto alla deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. |
7 |
L’articolo 2 di detto regolamento così recita: «1. Le condizioni di cui all’articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costitutore, e dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro. 2. Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell’esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell’esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l’effetto concreto della sua osservanza». |
8 |
Il successivo articolo 6, intitolato «Obbligazione personale di pagamento», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’obbligazione personale dell’agricoltore di corrispondere l’equa remunerazione si pone in essere dal momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo. Il titolare può stabilire la data e la forma di pagamento. Non può comunque fissare per il pagamento una data anteriore a quella di decorrenza dell’obbligo». |
9 |
Il successivo articolo 7, rubricato «Piccoli agricoltori» prevede, al paragrafo 2, quanto segue: «Le superfici dell’azienda agricola sulle quali sono stati coltivati vegetali, ma temporaneamente o definitivamente ritirate dalla produzione nella campagna di commercializzazione che inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno dell’anno civile successivo (“la campagna di commercializzazione”), in cui scade il pagamento della remunerazione, sono considerate superfici sulle quali continua la coltivazione, nel caso in cui la Comunità o lo Stato membro interessato corrispondano sovvenzioni o indennizzi per il ritiro dalla produzione». |
10 |
L’articolo 17 del regolamento medesimo, intitolato «Violazione», così dispone: «Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di una persona che contravvenga ad una qualsiasi delle condizioni o limitazioni previste dalla deroga ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di base, richiamat[a] dal presente regolamento». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 |
La STV è un’associazione di titolari di privative per ritrovati vegetali protetti che gestisce, inter alia, i diritti del titolare della varietà d’orzo d’inverno «Finita», oggetto di privativa ai sensi del regolamento n. 2100/94. La STV pubblica sul proprio sito Internet un elenco sul quale figurano tutte le varietà vegetali oggetto di privativa in ordine alle quali le è stata affidata la gestione dei diritti nel corso delle singole campagne commerciali, nonché gli importi dovuti per la coltivazione delle varietà medesime. Inoltre, di anno in anno, la STV chiede agli agricoltori, senza indicare varietà particolari, di informarla in merito all’eventuale coltivazione di varietà vegetali protette di cui essa gestisca i diritti, inviando loro a tal fine moduli di dichiarazione di coltivazione accompagnati da una guida contenente tutte le privative per ritrovati vegetali protetti da essa gestite durante la relativa campagna di commercializzazione, nonché i corrispondenti titolari detentori dei diritti di utilizzo. I Vogel, che non intrattengono alcuna relazione contrattuale con la STV, non rispondevano a tali richieste di informazioni. |
12 |
Il 16 dicembre 2011, la STV apprendeva, tramite un fornitore di servizi di trattamento, che durante la campagna di commercializzazione 2010/2011, i Vogel avevano fatto sottoporre a trattamento, segnatamente, 35 quintali di sementi della varietà d’orzo d’inverno «Finita». |
13 |
Con lettera del 31 maggio 2012, la STV chiedeva ai Vogel, ingiungendo loro di rispondere entro il 20 giugno 2012, di verificare le indicazioni relative alla coltivazione della varietà di orzo d’inverno «Finita» di cui aveva avuto conoscenza tramite detto prestatore, e di comunicarle le informazioni relative alla coltivazione stessa. I Vogel non davano seguito a tale lettera. |
14 |
Con comunicazione del 27 luglio 2012, la STV chiedeva ai Vogel il versamento di un importo di EUR 262,50, corrispondente all’intero canone spettantele per i diritti di utilizzo di sementi della varietà di orzo d’inverno «Finita», detti «canone di licenza C», a titolo di risarcimento del danno subito per la coltivazione dissimulata di tale varietà protetta. A fronte del mancato versamento della somma richiesta, in data 18 marzo 2013, la STV proponeva ricorso volto all’ottenimento di tale risarcimento sulla base dell’articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2100/94. |
15 |
A sostegno del ricorso, la STV sostiene che i Vogel sono tenuti a versare un’equa remunerazione, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, per un importo pari all’intero canone di licenza C, avendo proceduto alla coltivazione «senza esservi autorizzat[i]» ai sensi di tale disposizione e non potendo avvalersi della deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento medesimo, per non aver adempiuto all’obbligo di corresponsione dell’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento stesso. La STV sostiene, inoltre, che tale obbligo di versamento sussiste a prescindere dalla domanda di informazioni del titolare della privativa della varietà di cui trattasi e che l’agricoltore è tenuto ad adempiervi prima dell’azione di semina e, in ogni caso, prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale venga effettuata la coltivazione. La STV ritiene, peraltro, che le indicazioni pubblicate sul proprio sito Internet e le guide che riepilogano tutte le varietà protette per le quali le è stata conferita la gestione dei relativi diritti, inviata annualmente agli agricoltori, consente a costoro di calcolare direttamente e, pertanto, di versare l’importo dovuto per la coltivazione di tali varietà. |
16 |
I Vogel contestano di essere debitori, a titolo di risarcimento, dell’importo corrispondente all’intero canone di licenza C. A loro parere, essi sarebbero tenuti, tutt’al più, al versamento di un importo ridotto, tenuto conto che la coltivazione sarebbe stata «autorizzata» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Essi sostengono, peraltro, che non erano tenuti a rispondere alla richiesta di informazioni del 31 maggio 2012, atteso che questa non riguardava la campagna commerciale in corso. Orbene, a parere dei Vogel, sarebbe stato necessario un inadempimento all’obbligo di informazione per poter ritenere sussistenti i requisiti per poter pretendere il risarcimento. |
17 |
Il giudice del rinvio rileva che l’affermazione della STV, secondo cui l’agricoltore è tenuto a versare, di propria iniziativa, la remunerazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94 prima della semina suscita dubbi, tenuto conto, in particolare, dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95. A parere di detto giudice, quest’ultima disposizione sembra escludere che l’agricoltore possa considerarsi tenuto a versare anticipatamente, prima della semina, la remunerazione de qua. Inoltre, il giudice medesimo rileva che, se la remunerazione potesse essere versata successivamente alla coltivazione della varietà protetta, sorgerebbe la questione relativa all’individuazione della data prima della quale l’agricoltore sia tenuto al versamento per poter beneficiare della deroga prevista all’articolo 14 del regolamento n. 2100/94 sfuggendo, in tal modo, alle disposizioni dell’articolo 94 del regolamento stesso relative alle infrazioni. Orbene, a parere di detto giudice, le disposizioni dei regolamenti n. 2100/94 e 1768/95 non forniscono, in termini chiari e precisi, una risposta a tale questione cui la Corte non ha, d’altronde, finora avuto modo di rispondere. |
18 |
Ciò premesso, il Landgericht Mannheim ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
19 |
Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, entro quale termine un agricoltore, che utilizzi materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuta mediante coltivazione (sementi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare della privativa del relativo ritrovato vegetale, sia tenuto ad assolvere l’obbligo di versamento dell’equa remunerazione dovuta, ai sensi del paragrafo 3, quarto trattino, dell’articolo 14 del regolamento 2100/94 (in prosieguo: l’«equa remunerazione derogatoria»), per poter beneficiare della deroga, prevista dall’articolo 14, dall’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione da parte del relativo titolare. |
20 |
Si deve rammentare, in limine, che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, l’autorizzazione del titolare della privativa per un ritrovato vegetale è richiesta, con riguardo ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, segnatamente ai fini della produzione o della riproduzione (moltiplicazione). In tale contesto, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento medesimo prevede una deroga a tale principio stabilendo che l’utilizzazione del prodotto del raccolto ottenuto dagli agricoltori, nella propria azienda, a fini di moltiplicazione nei campi non è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare della privativa in presenza delle condizioni espressamente indicate all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento stesso (v. sentenza Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punti 21 e 22). |
21 |
Una delle condizioni posta dall’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94 è il versamento di un’equa remunerazione derogatoria dovuta, a titolo di tale utilizzazione, al titolare della privativa del ritrovato vegetale di cui trattasi. |
22 |
L’agricoltore che non versi al titolare detta remunerazione laddove utilizzi il prodotto della raccolta ottenuto con la coltivazione del materiale di moltiplicazione di una varietà protetta non può invocare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e, conseguentemente, deve ritenersi che abbia compiuto, senza esservi autorizzato, uno degli atti contemplati dal precedente articolo 13, paragrafo 2. Dall’articolo 94 del regolamento medesimo emerge quindi che, nei confronti di tale agricoltore, può essere esperita, da parte del titolare, l’azione volta all’inibitoria della violazione ovvero al versamento dell’equa remunerazione o, ancora, a tale doppio titolo. In caso di dolo o colpa, l’agricoltore è inoltre tenuto al risarcimento del danno subito dal titolare stesso (sentenza Schulin, C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 71). |
23 |
Il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se l’agricoltore de quo debba procedere al versamento dell’equa remunerazione derogatoria prima dell’effettiva utilizzazione del prodotto della raccolta a fini di moltiplicazione sui campi. |
24 |
A tal riguardo, l’articolo 6 del regolamento no 1768/95, che stabilisce le modalità di applicazione dell’obbligo di versamento dell’equa remunerazione derogatoria, dispone, al paragrafo 1, secondo comma, che, se è pur vero che il titolare della privativa del ritrovato vegetale di cui trattasi può stabilire la data e le modalità di pagamento, il pagamento stesso non è tuttavia esigibile prima della data in cui sia sorto l’obbligo di versamento dell’equa remunerazione. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, detto obbligo nasce nel momento in cui l’agricoltore utilizzi effettivamente il prodotto del raccolto della varietà protetta a fini di moltiplicazione sui campi. Ne consegue che l’agricoltore può ancora provvedere ad adempiere a tale obbligo dopo aver seminato il prodotto del raccolto della varietà protetta, considerato che la data di utilizzazione effettiva del prodotto stesso a fini di moltiplicazione sui campi non costituisce la scadenza finale entro la quale dev’essere effettuato il versamento dell’equa remunerazione derogatoria, bensì la data a decorrere dalla quale tale remunerazione diviene esigibile. |
25 |
Se tale disposizione consente di affermare che l’agricoltore può ancora adempiere all’obbligo di pagamento dell’equa remunerazione derogatoria dopo aver effettivamente seminato il prodotto del raccolto della varietà protetta, la stessa disposizione non indica minimamente il termine entro il quale l’agricoltore è tenuto a versare la remunerazione stessa, qualora nessun termine gli sia stato fissato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento no 1768/95, da parte del titolare. |
26 |
A tal riguardo, i Vogel e il governo spagnolo sostengono, sostanzialmente, che tale termine può decorrere indefinitamente. Questi ultimi si fondano proprio sull’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95, rilevando a tal riguardo che tale disposizione, sebbene disciplini il sorgere dell’obbligo di pagamento, non prevede alcuna scadenza. |
27 |
Tale interpretazione non può, tuttavia, trovare accoglimento. |
28 |
Infatti, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle conclusioni, consentire ad un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuta dalla coltivazione (sementi di coltivazione), di poter adempiere, senza alcun limite temporale, all’obbligo di versamento dell’equa remunerazione derogatoria e, conseguentemente, di potersi avvalere indefinitamente della deroga di cui all’articolo 14 del regolamento n. 2100/94 priverebbe di effetto utile le azioni giudiziarie previste dall’articolo 94 del regolamento medesimo. Inoltre, istituendo tali azioni nei confronti degli autori delle violazioni che non abbiano adempiuto all’obbligo di pagamento, l’articolo 94 osta a che l’autore dell’infrazione possa sempre provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, anche successivamente alla scoperta, da parte del titolare della privativa, di un’utilizzazione dissimulata della varietà vegetale protetta. Ne consegue che solamente l’esistenza di un termine di pagamento è tale da garantire l’effettivo esercizio di tali azioni. |
29 |
In secondo luogo, si deve rammentare che i titolari della privativa per ritrovati vegetali sono gli unici responsabili del controllo e della sorveglianza dell’utilizzazione delle varietà protette nell’ambito della coltivazione autorizzata, potendo pretendere buona fede e cooperazione da parte degli agricoltori interessati (sentenza Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, punto 42). In tal senso, l’assenza di un termine precisamente stabilito, cui siano soggetti gli agricoltori ai fini dell’adempimento dell’obbligo di versamento dell’equa remunerazione derogatoria, rischia di incoraggiare questi ultimi a ritardare indefinitamente il pagamento nella speranza di sottrarvisi. Orbene, consentire tale inadempimento degli agricoltori al rispetto dei propri obblighi nei confronti dei titolari risulterebbe contrario all’obiettivo indicato all’articolo 2 del regolamento n. 1768/95, volto a garantire un ragionevole equilibrio tra i reciproci legittimi interessi degli agricoltori e dei titolari interessati. |
30 |
Nell’esame se un termine di pagamento sia effettivamente previsto dalle pertinenti disposizioni si deve rilevare che dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95 emerge che la campagna di commercializzazione nel corso della quale il versamento della remunerazione sarebbe dovuto inizia a decorrere il 1o luglio e termina il 30 giugno dell’anno civile seguente. Benché tale disposizione verta sulla determinazione delle superfici destinate alla coltivazione di specie vegetali di piccoli agricoltori, ne emerge che la campagna di commercializzazione nel corso della quale sia stato utilizzato il materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (sementi di coltivazione) è stata considerata dall’istituzione che ha emanato detto regolamento, all’atto della determinazione delle modalità di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, quale termine pertinente entro il quale versare l’equa remunerazione derogatoria. |
31 |
Pertanto, in assenza di versamento dell’equa remunerazione derogatoria entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale abbia avuto luogo l’utilizzazione del materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuta mediante coltivazione, e in assenza di contratto concluso a tal fine con il titolare della privativa, si deve ritenere che un agricoltore abbia compiuto, senza esservi autorizzato, uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, il che consente al titolare di esperire le azioni previste dall’articolo 94 del regolamento medesimo. |
32 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate nel senso che, per poter beneficiare della deroga, prevista all’articolo 14 del regolamento n. 2100/94, all’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione del titolare della privativa del ritrovato vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (sementi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell’equa remunerazione derogatoria entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina. |
Sulle spese
33 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
Per poter beneficiare della deroga, prevista all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione da parte del titolare della privativa della varietà vegetale di cui trattasi, un agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta ottenuto mediante coltivazione (sementi di coltivazione), senza aver a tal fine concluso un contratto con il titolare medesimo, è tenuto al versamento dell’equa remunerazione di cui al medesimo articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, entro il termine scadente alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tale utilizzazione abbia avuto luogo, vale a dire entro il 30 giugno seguente la data della nuova semina. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.