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Document 62014CJ0103

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015.
Bronius Jakutis e Kretingalės kooperatinė ŽŪB contro Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos e Lietuvos valstybė.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2 – Atti di esecuzione di tale regolamento – Validità, alla luce del Trattato FUE, dell’atto di adesione del 2003 nonché dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione – Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori – Riduzione degli importi – Livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e negli Stati membri che hanno aderito a quest’ultima il 1° maggio 2004 – Assenza di pubblicazione e carenza di motivazione.
Causa C-103/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:752

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 novembre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2 — Atti di esecuzione di tale regolamento — Validità, alla luce del Trattato FUE, dell’atto di adesione del 2003 nonché dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione — Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori — Riduzione degli importi — Livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e negli Stati membri che hanno aderito a quest’ultima il 1o maggio 2004 — Assenza di pubblicazione e carenza di motivazione»

Nella causa C‑103/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), con decisione del 10 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2014, nel procedimento

Bronius Jakutis,

Kretingalės kooperatinė ŽŪB

contro

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,

Lietuvos valstybė,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per B. Jakutis e la Kretingalės kooperatinė ŽŪB, da E. Pranauskas, J. Sviderskis e I. Vėgėlė, advokatas;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas, K. Anužis, R. Makelis, A. Karbauskas e K. Vainienė, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il Consiglio dell’Unione europea, da E. Karlsson e J. Vaičiukaitė, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Kranenborg e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 39 TFUE, del capo 6, parte A, punto 27, lettera b), dell’allegato II dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«atto di adesione del 2003»), e degli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16, e rettifica GU 2010, L 43, pag. 7), nonché sulla validità degli articoli 10, paragrafo 1, e 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, della rettifica di tale regolamento pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2010, della decisione di esecuzione C(2012) 4391 final della Commissione, del 2 luglio 2012, che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali complementari in Lituania per il 2012, e del documento di lavoro DS2011/14/REV2 della Commissione, del 20 ottobre 2011.

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Jakutis e la Kretingalės kooperatinė ŽŪB (società cooperativa agricola di Kretingalė) e, dall’altro, la Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (Organismo nazionale per i pagamenti presso il Ministero dell’Agricoltura; in prosieguo: l’«Organismo pagatore») e il Lietuvos valstybė (Stato lituano) in merito alla modulazione dei pagamenti diretti dell’Unione europea e alla riduzione dei pagamenti diretti nazionali complementari (in prosieguo: i «PDNC») per il 2012 nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale, i quali chiedono di essere risarciti per il loro mancato guadagno.

Contesto normativo

L’atto di adesione del 2003

3

L’articolo 9 dell’atto di adesione del 2003 dispone quanto segue:

«Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme».

4

Ai sensi dell’articolo 23 di tale atto:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune [(PAC)], che possono risultare necessari in quanto derivanti da una modifica nelle regole comunitarie. Tali adattamenti possono essere effettuati prima della data dell’adesione».

5

L’articolo 57 del medesimo atto è formulato come segue:

«1.   Quando gli atti delle istituzioni anteriori all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dalla data di adesione.

2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall’una o dall’altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari».

Il regolamento (CE) n. 1259/1999

6

Il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113), si applica, conformemente al suo articolo 1, ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno della PAC finanziati in tutto o in parte dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

7

Il capo 6, parte A, punto 27, lettera b), dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 ha, in particolare, inserito, nel regolamento n. 1259/1999, gli articoli da 1 bis a 1 quater, riguardanti i regimi di sostegno nei nuovi Stati membri.

8

L’articolo 1 bis del regolamento n. 1259/1999 ha fissato un regime di pagamenti diretti oggetto di un’introduzione progressiva nei nuovi Stati membri. Tale articolo era così formulato:

«Introduzione di regimi di sostegno nei nuovi Stati membri

Nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso denominati “i nuovi Stati membri”), i pagamenti diretti concessi in virtù dei regimi di sostegno di cui all’articolo 1 sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

25% nel 2004,

30% nel 2005,

35% nel 2006,

40% nel 2007,

50% nel 2008,

60% nel 2009,

70% nel 2010,

80% nel 2011,

90% nel 2012,

100% dal 2013».

9

L’articolo 1 ter del regolamento n. 1259/1999 ha stabilito un regime di pagamento unico per superficie (in prosieguo: il «RPUS») che i nuovi Stati membri possono attuare in sostituzione dei pagamenti diretti concessi in base ai regimi di sostegno di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento.

10

L’articolo 1 quater del regolamento n. 1259/1999 ha consentito ai nuovi Stati membri di corrispondere i PDNC. Il suo paragrafo 1 disponeva quanto segue:

«Ai fini del presente articolo per “Regime nazionale analogo alla PAC” si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri in base al quale [un] sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei regimi di pagamento diretto dell’[Unione] elencati nell’allegato I».

11

Ai sensi del paragrafo 2, ultimo comma, di tale articolo:

12

L’articolo 1 quater, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento n. 1259/1999 era così formulato:

«4.   Il nuovo Stato membro che decide di applicare il [RPUS] può concedere aiuti diretti complementari nazionali alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5.   L’importo complessivo per settore degli aiuti complementari nazionali concessi in un determinato anno nell’ambito dell’applicazione del [RPUS] è limitato da una dotazione finanziaria specifica per settore. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

l’importo totale del sostegno per settore risultante dall’applicazione del primo o secondo trattino del paragrafo 2, come appropriato, e

l’importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi per gli stessi settori nell’anno in questione in base al [RPUS].

(…)

8.   Non sono ammessi pagamenti o aiuti complementari nazionali per attività agricole che rientrano in un’organizzazione di mercato non direttamente sostenuta da un regime di sostegno di cui all’articolo 1».

Il regolamento (CE) n. 1782/2003

13

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), prevedeva al suo articolo 10, rubricato «Modulazione», quanto segue:

«1.   Tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

2005: 3%,

2006: 4%,

2007: 5%,

2008: 5%,

2009: 5%,

2010: 5%,

2011: 5%,

2012: 5%.

(...)».

14

La decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, recante adattamento dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (GU L 93, pag. 1), ha aggiunto, in particolare, gli articoli da 143 bis a 143 quater al regolamento n. 1782/2003.

15

L’articolo 143 bis del regolamento n. 1782/2003 ha riprodotto lo schema di introduzione progressiva dei pagamenti diretti stabilito dall’articolo 1 bis del regolamento n. 1259/1999, mentre l’articolo 143 ter del regolamento n. 1782/2003 prevedeva le norme relative al RPUS.

16

Al pari dell’articolo 1 quater del regolamento n. 1259/1999, l’articolo 143 quater del regolamento n. 1782/2003 consentiva ai nuovi Stati membri di concedere PDNC e prevedeva, altresì, al paragrafo 2, quarto comma, che il sostegno diretto complessivo che poteva essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l’adesione in base al rispettivo regime di pagamento diretto, compresi tutti i PDNC, non superasse il livello del sostegno diretto al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

17

Il regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica i regolamenti n. 1782/2003, (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e n. 1257/1999, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 91, pag. 1), ha, in particolare, introdotto nel regolamento n. 1782/2003 l’articolo 12 bis.

18

L’articolo 12 bis del regolamento n. 1782/2003 disponeva, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli articoli 10 e 12 non si applicano ai nuovi Stati membri fino all’inizio dell’anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti applicabile a tale data nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004».

Il regolamento n. 73/2009

19

Ai sensi del considerando 17 del regolamento n. 73/2009:

20

Ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di detto regolamento, per «pagamento diretto» s’intende «un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del presente regolamento».

21

L’articolo 7 del medesimo regolamento, rubricato «Modulazione», dispone quanto segue:

«1.   Tutti gli importi dei pagamenti diretti che superano [EUR] 5000 da erogare agli agricoltori in un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

a)

nel 2009 entro il 7%,

b)

nel 2010 entro l’8%,

c)

nel 2011 entro il 9%,

d)

nel 2012 entro il 10%.

2.   Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate di quattro punti percentuali per gli importi superiori a [EUR] 300000.

(...)».

22

L’articolo 10 del regolamento n. 73/2009, rubricato «Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri», sancisce quanto segue:

«1.   L’articolo 7 si applica agli agricoltori di un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro a norma dell’articolo 121 è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.

2.   In caso di applicazione dell’articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, la percentuale applicabile a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 è limitata alla differenza tra il livello dei pagamenti diretti risultante dall’applicazione dell’articolo 121 a tale Stato membro e il livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.

(…)».

23

L’articolo 121 di detto regolamento prevede quanto segue:

«I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri (...) conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

60% nel 2009,

70% nel 2010,

80% nel 2011,

90% nel 2012,

100% a decorrere dal 2013.

(...)».

24

Ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

«Fatta salva l’autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti:

a)

per tutti i pagamenti diretti, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all’articolo 121 nell’anno in questione. (...) Per i pagamenti diretti di cui al titolo IV, cap[o] 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri possono integrare i pagamenti diretti fino al 100%. (...)

oppure

b)

i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, il livello complessivo del sostegno diretto al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell’anno civile 2003, conformemente ad un regime nazionale analogo alla PAC, maggiorato di 10 punti percentuali. Tuttavia per la Lituania l’anno di riferimento è l’anno civile 2002. (...)

ii)

per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l’importo complessivo degli aiuti diretti integrativi nazionali che possono essere concessi da un nuovo Stato membro per un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

l’importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro in relazione all’anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, all’anno civile 2002, maggiorato ogni volta di 10 punti percentuali (...) e

il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell’allegato VIII, adeguato, se del caso, a norma dell’articolo 51, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell’importo complessivo di cui al primo trattino della presente lettera sono inclusi i pagamenti diretti nazionali o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro interessato a norma dell’articolo 40 e dell’articolo 51, paragrafo 2.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare la lettera a) oppure la lettera b) del primo comma.

(...)».

25

L’ultimo comma dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 era inizialmente redatto nei seguenti termini:

«Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l’adesione nell’ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i [PDNC], non supera il livello del sostegno diretto al quale l’agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a decorrere dal 2012, tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10».

26

Tale disposizione è stata corretta in tutte le lingue ufficiali mediante la rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2010 e così recita:

27

L’articolo 132, paragrafi da 4 a 8, del regolamento n. 73/2009 dispone quanto segue:

«4.   I nuovi Stati membri che decidano di applicare il [RPUS] possono concedere aiuti diretti nazionali integrativi alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5.   L’importo complessivo dell’aiuto nazionale integrativo erogato nell’anno considerato nell’applicare il [RPUS] può essere limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore, purché tale dotazione specifica possa riguardare unicamente:

a)

i pagamenti diretti abbinati al regime di pagamento unico; e/o

b)

per il 2009, uno o più dei pagamenti diretti che sono o possono essere esclusi dal regime di pagamento unico a norma dell’articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che possono essere oggetto dell’attuazione parziale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 di tale regolamento;

c)

a decorrere dal 2010, uno o più dei pagamenti diretti che possono essere oggetto dell’attuazione parziale o del sostegno specifico di cui all’articolo 51, paragrafo 2 e all’articolo 68 del presente regolamento.

Tale dotazione è pari alla differenza tra:

a)

l’importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall’applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b) come appropriato, e

b)

l’importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell’anno in questione, in base al [RPUS].

6.   Il nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell’aiuto complementare nazionale da erogare.

7.   L’autorizzazione da parte della Commissione:

a)

in caso di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;

b)

definisce il livello massimo dell’aiuto nazionale integrativo erogabile, la percentuale dell’aiuto nazionale integrativo e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;

c)

è concessa fatti salvi gli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC.

8.   Non sono concessi pagamenti o aiuti nazionali integrativi per attività agricole per le quali non siano disposti pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri».

28

Il regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2012, che modifica il regolamento n. 73/2009 (GU L 204, pag. 11), ha, in particolare, inserito in quest’ultimo regolamento l’articolo 133 bis, rubricato «Aiuti nazionali transitori», ai sensi del quale:

«1.   (...) i nuovi Stati membri che applicano il [RPUS] hanno la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori nel 2013.

Salvo nel caso di Cipro, la concessione di tali aiuti è soggetta all’autorizzazione della Commissione, da accordare conformemente al paragrafo 5.

2.   Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali i [PDNC] e, nel caso di Cipro, gli aiuti concessi dallo Stato sono stati autorizzati nel 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133.

3.   Le condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133.

(...)».

Il regolamento (UE) n. 1307/2013

29

L’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento n. 73/2009 (GU L 347, pag. 608), dispone quanto segue:

«Le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 7, o dell’articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti risultante dall’articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10 di detto regolamento».

Il regolamento (UE) n. 1310/2013

30

Il regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014 (GU L 347, pag. 865), ha inserito nel regolamento n. 73/2009 un articolo 133 ter, rubricato «Aiuti nazionali transitori nel 2014», il quale, al paragrafo 3, dispone quanto segue:

«Gli aiuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori in settori per i quali sono stati concessi nel 2013 (...) aiuti nazionali transitori ai sensi dell’articolo 133 bis (...)».

La decisione di esecuzione C(2012) 4391 final

31

Il punto 6 della decisione di esecuzione C(2012) 4391 final è formulato come segue:

«La Commissione ha pubblicato un documento di lavoro per il comitato di gestione dei pagamenti diretti del 20 ottobre 2011, il quale conteneva spiegazioni dettagliate relative alle modalità delle riduzioni dei pagamenti diretti nazionali complementari cui dovevano procedere determinati nuovi Stati membri per il 2012 in forza dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009».

32

La decisione di esecuzione C(2012) 4391 final contiene due articoli che così recitano:

«Articolo 1

1.   Per l’esercizio 2012, la Lituania è autorizzata ad accordare [PDNC] in conformità delle condizioni stipulate nella sua domanda del 22 marzo 2012.

2.   Il livello massimo per il quale possono essere versati [PDNC] e il tasso massimo corrispondente vengono fissati nell’allegato alla presente decisione.

3.   Il tasso di cambio da utilizzare è quello applicabile ai pagamenti accordati a titolo del [RPUS] previsto all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009.

4.   Qualora l’importo totale dei pagamenti diretti che devono essere accordati ad un agricoltore in forza del regolamento (CE) n. 73/2009, inclusi tutti i [PDNC], sia superiore a EUR 5000, dall’importo dei [PDNC] da accordare a tale agricoltore in conformità dell’allegato alla presente decisione viene dedotto un importo equivalente al 10% dell’importo totale superiore a EUR 5000. Tale percentuale viene maggiorata di quattro punti percentuali allorché l’importo totale dell’insieme dei pagamenti diretti, inclusi tutti i [PDNC], sia superiore a EUR 300000, ma la riduzione si applica unicamente alla parte dell’importo totale superiore a EUR 300000 e costituita dai [PDNC].

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

33

A decorrere dall’adesione della Repubblica di Lituania all’Unione, il reddito degli agricoltori lituani è sostenuto mediante pagamenti diretti che includono i pagamenti finanziati dal bilancio dell’Unione e i pagamenti diretti nazionali finanziati dal bilancio dello Stato in questione. La Repubblica di Lituania ha optato per il RPUS. Sulla base di tale regime, il pagamento è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale dello Stato interessato per la superficie agricola rilevante per beneficiare dell’aiuto.

34

A norma dell’atto di adesione del 2003, i pagamenti diretti dell’Unione agli agricoltori in Lituania e negli altri nuovi Stati membri sono aumentati progressivamente. Essi dovevano raggiungere il 100% del livello dei pagamenti diretti versati negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri soltanto a partire dal 2013. Fino a tale data, i nuovi Stati membri erano autorizzati a concedere PDNC, previa approvazione della Commissione.

35

Secondo il giudice del rinvio, in Lituania non è stato raggiunto l’obiettivo fissato nell’atto di adesione del 2003 di raggiungere, per il 2012, un livello dei pagamenti diretti del 90% del livello dei pagamenti diretti versati negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Ciò deriverebbe dal fatto che i pagamenti diretti erano versati sulla base del rendimento di riferimento delle coltivazioni agricole constatato tra il 2000 e il 2002. Su tale base sarebbe stata calcolata altresì la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti al 100% della Repubblica di Lituania, da dividere per la superficie di base per ottenere il pagamento diretto per ettaro. Fino al 2012, il rendimento di riferimento sarebbe tuttavia aumentato notevolmente e la superficie di base sarebbe cresciuta in modo costante. L’importo dei pagamenti diretti per ettaro si sarebbe ridotto di conseguenza.

36

Il 20 ottobre 2011, la Commissione ha adottato il documento di lavoro DS/2011/14/REV2, che precisava le modalità secondo cui, per il 2012, alcuni dei nuovi Stati membri avrebbero dovuto, in forza del regolamento n. 73/2009, applicare una modulazione dei pagamenti diretti e una riduzione dei PDNC. Infatti, da un lato, i pagamenti diretti superiori a EUR 5000 erano, in linea di principio, soggetti alla modulazione. Dall’altro, in forza della decisione di esecuzione C(2012) 4391 final, veniva applicata una riduzione del 10% ai PDNC versati agli agricoltori in Lituania.

37

Per il 2012, il sig. Jakutis e la società cooperativa agricola di Kretingalė hanno chiesto all’Organismo pagatore aiuti per superfici agricole e altre superfici.

38

Nei confronti del sig. Jakutis, l’Organismo pagatore ha adottato, il 5 giugno 2013, una decisione in forza della quale, poiché l’importo totale dei pagamenti diretti, compresi tutti i PDNC, dei quali l’interessato beneficiava per il 2012 era superiore a EUR 5000 [ossia 17264 lite lituane (LTL)], doveva applicarsi la riduzione dei PDNC.

39

Nei confronti della società cooperativa agricola di Kretingalė, l’Organismo pagatore ha applicato, con una decisione del 22 maggio 2013, la modulazione dei pagamenti diretti finanziati dal FEAOG nonché la riduzione dei PDNC. L’importo totale dei pagamenti diretti e dei PDNC versati a tale società è superiore a EUR 300000.

40

Il sig. Jakutis e la società cooperativa agricola di Kretingalė hanno proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendo l’annullamento di dette decisioni.

41

Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, non sussisteva alcuna base giuridica per applicare, in Lituania, la modulazione dei pagamenti diretti o la riduzione dei PDNC per il 2012. Essi deducono che, in forza delle disposizioni dell’atto di adesione del 2003, fino al momento in cui non si accerti effettivamente che i livelli e gli importi dei pagamenti diretti delle aziende agricole lituane raggiungono quello degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, i pagamenti diretti da versare alle aziende lituane non possono essere modulati in applicazione degli articoli 7 e 10, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.

42

I ricorrenti nel procedimento principale sottolineano che, per il 2012, il livello dei pagamenti diretti era superiore al 90% del livello della totalità dei pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, mentre era matematicamente impossibile che superasse il 90% di tale ultimo livello in Lituania. Inoltre, i pagamenti diretti finanziati dal bilancio dell’Unione versati agli agricoltori lituani per il 2012 sarebbero stati più di due volte inferiori a quelli ricevuti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, anche modulati del 10%. Finché non sia effettivamente accertato che i livelli e gli importi dei pagamenti diretti delle aziende agricole lituane raggiungono quelli degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, i pagamenti diretti da versare alle aziende agricole lituane non dovrebbero e non potrebbero essere modulati e i PDNC non potrebbero essere ridotti.

43

L’Organismo pagatore ha sottolineato di non essere competente a valutare la legittimità dei decreti del governo lituano e ancor meno la legittimità delle decisioni della Commissione.

44

Il governo lituano conferma gli elementi addotti dai ricorrenti nel procedimento principale dichiarando che la Commissione non ha effettuato la benché minima indagine né fornito alcuna informazione che confermi che, per il 2012, il livello dei pagamenti diretti fosse lo stesso negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e nei nuovi Stati membri. Le argomentazioni addotte nel documento di lavoro DS/2011/14/REV2, secondo cui il livello dei pagamenti nei nuovi Stati membri aveva raggiunto quello dei pagamenti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, si baserebbero su un’interpretazione di percentuali indicate nel regolamento n. 73/2009.

45

Secondo il governo lituano, un gran numero di aziende negli Stati diversi dai nuovi Stati membri riceveva pagamenti diretti per meno di EUR 5000 per il 2012 e, a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 73/2009, non subiva modulazione, ovverosia i pagamenti diretti erano versati loro al tasso del 100%. Ne conseguirebbe che, applicando la modulazione solamente nei confronti delle aziende che ricevono pagamenti diretti per più di EUR 5000, il livello complessivo dei pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sarebbe superiore al 90% del livello della totalità dei pagamenti diretti. Al contrario, nei nuovi Stati membri, tutte le aziende riceverebbero pagamenti diretti al tasso del 90%, indipendentemente dal fatto che i pagamenti diretti versati all’azienda superino o meno EUR 5000.

46

Il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla conformità di tale situazione con il principio di non discriminazione. Dal momento che l’importo corrisposto per ettaro sarebbe oggettivamente diverso nei nuovi Stati membri e negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tali gruppi di Stati si troverebbero in situazioni diverse e non dovrebbero quindi essere trattati in modo uguale, vale a dire, applicando la modulazione in modo identico. È questione, inoltre, se la Commissione sia tenuta, in base ai principi di sollecitudine e di buona amministrazione, a raccogliere tutti gli elementi di fatto necessari per esercitare il potere discrezionale di cui dispone.

47

Alla luce di quanto sopra, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Con riferimento alla valutazione del livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con gli articoli 7 e 121 di detto regolamento:

a)

se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 1, e 121, di detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che, per il 2012, il livello dei pagamenti diretti eccedenti EUR 5000 fosse pari, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, al 90%;

b)

in caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera a), se ciò significhi che, per il 2012, il livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri avesse raggiunto quello degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 121 del regolamento n. 73/2009;

c)

se l’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009 [“tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1”] e il documento di lavoro DS/2011/14/REV2, i quali prevedono differenti criteri di comparazione dei livelli dei pagamenti diretti – nei nuovi Stati membri il livello dei pagamenti diretti viene valutato senza l’applicazione di modulazione (90% a norma dell’articolo 121 di tale regolamento), mentre negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri è applicata la modulazione [100% meno il 10% a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d)] –, siano contrari all’atto di adesione del 2003 e a principi di diritto dell’Unione come i principi di tutela del legittimo affidamento, di buona amministrazione, di concorrenza leale e di non discriminazione, nonché alle finalità della PAC, quali sancite dall’articolo 39 TFUE.

2)

Con riferimento all’incompatibilità con l’atto di adesione del 2003 e con taluni principi del diritto dell’Unione degli articoli 10, paragrafo 1, e 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, del regolamento n. 73/2009, nonché degli atti di diritto dell’Unione adottati sulla loro base:

a)

se l’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009 [“tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1”] e l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, di detto regolamento [“a decorrere dal 2012, tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10”], nonché il documento di lavoro DS/2011/14/REV2 e la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final adottati sulla loro base, siano contrari all’atto di adesione del 2003, che non prevede la modulazione dei pagamenti diretti e la riduzione dei [PDNC] nei nuovi Stati membri né l’anno in cui i pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sarebbero divenuti asseritamente uguali;

b)

se l’articolo 10, paragrafo 1, e l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n. 73/2009, nonché il documento di lavoro DS/2011/14/REV2 e la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final, siano contrari a principi del diritto dell’Unione come i principi di tutela del legittimo affidamento, di concorrenza leale e di non discriminazione, nonché alle finalità della PAC, quali sancite dall’articolo 39 TFUE, ed in particolare all’obiettivo di accrescere la produttività agricola, considerato che, ai loro sensi e per i loro effetti, nel 2012 sono applicate la modulazione dei pagamenti diretti e la riduzione dei [PDNC] ai nuovi Stati membri, che ricevono un sostegno di gran lunga inferiore rispetto agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri;

c)

se la modifica dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009 [“tenuto conto, a decorrere dal 2012, dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10”], eseguita in virtù della procedura di rettifica (con tale rettifica è stata apportata una modifica non di carattere tecnico, bensì sostanzialmente di contenuto della disposizione, posto che si prevedeva raggiunto nel 2012 un livello uguale dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri), sia contraria a principi di diritto dell’Unione europea come i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona amministrazione, di concorrenza leale e di non discriminazione;

d)

se il termine “dydis” [“importo” o “livello” nella versione in lingua italiana], che ricorre nell’articolo 1 quater [del regolamento n. 1259/1999], abbia lo stesso significato del termine “lygis” [“livello”] contenuto nell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.

3)

Se la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final e il documento di lavoro DS/2011/14/REV2, che non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non recano adeguata motivazione (essi sono stati adottati solo sulla base della presunzione che nel 2012 il livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri fosse uguale), siano contrari all’atto di adesione del 2003 e a principi del diritto dell’Unione come i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione. In caso di risposta affermativa, se l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione di esecuzione C(2012) 4391 final debba essere annullato per violazione del regolamento n. 73/2009 e dell’atto di adesione del 2003».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, lettere a) e b)

48

Con la sua prima questione, lettere a) e b), il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 121 del regolamento n. 73/2009 debbano essere interpretati nel senso che occorre intendere la nozione di «livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» nel senso che detto livello era, nel 2012, pari al 90% del livello della totalità dei pagamenti diretti e la nozione di «livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri» nel senso che tale ultimo livello era, nel 2012, pari a quello degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

49

Una risposta affermativa a tale questione avrebbe come conseguenza l’applicabilità, in forza degli articoli 7, 10 e 121 del medesimo regolamento, della modulazione ai pagamenti diretti versati agli agricoltori nei nuovi Stati membri e, conformemente all’articolo 132 di detto regolamento, ai PDNC.

50

È pacifico che, da un lato, gli importi dei pagamenti versati a detti agricoltori erano, per l’anno 2012, inferiori a quelli versati agli agricoltori negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e che, dall’altro lato, tali importi variavano all’interno dei due gruppi di Stati membri.

51

Tuttavia, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, stabilendo un nesso tra i rispettivi livelli dei pagamenti diretti in tali due gruppi di Stati membri, dimostra che, malgrado le notevoli differenze tra gli importi dei pagamenti diretti in ciascuno di tali due gruppi di Stati membri, ostanti al calcolo di un livello comune sulla media dei rispettivi importi, è stato determinato un livello comune.

52

In mancanza di una definizione in diritto dell’Unione del «livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri», di cui agli articoli 10 e 121 del regolamento n. 73/2009, occorre interpretare tale espressione alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Szatmári Malom, C‑135/13, EU:C:2014:327, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

53

Al riguardo si deve ricordare che il riferimento a detto livello è stato introdotto nel diritto dell’Unione dall’atto di adesione del 2003 al fine di regolare l’introduzione progressiva dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri.

54

Tale introduzione, non immediata ma progressiva, dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri aveva lo scopo di non rallentare la ristrutturazione del settore agricolo e di non creare notevoli disparità di reddito e distorsioni sociali concedendo aiuti sproporzionati rispetto al livello dei redditi degli agricoltori e della popolazione in generale (v., in tal senso, sentenze Bábolna, C‑115/10, EU:C:2011:376, punto 34, e Polonia/Consiglio, C‑273/04, EU:C:2007:622, punto 69).

55

Sebbene dallo schema di incrementi di cui al capo 6 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 emerga che i pagamenti diretti versati agli agricoltori nei nuovi Stati membri rappresentano sempre una percentuale determinata del «livello applicabile» negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, il loro calcolo è effettuato in modo completamente autonomo.

56

Infatti, la superficie di base è stata determinata in detto capo 6, mentre sia il massimale annuo sia le norme sui pagamenti versati nell’ambito del RPUS figuravano nel regolamento n. 1782/2003, nel quale erano stati inseriti, rispettivamente, dalla decisione 2004/281 e dal regolamento n. 583/2004.

57

Occorre considerare che il livello che i pagamenti diretti versati nei nuovi Stati membri dovevano raggiungere nel 2013, vale a dire il 100% degli importi stimati sulla base dei succitati dati di riferimento per il 2003, non è determinato in funzione del livello reale dei pagamenti diretti. Per il legislatore dell’Unione si è trattato non di uniformare i livelli nominali, bensì di raggiungere un livello astratto del 100%, accettando che quest’ultimo desse luogo a importi diversi in ciascuno degli Stati membri.

58

Certamente, come ha rilevato il giudice del rinvio, dal 2003 la superficie di base in Lituania è più che raddoppiata, riducendo in tal modo l’importo dei pagamenti diretti per ettaro. Tuttavia, tale circostanza, che riguarda soltanto gli importi dei pagamenti diretti versati individualmente a ciascun agricoltore, non incide sul funzionamento del sistema istituito, il quale aumenta progressivamente il massimale dei pagamenti diretti al livello del 100%.

59

Orbene, poiché il nesso così postulato tra i rispettivi livelli dei pagamenti diretti deriva dall’atto di adesione del 2003, dunque da disposizioni del diritto primario (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, C‑413/04, EU:C:2006:741, punto 43), lo si deve ritenere acquisito nell’interpretazione del regolamento n. 73/2009, nella misura in cui quest’ultimo rispecchia le disposizioni contenute nell’allegato II di detto atto di adesione.

60

Alla luce di quanto precede, non può essere accolto l’argomento del giudice del rinvio, quale sostenuto dai ricorrenti nel procedimento principale nonché dal governo lituano, che esclude l’equivalenza, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 73/2009, dei livelli dei pagamenti diretti applicabili, rispettivamente, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e nei nuovi Stati membri in quanto l’inapplicabilità della modulazione ai pagamenti diretti inferiori a EUR 5000 implicherebbe che l’importo dei pagamenti diretti versati per l’anno 2012 negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sia, nonostante la modulazione del 10%, di fatto superiore al livello del 90% della totalità dei pagamenti diretti, livello formalmente raggiunto nei nuovi Stati membri.

61

Infatti, poiché il livello dei pagamenti diretti applicabile prima della modulazione era del 100% indipendentemente dagli importi effettivamente versati nei diversi Stati membri, la modulazione globale del 10%, prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, deve essere considerata una riduzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, di cui occorre tener conto per constatare l’equivalenza dei livelli dei pagamenti diretti applicabili.

62

Per contro, considerare gli effetti nominali di tali calcoli solleverebbe, oltre alla questione del numero di agricoltori che percepiscono meno di EUR 5000, rispettivamente, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e nei nuovi Stati membri, la questione della notevole differenza tra gli importi dei pagamenti diretti per ettaro rispettivamente versati, rendendo così impossibile un raffronto assoluto tra il livello dei pagamenti corrisposti in tali due gruppi di Stati membri. Orbene, la scelta del criterio astratto del livello dei pagamenti diretti applicabile è idonea a evitare considerazioni del genere.

63

Alla luce di quanto precede, bisogna rispondere alla prima domanda, lettere a) e b), dichiarando che gli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 121 del regolamento n. 73/2009 devono essere interpretati nel senso che occorre intendere la nozione di «livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» nel senso che detto livello era, nel 2012, pari al 90% del livello della totalità dei pagamenti diretti e la nozione di «livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri» nel senso che quest’ultimo livello era, nel 2012, pari a quello degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

Sulla prima questione, lettera c), e sulla seconda questione, lettere a) e b)

64

Con la sua prima questione, lettera c), e la sua seconda questione, lettere a) e b), il giudice del rinvio vuol sapere se gli articoli 10, paragrafo 1, in fine, e 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, del regolamento n. 73/2009, la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final nonché il documento di lavoro DS/2011/14/REV2 siano invalidi.

65

Per quanto riguarda il documento di lavoro DS2011/14/REV2, occorre immediatamente rilevare che dal punto 6 della decisione di esecuzione C(2012) 4391 final emerge, in particolare, che quest’ultima è stata adottata alla luce del contenuto di detto documento di lavoro. Nella specie è pertanto sufficiente esaminare la validità di tale decisione, senza un esame separato della validità di detto documento.

Compatibilità con l’atto di adesione del 2003

66

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione dell’atto di adesione del 2003, quest’ultima deriva, secondo il giudice del rinvio, dal fatto che detto atto non prevede né la modulazione dei pagamenti diretti dell’Unione né la riduzione dei PDNC nei nuovi Stati membri, di modo che l’applicazione, attraverso le disposizioni in questione, della modulazione nei nuovi Stati membri, per il 2012, vale a dire prima di aver raggiunto il livello del 100% dei pagamenti diretti, sarebbe contraria all’accordo raggiunto nel corso del 2003, a norma del quale i pagamenti diretti avrebbero dovuto raggiungere detto livello per il 2013.

– I pagamenti diretti dell’Unione

67

Occorre immediatamente ricordare che l’introduzione progressiva dei pagamenti diretti dell’Unione nei nuovi Stati membri non doveva portare all’equivalenza degli importi rispettivamente versati negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e nei nuovi Stati membri. Come emerge dai punti 53 e 54 della presente sentenza, l’obiettivo era quello di evitare di nuocere allo sviluppo del settore agricolo nei nuovi Stati membri introducendo senza transizione un livello di aiuti predefinito per ciascuno di loro.

68

In vista di tale obiettivo specifico, il regime stabilito dall’atto di adesione del 2003 non osta, in linea di principio, all’applicazione ai nuovi Stati membri di una riforma di portata generale, quale la modulazione, volta a migliorare il funzionamento della PAC in tutti gli Stati membri, raggiungendo un maggiore equilibrio tra gli strumenti concepiti per promuovere l’agricoltura sostenibile e quelli volti a incentivare lo sviluppo rurale.

69

Se è vero che l’atto di adesione del 2003 non ha disciplinato la questione dell’applicazione della modulazione nei nuovi Stati membri, ciò è perché la riforma della PAC che ha introdotto la modulazione è stata realizzata parallelamente ai negoziati per l’adesione dei nuovi Stati membri. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, la modulazione è stata introdotta dal regolamento n. 1782/2003 dopo la conclusione dell’atto di adesione del 2003 e l’articolo 12 bis del regolamento n. 1782/2003, che disciplina la modulazione nei nuovi Stati membri, è stato inserito in detto regolamento dal regolamento n. 583/2004. La possibilità di introdurre siffatte modifiche nell’acquis comunitario applicabile a detti Stati membri era prevista esplicitamente dagli articoli 23 e 57 dell’atto di adesione del 2003.

70

Mentre l’eventuale applicazione della modulazione ai pagamenti diretti versati nei nuovi Stati membri non è in sé contestata nel procedimento principale, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni di tale applicazione.

71

A tal riguardo è pacifico che il contenuto dell’articolo 12 bis del regolamento n. 1782/2003 è stato ripreso e precisato, sotto due profili, dall’articolo 10 del regolamento n. 73/2009. Quest’ultimo impone, da un lato, di tener conto degli effetti della modulazione negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri per constatare se il livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri sia già almeno equivalente a quello applicabile nei primi. Dall’altro, ne deriva che la percentuale da prendere in considerazione per la modulazione nei secondi è limitata alla differenza dei livelli rispettivi dei pagamenti diretti.

72

Tale ultima norma è volta ad assicurare, come precisato dal considerando 17 del regolamento n. 73/2009, che la modulazione non faccia scendere l’importo netto corrisposto a un agricoltore di un nuovo Stato membro al di sotto dell’importo corrisposto a un agricoltore equivalente negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

73

Come correttamente rilevato dal governo polacco e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, in forza di tale norma l’applicabilità della modulazione per il 2012 non ha portato a una riduzione dei pagamenti diretti versati nei nuovi Stati membri al di sotto di EUR 300000, poiché la differenza dei rispettivi livelli era pari a zero.

74

Invece, l’applicazione della modulazione, per il 2012, ai pagamenti diretti versati nei nuovi Stati membri ha effettivamente comportato una riduzione del 4% degli importi superiori a EUR 300000. Tale riduzione può, certamente, aumentare la notevole differenza tra gli importi dei pagamenti diretti per ettaro versati, rispettivamente, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e nei nuovi Stati membri. Tuttavia, il livello di detti importi raggiunto, dopo detta riduzione, nei nuovi Stati membri rimarrà nettamente superiore al livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, nei quali la modulazione è dell’ordine del 14%.

75

Si deve quindi ritenere che, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, e con il considerando 17 del regolamento n. 73/2009, l’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento abbia l’effetto di contribuire all’obiettivo di raggiungere, in tutti gli Stati membri, un maggiore equilibrio tra la promozione dell’agricoltura sostenibile e l’incentivazione dello sviluppo rurale, obiettivo che si iscrive nel quadro normativo definito dall’atto di adesione del 2003.

76

Alla luce di tali circostanze, occorre constatare che, nella misura in cui consente di applicare, tenendo conto degli effetti della modulazione negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, il regime della modulazione dei pagamenti diretti dell’Unione in tutti gli Stati membri per il 2012, l’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009 è compatibile con l’atto di adesione del 2003.

– I PDNC

77

L’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 prevede che il sostegno diretto complessivo che può essere concesso a un agricoltore nei nuovi Stati membri, compresi i PDNC, non superi il livello del sostegno diretto al quale l’agricoltore avrebbe diritto per il pagamento diretto corrispondente applicabile, in un determinato momento, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10 di detto regolamento.

78

Mentre tale divieto di superamento era già stato inserito, dal capo 6, parte A, punto 27, lettera b), dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003, nell’articolo 1 quater del regolamento n. 1259/1999, la condizione di tener conto a tale riguardo degli effetti della modulazione negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri è stata stabilita soltanto da detto articolo 132, paragrafo 2.

79

Tale condizione ha indotto la Commissione a ritenere che i PDNC versati in Lituania per l’anno 2012 avrebbero dovuto essere modulati.

80

Sebbene si debba considerare, per gli stessi motivi che già hanno giustificato la modulazione dei soli pagamenti diretti dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009, che anticipare l’applicazione della modulazione all’insieme dei pagamenti diretti versati agli agricoltori dei nuovi Stati membri è in linea di principio compatibile con l’atto di adesione del 2003, la valutazione della legittimità delle modalità concrete di tale applicazione, esposte nella decisione di esecuzione C(2012) 4391 final, necessita di un’interpretazione dell’articolo 132 del regolamento n. 73/2009 conforme all’atto di adesione del 2003.

81

A tal riguardo occorre rilevare che l’autorizzazione da parte della Commissione, a cui è subordinata la concessione dei PDNC, in forza del paragrafo 6 di detto articolo, dipende da un esame concreto e circostanziato dei pagamenti di cui trattasi, esame le cui fasi erano indicate già all’articolo 1 quater del regolamento n. 1259/1999, quale introdotto dal capo 6, parte A, punto 27, lettera b), dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003. Da tale disposizione derivava che le condizioni di applicazione della modulazione variavano in funzione del regime di pagamento scelto da un nuovo Stato membro, vale a dire il regime di pagamento unico ovvero il RPUS.

82

Infatti, benché sia detto articolo 1 quater sia l’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 riguardino, in linea di principio, tutti i nuovi Stati membri, dal loro rispettivo paragrafo 4 risulta che un nuovo Stato membro che decida di applicare il RPUS può concedere aiuti nazionali integrativi diretti alle condizioni di cui ai paragrafi da 5 a 8 di ciascuno di detti articoli.

83

Conformemente al motivo legittimo di applicare, a partire dal 2012, il regime della modulazione nei nuovi Stati membri, e di applicarlo anche ai PDNC, come suggerisce il considerando 17 del regolamento n. 73/2009, occorre allineare il meccanismo della riduzione dell’importo cumulativo dei pagamenti diretti dell’Unione e dei PDNC a quello della modulazione dei soli pagamenti diretti dell’Unione.

84

Pertanto, trattandosi di detto importo cumulativo, le riduzioni devono essere prese in considerazione soltanto qualora sia applicabile la modulazione per i pagamenti diretti dell’Unione. Nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, non è applicabile modulazione ai pagamenti inferiori a EUR 300000, non sono applicabili neppure riduzioni dei PDNC.

85

Dal momento che, come rilevato al punto 73 della presente sentenza, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 non si applica nei nuovi Stati membri, trova applicazione unicamente l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento e, pertanto, può aver luogo soltanto una riduzione di 4 punti percentuali per gli importi che superino EUR 300000.

86

Orbene, imponendo l’applicazione della modulazione per l’anno 2012 nei confronti degli agricoltori per i quali l’importo totale dei pagamenti diretti nazionali e dell’Unione è compreso tra EUR 5000 ed EUR 300000, la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final non ha rispettato il parallelismo tra la modulazione dei pagamenti diretti e la modulazione dei PDNC.

87

Ne consegue che la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final deve essere dichiarata invalida.

Compatibilità con i principi generali menzionati

88

Una volta stabilita la contrarietà della decisione di esecuzione C(2012) 4391 final all’atto di adesione del 2003, non è più necessario esaminare la compatibilità di tale decisione con i principi generali menzionati dal giudice del rinvio.

89

Per quanto riguarda gli articoli 10 e 132 del regolamento n. 73/2009, dalla decisione di rinvio non emergono i motivi per cui tali disposizioni potrebbero confliggere con i principi del diritto dell’Unione in questione, ad eccezione del principio di non discriminazione.

90

Per quanto concerne quest’ultimo principio, si deve tuttavia rilevare che, poiché la situazione dell’agricoltura nei nuovi Stati membri era radicalmente diversa da quella negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, circostanza che impediva quindi di effettuare un valido raffronto (sentenza Polonia/Consiglio, C‑273/04, EU:C:2007:622, punti 8788), le disposizioni specifiche degli articoli 10 e 132 del regolamento n. 73/2009, che rispondono al motivo legittimo di applicare dal 2012 il regime della modulazione nei nuovi Stati membri, non sono contrarie al principio di non discriminazione.

91

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione, lettera c) e alla seconda questione, lettere a) e b), dichiarando che la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final è invalida, mentre l’esame di dette questioni non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità degli articoli 10, paragrafo 1, in fine, e 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, del regolamento n. 73/2009.

Sulla seconda questione, lettera c)

92

Con la sua seconda questione, lettera c), il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009, nella versione rettificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2010, sia invalido in quanto tale rettifica è consistita non in una correzione di carattere tecnico, ma in una modifica sostanziale.

93

Occorre immediatamente rammentare che, nell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non solo del suo tenore, bensì parimenti del suo contesto e delle finalità perseguite dalla normativa in cui detta disposizione si colloca (sentenza Rosselle, C‑65/14, EU:C:2015:339, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

94

Si deve osservare che la rettifica dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 è stata effettuata in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Se è vero che la versione iniziale di detto articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, conteneva, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la menzione dell’anno 2012, detta menzione figurava, in alcune versioni linguistiche, all’inizio di tale comma, mentre, in altre, alla fine.

95

La versione in lingua lituana fa parte della prima categoria di tali versioni linguistiche, nella quale, prima della rettifica, l’anno era menzionato all’inizio dell’ultimo comma dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009. La rettifica apportata è consistita nel cancellare l’espressione «a decorrere dal 2012» all’inizio di tale comma e nell’inserirla alla fine, tra le espressioni «tenuto conto» e «dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10».

96

Come ha correttamente osservato la Commissione, la menzione dell’anno 2012 all’inizio dell’ultimo comma dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 poteva suggerire che tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che il divieto di superamento riguardava solamente l’anno 2012, interpretazione inconciliabile con l’obiettivo di detta disposizione.

97

Si deve quindi ritenere che la modifica effettuata dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2010 costituisca una mera modifica chiarificatrice, priva di incidenza sulla portata della disposizione in questione.

98

Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione, lettera c), dichiarando che l’esame di tale questione non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009, nella versione rettificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2010.

Sulla seconda questione, lettera d)

99

Con la sua seconda questione, lettera d), il giudice del rinvio si domanda se il significato del termine «dydis» nella versione in lingua lituana [«importo» o «livello» nella versione in lingua italiana], utilizzato all’articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1259/1999, che è stato inserito nel regolamento dall’atto di adesione del 2003, sia lo stesso del termine «lygis» [«livello» nella versione in lingua italiana], utilizzato all’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.

100

Occorre ricordare immediatamente che detto articolo 132 fissa, in sostanza, le stesse regole dell’articolo 143 quater del regolamento n. 1782/2003, il quale ha riprodotto le misure di cui all’articolo 1 quater del regolamento n. 1259/1999.

101

Il termine lituano pertinente utilizzato sia all’articolo 143 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1782/2003 sia all’articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1259/1999 è «dydis». Tale termine è stato modificato soltanto al momento dell’adozione del regolamento n. 73/2009, il quale utilizza, all’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, il termine «lygis».

102

Viceversa, in numerose altre versioni linguistiche dell’articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1259/1999 e dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009, i termini utilizzati sono rimasti essenzialmente identici. Ciò vale, in particolare, per le versioni in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese, italiana [«livello»] e portoghese.

103

Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di detta disposizione né la si può preferire alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono, infatti, essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione dell’impianto sistematico e delle finalità della normativa di cui fa parte (sentenza Ivansson e a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punto 40).

104

A tal riguardo va osservato che né la sistematica né la ratio del regolamento n. 73/2009 depongono a favore di un’interpretazione – che la sostituzione del termine «lygis» con il termine «dydis» rifletterebbe – diversa rispetto ai precedenti testi. Al contrario, il considerando 48 di detto regolamento enuncia che «occorre mantenere le condizioni per la concessione» dei PDNC.

105

Di conseguenza, si deve ritenere che la modifica della terminologia utilizzata nella versione in lingua lituana dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009 rispetto a quella utilizzata negli articoli corrispondenti dei regolamenti precedenti non modifica il senso di tale comma. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 142 delle sue conclusioni, tale constatazione risulta avvalorata dal fatto che l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009 riproduce le misure previste al capo 6, parte A, punto 27, lettera b), dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003.

106

Pertanto, si deve rispondere alla seconda questione, lettera d), dichiarando che il significato del termine «dydis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell’articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1259/1999, il quale è stato inserito nel regolamento dall’atto di adesione del 2003, è identico a quello del termine «lygis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.

Sulla terza questione

107

Con la sua terza questione il giudice del rinvio vuol sapere se, in sostanza, la decisione di esecuzione C(2012) 4391 final sia invalida per ragioni attinenti alla sua motivazione o alla sua mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

108

Alla luce della constatazione, al punto 87 della presente sentenza, dell’invalidità di detta decisione di esecuzione, non è necessario pronunciarsi su tale questione.

Sulle spese

109

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 121 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che occorre intendere la nozione di «livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» nel senso che detto livello era, nel 2012, pari al 90% del livello della totalità dei pagamenti diretti e la nozione di «livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri» nel senso che quest’ultimo livello era, nel 2012, pari a quello degli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004.

 

2)

La decisione di esecuzione C(2012) 4391 final della Commissione, del 2 luglio 2012, che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali complementari in Lituania per il 2012, è invalida, mentre l’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità degli articoli 10, paragrafo 1, in fine, e 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, del regolamento n. 73/2009.

 

3)

L’esame di dette questioni non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009 nella versione rettificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2010.

 

4)

Il significato del termine «dydis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell’articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, il quale è stato inserito nel regolamento dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, è identico a quello del termine «lygis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il lituano.

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