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Document 62014CC0614

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 23 febbraio 2016.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:111

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 23 febbraio 2016 ( *1 )

Causa C‑614/14

Procedimento penale

contro

Atanas Ognyanov

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e obblighi a carico del giudice del rinvio — Esposizione del contesto di fatto e di diritto — Normativa nazionale che impone al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza per aver esposto il contesto di fatto e di diritto della causa ai fini della presentazione di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte — Articoli 47 e 48 della Carta»

I – Introduzione

1.

Ci si chiede se le modalità prescritte dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte relativamente al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale possano compromettere la garanzia dei diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Ci si chiede, inoltre, se un giudice del rinvio sia tenuto a dichiarare la propria incompetenza in merito al procedimento principale per aver esposto, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito di tale procedimento, il contesto di fatto e di diritto della medesima.

3.

Questo è quanto sembra avvenire nell’ordinamento bulgaro, per effetto dell’articolo 29 del codice di procedura penale (Nakazatelno protsesualen kodeks; in prosieguo: l’«NPK»).

4.

È, infatti, in base a tale disposizione che il pubblico ministero di Sofia (Sofiyska gradska prokuratura) ha chiesto la declinazione di competenza del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), in quanto quest’ultimo avrebbe, nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito della causa C‑554/14, Ognyanov ( *2 ), pendente dinanzi alla Corte, espresso un «parere provvisorio» nel rilevare il contesto di fatto e di diritto della causa, e ciò prima che ne venisse disposto il passaggio in decisione, venendo così meno al proprio dovere di imparzialità e violando, inoltre, il diritto alla presunzione d’innocenza del sig. Ognyanov.

5.

Nella causa in esame, la Corte è dunque investita della questione se il diritto dell’Unione osti a una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

6.

Non nego che il meccanismo del rinvio pregiudiziale possa comportare difficoltà talvolta delicate da gestire per i giudici nazionali di qualsiasi ordine e grado, soprattutto se teniamo conto delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali riguardanti i compiti del giudice, che sono peraltro fra le meno armonizzate e le più svariate.

7.

Tuttavia, l’ampia giurisprudenza che sancisce la cooperazione fra il giudice nazionale e la Corte in materia di rinvio pregiudiziale nonché le numerose disposizioni regolamentari che regolano tale meccanismo non lasciano spazio a dubbi quanto alla risposta che occorre dare a tale questione.

8.

Esponendo, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nella causa C‑554/14, il contesto di fatto e di diritto di tale causa, il Sofiyski gradski sad (tribunale di Sofia) si è limitato a rispettare le modalità prescritte dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura ai fini della presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte e tali modalità, se correttamente applicate, non possono essere considerate lesive dell’equità del procedimento e dei diritti fondamentali delle parti.

9.

Una regola come quella sulla quale verte il procedimento principale deve dunque essere disattesa.

10.

Da un lato, in quanto essa rimette in discussione le modalità essenziali del rinvio pregiudiziale quali definite all’articolo 267 TFUE nonché dalla giurisprudenza della Corte e precisate all’articolo 94 del regolamento di procedura,

11.

Dall’altro, in quanto essa si risolve nel privare i giudici penali bulgari della possibilità di presentare un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, violando così le prerogative loro riconosciute dal Trattato FUE e dalla giurisprudenza di quest’ultima.

12.

Nella propria decisione di rinvio, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) non ha del resto alcuna esitazione quanto all’interpretazione delle menzionate disposizioni del diritto dell’Unione.

13.

La sua iniziativa è destinata, a mio avviso, a modificare la percezione del giudice penale bulgaro per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale e forse anche quella del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) ( *3 ), nonché a dimostrare le discrepanze di una normativa che, se applicata, potrebbe dissuadere ciascun giudice penale bulgaro dal presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte.

14.

Certamente, esso sottolinea che la domanda di pronuncia pregiudiziale costituisce, tenuto conto della limitazione cui all’articolo 10, paragrafo 1, protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato FUE, un esercizio inedito per il giudice penale bulgaro.

15.

Orbene, benché l’istituzione della domanda di pronuncia pregiudiziale rappresenti una novità per la giustizia penale bulgara, i giudici civili e amministrativi bulgari ne fanno d’altro canto un uso particolarmente frequente, come dimostrato dal numero relativamente elevato di questioni pregiudiziali da essi sottoposte ( *4 ).

16.

A tale riguardo, il codice di procedura civile (Grazdhanski protsesualen kodeks ( *5 )), nella parte VII, capo 59 ( *6 ), precisa il complesso delle norme procedurali applicabili alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte. L’articolo 630, relativo al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, stabilisce, al paragrafo 1, conformemente alle modalità di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura, che «[l]a domanda di pronuncia pregiudiziale [deve contenere] una descrizione dei fatti della controversia, la normativa nazionale applicabile, un riferimento esatto alla disposizione o all’atto di cui viene richiesta l’interpretazione o la valutazione di validità, i motivi per cui il giudice del rinvio ritiene sia necessaria una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini di una corretta gestione della causa nonché la formulazione della questione pregiudiziale» ( *7 ).

17.

Benché le norme sancite nel citato capo 59 siano, in linea di principio, limitate agli organi giurisdizionali civili, esse sono altresì applicabili ai procedimenti avviati dinanzi ai giudici amministrativi, conformemente all’articolo 144 del codice di procedura amministrativa (Administrativnoprotsesualen kodeks) ( *8 ).

18.

I requisiti inerenti al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale stabiliti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura nonché nella giurisprudenza della Corte, lungi dall’essere sconosciuti al legislatore e ai giudici nazionali, fanno dunque parte dell’arsenale giuridico, e ciò a partire dall’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea nel 2007.

19.

Orbene, benché io comprenda che certi giudici penali possano incontrare difficoltà nell’utilizzo, nuovo per essi, del meccanismo di rinvio pregiudiziale, ciò non toglie che le modalità prescritte ai fini della presentazione di un rinvio pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE e precisate all’articolo 94 del regolamento di procedura siano identiche indipendentemente dal fatto che esse attengano alla materia civile o penale. Benché il regolamento di procedura preveda, nel capo 3 del titolo III, specifiche disposizioni per quanto riguarda le cause concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tali disposizioni non pregiudicano in alcun modo gli obblighi incombenti al giudice del rinvio a norma dell’articolo 94 di tale regolamento.

20.

Alla luce degli elementi desunti dalle disposizioni regolamentari e giurisprudenziali, che sanciscono la cooperazione fra il giudice nazionale e la Corte in materia di rinvio pregiudiziale, la risposta da dare al giudice del rinvio non lascerà dunque spazio ad alcun dubbio.

21.

Propongo di conseguenza alla Corte di dichiarare che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, letti alla luce delle disposizioni degli articoli 47 e 48 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza in merito al procedimento principale per aver esposto, nell’ambito della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto di tale procedimento.

22.

Di conseguenza, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) sarà tenuto a disapplicare una normativa di tal genere.

23.

Osservo, tra l’altro, che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura non ostano, tenuto conto dell’autonomia istituzionale e procedurale degli Stati membri, a che il giudice del rinvio proceda, una volta pronunciata la sentenza della Corte, a una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie e modifichi di conseguenza le constatazioni fatte nell’ambito della propria decisione di rinvio.

II – Contesto di fatto e di diritto

24.

Nel caso di specie, il sig. Ognyanov, cittadino bulgaro, è stato condannato dalla giustizia danese a una pena detentiva di 15 anni per furto aggravato e omicidio. Egli è stato detenuto in un istituto penitenziario danese dal 10 gennaio 2012 al 1o ottobre 2013, data in cui è stato trasferito, in base alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 ( *9 ), alle autorità bulgare al fine di scontare Bulgaria il resto della pena. Successivamente al trasferimento del sig. Ognyanov, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione dell’articolo 17 della decisione quadro 2008/909/GAI ( *10 ) (causa C‑554/14).

25.

Successivamente alla presentazione di tali questioni, il pubblico ministero di Sofia ha chiesto la declinazione di competenza di tale giudice con la motivazione che, ai punti 2 e 4 della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito di tale causa, esso avrebbe espresso un parere su questioni di fatto e di diritto, e ciò prima che ne venisse disposto il passaggio in decisione.

26.

Dalla decisione di rinvio nella specie risulta che, conformemente all’articolo 29 dell’NPK, come interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), la formulazione da parte del giudice di un parere provvisorio sul merito della causa prima di pronunciarsi in via definitiva costituirebbe un caso particolare di parzialità.

27.

In caso di parzialità, il giudice è tenuto a dichiarare la propria incompetenza, il che significa, in primo luogo, che esso cessa di conoscere della causa, in secondo luogo, che la causa viene riassegnata ad altri giudici della giurisdizione interessata e, in terzo luogo, che la causa viene riesaminata dal nuovo giudice designato.

28.

Qualora il giudice ometta di dichiarare la propria incompetenza e continui a esaminare la causa decidendo definitivamente nel merito, la decisione sarà viziata in quanto emessa in «violazione di una forma sostanziale». Il giudice superiore annullerà detta decisione e la causa verrà riassegnata a un altro collegio giudicante per essere nuovamente esaminata.

29.

Il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) precisa che la giurisprudenza dà un’interpretazione particolarmente restrittiva del criterio di «parzialità». A tale riguardo, esso rileva in particolare che tale controllo viene effettuato d’ufficio e che anche l’indicazione più insignificante in merito ai fatti della causa o alla loro qualificazione giuridica comporta automaticamente un motivo di diniego di competenza.

30.

A titolo esemplificativo, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) menziona cinque decisioni del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ( *11 ), in cui quest’ultimo ha annullato le decisioni di giudici di prima istanza per parzialità.

31.

Risulta infine dalla decisione di rinvio che la formulazione da parte del giudice di un parere provvisorio comporta non solo la sua dichiarazione di incompetenza e/o l’annullamento della sua decisione finale, ma altresì l’avvio di un’azione di responsabilità disciplinare nei suoi confronti per infrazione disciplinare. Infatti, ai sensi dei punti 2.3 e 7.4 del codice nazionale di deontologia (Kodeks za etichno povedenie), al giudice è vietato pronunciarsi pubblicamente sull’esito di una causa il cui esame gli viene affidato o formulare un parere provvisorio. Inoltre, il punto 7.3 di tale codice prevede che il giudice possa esprimersi su questioni giuridiche di principio, astenendosi tuttavia dal riferirsi ai fatti concreti e alla loro qualificazione giuridica.

32.

Orbene, nel caso di specie, sollevando le questioni pregiudiziali nella causa C‑554/14, il giudice del rinvio avrebbe formulato pubblicamente e ufficialmente un parere provvisorio sui fatti concreti di tale causa.

III – Questioni pregiudiziali

33.

Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia ravvisabile una violazione del diritto dell’Unione (combinato disposto dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, dell’articolo 94 del regolamento di procedura, degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e di altre disposizioni applicabili) nel caso in cui il giudice che abbia proposto domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua, successivamente al provvedimento di rinvio pregiudiziale, nella trattazione della causa pronunciandosi sul merito senza astenersi. Il motivo di tale declinazione di competenza sta nella formulazione, da parte del giudice del rinvio, di un parere provvisorio sul merito della causa della domanda di pronuncia pregiudiziale (considerando come dimostrato un testo di fatto determinato e ritenendo applicabile al suddetto una norma giuridica specifica).

La questione pregiudiziale è proposta nell’assunto che nell’accertamento dei fatti e della normativa applicabile ai fini del rinvio pregiudiziale siano state rispettate tutte le norme procedurali a tutela del diritto delle parti di dedurre mezzi di prova e di formulare difese.

2)

Nel caso in cui la prima questione sia risolta nel senso della legittimità della prosecuzione del procedimento, se sia dunque ravvisabile una violazione del diritto dell’Unione ove:

a)

il giudice del rinvio riporti nella propria decisione definitiva quanto già accertato nella domanda di pronuncia pregiudiziale senza alcuna modifica e, con riferimento alle soluzioni accolte in fatto ed in diritto, neghi la produzione di nuove prove e l’audizione delle parti. In pratica il giudice del rinvio assumerebbe nuove prove e procederebbe all’audizione delle parti solo in relazione alle questioni non ritenute accertate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

b)

il giudice del rinvio assuma nuove prove e proceda all’audizione delle parti su tutte le questioni rilevanti, comprese le questioni sulle quali si sia già pronunciato nel provvedimento di rinvio pregiudiziale pronunciandosi conclusivamente sul merito nella propria decisione definitiva, sulla base di tutte le prove assunte e sentite tutte le difese delle parti, indipendentemente dal fatto che le prove siano state assunte e le parti abbiano svolte le proprie difese anteriormente o successivamente all’emanazione del provvedimento di rinvio.

3)

Qualora la prima questione sia risolta nel senso che sia compatibile con il diritto dell’Unione proseguire il procedimento, se sia parimenti compatibile la decisione del giudice a quo di non proseguire il procedimento principale bensì di astenersi per parzialità, in quanto la prosecuzione del procedimento costituirebbe una violazione del diritto nazionale, che offre una maggiore tutela degli interessi delle parti e dell’amministrazione della giustizia, vale a dire laddove l’astensione sia motivata dal fatto che:

a)

il giudice del rinvio, nel contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale, si sia già pronunciato sul merito prima di emettere la propria decisione definitiva, circostanza legittima secondo il diritto dell’Unione ma non già secondo il diritto nazionale;

b)

il giudice del rinvio si pronunci definitivamente sul merito della causa con due atti giuridici distinti e non con uno (nell’assunto che la domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisca una pronuncia non definitiva, bensì definitiva), cosa legittima secondo il diritto dell’Unione ma non già secondo il diritto nazionale».

34.

Sono state presentate osservazioni scritte dal governo spagnolo e dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea.

35.

Non posso che rammaricarmi per l’assenza delle parti del procedimento principale e per quella del governo bulgaro.

IV – Analisi

36.

Come sufficientemente ricordato in dottrina e in giurisprudenza, il rinvio pregiudiziale costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione, la cui applicazione incombe al giudice nazionale.

37.

Come ricordato dalla Corte nel parere 2/13 ( *12 ), la procedura di rinvio pregiudiziale mira a, «instaurando un dialogo da giudice a giudice (...) tra la Corte e i giudici degli Stati membri, (...) assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione (...), permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati» ( *13 ).

38.

Condannando uno Stato membro per non aver il giudice nazionale sufficientemente motivato il proprio diniego di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, nella sentenza Dhahbi c. Italia ( *14 ) la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha sancito, conformemente a una giurisprudenza già consolidata, l’importanza di tale meccanismo a livello europeo e ha confermato definitivamente il fatto che il rinvio pregiudiziale costituisce una competenza essenziale del giudice nazionale, tanto che questi non può esercitarla in maniera arbitraria a rischio di violare il diritto a un equo processo.

A – Sulla prima questione

39.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 94 del regolamento di procedura nonché 47 e 48 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale che imponga al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza in merito al procedimento principale per aver esposto, nell’ambito della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto di tale procedimento, venendo così meno al suo dovere di imparzialità e violando il diritto alla presunzione di innocenza.

40.

Come osservato supra, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) non ha alcuna esitazione quanto all’interpretazione delle richiamate disposizioni. Tale questione ha, infatti, un’ovvia risposta alla luce, da un lato, delle norme regolamentari e giurisprudenziali che regolano da decenni il meccanismo del rinvio pregiudiziale e, dall’altro, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo.

1. Norme regolamentari e giurisprudenziali relative al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale

41.

Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 267 TFUE istituisce un procedimento di cooperazione stretta e diretta fra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere ( *15 ). L’obiettivo consiste nel garantire la preminenza del diritto dell’Unione nonché un’interpretazione uniforme delle sue disposizioni nell’insieme degli Stati membri.

42.

Nel contesto di tale dialogo fra giudici e nel reciproco rispetto delle rispettive competenze, ciascuna parte si assume specifiche responsabilità. Pertanto, detta cooperazione giurisdizionale non è un «percorso a senso unico» ( *16 ). Se, da un lato, la Corte deve fare il possibile per aiutare il giudice del rinvio a interpretare e ad applicare correttamente il diritto dell’Unione, conferendogli in particolare la più ampia facoltà di interpellarla ( *17 ), dall’altro, il giudice del rinvio deve a sua volta tener conto della funzione specifica assolta dalla Corte in materia e sforzarsi così di fornirle tutte le informazioni e tutti gli elementi di prova necessari a consentirle di esercitare tale funzione conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 267 TFUE.

43.

La Corte esige, pertanto, che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga un’esposizione sommaria dei fatti pertinenti quali constatati dal giudice del rinvio o, perlomeno, un’esposizione dei dati di fatto su cui si basano le questioni. Detta domanda deve altresì riportare il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia ( *18 ).

44.

Infine, il giudice del rinvio deve esporre i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. A tale riguardo, va rilevato che la Corte tiene conto della natura del contenzioso al fine di valutare il rispetto di tali requisiti. La Corte ritiene altresì che «gli obblighi [in merito al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale] possano essere più agevolmente soddisfatti quando [tale] demanda (...) si inserisce in un contesto già ampiamente noto a causa di un precedente rinvio pregiudiziale» ( *19 ). Per contro, la Corte è più esigente quando tale domanda si inserisce nell’ambito dei contenziosi in materia di concorrenza e di appalti pubblici, dal momento che questi ultimi sono caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse ( *20 ).

45.

Tale competenza del giudice del rinvio è giustificata dal fatto che questi è l’unico a possedere una conoscenza diretta dei fatti all’origine della controversia e si assumerà l’esclusiva responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale ( *21 ).

46.

Inoltre, e al di là dell’esposizione del contesto di fatto e di diritto, la Corte esige che il giudice del rinvio chiarisca, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per cui ritiene una risposta alle sue questioni necessaria o utile alla definizione della controversia ( *22 ).

47.

Tali elementi sono fondamentali al fine di consentire alla Corte di rispondere in maniera utile ed efficace alla questione sollevata, valutando l’insieme delle circostanze di fatto e diritto che caratterizzano la controversia. Questa può quindi accertare che l’ipotesi di fatto su cui si fondano le questioni pregiudiziali ricada effettivamente nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, che la questione sia pertinente e che non sia ipotetica ( *23 ). Ricordo che la Corte ha il compito non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri fornendo un’interpretazione utile e corretta del diritto dell’Unione. La Corte, quindi, può pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione esclusivamente sulla base dei fatti indicati dal giudice del rinvio ( *24 ).

48.

Peraltro, le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale sono essenziali per i governi degli Stati membri nonché per le altre parti interessate per poter presentare osservazioni conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ( *25 ). Infatti, solo le decisioni di rinvio sono notificate alle parti interessate, con esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio ( *26 ).

49.

Va osservato che la Corte non esige che il giudice del rinvio proceda a tutti i rilievi in fatto e alle valutazioni in diritto ad esso incombenti nell’ambito della propria funzione giurisdizionale prima di sottoporle una questione pregiudiziale ( *27 ).

50.

Certamente, la Corte ritiene che possa risultare utile, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano acclarati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio dinanzi ad essa. Tuttavia, essa riconosce che spetta unicamente al giudice del rinvio decidere in quale fase del procedimento esso debba sottoporle una questione pregiudiziale ( *28 ), trattandosi di considerazioni di economia e di utilità processuali la cui valutazione spetta ancora una volta solo a quest’ultimo. Questi è, infatti, il solo ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa e degli argomenti delle parti ed è quindi colui che meglio di ogni altro può giudicare in quale fase del procedimento gli occorra un’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata dalla Corte.

51.

Tali requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, «che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente» ( *29 ).

52.

L’articolo 94 del regolamento di procedura prevede quanto segue:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)

un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)

detta domanda deve altresì riportare il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)

l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

53.

Mentre i punti a) e b) di detto articolo riguardano la descrizione del contesto di fatto e di diritto in cui si inserisce la causa proposta dinanzi alla Corte, il successivo punto c) si riferisce alla motivazione del rinvio in senso stretto ( *30 ).

54.

Tali requisiti figurano altresì nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( *31 ). Dal punto 22 delle raccomandazioni, relativo alla forma e al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, si evince che la suddetta deve «essere (…) sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l’ambito di fatto e di diritto del procedimento nazionale».

55.

Detto punto 22 si richiama all’articolo 94 del regolamento di procedura, relativo al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale.

56.

Tali elementi dimostrano, qualora ve ne fosse bisogno, che l’esposizione del contesto di fatto e di diritto della causa principale è un elemento costitutivo, se non essenziale, della domanda di pronuncia pregiudiziale e che la sua assenza rappresenta un motivo di manifesta irricevibilità di quest’ultima ( *32 ).

57.

Bisogna inoltre ricordare che detti requisiti procedurali sono stati ripresi all’articolo 1 del protocollo n. 16 della CEDU ( *33 ) ai fini della presentazione di una domanda di parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Tale articolo esige, infatti, che i giudici nazionali motivino la loro domanda e presentino «gli elementi pertinenti dell’ambito di fatto e di diritto della causa pendente»: in caso contrario, la domanda potrà essere respinta.

58.

Detto protocollo non è ancora entrato in vigore, ma ciò non impedisce di rilevare che il meccanismo del parere consultivo che esso intende instaurare è decisamente ispirato al funzionamento del rinvio pregiudiziale, cosa che dimostra un evidente riconoscimento del rinvio pregiudiziale, la cui natura e il cui funzionamento non possono essere contestati.

59.

Alla luce di tali elementi, è giocoforza constatare che, illustrando nella domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nella causa C‑554/14 il contesto di fatto e di diritto di tale causa, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) non ha fatto che rispettare le norme stabilite dal legislatore dell’Unione e dalla Corte nel dare attuazione all’articolo 267 TFUE.

60.

Se, così facendo, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) viola le norme dell’NPK, è d’altro canto importante segnalare che la sua iniziativa è perfettamente coerente alla luce delle norme nazionali che disciplinano la presentazione di un rinvio pregiudiziale da parte dei giudici civili e amministrativi bulgari.

61.

Infatti, come ho osservato nella mia introduzione, il capo 59 della parte VII del GPK precisa l’insieme delle norme procedurali applicabili alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte.

62.

Gli articoli da 628 a 633 del GPK traspongono nel diritto bulgaro le condizioni e gli effetti di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale e, in particolare, i termini dell’articolo 267 TFUE nonché la giurisprudenza della Corte.

63.

Gli articoli 628 e 629 del GPK precisano le circostanze in cui il giudice nazionale ha la facoltà o l’obbligo di rivolgersi alla Corte tramite il rinvio pregiudiziale.

64.

L’articolo 630 del GPK determina, invece, le norme applicabili al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

65.

Il paragrafo 1 di tale articolo riprende in larga misura le norme fissate all’articolo 94 del regolamento di procedura nonché al punto 22 delle raccomandazioni, in quanto precisa, lo rammento, che «[l]a domanda di pronuncia pregiudiziale comporta una descrizione dei fatti della controversia, il diritto nazionale applicabile, un riferimento esatto alla disposizione o all’atto di cui viene richiesta l’interpretazione o la valutazione di validità, i motivi per cui il giudice del rinvio ritiene sia necessaria una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini di una corretta gestione della causa nonché la formulazione della questione pregiudiziale».

66.

Rammento altresì che, benché le norme sancite nel capo 59 della parte VII del GPK siano, in linea di principio, limitate agli organi giurisdizionali civili, esse sono altresì applicabili ai procedimenti intentati dinanzi ai giudici amministrativi, ai sensi dell’articolo 144 del codice di procedura amministrativa ( *34 ). Sembra d’altronde, in base alla dottrina, che esse abbiano una portata più generale applicabile a qualsiasi procedimento giurisdizionale, dal momento che detto capo 59 costituisce la base giuridica nazionale del ricorso al rinvio pregiudiziale da parte dei giudici bulgari, eccezion fatta per il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) ( *35 ).

67.

I requisiti inerenti al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale stabiliti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura nonché dalla giurisprudenza della Corte fanno dunque parte dell’arsenale giuridico, e ciò a partire dall’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione nel 2007.

68.

La circostanza che il procedimento principale nella causa C‑554/14 rientri della nozione di materia penale non può giustificare il fatto che il giudice del rinvio si astenga dall’esporre con chiarezza e sufficienti dettagli il contesto di fatto e di diritto di tale procedimento. Al contrario, detta norma si impone con maggior forza in quanto questa controversia rischia di risultare in misure privative della libertà adottate in base a legislazioni nazionali fra le meno armonizzate dell’Unione e relative a fatti che occorre spiegare chiaramente.

69.

Alla luce di tali elementi, la differenza esistente fra le norme che disciplinano la proposizione di un rinvio pregiudiziale nell’ambito di procedimenti civili e amministrativi, le quali recepiscono le modalità prescritte agli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, e la norma di cui trattasi applicabile ai procedimenti penali non risulta dunque giustificata né coerente.

70.

Benché, nella specie, il pubblico ministero di Sofia ritenga che, esponendo il contesto di fatto e di diritto della causa C‑554/14, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) abbia violato il diritto a un giudice imparziale riconosciuto dall’articolo 47 della Carta e il diritto alla presunzione d’innocenza di cui all’articolo 48 della medesima, tali timori non hanno alcuna ragione d’essere.

71.

L’obbligo incombente al giudice del rinvio di motivare la domanda di rinvio pregiudiziale e di fornire l’insieme degli elementi di fatto e di diritto necessari alla comprensione della controversia può non già compromettere l’equità del procedimento, bensì garantirla, nella misura in cui, ovviamente, vengano correttamente applicate le modalità di cui agli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura.

72.

Nella causa C‑554/14, la semplice circostanza che il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) abbia illustrato il contesto di fatto e di diritto nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisce né una prova di parzialità che lo vincoli a dichiarare la propria incompetenza in merito alla causa stessa né una violazione del principio della presunzione d’innocenza.

2. Sul dovere di imparzialità del giudice del rinvio

73.

Sia la Corte sia la Corte europea dei diritti dell’Uomo hanno dovuto, in linea con la loro giurisprudenza, definire la nozione di «tribunale imparziale» quale sancita rispettivamente dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( *36 ).

74.

La Corte ha d’altronde fatto dell’indipendenza del giudice, di cui l’imparzialità è uno degli aspetti ( *37 ), un criterio di definizione del «tribunale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( *38 ). L’imparzialità del giudice deve dunque essere considerata come condizione per l’esercizio del rinvio pregiudiziale.

75.

Il giudice si presuppone imparziale ( *39 ), vale a dire esente da pregiudizi o da atteggiamenti discriminatori ( *40 ).

76.

La Corte europea dei diritti dell’Uomo valuta dunque l’imparzialità di un tribunale mediante un approccio soggettivo, che consiste nel determinare la convinzione personale del giudice e nel tener conto del suo comportamento, in particolare se ha dato prova di un pregiudizio personale o di atteggiamenti discriminatori durante la causa o se ha manifestato ostilità ( *41 ).

77.

Nell’ambito di un approccio più oggettivo, per tribunale imparziale si intende peraltro un tribunale che trovi nella soluzione della controversia un unico interesse, vale a dire la rigorosa applicazione della norma giuridica ( *42 ). Così, indipendentemente dalla condotta personale del giudice, un atteggiamento imparziale comporta la non influenzabilità del tribunale da parte di qualsiasi elemento esterno e la sua neutralità per quanto riguarda gli interessi in gioco ( *43 ).

78.

Per fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire e per tutelare la sensazione di fiducia che l’imparzialità è destinata a suscitare (in conformità all’adagio «justice must not only be done, it must also be seen to be done» ( *44 )), il requisito di imparzialità richiede dunque l’adozione di norme relative, in particolare, alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri ( *45 ).

79.

Nella specie, l’eventuale violazione del diritto di cui all’articolo 47 della Carta deriva non già dalle modalità prescritte dalla legge, bensì dal comportamento del giudice del rinvio.

80.

Il pubblico ministero di Sofia ritiene, infatti, che gli elementi addotti nell’ambito del rinvio pregiudiziale siano sufficienti a mettere in dubbio l’imparzialità del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), successivamente chiamato a dirimere la controversia.

81.

Esponendo, nella decisione di rinvio della causa C‑554/14, il contesto di fatto e di diritto della causa stessa, il giudice medesimo avrebbe espresso un «parere provvisorio» prima che ne venisse disposto il passaggio in decisione. Ai sensi dell’articolo 29 dell’NPK, ciò costituirebbe un caso specifico di «parzialità», tale da obbligare il giudice del rinvio a dichiarare la propria incompetenza in merito alla causa. Come risulta dalla decisione di rinvio qui in esame, anche l’indicazione più trascurabile da parte del giudice in merito ai fatti della causa o alla loro natura giuridica rientra nel campo di applicazione di tale articolo e ne comporta la dichiarazione di incompetenza.

82.

Nella specie, tali timori non hanno alcun fondamento.

83.

Dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo si evince che il semplice fatto che un giudice abbia adottato decisioni prima del processo non può di per sé giustificare apprensioni in merito alla sua imparzialità. Ciò che conta è la portata delle misure che sono state adottate ( *46 ). Orbene, benché la presentazione di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte costituisca una decisione giudiziaria, ciò non toglie che l’esposizione, in tale contesto, degli elementi di fatto e di diritto inerenti alla causa corrisponda a una semplice constatazione del giudice del rinvio, che non procede peraltro ad alcuna qualificazione giuridica contrariamente alla giurisprudenza di cui al punto 8 della decisione di rinvio della presente causa.

84.

È infatti giocoforza constatare che, nella causa C‑554/14, il punto 2 della decisione di rinvio si basa sui «fatti di cui al caso di specie», il punto 3 è relativo al «diritto materiale applicabile a questioni diverse da quelle oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma che giustifica la necessità di sottoporre tale domanda alla Corte» e il punto 4 riguarda il «diritto materiale applicabile alla soluzione del problema di diritto di cui alla causa principale».

85.

Orbene, un attento esame di tali punti ha evidenziato come nessuno di essi tradisca alcun pregiudizio o atteggiamento discriminatorio da parte del giudice del rinvio.

86.

I dettagli di tale esposizione dimostrano, al contrario, una conoscenza approfondita degli atti di causa che, a mio avviso, non può giustificare sospetti di parzialità nei confronti del giudice. Anche qualora il suddetto provvedesse a una valutazione liminare dei dati disponibili, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ripetutamente sostenuto come non si possa ritenere che una siffatta valutazione pregiudichi la valutazione finale ( *47 ).

87.

Alla luce di tali elementi, nulla consente di sostenere che, esponendo il contesto di fatto e di diritto della causa C‑554/14 nella sua decisione di rinvio, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) sia venuto meno al proprio dovere di imparzialità quale sancito dall’articolo 47 della Carta.

3. Sul rispetto del diritto alla presunzione d’innocenza

88.

Anche in questo caso, l’eventuale violazione del diritto di cui all’articolo 48 della Carta deriva non già dalle modalità prescritte dalla legge, ma dal comportamento del giudice del rinvio.

89.

Si tratta dunque di stabilire se, nell’esposizione del contesto di fatto e di diritto della causa C‑554/14, la motivazione del giudice del rinvio faccia pensare che questi consideri l’interessato colpevole del reato laddove la colpevolezza del suddetto non sia stata dimostrata ( *48 ). È incontestabile che l’espressione prematura di una siffatta opinione da parte del giudice del rinvio violerebbe la presunzione d’innocenza ( *49 ).

90.

Orbene, nella specie la questione non si pone.

91.

Il diritto di qualsiasi imputato a essere considerato innocente non può, infatti, valere per chi sia stato riconosciuto colpevole del reato di cui trattasi ( *50 ), come il sig. Ognyanov ( *51 ).

92.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice del rinvio ha come unico fine quello di ottenere un’interpretazione corretta del diritto dell’Unione, mentre la questione se, in base a tale interpretazione, la persona interessata debba essere riconosciuta innocente o colpevole dei fatti in questione può essere dedotta unicamente dalla valutazione esclusiva e personale del giudice medesimo.

93.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la semplice circostanza che il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) abbia illustrato, nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nella causa C‑554/14, il contesto di fatto e di diritto di quest’ultima, non costituisce né una prova di parzialità che lo vincoli a dichiarare la propria incompetenza in merito a tale causa né una violazione del principio della presunzione d’innocenza.

94.

Purché correttamente applicate, le modalità sancite dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura ai fini della presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale non possono dunque né compromettere l’imparzialità del giudice del rinvio né violare il diritto alla presunzione d’innocenza, sanciti rispettivamente agli articoli 47 e 48 della Carta.

95.

In questa fase dell’analisi, è giocoforza constatare che la norma nazionale di cui trattasi, quale interpretata dalla Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di Cassazione), è in grado di prevenire il giudice penale bulgaro, se non di dissuaderlo, dal presentare una questione pregiudiziale, usurpando così le specifiche prerogative che gli vengono riconosciute dall’articolo 267 TFUE e dalla giurisprudenza della Corte.

96.

Dall’applicazione di tale regola ne discende, infatti, per il giudice medesimo, non solo la conseguenza di una declaratoria di incompetenza, ma altresì di una sanzione disciplinare per aver esposto, nella decisione di rinvio e conformemente alle modalità prescritte agli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della causa.

97.

Arriviamo al risultato assurdo e paradossale per cui un giudice che presenti una domanda di pronuncia pregiudiziale conformemente al diritto dell’Unione verrebbe dunque considerato, in applicazione della normativa nazionale, responsabile di violazione delle garanzie fondamentali delle parti.

98.

È evidente che una norma siffatta è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione, in quanto ha per effetto di diminuire l’efficacia di quest’ultimo dissuadendo il giudice penale bulgaro dal presentare un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte.

99.

In primo luogo, nella sentenza Elchinov ( *52 ), relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia), la Corte ha ricordato che i giudici nazionali devono disporre del più ampio potere di applicare il diritto dell’Unione, dal momento che l’articolo 267 TFUE accorda loro la massima facoltà di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni che necessitano di un’interpretazione o di una valutazione di validità delle disposizioni del diritto dell’Unione necessarie alla risoluzione della controversia sottoposta al loro giudizio ( *53 ).

100.

La Corte ha dichiarato che nessuna norma procedurale nazionale, di qualsiasi natura, deve impedire ai giudici nazionali di adirla, ricordando inoltre che la facoltà di presentare una questione pregiudiziale è una prerogativa specifica che tali giudici di primo grado devono poter esercitare in tutte le fasi del procedimento ( *54 ).

101.

Ricordo, in secondo luogo, che, nella citata sentenza Dhahbi c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha dichiarato che, qualora esista un meccanismo di rinvio pregiudiziale, il rifiuto del giudice nazionale di sollevare una questione pregiudiziale può, in determinate circostanze, compromettere l’equità del procedimento e comportare una violazione del diritto a un equo processo quale sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Nel caso suddetto, proprio questa è stata la conclusione di tale Corte, che ha rilevato che il giudice nazionale si era rifiutato, in maniera del tutto arbitraria e senza alcuna motivazione, di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

102.

Qualora un giudice nazionale dovesse rifiutarsi di procedere a un rinvio pregiudiziale in quanto ne potrebbe discendere per il medesimo non solo la conseguenza della declaratoria di sua incompetenza, ma altresì di una sanzione disciplinare per aver esposto il contesto di fatto e di diritto della causa, ciò costituirebbe certamente una violazione dell’articolo 6 della CEDU.

103.

Alla luce di questi elementi, non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, osti a una norma nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, se dovesse essere mantenuta, rischierebbe di incidere assai negativamente sul meccanismo del rinvio pregiudiziale nonché sulla cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, e comprometterebbe il primato del diritto dell’Unione.

104.

Proporrò dunque alla Corte di dichiarare che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi, che impone al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza in merito alla causa per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto di tale causa.

B – Sulla seconda questione

105.

Con la seconda questione, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) chiede, in sostanza, alla Corte se gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura ostino a che il giudice del rinvio proceda, una volta pronunciata la sentenza della Corte, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie modificando, di conseguenza, quanto accertato nell’ambito della decisione di rinvio.

106.

Prima di tutto, secondo una giurisprudenza costante, spetta unicamente al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento sia opportuno deferire una questione pregiudiziale alla Corte ( *55 ).

107.

Benché la Corte ritenga che possa risultare utile, secondo le circostanze, che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte ( *56 ), essa riconosce nondimeno che l’organo giurisdizionale nazionale è libero di esercitare tale facoltà in qualunque momento esso lo ritenga appropriato ( *57 ). La scelta del momento in cui procedere al rinvio pregiudiziale è motivata, infatti, da considerazioni di economia e utilità procedurale la cui valutazione gli spetta in maniera esclusiva, dal momento che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti della causa e degli argomenti delle parti.

108.

Al di là di questa giurisprudenza, nessuna disposizione del diritto dell’Unione vieta al giudice del rinvio, una volta presentata una questione pregiudiziale, di modificare, nel corso dell’analisi del caso dinanzi ad esso pendente, le proprie valutazioni del relativo contesto di fatto e di diritto.

109.

Una prerogativa di tal genere rientra, in realtà, nell’esercizio dell’autonomia istituzionale e procedurale degli Stati membri e la Corte non è dunque competente a statuire sulla concreta applicazione delle norme nazionali di procedura.

110.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, valutare la portata delle disposizioni nazionali e la maniera in cui esse debbano essere applicate spetta unicamente al giudice del rinvio. Una volta che la Corte ha pronunciato la sentenza, questi deve dunque proseguire l’analisi della causa principale in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura e nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti.

111.

L’unico obbligo che gli incombe in tale fase del procedimento è quello di dare piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte. Le risposte date dalla Corte al giudice del rinvio devono, infatti, essere considerate nel senso che impongono un’interpretazione determinante e vincolante del diritto dell’Unione, per cui quest’ultimo non è chiamato, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a fornire un parere consultivo ( *58 ).

112.

Alla luce di questi elementi, occorre rispondere al giudice del rinvio che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura non ostano, tenuto conto dell’autonomia istituzionale e procedurale degli Stati membri, a che il giudice del rinvio proceda, una volta pronunciata la sentenza della Corte, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie e modifichi di conseguenza le constatazioni fatte nell’ambito della decisione di rinvio, purché essa dia piena applicazione all’interpretazione del diritto dell’Unione offerta dalla Corte.

C – Sulla terza questione

113.

Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura ostino ad una norma nazionale come quella in esame, il giudice del rinvio chiede in sostanza, con la terza questione, se il diritto dell’Unione osti a che il giudice medesimo decida, in applicazione della norma nazionale de qua, di dichiarare la propria incompetenza, in quanto tale norma garantirebbe un livello più elevato di tutela dei diritti fondamentali delle parti.

114.

In altri termini, esso chiede se il diritto dell’Unione osti a che il giudice del rinvio applichi una norma nazionale giudicata tuttavia contraria al diritto medesimo.

115.

La risposta a tale questione non lascia spazio a dubbi. Il giudice del rinvio è tenuto a respingere una regola di tal genere.

116.

In conformità all’articolo 280 TFUE, «[l]e sentenze della Corte (...) hanno forza esecutiva». L’articolo 633 del GPK, del resto, proclama esplicitamente tale principio.

117.

Da costante giurisprudenza risulta dunque che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite principale ( *59 ). Come rilevato supra al paragrafo 111, la Corte non fornisce un parere consultivo ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

118.

Qualora la Corte dovesse ritenere che l’articolo 267 TFUE, che è norma direttamente applicabile, osti a una norma nazionale come quella in esame, il giudice nazionale sarebbe dunque tenuto a disapplicare la regola nazionale stessa in modo da garantire il primato, l’efficacia e l’unità del diritto dell’Unione ( *60 ).

V – Conclusione

119.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) nei seguenti termini:

1)

Gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi, che imponga al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza in merito alla causa per aver esposto, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dinanzi alla Corte, il contesto di fatto e di diritto della medesima, e ciò conformemente alle modalità prescritte da tali disposizioni.

Il giudice del rinvio ha l’obbligo, tenuto conto del principio enunciato all’articolo 280 TFUE, di disapplicare la norma nazionale in questione.

2)

Gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte devono essere interpretati nel senso che non ostano, tenuto conto dell’autonomia istituzionale procedurale degli Stati membri, a che il giudice del rinvio proceda, una volta pronunciata la sentenza della Corte, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie modificando, di conseguenza, quanto accertato nell’ambito della decisione di rinvio, purché esso dia piena applicazione all’interpretazione del diritto dell’Unione offerta dalla Corte.


( *1 ) Lingua originale: il francese.

( *2 ) Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte nell’ambito di tale causa e di quella attualmente in esame, facenti riferimento alla medesima controversia dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e nell’ambito delle quali presento conclusioni distinte.

( *3 ) V., a tale riguardo, Vatsov, M., «European integration through preliminary rulings? The case of the Bulgarian Constitutionnal Court», The preliminary reference to the Court of justice of the European Union by Constitutional Courts, German Law Journal, vol. 16, n. 6, 2015.

( *4 ) Per una descrizione della normativa e della pratica relative ai rinvii pregiudiziali in Bulgaria, v. relazione bulgara di Fartunova, M., in Coutron, L., «L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice: une obligation sanctionnée?», Bruylant, Bruxelles, 2014, pag. 145.

( *5 ) In prosieguo: il «GPK». Una versione in lingua inglese del GPK è disponibile sul sito Internet del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) al seguente indirizzo: http://www.vks.bg/english/vksen_p04_02.htm#PART_SEVEN__Content of Request.

( *6 ) La parte VII è intitolata «Norme speciali di procedura civile per i casi disciplinati dal diritto dell’Unione europea (in vigore a partire dal 27 luglio 2007)». Il capo 59 è, quanto ad esso, dedicato alle «domande di pronuncia pregiudiziale».

( *7 ) Traduzione libera.

( *8 ) Tale articolo prevede l’applicabilità sussidiaria del GPK per tutte le questioni a cui esso non dedica disposizioni espresse.

( *9 ) Tale convenzione è consultabile sul sito Internet del Consiglio d’Europa. Ratificata da 64 Stati, è entrata in vigore il 1o luglio 1985. Fra gli Stati membri, solo la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Finlandia non l’hanno firmata.

( *10 ) Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327, pag. 27).

( *11 ) Si tratta delle cause penali n. 352/2008, 438/2009, 466/2009, 527/2009 e 463/2013.

( *12 ) EU:C:2014:2454.

( *13 ) Punto 176 e giurisprudenza citata.

( *14 ) N. 17120/09. Nel caso di specie, il ricorrente, di nazionalità tunisina, si era visto rifiutare la concessione di un assegno familiare da parte delle autorità italiane in quanto quest’ultimo era riservato esclusivamente ai cittadini nazionali e ai cittadini dell’Unione. Dinanzi ai giudici italiani, il ricorrente ha contestato la disparità di trattamento di cui era fatto oggetto e ha chiesto che venisse sottoposta alla Corte una questione pregiudiziale basata sull’interpretazione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU 1998, L 97, pag. 2), che vieta le discriminazioni in materia sociale nei confronti dei lavoratori tunisini. Tale domanda non ha sortito alcun risultato, in quanto la Corte suprema di Cassazione italiana l’ha respinta senza procedere al rinvio. Il ricorrente si è pertanto rivolto alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. In questo caso, quest’ultima doveva determinare se il diniego della Corte suprema di Cassazione di procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte violasse il diritto ad un equo giudizio. Riprendendo il medesimo ragionamento seguito in precedenti casi analoghi, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), pone a carico dei giudici interni l’obbligo di motivare, con riferimento al diritto applicabile, le decisioni con cui rifiutano di sollevare una questione pregiudiziale (§ 31).

( *15 ) Ordinanza Abdallah (C‑144/11, EU:C:2011:565, punto 9 e giurisprudenza citata), nonché sentenza FIRIN (C‑107/13, EU:C:2014:151, punto 29 e giurisprudenza citata).

( *16 ) Riprendo l’espressione impiegata dall’avvocato generale Wahl nelle proprie conclusioni relative alle cause Venturini e a. (da C‑159/12 a C‑161/12, EU:C:2013:529, paragrafi 56 e seguenti).

( *17 ) Sentenza Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 26 e giurisprudenza citata).

( *18 ) Ordinanza Debiasi (C‑560/11, EU:C:2012:802, punto 24 e giurisprudenza citata), nonché sentenza Petru (C‑268/13, EU:C:2014:2271, punto 22). V. altresì ordinanza Abdallah (C‑144/11, EU:C:2011:565, punto 10 e giurisprudenza citata).

( *19 ) Ordinanza 3D I (C‑107/14, EU:C:2014:2117, punto 12).

( *20 ) V., in materia di diritto della concorrenza, ordinanza Fontaine (C‑603/11, EU:C:2012:731, punti 15), nonché, in materia di appalti pubblici, sentenza Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a. (C‑113/13, EU:C:2014:2440, punti 4748).

( *21 ) Ordinanza Debiasi (C‑613/10, EU:C:2011:266, punto 20), nonché sentenza Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 24).

( *22 ) Sentenza Foglia (244/80, EU:C:1981:302, punto 17), e ordinanza Talasca (C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 28).

( *23 ) V., a titolo illustrativo, sentenza Konstantinides (C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 61), e ordinanze Mlamali (C‑257/13, EU:C:2013:763, punto 32 e giurisprudenza citata), nonché Szabó (C‑204/14, EU:C:2014:2220, punti 22 e seguenti).

( *24 ) Ordinanza Talasca (C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 18 e giurisprudenza citata), nonché sentenza Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 15).

( *25 ) Ordinanza Abdallah (C‑144/11, EU:C:2011:565, punto 11 e giurisprudenza citata).

( *26 ) Ordinanza 3D I (C‑107/14, EU:C:2014:2117, punto 9). V., altresì, sentenza Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 85 e giurisprudenza citata), nonché ordinanza D’Aniello e a. (C‑89/13, EU:C:2014:299, punto 17).

( *27 ) Sentenze Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 39), e VEBIC (C‑439/08, EU:C:2010:739, punto 47).

( *28 ) V., in particolare, sentenza Irish Creamery Milk Suppliers Association e a. (36/80 e 71/80, EU:C:1981:62, punti 67 nonché giurisprudenza citata).

( *29 ) V. ordinanza Talasca (C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21). Il corsivo è mio.

( *30 ) Sentenza Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:436, punto 17).

( *31 ) GU 2012, C 338, pag. 1; in prosieguo: le «raccomandazioni».

( *32 ) V., in particolare, ordinanza Debiasi (C‑613/10, EU:C:2011:266), e sentenza Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25).

( *33 ) Protocollo adottato dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 10 luglio 2013. Il meccanismo previsto da tale protocollo consente agli organi giudiziari supremi degli Stati firmatari della CEDU di presentare alla Corte europea dei diritti dell’Uomo una domanda di parere consultivo su delle questioni relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla CEDU.

( *34 ) V. supra, nota 8.

( *35 ) V. rapporto bulgaro di Fartunova, M., op. cit., pag. 147.

( *36 ) V., a tale riguardo, guida sull’articolo 6, disponibile all’indirizzo Internet http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf.

( *37 ) Sentenza TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, punto 31 e giurisprudenza citata).

( *38 ) Sentenza TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, punto 27).

( *39 ) Corte Eur. D.U., Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio, 23 giugno 1981, serie A, n. 43, § 58.

( *40 ) Corte Eur. D.U., Wettstein c. Svizzera, n. 33958/96, § 43, CEDU 2000-XII, e Micallef c. Malta, n. 17056/06, § 93, CEDU 2009.

( *41 ) Corte Eur. D.U., Buscemi c. Italia, n. 29569/95, § 67 e 68, CEDU 1999-VI.

( *42 ) Sentenza TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, punto 31 e giurisprudenza citata).

( *43 ) Sentenza TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, punto 32 e giurisprudenza citata).

( *44 ) Non basta solo rendere giustizia, poiché occorre anche che ciò si manifesti con tutta evidenza.

( *45 ) Sentenza TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, punto 32 e giurisprudenza citata). V., altresì, Corte Eur. D.U., Micallef c. Malta, cit., § 98 e 99.

( *46 ) Corte Eur. D.U., Morel c. Francia, n. 34130/96, § 45, CEDU 2000-VI.

( *47 ) Idem.

( *48 ) V., in particolare, Corte Eur. D.U., Nerattini c. Grecia, n. 43529/07, § 23.

( *49 ) V., in particolare, Corte Eur. D.U., Garycki c. Polonia, n. 14348/02, § 66, e Nestak c. Slovacchia, n. 65559/01, § 88.

( *50 ) Corte Eur. D.U., Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, § 35, CEDU 2001-VII.

( *51 ) Ricordo, infatti, che il sig. Ognyanov è già stato condannato a una pena detentiva dopo essere stato riconosciuto colpevole dei reati riscontrati nella sentenza emessa dalle autorità giudiziarie danesi.

( *52 ) C‑173/09, EU:C:2010:581.

( *53 ) Punto 26 e giurisprudenza citata.

( *54 ) Sentenza Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punti 2526 nonché giurisprudenza citata).

( *55 ) V., in particolare, sentenze Irish Creamery Milk Suppliers Association e a. (36/80 e 71/80, EU:C:1981:62, punto 7), nonché Sibilio (C‑157/11, EU:C:2012:148, punto 31 e giurisprudenza citata).

( *56 ) Sentenza Melki e Abdeli (C‑188/10 e C189/10, EU:C:2010:363, punto 41 e giurisprudenza citata).

( *57 ) Sentenza Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 26 e giurisprudenza citata).

( *58 ) V., in particolare, sentenza Kleinwort Benson (C‑346/93, EU:C:1995:85, punto 24).

( *59 ) Sentenza Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punti 2930 e giurisprudenza citata).

( *60 ) V. sentenze Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 43 e giurisprudenza citata), nonché Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 31 e giurisprudenza citata).

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