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Document 62014CC0005
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 3 February 2015.#Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v Hauptzollamt Osnabrück.#Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg.#Reference for a preliminary ruling — Article 267 TFEU — Interlocutory procedure for review of constitutionality — Examination of whether a national law complies with both EU law and with the Constitution of the Member State concerned — Discretion enjoyed by a national court to refer questions to the Court of Justice for a preliminary ruling — National legislation levying a duty on the use of nuclear fuel — Directives 2003/96/EC and 2008/118/EC — Article 107 TFEU — Articles 93 EA, 191 EA and 192 EA.#Case C-5/14.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 3 febbraio 2015.
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH contro Hauptzollamt Osnabrück.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento incidentale di controllo di costituzionalità – Verifica della conformità di una legge nazionale tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro interessato – Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare – Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE – Articolo 107 TFUE – Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA.
Causa C-5/14.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 3 febbraio 2015.
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH contro Hauptzollamt Osnabrück.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento incidentale di controllo di costituzionalità – Verifica della conformità di una legge nazionale tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro interessato – Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare – Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE – Articolo 107 TFUE – Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA.
Causa C-5/14.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:51
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 3 febbraio 2015 ( 1 )
Causa C‑5/14
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH
contro
Hauptzollamt Osnabrück
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania)]
«Rinvio pregiudiziale — Normativa di uno Stato membro che prevede un’imposta sul combustibile nucleare — Conformità alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione — Direttiva 2003/96/CE — Articoli 2 e 14 — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 1 — Articolo 107 TFUE — Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA»
Introduzione
1. |
Il diritto dell’Unione osta all’introduzione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta sull’utilizzazione delle materie fissili a carico dei gestori di centrali nucleari? È questa, in sostanza, la questione sollevata dal Finanzgericht Hamburg (tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo, Germania). |
2. |
Tale questione consta di più parti. Essa riguarda, infatti, le disposizioni del Trattato FUE, quelle del Trattato CEEA, nonché i rapporti fra questi due trattati. Occorrerà parimenti analizzare il sistema armonizzato delle accise sui prodotti energetici e sull’elettricità. |
3. |
Infine – o, per essere più precisi, prima ancora di spingersi innanzi – dovrà essere esaminato il problema dei rapporti fra il procedimento pregiudiziale e i procedimenti di controllo di legittimità costituzionale negli Stati membri. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
4. |
Gli articoli 107 TFUE e 267 TFUE, nonché gli articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA sono le disposizioni del diritto primario che costituiscono il quadro normativo della presente causa. Essi sono sufficientemente noti e mi asterrò pertanto dal citarli. |
5. |
Quanto al sistema armonizzato delle accise sui prodotti energetici e sull’elettricità, esso è fondato sulla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( 2 ), e sulla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 3 ). La prima direttiva fissa le regole generali del regime delle accise, mentre la seconda disciplina più specificamente la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. |
6. |
Gli articoli 1 e 2 della direttiva 2003/96 dispongono quanto segue: «Articolo 1 Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva. Articolo 2 1. Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti:
2. La presente direttiva si applica altresì: all’elettricità di cui al codice NC 2716. 3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all’aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o [al] carburante per motori equivalente. Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota dell’equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori. Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento. (…)». |
7. |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96: «In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:
|
8. |
L’articolo 1 della direttiva 2008/118 prevede: «1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
(…). 2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni. 3. Gli Stati membri possono applicare imposte:
(…) Tuttavia, l’applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all’attraversamento delle frontiere». |
La normativa tedesca
9. |
L’imposta controversa nel procedimento principale è stata introdotta dalla legge dell’8 dicembre 2010 sull’imposta sui combustibili nucleari (Kernbrennstoffsteuergesetz) ( 4 ) (in prosieguo: il «KernbrStG»). Ai sensi di tale legge, il combustibile nucleare utilizzato per la produzione commerciale di elettricità è assoggettato all’imposta sul combustibile nucleare. Si intende per combustibile nucleare il plutonio 239 e 241, nonché l’uranio 233 e 235. L’aliquota d’imposta viene fissata per grammo di detto combustibile ed è pari a EUR 145. L’imposta è dovuta allorché il combustibile viene utilizzato per la prima volta in un reattore nucleare e la reazione a catena viene avviata. Il debitore dell’imposta è il gestore dell’impianto di produzione di elettricità tramite fissione delle materie fissili (centrale nucleare). |
Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
10. |
La Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH, società di diritto tedesco, è il gestore di una centrale nucleare a Lingen (Germania). In una dichiarazione fiscale datata 13 luglio 2011, essa ha dichiarato l’importo di EUR 154117745 a titolo di imposta sul combustibile nucleare per il combustibile utilizzato nei suoi reattori nel mese di giugno dello stesso anno. Parallelamente, essa ha altresì presentato, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso nei confronti dell’autorità tributaria competente, l’Hauptzollamt Osnabrück, al fine di contestare la legittimità di detta imposta alla luce del diritto dell’Unione. |
11. |
In un procedimento parallelo che coinvolge un altro gestore di una centrale nucleare, il giudice del rinvio ha investito il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) di una questione di legittimità costituzionale concernente il KernbrStG. Stando alle informazioni disponibili, tale procedimento è tutt’ora pendente. |
12. |
Sulla scorta di tali fatti, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
13. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 7 gennaio 2014. Osservazioni scritte sono state depositate dalle parti del procedimento principale, dai governi tedesco e finlandese, nonché dalla Commissione europea. Le stesse parti erano rappresentate all’udienza svoltasi il 4 novembre 2014. |
Analisi
14. |
La prima questione riguarda di fatto la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. L’esaminerò pertanto in via preliminare, prima di affrontare le questioni di merito, nell’ordine in cui esse sono state sollevate. |
Sulla prima questione pregiudiziale
15. |
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se esso sia legittimato a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE nonostante la pendenza di un procedimento nazionale (avviato nella specie dallo stesso giudice del rinvio, ma tale circostanza è irrilevante) avente ad oggetto il controllo della legittimità costituzionale delle disposizioni del diritto nazionale che stanno alla base dell’atto individuale controverso nel giudizio a quo. Stando alle spiegazioni del giudice del rinvio, qualora il Bundesverfassungsgericht dovesse dichiarare l’incostituzionalità del KernbrStG senza limitare al futuro gli effetti della propria decisione, la dichiarazione d’imposta controversa nel procedimento principale verrebbe automaticamente annullata, il che comporterebbe l’estinzione del giudizio a quo e renderebbe prive di oggetto le questioni pregiudiziali. |
16. |
Si deve rilevare, anzitutto, che, alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte, la ricevibilità del rinvio pregiudiziale sembra, nella specie, pacifica. |
17. |
Invero si potrebbe obiettare che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le questioni pregiudiziali rivestono un carattere ipotetico, in quanto la loro rilevanza dipende dall’esito del procedimento nazionale di controllo di legittimità costituzionale. Se le disposizioni nazionali verranno dichiarate invalide con effetto retroattivo, la questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione non si porrà più. Tuttavia, non è questo l’approccio seguito dalla Corte per quanto riguarda i rapporti fra il procedimento pregiudiziale e i procedimenti nazionali di controllo di legittimità costituzionale. |
18. |
Infatti, in primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, anche se potrebbe essere vantaggioso che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, gli organi giurisdizionali nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che una controversia dinanzi ad essi pendente sollevi questioni implicanti un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione, le quali esigano una pronuncia da parte loro ( 5 ). |
19. |
Quindi, un giudice nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale ritenga che una norma nazionale non solo sia contraria a tale diritto, ma sia anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della facoltà o dispensato dall’obbligo, contemplati dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale sia subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale. Infatti, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se l’esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione, di esercitare la facoltà attribuitagli dall’articolo 267 TFUE di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione medesimo, al fine di consentire alla Corte di giudicare se una norma nazionale sia o no compatibile con quest’ultimo ( 6 ). |
20. |
In secondo luogo, sempre secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 7 ). |
21. |
Orbene, nel caso qui in esame non mi pare sussistere alcuna delle ipotesi suddette. Il rapporto fra le questioni sollevate e la realtà effettiva del procedimento principale, nonché la sufficienza delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, non suscitano, a mio avviso, alcun dubbio. |
22. |
Quanto al carattere ipotetico del problema sollevato, dato l’esito incerto del procedimento parallelo di controllo di legittimità costituzionale – per quanto attiene sia al contenuto della decisione del giudice costituzionale sia ai suoi effetti nel tempo –, è chiaro che le questioni pregiudiziali non possono essere qualificate ipotetiche per il solo fatto dell’esistenza di un siffatto procedimento. Con tutta evidenza, vari eventi possono comportare l’estinzione del procedimento principale prima che la Corte statuisca sul rinvio pregiudiziale, a cominciare, molto prosaicamente, dalla rinuncia al ricorso. Fra tali eventi possibili ma incerti figura l’invalidazione, da parte del giudice costituzionale, delle disposizioni nazionali su cui si fonda l’oggetto della controversia. In un caso del genere, incombe al giudice del rinvio trarre le conseguenze da un siffatto evento e, in particolare, concludere per la necessità di mantenere ferma la propria domanda di pronuncia pregiudiziale oppure di modificarla o di ritirarla ( 8 ). Tuttavia, in nessun caso la possibilità di un tale evento – quand’anche reso più probabile dall’avvio di un procedimento di controllo di legittimità costituzionale – può bastare per affermare il carattere ipotetico delle questioni sollevate. |
23. |
A tal riguardo, occorre inoltre attirare l’attenzione del giudice del rinvio sulle norme in materia di sottoposizione alla Corte di domande di pronuncia pregiudiziale che sono contenute all’articolo 100 del regolamento di procedura della Corte entrato in vigore il 1o novembre 2012. Ai sensi di tale disposizione, il ritiro di una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
24. |
Infine, in terzo luogo, la Corte ha parimenti avuto l’occasione di dichiarare che il procedimento pregiudiziale e il procedimento nazionale di controllo di legittimità costituzionale hanno obiettivi ed effetti giuridici diversi. La constatazione, da parte del giudice costituzionale, dell’incostituzionalità di una disposizione del diritto nazionale comporta normalmente l’eliminazione di tale disposizione dall’ordinamento giuridico. Tale eliminazione può, a seconda del sistema nazionale, esplicare effetti ex nunc o ex tunc, o addirittura a partire da un momento specificato dal giudice costituzionale stesso. Qualora il giudice costituzionale sia stato adito nell’ambito di una controversia concreta dinanzi ad un giudice nazionale, può allora avvenire che la disposizione di cui trattasi, benché dichiarata invalida, si applichi alla parte che è all’origine del controllo di legittimità costituzionale. La situazione è completamente diversa nel caso del procedimento pregiudiziale. Secondo la formulazione della Corte, il conflitto tra una disposizione del diritto nazionale e una disposizione del Trattato direttamente applicabile (constatato dal giudice del rinvio a seguito della decisione della Corte in risposta al rinvio) si risolve, per un giudice nazionale, con l’applicazione del diritto dell’Unione e la contestuale disapplicazione, se necessario, della disposizione nazionale confliggente, e non con la declaratoria di nullità della disposizione nazionale, tenuto conto che la competenza degli organi e dei giudici al riguardo è riservata a ciascuno Stato membro ( 9 ). |
25. |
Si deve aggiungere – anche se ciò non incide sulla soluzione della questione pregiudiziale – che, nella fattispecie del procedimento principale, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’adizione del giudice costituzionale riguarda un’asserita violazione delle norme interne di competenza, e dunque una questione diversa da quella dell’eventuale incompatibilità del KernbrStG con le summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione. |
26. |
Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che un giudice nazionale è legittimato a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 TFUE nonostante la pendenza di un procedimento nazionale di controllo di legittimità costituzionale delle disposizioni del diritto nazionale che stanno alla base dell’atto individuale oggetto del procedimento principale. |
Sulla seconda questione pregiudiziale
27. |
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2003/96 e 2008/118 ostino all’imposta controversa nel procedimento principale. Esso chiede, inoltre, se la possibilità di traslare o meno detta imposta sul consumatore dell’elettricità incida sulla soluzione di tale questione. |
28. |
Il giudice del rinvio non specifica, nel testo della questione pregiudiziale, quali siano le disposizioni delle direttive 2003/96 e 2008/118 che potrebbero eventualmente costituire un ostacolo all’imposta controversa. Tuttavia, si evince dalla decisione di rinvio che si tratta più specificamente di sapere, in primo luogo, se il combustibile nucleare ricada sotto l’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 e, in secondo luogo, se si possa ritenere che l’imposta controversa gravi indirettamente sull’elettricità, il che la renderebbe potenzialmente incompatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. L’eventuale impatto della possibilità di traslare l’imposta controversa fa parte di questo secondo problema. |
29. |
Questa seconda questione pregiudiziale consta pertanto di due parti, che esaminerò separatamente. |
Sulla direttiva 2003/96
– Osservazioni preliminari sull’applicabilità della direttiva 2003/96 al combustibile nucleare
30. |
Il combustibile nucleare rientra nell’ambito disciplinato dal Trattato CEEA ( 10 ). Occorre pertanto chiedersi se le disposizioni del diritto derivato adottate sul fondamento del Trattato CE ( 11 ) possano disciplinare la tassazione di un siffatto prodotto. Infatti, in caso di risposta negativa, l’analisi della prima parte della seconda questione sarebbe priva di oggetto. |
31. |
Al momento dell’adozione della direttiva 2003/96, i rapporti fra i Trattati CE e CEEA erano disciplinati dall’articolo 305, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale «[l]e disposizioni del [Trattato CE] non derogano a quanto stipulato dal [Trattato CEEA]» ( 12 ). Tuttavia, tale norma, la quale conferisce al Trattato CEEA e al Trattato CE il medesimo valore giuridico, non mi sembra risolvere la questione dell’applicabilità nell’ambito del Trattato CEEA delle disposizioni del diritto derivato dal Trattato CE. In tale materia possono essere adottati due approcci ( 13 ). |
32. |
Il primo consisterebbe nel considerare le due Comunità totalmente distinte e autonome nei loro rispettivi ambiti. Gli atti adottati sul fondamento del Trattato CE non sarebbero pertanto applicabili nella sfera di pertinenza del Trattato CEEA e viceversa. Ciò significherebbe, in combinazione con il principio di attribuzione, che, per ogni azione legislativa nell’ambito di uno dei trattati, è necessaria una base giuridica in questo stesso trattato. Orbene, il Trattato CEEA è molto meno sviluppato del Trattato CE. Non solo esso è stato, in quanto trattato settoriale, limitato fin dall’inizio agli strumenti giuridici che, all’epoca della sua adozione, sembravano necessari allo sviluppo dell’industria nucleare europea (non è prevista, ad esempio, alcuna competenza generale per l’armonizzazione delle legislazioni nazionali), ma anche non ha conosciuto, a differenza del Trattato CE, un allargamento sostanziale del suo ambito di applicazione risultante da trattati modificativi successivi. |
33. |
L’adozione di tale approccio rigorosamente «dualista» solleverebbe pertanto gravi problemi, poiché il diritto europeo copre settori diversi, come la concorrenza, la fiscalità, o anche l’ambiente, e non è giustificato escludere dall’intervento del legislatore europeo i beni o le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA. |
34. |
Opterei per il secondo approccio, che porta ad affermare che il Trattato CE, conformemente alla sua vocazione universale, ha un ambito di applicazione che copre tutti i beni, i servizi e le attività, mentre il Trattato CEEA si limita a fissare norme specifiche allorché le caratteristiche dell’industria nucleare lo esigono. Dunque, gli atti di diritto derivato adottati sulla base del Trattato CE potrebbero essere applicati ai beni e alle attività che rientrano nell’ambito di pertinenza del Trattato CEEA, sempreché quest’ultimo non disponga altrimenti. Sono consapevole dei problemi giuridici che anche questo approccio comporta, ma essi mi sembrano agevolmente sormontabili e, in ogni caso, irrilevanti nella presente causa. |
35. |
Tale approccio mi sembra inoltre avvalorato dalla giurisprudenza. Nel parere 1/94, la Corte ha dichiarato che, «[s]iccome il Trattato [CEEA] non comporta alcuna disposizione sul commercio estero, nulla osta a che l’applicazione degli accordi stipulati in forza dell’art[icolo] 113 del Trattato CE si estenda agli scambi internazionali di prodotti [CEEA]» ( 14 ). Per quanto attiene al Trattato CECA, la Corte ha dichiarato che il Trattato CEE «[poteva] trovare applicazione a prodotti rientranti nelle previsioni del Trattato CECA nei limiti in cui le questioni sollevate non siano disciplinate da quest’ultimo Trattato» ( 15 ). Ciò mi sembra perfettamente trasponibile al Trattato CEEA. È vero che la Corte ha recentemente collegato l’applicabilità di una disposizione del Trattato CE nell’ambito di pertinenza del Trattato CEEA al suo carattere di norma generale del diritto europeo ( 16 ). Tuttavia, mi sembra che la situazione in quella causa fosse diversa da quella che caratterizza il presente procedimento principale. In primo luogo, si trattava di applicare direttamente una disposizione del Trattato CE nell’ambito di pertinenza del Trattato CEEA, e non di stabilire se gli atti di diritto derivato adottati sul fondamento del Trattato CE potessero applicarsi ai beni ricadenti nella sfera propria del Trattato CEEA. In secondo luogo, la constatazione della Corte, secondo la quale un principio dell’ordinamento giuridico europeo così fondamentale come quello del divieto di discriminazione in ragione della nazionalità è applicabile nell’ambito di pertinenza del Trattato CEEA, non può, a mio avviso, significare necessariamente che soltanto i principi generali fissati nel Trattato CE trovino applicazione nelle situazioni disciplinate dal Trattato CEEA. |
36. |
Infine, l’approccio da me auspicato sembra essere seguito da molto tempo nella prassi delle istituzioni. Infatti, taluni atti adottati unicamente sul fondamento del Trattato CE, quali la direttiva 85/337/CEE ( 17 ), la direttiva 98/34/CE ( 18 ), od anche, nel settore fiscale, la direttiva 2006/112/CE ( 19 ), si applicano indifferentemente ai beni e alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione dei Trattati CE (adesso Trattato FUE) e CEEA. Non vedo pertanto ostacoli formali a che le disposizioni della direttiva 2003/96 possano, in teoria, del pari applicarsi al combustibile nucleare. |
– Applicazione diretta della direttiva 2003/96 al combustibile nucleare
37. |
L’articolo 1 della direttiva 2003/96 obbliga gli Stati membri ad imporre un’accisa sui prodotti energetici e sull’elettricità. I prodotti energetici sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva con l’aiuto dei codici della nomenclatura combinata ( 20 ) relativi ad un certo numero di prodotti che sono, in sostanza, il carbone, il gas naturale e gli oli minerali, nonché taluni prodotti derivati. Il paragrafo 2 del medesimo articolo aggiunge a tale elenco l’elettricità. Il combustibile nucleare ai sensi del KernbrStG non figura pertanto fra i prodotti elencati. |
38. |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo e terzo comma, della direttiva 2003/96, sono parimenti assoggettati ad accisa tutti gli altri prodotti utilizzati come carburante, nonché tutti gli altri idrocarburi, esclusa la torba, utilizzati come combustibile ( 21 ). |
39. |
Quindi, l’articolo 2 della direttiva 2003/96, indicando i prodotti sottoposti ad accisa, definisce al contempo l’ambito di applicazione della direttiva stessa ( 22 ). |
40. |
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 esenta dall’accisa i «prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità». Nella presente causa si tratta pertanto di chiarire se tale esenzione riguardi anche il combustibile nucleare. Non penso che la risposta sia affermativa, e ciò per le seguenti ragioni. |
41. |
In primo luogo, nell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 si parla espressamente di «prodotti energetici». Orbene, tale termine viene definito in maniera precisa all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva tramite un elenco tassativo ed esaustivo di prodotti chiaramente designati mediante i loro codici della nomenclatura combinata. Detto termine non può pertanto avere, all’articolo 14 della direttiva di cui sopra, un significato diverso da quello che ha nel citato articolo 2. Infatti, non si può ritenere – salvo andare contro la logica giuridica – che il legislatore abbia impiegato, nello stesso testo, un termine identico in due accezioni diverse. |
42. |
È ben vero che, oltre che ai prodotti elencati all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, l’accisa si applica anche agli altri prodotti utilizzati come carburante e agli altri idrocarburi utilizzati come combustibile. Dunque, logicamente, le esenzioni previste all’articolo 14 di questa stessa direttiva dovrebbero applicarsi anche a queste due categorie di prodotti, nella specie gli idrocarburi utilizzati come combustibile per produrre l’elettricità. Tuttavia, il combustibile nucleare in questione nella presente causa non è un idrocarburo: si tratta infatti di isotopi specifici di plutonio e di uranio ( 23 ). |
43. |
In secondo luogo, come ho già osservato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, l’ambito di applicazione della direttiva 2003/96 è definito dal suo articolo 2. Pertanto, l’articolo 14 di tale direttiva non può trovare applicazione, al di là di detto ambito di applicazione, ai prodotti che non vi rientrano, esentandoli da un’imposta alla quale non sono assoggettati. |
44. |
È dunque chiaro, a mio avviso, che la direttiva 2003/96, e specialmente il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera a), non sono applicabili al combustibile nucleare. |
– Applicazione per analogia
45. |
Il giudice del rinvio si interroga parimenti sulla possibilità di applicare in via analogica al combustibile nucleare la direttiva 2003/96, o quantomeno il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera a). Devo confessare che mi riesce difficile immaginare in che modo ciò potrebbe avvenire. La summenzionata disposizione prevede un’esenzione dall’accisa. Essa non può dunque applicarsi, neanche in via analogica, ai prodotti che non sono assoggettati a tale tributo. Occorrerebbe pertanto, anzitutto, assoggettare il combustibile nucleare al regime della direttiva 2003/96. Orbene, mi sembra totalmente inconcepibile assoggettare per analogia un prodotto ad un’imposizione sotto cui esso non ricade. Peraltro, sul punto non esiste alcuna analogia valida fra il combustibile nucleare e i prodotti sottoposti ad accisa. La direttiva 2003/96 non ha ad oggetto la tassazione dei prodotti che servono a produrre elettricità, bensì la tassazione dei prodotti energetici, nei termini definiti in tale direttiva, a prescindere dalla loro utilizzazione. Il fatto di non includere il combustibile nucleare nell’ambito di tale normativa non costituisce pertanto una lacuna giuridica che occorrerebbe colmare ricorrendo all’analogia. |
46. |
Tutt’al più si potrebbe suggerire di trasporre alla presente causa, per analogia, la giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza Braathens ( 24 ). Il ragionamento sarebbe il seguente. In tale sentenza la Corte, interpretando una disposizione della direttiva 92/81/CEE ( 25 ) che aveva preceduto la direttiva 2003/96 in merito all’esenzione del carburante utilizzato per il traffico aereo [attuale articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96], ha statuito che una siffatta esenzione esclude non solo l’applicazione, ai prodotti esentati, dell’accisa, ma anche di altre imposte nazionali che possono normalmente gravare sui prodotti sottoposti ad accisa ( 26 ). Infatti, secondo la Corte, siffatte imposte nazionali toglierebbero all’esenzione prevista dalla direttiva 92/81 ogni effetto ( 27 ). La medesima esclusione delle imposte nazionali dovrebbe applicarsi ai prodotti energetici che servono a produrre elettricità, i quali sono esentati dall’accisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96. Orbene, se i prodotti energetici che servono alla produzione di elettricità non possono essere gravati da imposte nazionali, lo stesso dovrebbe valere, per analogia, per altri prodotti che, pur non essendo prodotti energetici ai sensi della direttiva 2003/96, servono anch’essi a produrre elettricità, come il combustibile nucleare. |
47. |
Tale ragionamento mi sembra tuttavia errato. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 non introduce alcun principio generale di esenzione dei prodotti che servono a produrre elettricità. Tale direttiva istituisce un sistema armonizzato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e l’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità si inserisce in tale ambito ristretto ( 28 ). La sentenza Braathens riguarda appunto un prodotto che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 92/81, esplicitamente esentato. La sola finalità di detta sentenza era assicurare l’effettività di tale esenzione, e non di allargarne l’ambito. Un’interpretazione più ampia violerebbe l’ambito di applicazione della direttiva 2003/96, ne pregiudicherebbe l’obiettivo di armonizzazione e disconoscerebbe la competenza degli Stati membri ad introdurre imposizioni indirette al di fuori del settore armonizzato, riaffermata all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/118. |
48. |
In conclusione, ritengo che un’imposta gravante sull’utilizzazione del combustibile nucleare nelle centrali nucleari non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/96, la quale non osta pertanto all’applicazione di una siffatta imposta. |
Sulla direttiva 2008/118
49. |
Con la seconda parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’imposta controversa possa essere considerata un’imposta indiretta sull’elettricità. Non posso che osservare, anzitutto, che, se così fosse, tale imposta sarebbe contraria alle disposizioni della direttiva 2008/118, lette in combinato disposto con la direttiva 2003/96. Tuttavia, non penso che tale imposta possa essere qualificata come un’imposta indiretta sull’elettricità. |
– Sulla possibilità di introdurre imposte nazionali supplementari sui prodotti soggetti ad accisa
50. |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa (fra cui l’elettricità) altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme tributarie del diritto dell’Unione applicabili alle accise o all’imposta sul valore aggiunto. Fra tali norme figurano quelle concernenti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. |
51. |
Secondo il giudice del rinvio, l’imposta controversa nel procedimento principale non viene applicata per finalità specifiche, in quanto essa alimenta il bilancio federale. In ogni caso, la valutazione della finalità di un’imposta rientra nella competenza delle autorità e dei giudici nazionali, che devono tuttavia prendere in considerazione i criteri, peraltro estremamente rigorosi, fissati dalla giurisprudenza della Corte ( 29 ). Se il giudice nazionale rileva che l’imposta in questione non soddisfa tali criteri, essa non può essere considerata conforme all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. |
52. |
Per quanto attiene al rispetto delle norme tributarie applicabili nel diritto dell’Unione, mi sembra che l’imposta controversa nel procedimento principale non soddisfi neanche tale condizione. Nella fattispecie di cui al procedimento principale, può trattarsi, beninteso, soltanto delle norme in materia di accise, dal momento che l’imposta controversa non presenta alcuna analogia con l’imposta sul valore aggiunto. |
53. |
È ben vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 si limita a richiedere la conformità all’economia generale del sistema impositivo nel diritto dell’Unione ( 30 ). Tuttavia, anche nella sua economia generale, l’imposta controversa non mi sembra conforme alle norme applicabili in materia di accisa sull’elettricità. |
54. |
In primo luogo, essa se ne discosta nettamente per quanto riguarda la base imponibile. Infatti, nel caso dell’accisa, la base imponibile è costituita dal prodotto stesso soggetto ad accisa, vale a dire una certa quantità di elettricità, mentre la base imponibile dell’imposta in questione è costituita dal combustibile nucleare, vale a dire un fattore di produzione, e soltanto un nuovo calcolo consentirebbe eventualmente di rapportarla ad una quantità di elettricità specificata. |
55. |
In secondo luogo, l’accisa sull’elettricità è esigibile solo al momento della distribuzione ai consumatori ( 31 ), mentre l’imposta controversa diviene esigibile nel momento in cui il combustibile nucleare viene utilizzato nel reattore, ossia prima ancora della produzione dell’elettricità. Tale differenza non è solamente cronologica, in quanto cambia anche il debitore dell’imposta. Infatti, nel caso dell’accisa, debitore della stessa è il distributore o il ridistributore dell’elettricità, mentre, nel caso dell’imposta in questione, è il produttore. Ciò significa anche che, se l’elettricità viene esportata verso un altro Stato membro, l’imposta controversa viene riscossa nello Stato di produzione (in Germania), mentre l’accisa sull’elettricità viene riscossa nello Stato di consumo ( 32 ). |
56. |
Infine, in terzo luogo, il controllo del pagamento dell’imposta controversa esige dal debitore della stessa la redazione di una dichiarazione d’imposta al momento del fatto generatore del tributo. Orbene, può desumersi dalla giurisprudenza sopra citata ( 33 ) che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non consente di introdurre tributi che impongano agli operatori formalità diverse da quelle previste dalla normativa dell’Unione in materia di accise o di imposta sul valore aggiunto. |
57. |
Ritengo pertanto che, qualora l’imposta controversa nel procedimento principale dovesse essere considerata un’imposta indiretta sull’elettricità, essa non soddisferebbe i requisiti enunciati all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Tuttavia, non ritengo che essa possa essere considerata tale. |
– Sulla qualificazione dell’imposta controversa quale imposta indiretta sull’elettricità
58. |
Il giudice del rinvio chiede se sia possibile considerare l’imposta controversa nel procedimento principale quale imposta indiretta sull’elettricità per il fatto che essa è proporzionale alla quantità di elettricità prodotta con l’aiuto di una determinata quantità di combustibile nucleare. Non penso però che tale proporzionalità sia sufficiente al riguardo. |
59. |
Infatti, per poter ritenere che un’imposta gravi su un prodotto determinato, occorre che essa colpisca il consumo di questo stesso prodotto. Ciò può avvenire direttamente ( 34 ), oppure indirettamente, tramite l’incorporazione dell’imposta nel prezzo del prodotto. Le imposte riscosse nella fase della produzione, come avverrebbe eventualmente nel caso dell’imposta controversa nel procedimento principale qualora essa venisse considerata un’imposta sull’elettricità, possono rientrare unicamente nella seconda situazione, in quanto le stesse si applicano nel momento in cui il prodotto tassato non esiste ancora. |
60. |
L’imposta controversa nel procedimento principale costituisce evidentemente un onere rientrante nei costi di produzione delle centrali nucleari. Tali costi formano un elemento integrante del prezzo dell’elettricità praticato da tali centrali. Ciò non mi sembra tuttavia sufficiente per considerare l’imposta in questione un’imposta sull’elettricità. Infatti, come osservato giustamente dalla Commissione, un tale ragionamento porterebbe a considerare tutte le tasse e le imposte sostenute dai produttori di elettricità come tasse indirette su quest’ultima, ad esempio l’imposta sulle società, la cui base imponibile, vale a dire il risultato imponibile, è anch’essa proporzionale, in una certa misura, alla quantità di elettricità prodotta ( 35 ). |
61. |
Per poter ritenere che un’imposta riscossa a monte (nella fase della produzione) gravi sul consumo di un prodotto, è necessario che l’importo dell’imposta sia incluso esattamente nel prezzo di ciascuna quantità di prodotto immessa in consumo, in modo che l’imposta sia neutra per il produttore o il distributore, il quale, in quanto soggetto passivo, funge unicamente da tramite fra il consumatore che sopporta l’onere impositivo e il fisco. |
62. |
Orbene, ciò non mi sembra possibile nel caso di un’imposta riscossa unicamente in capo ad alcuni produttori di elettricità. L’elettricità è un prodotto specifico, in quanto esiste soltanto sotto forma di tensione nella rete elettrica. Una volta che l’elettricità viene prodotta e immessa nella rete, non è più possibile distinguere quella prodotta da questo o quel produttore. Se dunque i prezzi dell’immissione in rete praticati dai produttori possono differire in una certa misura, il prezzo della fornitura ai consumatori non può più riflettere tale differenza. Infatti, i consumatori pagano un prezzo unico per l’elettricità proveniente da tutti i produttori. Sarebbe dunque impossibile individuare l’importo dell’imposta controversa pagata dai consumatori per una determinata quantità di elettricità. Tale imposta non può pertanto essere qualificata come imposta sull’elettricità. |
63. |
Per quanto riguarda, infine, l’ultimo problema sollevato dal giudice del rinvio nell’ambito della seconda questione, l’elemento decisivo non è la possibilità in astratto di traslare l’imposta sui consumatori (e dunque la sua qualificazione come imposta indiretta), bensì l’impossibilità di traslarla nel caso concreto del mercato dell’elettricità. |
64. |
Di conseguenza, l’imposta controversa nel procedimento principale non è un’imposta indiretta sull’elettricità e non rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Si tratta in realtà di un’imposta su un prodotto diverso dai prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del paragrafo 3, lettera a), del medesimo articolo, il quale si limita ad esigere che non venga introdotta alcuna formalità connessa all’attraversamento delle frontiere. Nella misura in cui l’imposta controversa non comporta siffatte formalità, la direttiva 2008/118 non osta a tale imposta. |
Soluzione della seconda questione
65. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che occorra rispondere alla seconda questione dichiarando che le direttive 2003/96 e 2008/118 non ostano ad un’imposta prelevata sul combustibile nucleare gravante sull’utilizzazione di tale combustibile ai fini della produzione di elettricità. |
Sulla terza questione pregiudiziale
66. |
Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede anzitutto, in sostanza, se un debitore dell’imposta controversa nel procedimento principale possa contestarne l’applicazione adducendo che si tratterebbe di un aiuto di Stato contrario al mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Esso chiede poi se detta imposta possa essere effettivamente qualificata come aiuto di Stato. Nonostante l’ordine in cui il giudice del rinvio ha presentato le sue questioni, occorre iniziare, a mio avviso, con l’esame di questo secondo punto. |
67. |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una misura fiscale può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 36 ). Ciò avviene qualora detta misura fiscale accordi ai suoi beneficiari un trattamento fiscale vantaggioso, alleviando gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa. Inoltre, tale misura deve essere idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica paragonabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime di cui trattasi ( 37 ). In sede di valutazione di tali misure, il vantaggio selettivo è dunque il criterio cruciale fra i quattro criteri cumulativi previsti dalla suddetta disposizione del Trattato FUE. |
68. |
La determinazione del contesto di riferimento assume pertanto, secondo la Corte, un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata soltanto rispetto ad un’imposizione cosiddetta «normale» ( 38 ). Occorre pertanto interrogarsi sull’esistenza di un sistema di imposizione normale, nell’ambito del quale gli altri produttori di elettricità verrebbero trattati in maniera vantaggiosa rispetto alle centrali nucleari. |
69. |
È pacifico che, nel diritto tedesco, non esiste un sistema generale di imposizione a monte della produzione di elettricità. Tuttavia, a talune condizioni, l’imposizione di un’imposta nuova su una parte soltanto delle imprese la cui situazione è paragonabile può avere il medesimo effetto dell’esenzione da un’imposta già esistente ( 39 ). Si pone pertanto la questione se sia concepibile un sistema di imposizione generale nell’ambito del quale tutti i produttori di elettricità vengano tassati sulla loro produzione in maniera identica ( 40 ). |
70. |
L’elettricità ha come caratteristica specifica quella di poter essere prodotta tramite varie tecniche estremamente differenti fra loro, e cioè la combustione di combustibili fossili (carbone, gas naturale o petrolio) e dei loro derivati, la reazione nucleare, oppure l’utilizzazione di diverse fonti di energia rinnovabile, quali l’acqua, il vento, l’energia solare, geotermale, ecc. |
71. |
Mi sembra dunque impossibile creare un sistema di imposizione a monte che tenga conto in maniera uguale di tutti questi procedimenti di produzione ( 41 ). In altre parole, le imprese produttrici di elettricità in base a tali diverse tecnologie non si trovano in una situazione di fatto paragonabile per quanto attiene alla loro eventuale imposizione a monte. Esse hanno in comune unicamente il loro prodotto finale, ossia l’elettricità. Orbene, come ho già constatato al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, l’imposta controversa nel procedimento principale non è un’imposta, neanche indiretta, sull’elettricità. Una siffatta imposta, che grava sull’elettricità nella fase della produzione, sarebbe peraltro contraria al combinato disposto delle direttive 2003/96 e 2008/118 ( 42 ). |
72. |
Pertanto, il fatto di non tassare a monte la produzione di elettricità realizzata tramite metodi diversi dal nucleare non costituisce un vantaggio in riferimento ad un sistema di imposizione generale, in quanto un sistema del genere non può esistere. L’imposta controversa nel procedimento principale è dunque un’imposizione di tipo specifico, applicabile unicamente al settore nucleare. |
73. |
Posto che un siffatto sistema di imposizione generale a monte dei produttori di elettricità non costituisce un quadro di riferimento concepibile, il fatto di non assoggettare tali produttori ad un sistema del genere non può essere percepito come un alleviamento di un onere che grava normalmente sul bilancio di un’impresa. |
74. |
Pertanto, i produttori di elettricità che utilizzano una fonte di energia diversa dal combustibile nucleare non beneficiano, rispetto ad un sistema generale, di un trattamento fiscale particolare qualificabile come aiuto di Stato. Non è dunque necessario – né peraltro rilevante – chiedersi se le imprese di cui trattasi si trovino, alla luce degli obiettivi perseguiti da un sistema di imposizione che serve da quadro di riferimento, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile. |
75. |
Occorre inoltre aggiungere che le diverse tecniche di produzione di elettricità si differenziano tra loro anche per i loro costi ambientali, la loro incidenza sul mercato del lavoro, i loro effetti più o meno nocivi sulla salute umana, sulla sicurezza pubblica, ecc. Dunque, anche se le imprese che utilizzano queste diverse tecnologie si trovano in una certa misura in concorrenza, in quanto producono il medesimo prodotto – l’elettricità ( 43 ) –, esse non si trovano in una situazione di fatto identica. I pubblici poteri possono allora adottare misure da essi reputate adeguate nei confronti di una di queste filiere di produzione di elettricità, senza che ciò costituisca automaticamente un aiuto di Stato selettivo a beneficio delle altre filiere ( 44 ). |
76. |
Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il fatto che l’imposta controversa nel procedimento principale si applichi unicamente alle imprese che svolgono un’attività commerciale di produzione di elettricità mediante utilizzo di combustibile nucleare non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Non è dunque necessario verificare se un’impresa potrebbe contestare un tale aiuto al fine di chiedere l’esenzione dall’imposizione. |
Sulla quarta questione pregiudiziale
77. |
Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni del Trattato CEEA ostino all’imposta controversa nel procedimento principale, senza precisare, nel testo di tale questione, quali siano le disposizioni concretamente interessate. Cionondimeno, si evince dalla motivazione del rinvio pregiudiziale che si tratta più specificamente delle disposizioni di cui agli articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA. |
78. |
Mi sembra, leggendo detta motivazione, che i dubbi del giudice del rinvio in ordine alla conformità dell’imposta controversa alle summenzionate disposizioni del Trattato CEEA si spieghino con la concezione e la denominazione di tale imposta nel diritto interno quale imposta che grava sui prodotti, ossia sul combustibile nucleare. Tuttavia, detta imposta, calcolata sulla quantità di combustibile nucleare, presenta in realtà un carattere ibrido. Essa viene riscossa al momento dell’utilizzazione di tale combustibile per la produzione di elettricità, che è l’unica utilizzazione tassata ( 45 ). Il debitore dell’imposta è il gestore della centrale nucleare, che ne sopporta anche l’onere economico. Allo stesso tempo, il combustibile nucleare tassato è indispensabile per la gestione delle centrali nucleari, in quanto non esistono prodotti sostitutivi. In altre parole, il gestore di una centrale può scegliere se utilizzare il prodotto tassato oppure cessare la propria attività. Da questo punto di vista, l’imposta controversa è più simile, nei suoi effetti, ad un’imposta sull’attività economica dei gestori delle centrali nucleari che non ad un’imposta vera e propria gravante su un prodotto. In tale ottica, l’imposta controversa suscita, a mio avviso, meno dubbi per quanto attiene alla sua conformità alle summenzionate disposizioni del Trattato CEEA. |
79. |
In primo luogo, l’articolo 93 EA vieta qualsiasi dazio doganale, tassa di effetto equivalente o restrizione quantitativa, sia all’importazione che all’esportazione, fra gli Stati membri, riguardante i prodotti contemplati negli elenchi contenuti all’allegato IV del Trattato CEEA, fra i quali figurano i diversi combustibili nucleari. Tale articolo è dunque, grosso modo, l’equivalente degli attuali articoli 30 TFUE e 34 TFUE. Secondo le osservazioni della ricorrente nel procedimento principale, poiché la totalità del combustibile nucleare utilizzato in Germania viene importata, l’imposta controversa grava solo su prodotti importati, aumentando il costo della loro utilizzazione. Essa costituisce dunque una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. |
80. |
Tuttavia, non penso che l’imposta controversa possa essere valutata utilmente alla luce dell’articolo 93 EA. Infatti, come ho già osservato al paragrafo 78 delle presenti conclusioni, tale imposta deve essere vista piuttosto come un’imposta sull’attività di produzione di elettricità, ed è tutt’al più il costo di tale attività che si trova ad essere aumentato a causa di detta imposta ( 46 ). Orbene, l’obiettivo dell’articolo 93 EA è proteggere la libertà degli scambi di merci, e non le attività perseguite tramite tali merci. |
81. |
Inoltre, dubito fortemente che sia possibile parlare qui di veri e propri scambi e di circolazione. Fra i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA, il combustibile nucleare («materie fissili speciali») riveste uno status particolare. Secondo gli articoli da 57 EA a 59 EA, all’interno della Comunità, il monopolio dell’acquisizione di tali materie spetta all’agenzia creata dal Trattato CEEA, ed esse restano, ai sensi dell’articolo 86 EA, di proprietà della Comunità. Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno unicamente, in forza dell’articolo 87 EA, un diritto di utilizzazione e di consumo. |
82. |
Infine, come osservato dal governo tedesco nelle sue osservazioni, un’imposta che presenta palesemente un carattere fiscale e che non viene riscossa in ragione dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro che l’ha istituita, rientra in un regime generale di tributi interni ai sensi dell’articolo 110 TFUE e non costituisce una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali. Il fatto che una siffatta imposta gravi in realtà unicamente su prodotti importati, data la mancanza di una produzione nazionale, non può giustificare una sua qualificazione come tassa d’effetto equivalente anziché come tributo interno, in quanto essa rientra in un sistema generale di tributi interni che gravano sistematicamente su prodotti secondo criteri oggettivi applicati indipendentemente dall’origine di tali prodotti. Orbene, l’articolo 110 TFUE non può essere invocato nei confronti di tributi interni che colpiscono prodotti importati in mancanza di produzione nazionale similare o concorrente. In particolare, esso non consente di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione che gli Stati membri potrebbero stabilire per determinati prodotti in mancanza di qualsivoglia effetto discriminatorio o protezionistico ( 47 ). |
83. |
L’imposta controversa nel procedimento principale, che non è collegata all’attraversamento delle frontiere, si applica senza distinzioni a tutti i beni interessati, i quali sono peraltro, stando a quanto affermato dalla ricorrente nel procedimento principale nelle sue osservazioni, unicamente prodotti di importazione, in mancanza di produzione nazionale. Dunque, tale imposta dovrebbe essere valutata quale imposta interna e non come tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. Dato il suo carattere non discriminatorio, essa non può essere considerata contraria all’articolo 110 TFUE, senza che occorra verificare se tale disposizione sia applicabile nell’ambito di pertinenza del Trattato CEEA. |
84. |
Ritengo pertanto che l’imposta controversa non ricada sotto l’articolo 93 EA. |
85. |
In secondo luogo, l’articolo 191 EA stabilisce che la Comunità gode, nei territori degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità definiti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Il giudice del rinvio si chiede se tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 3, primo comma, di detto protocollo, concernente l’esenzione dell’Unione e dei beni che le appartengono da ogni imposta diretta, osti all’imposta controversa, a causa del regime di proprietà delle materie fissili speciali menzionato al paragrafo 81 delle presenti conclusioni. |
86. |
A mio avviso, la risposta è necessariamente negativa. Ancora una volta, l’imposta controversa grava sull’attività dei gestori delle centrali nucleari successivamente all’acquisizione, da parte dei medesimi, del diritto di utilizzazione del combustibile nucleare. Sono detti gestori ad essere debitori dell’imposta e a sopportarne l’onere, mentre la Comunità non ne è affatto colpita. |
87. |
In udienza, la ricorrente nel procedimento principale ha inoltre affermato che, secondo il diritto tributario tedesco, i prodotti sottoposti ad accisa servono da garanzia del pagamento dell’imposta gravante sui medesimi. Dunque la Comunità, quale proprietaria del combustibile nucleare, potrebbe essere chiamata a garantire il pagamento dell’imposta controversa da parte del debitore dell’imposta, ciò che violerebbe l’articolo 3 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Ma anche se così fosse – circostanza che la Corte non sarà in grado di verificare nella presente causa, in assenza di precisazioni su tale punto sia nella decisione di rinvio sia nelle osservazioni delle parti –, non penso che l’eventuale incompatibilità del sistema di garanzia di pagamento di un’imposta nazionale con il diritto dell’Unione possa comportare automaticamente l’invalidità dell’imposta stessa alla luce di tale diritto. Tutt’al più, è la garanzia che non verrà applicata, all’occorrenza, dai giudici nazionali. |
88. |
Pertanto, l’articolo 191 EA non osta, a mio avviso, all’imposta controversa. |
89. |
In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 192, secondo comma, EA, gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato CEEA. Fra gli scopi del trattato, il regolare ed equo approvvigionamento di combustibile nucleare a beneficio di tutti gli utilizzatori, enunciato all’articolo 2, lettera d), EA, è quello che il giudice del rinvio menziona più in particolare nella sua decisione. |
90. |
Orbene, come ho già osservato, l’imposta controversa non ha ad oggetto l’approvvigionamento di combustibile nucleare, bensì la sua utilizzazione. Peraltro, come osservato dallo stesso giudice del rinvio, l’obiettivo enunciato all’articolo 2, lettera d), EA viene concretizzato all’articolo 52 EA. Quest’ultimo articolo prevede, oltre alla creazione di un’agenzia il cui compito principale è proprio garantire l’approvvigionamento, il divieto di privilegiare taluni utilizzatori. È evidente che l’imposta controversa non esplica un simile effetto. |
91. |
Più in generale, l’articolo 1 EA assegna alla Comunità, quale compito generale, la creazione delle premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari. Le misure da adottare nell’esercizio di tale compito vengono elencate all’articolo 2 EA. In nessun punto il Trattato CEEA esige dagli Stati membri l’instaurazione o lo sviluppo dell’energia nucleare in quanto tale, e ancor meno dell’energia nucleare esentata da qualsiasi imposizione. |
92. |
Ritengo dunque che le disposizioni del Trattato CEEA non ostino ad un’imposta sul combustibile nucleare gravante sull’utilizzazione di tale combustibile ai fini della produzione di elettricità. |
Conclusione
93. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal Finanzgericht Hamburg:
|
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2009, L 9, pag. 12.
( 3 ) GU L 283, pag. 51.
( 4 ) BGBl. 2010 I, pag. 1804.
( 5 ) V., segnatamente, sentenze Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 41) e A (C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).
( 6 ) V., segnatamente, sentenze Melki e Abdeli (EU:C:2010:363, punto 45) e A (EU:C:2014:2195, punto 38).
( 7 ) V., segnatamente, nel contesto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni nazionali che erano oggetto del rinvio pregiudiziale, sentenza Filipiak (C‑314/08, EU:C:2009:719, punti da 40 a 42).
( 8 ) V., in tal senso, sentenza Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 96) e ordinanza Nationale Loterij (C‑525/06, EU:C:2009:179, punto 11). V. parimenti punto 30 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1).
( 9 ) V. sentenza Filipiak (EU:C:2009:719, punto 82).
( 10 ) Si tratta di «materie fissili speciali» secondo la terminologia del Trattato CEEA.
( 11 ) La direttiva 2003/96 è stata adottata prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La sua base giuridica è costituita dall’articolo 93 CE (adesso articolo 113 TFUE).
( 12 ) Attualmente, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, una disposizione analoga figura all’articolo 106 bis, paragrafo 3, del Trattato CEEA. Il paragrafo 1 di questo stesso articolo elenca ancora esplicitamente gli articoli del Trattato FUE che si applicano al Trattato CEEA, ma si tratta, in tal caso, unicamente di disposizioni istituzionali.
( 13 ) V. Cusack, T.F., «A Tale of Two Treaties: an Assessment of the Euratom Treaty in Relation to the EC Treaty», Common Market Law Review, n. 40/2003, pagg. da 117 a 142 (specialmente pag. 127).
( 14 ) EU:C:1994:384, punto 24.
( 15 ) Sentenza Hopkins e a. (C‑18/94, EU:C:1996:180, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata).
( 16 ) Sentenza ČEZ (C‑115/08, EU:C:2009:660, punti da 87 a 91).
( 17 ) Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
( 18 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).
( 19 ) Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
( 20 ) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1).
( 21 ) L’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/96 non allarga il ventaglio dei prodotti assoggettati all’accisa. Esso riguarda unicamente il metodo di determinazione del livello di tassazione per i prodotti per i quali tale livello non è specificato nella suddetta direttiva.
( 22 ) Tale ambito di applicazione è limitato anche dalle deroghe previste all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2003/96, le quali non sono rilevanti nella presente causa.
( 23 ) Peraltro, a mio avviso, non si tratta neanche di un combustibile. Il termine «combustibile nucleare» è una semplificazione, in quanto, in realtà, il funzionamento di una centrale nucleare è basato su una reazione a catena autosostenuta, e non sulla combustione di un prodotto, come nel caso delle centrali «classiche».
( 24 ) C‑346/97, EU:C:1999:291.
( 25 ) Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).
( 26 ) Tale possibilità risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (v. anche paragrafo 51 delle presenti conclusioni).
( 27 ) V. sentenza Braathens (EU:C:1999:291, punto 24).
( 28 ) V. paragrafi da 41 a 44 delle presenti conclusioni.
( 29 ) Sentenza Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108, punti da 27 a 32).
( 30 ) Sentenza EKW e Wein & Co (C‑437/97, EU:C:2000:110, punto 47).
( 31 ) Articolo 21, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2003/96. V. anche sentenza Commissione/Polonia (C‑475/07, EU:C:2009:86, punto 50).
( 32 ) Sentenza Commissione/Polonia (EU:C:2009:86, punto 56).
( 33 ) Sentenza EKW e Wein & Co (EU:C:2000:110, punto 46).
( 34 ) Era questo il caso dell’imposta in discussione nella causa decisa dalla sentenza Braathens (EU:C:1999:291). Si trattava di un’imposta prelevata a valle del consumo del bene tassato, direttamente in capo al consumatore che ne era anche soggetto passivo. È peraltro tale caratteristica il motivo per cui l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile fra il consumo del prodotto tassato e il fatto imponibile – constatato dalla Corte in detta sentenza – mi sembra difficilmente trasponibile come criterio per la qualificazione dell’imposta controversa nel presente procedimento, avente ad oggetto un’imposta riscossa a monte, in capo al produttore.
( 35 ) Se, secondo la tipologia classica, l’imposta sulle società è effettivamente un’imposta diretta, essa, una volta rapportata ad un prodotto, come l’elettricità, diverrà indiretta. Si tratta dello stesso ragionamento applicato all’imposta in questione.
( 36 ) Sentenza Banco Exterior de España (C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 14).
( 37 ) Sentenza Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 71 e 75 e la giurisprudenza ivi citata).
( 38 ) Sentenza Portogallo/Commissione (C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 56).
( 39 ) Sentenza Ferring (C‑53/00, EU:C:2001:627, punto 20).
( 40 ) Non condivido la posizione della ricorrente del procedimento principale, illustrata nelle sue osservazioni, secondo la quale soltanto i produttori di elettricità che non emettono biossido di carbonio (CO2) (ossia quelli che utilizzano il nucleare e le fonti rinnovabili) dovrebbero essere presi in considerazione in tale raffronto. Infatti, il fatto di emettere o no CO2 non ha niente a che vedere con l’imposizione a monte. Secondo la stessa logica, si potrebbe distinguere il nucleare, che produce «rifiuti radioattivi», i quali necessitano di un trattamento costoso, dalle fonti rinnovabili, neutre dal punto di vista ambientale.
( 41 ) Occorre inoltre aggiungere che l’imposizione dei combustibili fossili, in quanto costituenti prodotti energetici ai sensi della direttiva 2003/96, è vietata in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
( 42 ) V. paragrafi da 50 a 57 delle presenti conclusioni.
( 43 ) Solo in una certa misura, in quanto il mercato dell’elettricità non è un mercato pienamente concorrenziale. Come tutti i mercati dell’energia, esso dipende in maniera considerevole anche dalle decisioni politiche.
( 44 ) Un esempio di tali misure è rappresentato dall’introduzione del sistema di autorizzazioni all’emissione di gas a effetto serra, che prende in considerazione l’impatto ambientale della combustione delle materie fossili.
( 45 ) Infatti, altri eventuali impieghi delle stesse materie, ad esempio un uso medico o scientifico, non rientrano nell’ambito dell’imposta controversa.
( 46 ) Siamo dunque in presenza della situazione opposta a quella esaminata nella sentenza Schöttle (20/76, EU:C:1977:26), citata dalla ricorrente nel procedimento principale, nella quale un’imposta sull’attività (nella specie, il trasporto) è stata qualificata come imposta gravante indirettamente sulle merci.
( 47 ) V., segnatamente, sentenza De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, punti 34, 35 e 38).