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Document 62014CA0395

    Causa C-395/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 7, paragrafo 3 — Procedura di consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 8 e 13 — Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato — Obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione — Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi — Autorizzazione di tariffe di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile)

    GU C 98 del 14.3.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 98/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland

    (Causa C-395/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 7, paragrafo 3 - Procedura di consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 8 e 13 - Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato - Obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione - Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi - Autorizzazione di tariffe di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile))

    (2016/C 098/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Vodafone GmbH

    Resistente: Bundesrepublik Deutschland

    Dispositivo

    L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dev’essere interpretato nel senso che, laddove un’autorità nazionale di regolamentazione abbia imposto ad un operatore designato quale detentore di un significativo potere sul mercato di fornire servizi di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile ed abbia assoggettato ad autorizzazione le tariffe di tali servizi in esito alla procedura prevista da detta disposizione, l’autorità nazionale di regolamentazione medesima è nuovamente tenuta a porre in essere tale procedura prima di ogni singolo rilascio, all’operatore stesso, di un’autorizzazione delle tariffe, laddove questa autorizzazione sia tale da influire sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi della menzionata disposizione.


    (1)  GU C 372 del 20.10.2014.


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