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Document 62014CA0344

Causa C-344/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover (Rinvio pregiudiziale — Nomenclatura tariffaria e statistica — Classificazione delle merci — Miscugli di amminoacidi utilizzati ai fini della preparazione di alimenti per lattanti e bambini piccoli allergici alle proteine del latte vaccino — Classificazione nelle voci doganali 2106 «preparazioni alimentari» o 3003 «medicamenti»)

GU C 371 del 9.11.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/12


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Causa C-344/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Nomenclatura tariffaria e statistica - Classificazione delle merci - Miscugli di amminoacidi utilizzati ai fini della preparazione di alimenti per lattanti e bambini piccoli allergici alle proteine del latte vaccino - Classificazione nelle voci doganali 2106 «preparazioni alimentari» o 3003 «medicamenti»))

(2015/C 371/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Kyowa Hakko Europe GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che miscugli di amminoacidi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che sono utilizzati ai fini della preparazione di alimenti per lattanti e bambini piccoli allergici alle proteine del latte vaccino, devono essere classificati nella voce 2106 di tale nomenclatura, come «preparazioni alimentari», allorché, a causa delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, tali prodotti non presentano un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentri su precise funzioni dell’organismo umano e, quindi, non sono idonei ad essere impiegati nella prevenzione o nella cura di una malattia o di uno stato patologico, né sono per loro natura destinati ad un utilizzo medico, circostanze queste che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


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