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Document 62014CA0216

Causa C-216/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Laufen — Germania) — Procedimento penale a carico di Gavril Covaci (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2010/64/UE — Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali — Lingua del procedimento — Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria — Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento — Direttiva 2012/13/UE — Diritto all’informazione nei procedimenti penali — Diritto di essere informato dell’accusa — Notifica di un decreto penale di condanna — Modalità — Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte dell’imputato — Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario)

GU C 406 del 7.12.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 406/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Laufen — Germania) — Procedimento penale a carico di Gavril Covaci

(Causa C-216/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2010/64/UE - Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Lingua del procedimento - Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria - Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Diritto di essere informato dell’accusa - Notifica di un decreto penale di condanna - Modalità - Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte dell’imputato - Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario))

(2015/C 406/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Laufen

Imputato nella causa principale

Gavril Covaci

Dispositivo

1)

Gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.

2)

Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


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