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Document 62014CA0137

    Causa C-137/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/92/UE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Articolo 11 — Direttiva 2010/75/UE — Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) — Articolo 25 — Accesso alla giustizia — Normativa processuale nazionale non conforme]

    GU C 406 del 7.12.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 406/4


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-137/14) (1)

    ([Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Articolo 11 - Direttiva 2010/75/UE - Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Articolo 25 - Accesso alla giustizia - Normativa processuale nazionale non conforme])

    (2015/C 406/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e G. Wilms, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica federale di Germania,

    limitando, in applicazione dell’articolo 46 della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), l’annullamento delle decisioni per vizio di procedura all’assenza di valutazione o di esame preliminare dell’impatto ambientale e ai casi in cui il ricorrente dimostra che il vizio di procedura presenta un nesso di causalità con il risultato della decisione;

    limitando, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, e all’articolo 73, paragrafo 4, della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), la legittimazione ad agire e la portata del controllo giurisdizionale alle obiezioni che siano già state sollevate nel termine impartito nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione;

    limitando, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, nei procedimenti iniziati dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la legittimazione ad agire delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli;

    limitando, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, nei procedimenti iniziati dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la portata del controllo giurisdizionale dei ricorsi delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli, ed

    escludendo, conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale di cui alla direttiva 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), del 7 dicembre 2006, come modificata dalla legge del 21 gennaio 2013, dall’ambito di applicazione della legislazione nazionale i procedimenti amministrativi che sono iniziati prima del 25 giugno 2005,

    è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dell’articolo 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria sopportano le proprie spese.


    (1)  GU C 159 del 26.5.2014.


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