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Document 62014CA0085

    Causa C-85/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 28 — Accesso ai numeri ed ai servizi — Numeri non geografici — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 5, 8 e 13 — Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione — Controllo dei prezzi — Servizi di transito delle chiamate — Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici — Impresa priva di un significativo potere di mercato — Autorità nazionale competente)

    GU C 371 del 9.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 371/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)

    (Causa C-85/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Servizio universale e diritti degli utenti - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 28 - Accesso ai numeri ed ai servizi - Numeri non geografici - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 5, 8 e 13 - Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione - Controllo dei prezzi - Servizi di transito delle chiamate - Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici - Impresa priva di un significativo potere di mercato - Autorità nazionale competente))

    (2015/C 371/11)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    College van Beroep voor het bedrijfsleven

    Parti

    Ricorrente: KPN BV

    Convenuta: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

    Dispositivo

    1)

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che consente a un’autorità nazionale competente di imporre un obbligo tariffario, come quello in discussione nel procedimento principale, a titolo dell’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, per far cessare un ostacolo alle chiamate di numeri non geografici nell’Unione europea che non è di natura tecnica, ma che risulta dalle tariffe applicate, senza che sia stata effettuata un’analisi del mercato da cui appaia che l’impresa interessata dispone di un significativo potere di mercato, se un obbligo del genere costituisce una misura necessaria e proporzionata affinché gli utenti finali possano avere accesso ai servizi utilizzando numeri non geografici nell’Unione.

    Spetta al giudice nazionale verificare che tale condizione sia soddisfatta e che l’obbligo tariffario sia obiettivo, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, dipenda dal tipo di problema evidenziato e sia giustificato alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e che le procedure di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, siano state rispettate.

    2)

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può prevedere che un obbligo tariffario a titolo dell’articolo 28 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, come quello in discussione nel procedimento principale, sia imposto da un’autorità nazionale diversa dall’autorità nazionale di regolamentazione di norma incaricata di applicare il nuovo quadro normativo dell’Unione per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, purché detta autorità soddisfi le condizioni di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste dalla direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, e purché le decisioni da essa adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 151 del 19.5.2014.


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